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067U0646

IT - DPR

067U0646

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1967 n. 646)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 24 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facolta' di medicina e chirurgia:
Titolo III
Facolta' di medicina e chirurgia
Art. 25. - Fanno parte della Facolta' di medicina e chirurgia i seguenti Istituti:
Istituto di anatomia patologica;
Istituto di anatomia umana normale;
Istituto di chimica biologica;
Istituto di clinica chirurgica generale;
Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali;
Istituto di clinica dermosifilopatica;
Istituto di clinica medica generale;
Istituto di clinica oculistica;
Istituto di clinica odontoiatrica;
Istituto di clinica ortopedica;
Istituto di clinica ostetrica e ginecologica;
Istituto di clinica otorinolaringoiatrica;
Istituto di clinica pediatrica;
Istituto di farmacologia;
Istituto di fisiologia umana;
Istituto di igiene;
Istituto di malattie infettive;
Istituto di medicina legale e delle assicurazioni;
Istituto di microbiologia;
Istituto di patologia generale;
Istituto di patologia speciale medica;
Istituto di puericoltura;
Istituto di radiologia;
Istituto di tisiologia;
Istituto di patologia speciale chirurgica.
Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facolta' di farmacia:
Titolo IV
Facolta' di farmacia
Art. 30. - Fanno parte della Facolta' di farmacia i seguenti Istituti:
Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica;
Istituto di tecnica farmaceutica;
Istituto di chimica biologica;
Istituto di botanica farmaceutica.
Dopo l'art. 36 e con il conseguente spostamento della numerazione e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facolta' di medicina veterinaria:
Titolo V
Facolta' di medicina veterinaria
Art. 37. - Fanno parte della Facolta' di medicina veterinaria i seguenti Istituti:
Istituto di anatomia degli animali domestici;
Istituto di fisiologia generale e speciale degli animali domestici;
Istituto di ostetricia e ginecologia;
Istituto di patologia generale e anatomia patologica;
Istituto di patologia speciale e clinica chirurgica;
Istituto di patologia speciale e clinica medica;
Istituto di zootecnica generale;
Istituto di ispezione degli alimenti di origine animale;
Istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.
Dopo l'art. 41 e con il conseguente spostamento della numerazione e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facolta' di agraria.
Titolo VI
Facolta' di agraria
Art. 42. - Fanno parte della Facolta' di agraria i seguenti Istituti:
Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee;
Istituto di chimica agraria;
Istituto di coltivazioni arboree;
Istituto di economia e politica agraria;
Istituto di entomologia agraria;
Istituto di idraulica agraria;
Istituto di industrie agrarie;
Istituto di meccanica agraria;
Istituto di microbiologia agraria e tecnica;
Istituto di mineralogia e geologia;
Istituto di patologia vegetale;
Istituto di topografia e costruzioni rurali;
Istituto di zootecnica.
Dopo l'art. 50 e con il conseguente spostamento della numerazione e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Titolo VII
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
Art. 51. - Fanno parte della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali i seguenti Istituti:
Istituto di botanica;
Istituto di chimica biologica;
Istituto di chimica generale ed inorganica;
Istituto di chimica organica;
Istituto di fisica;
Istituto di fisiologia generale;
Istituto di zoologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 giugno 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 luglio 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 88. - GRECO
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