Monitoring Gesetzessammlung

062U2058

IT - DPR

062U2058

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962 n. 2058)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 , modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 17. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere e' aggiunto quello di "Storia economica". Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e' aggiunto quello di "Storia economica". Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: "Gerontologia"; "Reumatologia"; "Chemioterapia"; "Statistica medica e biometria"; "Virologia applicata alla epidemiologia". L'art. 135, relativo alla Scuola di specializzazione in Radiologia medica e' abrogato e sostituito dal seguente nuovo ordinamento e con la seguente nuova denominazione. Scuola di specializzazione in Radiologia Art. 135. - La durata del corso e' di tre anni. Le materie d'insegnamento sono: 1° Anno: Elettrologia e fisica delle radiazioni; Tecnica radiografica (istrumentario, tecnica generale e tecnica speciale); Anatomia radiografica normale; Semeiotica radiologica; Radiobiologia; Roentgenterapia; Curieterapia. 2° Anno: Elettrologia e fisica delle radiazioni; Tecnica radiografica (istrumentario, tecnica generale e tecnica speciale); Anatomia radiografica normale; Semeiotica radiologica; Diagnostica radiologica e diagnostica differenziale; Radiobiologia; Roentgenterapia; Curieterapia; Medicina nucleare. 3° Anno: Diagnostica radiologica e diagnostica differenziale; Radioterapia con alte energie; Medicina nucleare; Patologia da radiazioni e protezioni. E' obbligatorio un periodo di internato nell'Istituto di radiologia. Oltre all'obbligo della frequenza agli insegnamenti prescritti, gli allievi dovranno superare al termine del 1° anno un "esame di profitto" sulle materie del programma. Per essere ammessi all'esame di diploma gli allievi dovranno aver superato i seguenti esami: 1) Elettrologia e fisica delle radiazioni; 2) Tecnica radiografica e semeiotica; 3) Diagnostica radiologica; 4) Radiobiologia e radioterapia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1962 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 aprile 1963 Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 77. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 , modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 17. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere e' aggiunto quello di "Storia economica".
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e' aggiunto quello di "Storia economica".
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
"Gerontologia";
"Reumatologia";
"Chemioterapia";
"Statistica medica e biometria";
"Virologia applicata alla epidemiologia".
L'art. 135, relativo alla Scuola di specializzazione in Radiologia medica e' abrogato e sostituito dal seguente nuovo ordinamento e con la seguente nuova denominazione.
Scuola di specializzazione in Radiologia
Art. 135. - La durata del corso e' di tre anni. Le materie d'insegnamento sono:
1° Anno:
Elettrologia e fisica delle radiazioni;
Tecnica radiografica (istrumentario, tecnica generale e tecnica speciale);
Anatomia radiografica normale;
Semeiotica radiologica;
Radiobiologia;
Roentgenterapia;
Curieterapia.
2° Anno:
Elettrologia e fisica delle radiazioni;
Tecnica radiografica (istrumentario, tecnica generale e tecnica speciale);
Anatomia radiografica normale;
Semeiotica radiologica;
Diagnostica radiologica e diagnostica differenziale;
Radiobiologia;
Roentgenterapia;
Curieterapia;
Medicina nucleare.
3° Anno:
Diagnostica radiologica e diagnostica differenziale;
Radioterapia con alte energie;
Medicina nucleare;
Patologia da radiazioni e protezioni.
E' obbligatorio un periodo di internato nell'Istituto di radiologia.
Oltre all'obbligo della frequenza agli insegnamenti prescritti, gli allievi dovranno superare al termine del 1° anno un "esame di profitto" sulle materie del programma.
Per essere ammessi all'esame di diploma gli allievi dovranno aver superato i seguenti esami:
1) Elettrologia e fisica delle radiazioni;
2) Tecnica radiografica e semeiotica;
3) Diagnostica radiologica;
4) Radiobiologia e radioterapia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1962 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 aprile 1963 Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 77. - VILLA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht