Monitoring Gesetzessammlung

065U0290

IT - DPR

065U0290

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della "Azienda elettrica municipalizzata" appartenente al comune di Predoi (Bolzano). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965 n. 290)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale, per l'Energia Elettrica, e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452 , sul rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ; Visto il giudizio di idoneita' tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la deliberazione n. 24 del 21 ottobre 1962 - approvata dalla Giunta, provinciale di Bolzano nella seduta del 14 novembre 1962 al n. 33014/9986 - con da quale il Consiglio comunale di Predoi (Bolzano) ha deciso di costituire la "Azienda Elettrica Municipalizzata"; Ritenuto che la "Azienda Elettrica Municipalizzata" del comune di Predoi (Balzano), essendo gli impianti elettrici in corso di costruzione all'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , non rientra nell'ipotesi di cui al n. 5 dell'art. 4 della legge stessa; Ritenuto che l'impresa appartenente alla "Azienda Elettrica Municipalizzata" predetta e' da comprendere tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , e dall' art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

L'impresa della "Azienda Elettrica Municipalizzata" del comune di Predoi (Bolzano), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia, Elettrica con gli effetti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 2

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 138 .

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Azienda Elettrica Municipalizzata" del comune di Predoi (Bolzano), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1965 SARAGAT MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1965 Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 172. - VILLA
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