Monitoring Gesetzessammlung

067U0608

IT - DPR

067U0608

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967 n. 608)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 76. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti quelli di:
Indirizzo organico-biologico:
Meccanismi di reazione in chimica organica;
Complementi di matematica per chimici;
Chimica quantistica;
Stereochimica;
Chimica dei composti di coordinazione;
Radiochimica.
Indirizzo inorganico chimico-fisico:
Meccanismi di reazione in chimica organica;
Stereochimica;
Chimica dei composti di coordinazione;
Radiochimica.
Art. 78. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di:
Spettroscopia delle radiofrequenze;
Stereochimica;
Meccanismi di reazione in chimica organica;
Radiochimica;
Chimica dei composti di coordinazione;
Chimica farmaceutica;
Strutturistica chimica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 maggio 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 50. - GRECO
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht