Monitoring Gesetzessammlung

062U0509

IT - DPR

062U0509

Norme sul trattamento di previdenza dei funzionari dipendenti dalle aziende di credito e finanziarie. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 509)

Premessa

IL PRESIDENTE. DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla, predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956, per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie; Visto l'accordo collettivo integrativo interaziendale 7 dicembre 1956, e relativi allegati, sul trattamento di previdenza dei funzionari dipendenti dalle aziende di credito e finanziarie (fascia 1964), stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende dei Credito e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 93 in data 11 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita', per la quale e' stato stipulato l'accordo collettivo integrativo interaziendale 7 dicembre 1956, relativo al trattamento di previdenza per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie (fascia 1964), sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i funzionari dipendenti dalle aziende di credito e finanziarie indicate nell'accordo collettivo da cui al primo comma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 81. - VILLA

Accordo Collettivo

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO INTERAZIENDALE 7 DICEMBRE 1956 SUL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEI FUNZIONARI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE (FASCIA 1964).
Parte di provvedimento in formato grafico
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht