065U0180
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Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, contenente norme per l'esecuzione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, sulla istituzione dell'Ordine della "Stella della Solidarieta' italiana". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1965 n. 180)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812 , contenente norme relative all'Ordine della "Stella della Solidarieta' italiana"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61 , contenente norme per l'esecuzione del decreto legislativo sopraindicato; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta:
Art. 1
L' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 20 gennaio 1949, n. 61 , e' sostituito dal seguente:
"L'insegna della "Stella della Solidarieta' italiana", consiste in una stella a cinque punte di metallo dorato che porta incastonata al centro una raffigurazione del "Buon Samaritano".
La Stella di 1ª classe consiste in una stella raggiante a placca, del diametro di mm. 65, da portarsi sul lato sinistro del petto.
La Stella di 2ª classe consiste in una stella a cinque punte raggiante, del diametro di mm. 60, sostenuta da un nastro di mm. 50 di color verde con ai lati un filetto bianco e uno rosso, di mm. 4 ciascuno, da portarsi al collo.
La Stella di 3ª classe consiste in una stella a cinque punte del diametro di mm. 60, sostenuto da, un nastro di mm. 33 di color verde, con ai lati un filetto bianco ed uno rosso, di mm. 3 ciascuno, da portarsi sul lato sinistro del petto.
L'insegna, di la classe puo' portarsi congiuntamente a quella di 2ª classe.
Per le donne la Stella di 2ª classe si porta appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine".
Art. 2
L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'articolo precedente e' soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1965 SARAGAT MORO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1965 Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 177. - VILLA