Monitoring Gesetzessammlung

065U0751

IT - DPR

065U0751

Conglobamento dell'assegno temporaneo nelle retribuzioni del personale a contratto a termine rinnovabile del Ministero del turismo e dello spettacolo, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 giugno 1965 n. 751)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la, legge 5 dicembre 1961, n. 1268 , concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art. 1

Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della, legge 23 giugno 1961, n. 520 , per le esigenze dell'attivita' specializzata del Ministero del turismo e dello spettacolo, fissate con il decreto interministeriale 4 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1962 , registro n. 3, foglio n. 152, sono rideterminate nelle seguenti misure:
Gruppo 1° L. 100.300
Gruppo 2° L. 85.300
Gruppo 3° L. 68.100

Art. 2

Le nuove misure delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sull'indennita' di licenziamento nonche' sulle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Esse sono altresi' utili per gli altri effetti contemplati dalle disposizioni dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 , in quanto applicabili.

Art. 3

L'assegno temporaneo mensile di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 3 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1964 , registro n. 1, foglio n. 2, e' soppresso.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1965.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 giugno 1965 SARAGAT Moro - Pieraccini - Colombo - Corona Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1965 Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 51. - VILLA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht