062U0347
062U0347
Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle Imprese sartoriali di confezioni su misura per uomo e per donna della provincia di Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 347)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo 2 aprile 1955, sul conglobamento delle retribuzioni nel settore delle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e signora; Visti, per la provincia di Torino, gli accordi collettivi 11 maggio 1955, e relative tabelle, e 1 ottobre 1955, sul conglobamento delle retribuzioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende sartoriali di confezioni, su misura per uomo e per donna, stipulati tra l'Associazione Provinciale Industriali dell'Abbigliamento e l'Unione Provinciale Sindacale Lavoratori, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; ai quali ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 17 e n. 12 della provincia di Torino, in data 30 maggio 1960 e 15 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Torino, gli accordi collettivi 11 maggio 1955 e 1 ottobre 1955, relativi al conglobamento delle retribuzioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e per donna, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese sartoriali di confezioni su misura per uomo e per donna della provincia di Torino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 120. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 11 MAGGIO 1955 SUL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE SARTORIALI DI CONFEZIONI SU MISURA PER UOMO E DONNA DELLA PROVINCIA DI TORINO.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 1 ottobre 1955, SUL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE SARTORIALI DI CONFEZIONI SU MISURA PER UOMO E PER SIGNORA DELLA PROVINCIA DI TORINO
Parte di provvedimento in formato grafico