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063U1434

IT - DPR

063U1434

Istituzione di due posti di assistente di ruolo presso la cattedra di "Fisica nucleare applicata alla medicina" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1963 n. 1434)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modifiche; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465 ; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349 ; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 14 marzo 1963, nonche' l'annesso atto aggiuntivo in data 28 giugno 1963, per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la cattedra di "Fisica nucleare applicata alla Medicina" della Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.

Art. 2

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465 , due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia assegnati alla Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.

Art. 3

I contributi annui a carico dell'Ospedale di Circolo di Varese vengono determinati in lire 5.200.000 (cinquemilioniduecentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 e in lire 1.040.000 (unmilionequarantamila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.

Art. 4

L'Universita' degli studi di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 luglio 1963 SEGNI GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1963 Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 89. - VILLA

Allegato

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Repertorio n. 253
Convenzione aggiuntiva per l'istituzione di due posti di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia da assegnare alla cattedra di Fisica nucleare applicata alla medicina.
L'anno millenovecentosessantatre e questo giorno ventotto del mese di giugno, in Milano, nella sede della Universita' degli studi in via Festa del Perdono, 7, innanzi a me dottor Roberto Buongiovanni, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 3 novembre 1958, a ricevere, in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Universita' medesima a norma dello art. 129 del vigente regolamento universitario, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, d'accordo con me ufficiale rogante, rinunziato, sono personalmente comparsi i signori:
prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, nella sua qualita' di rettore magnifico dell'Universita' degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazioni del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 19 aprile 1963;
il gr. uff. Giordano Leva, nato a Travedona il 22 aprile 1896, presidente dell'amministrazione dell'Ospedale di Circolo di Varese, debitamente autorizzato dal Consiglio dello Ente stesso, con deliberazione del giorno 8 aprile 1962;
Premesso
che con decreto del Presidente della Repubblica numero 182 del 26 dicembre 1962, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 21 gennaio 1963 e' stata approvata la Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di fisica nucleare applicata alla medicina presso l'Universita' degli studi di Milano;
che l'art. 7 del predetto decreto prevede l'istituzione di due posti di assistente di ruolo universitario con l'obbligo da parte dell'Amministrazione dell'ospedale di Circolo di Varese di assistente a proprio carico, il relativo finanziamento, a norma delle vigenti disposizioni;
che in data 14 marzo 1963, con atto pubblico amministrativo n. 250 di repertorio, a rogito del dottor Roberto Buongiovanni, registrato a Milano, atti pubblici 15 marzo 1963, n. 40234, mod. 1°, vol. 1429, e' stato stipulato fra l'Universita' degli studi di Milano e l'Amministrazione dell'ospedale di Circolo di Varese, una convenzione per l'istituzione di due posti di assistente di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia da assegnare alla cattedra di fisica nucleare applicata alla medicina;
che il Ministero della pubblica istruzione con nota del 29 maggio 1963, prot. 3715, pos. 2 conv., ha comunicato che il Ministero del tesoro ha concesso, in linea di massima, la propria adesione alla suddetta iniziativa pur rappresentando, peraltro, la necessita' di procedere ad un emendamento dell'anzidetta convenzione nel senso di precisare che l'aumento da apportare ai contributi dell'Ente sovventore, in dipendenza di eventuali miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato a favore del personale assistente di ruolo, di cui all'art. 3 della convenzione in esame, abbiano effetto, dalla medesima data dalla quale decorreranno i miglioramenti stessi; che l'Amministrazione dell'Ospedale di circolo di Varese e le autorita' accademiche hanno approvato il proposto emendamento;
Tutto cio' premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
L'art. 3 della sopraindicata convenzione viene modificato nel modo seguente:
"Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, l'Ospedale di Circolo di Varese si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera 9) dello stesso art. 1.
Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'Ospedale di circolo di Varese si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b).
L'aumento dei contributi suindicati avra' inizio dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Questa convenzione stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Milano sara' registrata in esenzione delle tasse di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, su carta uso bollo di 4 facciate e righe 8, viene pubblicato mediante lettura da me datane alle parti, che lo approvano e sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante.
Il presidente dell'amministrazione provinciale di Varese
Giordano LEVA
Il rettore della Universita' degli studi di Milano
C. M. CATTABENI
Il direttore amministrativo - Ufficiale rogante
Roberto BUONGIOVANNI
Registrato a Milano - Atti pubblici il 4 luglio 1963 al n. 00880 mod. 1 vol. 1444. Esatte L. gratis.
Il direttore: (firma illeggibile)
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