062U1856
062U1856
Modifiche e aggiunte allo statuto dell'Ente circoli della Marina militare, approvato con decreto presidenziale 1 gennaio 1949, n. 83, e successive modificazioni. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1962 n. 1856)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 83 , col quale fu approvato lo statuto dell'Ente circoli della Marina militare e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
All'art. 25 del predetto statuto sono aggiunti i seguenti commi:
"Nelle sedi dove esiste anche un Circolo comune a tutte le forze armate tali norme possono subire varianti che saranno contemplate nel regolamento interno del Circolo della Marina militare delle sedi suddette".
Agli effetti delle prestazioni che i Circoli offrono ai soci, i regolamenti interni di ciascun circolo possono prevedere differenziazioni fra le varie categorie di soci, qualora cio' si renda necessario in relazione alle esigenze ed alle capacita' ricettive locali".
Art. 2
L'art. 26 e' abrogato e sostituito dal seguente:
"I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota mensile, che viene stabilita dal segretario generale della Marina militare, proporzionatamente al grado.
I soci abbonati ed i soci aggregati sono tenuti al pagamento di una quota mensile e di una tassa di ammissione che vengono stabilite dal segretario generale della Marina militare.
Le quote dei soci ordinari sono versate secondo le disposizioni impartite alle dipendenti autorita' amministrative dal segretario generale della Marina militare.
I soci abbonati ed aggregati sono tenuti a versare anticipatamente l'importo di un semestre delle quota sociali al Circolo di iscrizione. Questo invia alla Presidenza dell'Ente l'ammontare delle quote dei soci abbonati, trattenendo invece le quote dei soci aggregati.
Le quote possono essere variate per determinazione del segretario generale della Marina militare".
Art. 3
Dopo l'art. 29 e' aggiunto il seguente art. 29-bis:
"I soci e i loro familiari che non osservino gli obblighi statutari e regolamentari dei Circoli in misura non cosi' grave da giustificare il provvedimento di radiazione, potranno essere sospesi per un periodo variabile da un mese ad un anno con decisione del Consiglio direttivo del Circolo d'iscrizione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 novembre 1962 SEGNI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1963 Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 19. - VILLA