062U0200
062U0200
Norme sul personale di ruolo dello Stato utilizzato per l'assistenza alla Somalia, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1961, n. 1528. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1962 n. 200)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della. Costituzione; Vista la legge 9 marzo 1961, n. 157 , sull'assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia; Vista la legge 29 dicembre 1961, n. 1528 , sull'assistenza tecnica pluriennale alla Somalia; In virtu' della delega concessa con l'art. 6 della citata legge 29 dicembre 1961, n. 1528 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Al personale civile dello Stato comandato in Somalia per l'assistenza tecnica ed al personale militare in servizio permanente o continuativo e delle categorie in congedo richiamato o trattenuto destinato a prestare servizio in Somalia per l'assistenza tecnica compete, a carico dei fondi di bilancio stanziati con la legge 9 marzo 1961, n. 157 , e con la legge 29 dicembre 1961, n. 1528 , il trattamento previsto dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359 , sull'ordinamento del personale dello Stato in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, in quanto applicabili e salvo quanto stabilito nei successivi articoli.
Art. 2
La misura delle indennita' previste dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della, Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, e' stabilita, nelle Tabelle A, B, C e D, annesse al presente decreto, con le limitazioni indicate nelle Tabelle stesse.
Art. 3
Gli assegni a carattere fisso e continuativo e le altre competenze eventualmente spettanti in base alle norme vigenti in Italia, di cui all'art. 2 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, B. 2359, possono, su domanda degli interessati, essere trasferiti in Somalia in valuta locale. Le operazioni di trasferimento sono, peraltro, effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al cambio vigente al giorno dell'operazione. Le indennita' di cui al precedente art. 2 vengono corrisposte in valuta locale in base al rapporto di ragguaglio applicato, nel tempo, per gli assegni di sede del personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatico-consolari in Somalia.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' effetto dal 1 luglio 1960.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - SEGNI TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 23. - VILLA
Tabelle
TABELLA A
INDENNITA' DI EQUIPAGGIAMENTO
L'indennita' di equipaggiamento compete "una tantum" al personale destinato in Somalia nelle seguenti misure lorde:
Personale delle classi 1ª e 2ª della susseguente
Tabella B............................................. L. 220.000 Personale delle classi 3ª e 4ª della susseguente
Tabella B............................................. L. 175.000 Personale delle classi 5ª e 6ª della susseguente
Tabella B............................................. L. 130.000 Personale delle rimanenti classi della
susseguente Tabella B................................. L. 90.000
L'indennita' di equipaggiamento non spetta al personale che, in base alle leggi vigenti in Italia, ha diritto al vestiario gratuito.
Non si ha diritto ad una nuova indennita' di equipaggiamento in caso di destinazione in Somalia prima che siano trascorsi tre anni dalla data del rimpatrio.
TABELLA B
INDENNITA' SOMALIA
Indennita mensile lorda
dal 1-7-1960 dal 1-7-1961
Lire Lire
1. Presidenti di sezione della
Corte di cassazione,del Consiglio
di Stato e della Corte dei conti;
Vice avvocati generali dello
Stato; Prefetti di 1ª classe;
Generali di Corpo d'armata;
Professori universitari alla 1ª
classe di stipendio; qualifiche
civili e gradi militari
corrispondenti................... 316.000 354.000
2. Magistrati di Cassazione,
Consiglieri della Corte di
cassazione; Consiglieri di Stato
e della Corte dei conti;Sostituti
avvocati generali dello Stato;
Direttori generali; Generali di
divisione; Professori
universitari alla 2ª classe di
stipendio; qualifiche civili e
gradi militari corrispondenti.... 283.000 317.000
3. Magistrati di Corte
d'appello, Consiglieri di Corte
d'appello; Primi referendari del
Consiglio di Stato e della Corte
dei conti; Vice avvocati dello
Stato; Ispettori generali;
Generali di brigata; Professori
universitari alla 3ª classe di
stipendio e Presidi di 1ª
categoria alla 2ª classe di
stipendio; qualifiche civili e
gradi militari corrispondenti.... 251.000 281.000
4. Magistrati di tribunale,
Giudici ed equiparati con almeno
12 anni di anzianita nella
qualifica (1); Referendari del
Consiglio di Stato e della Corte
dei conti; Sostituti avvocati
dello Stato; Direttori di
divisione; Segretari capi;
Colonnelli; Professori
universitari alla 4ª classe di
stipendio, Presidi di 1a
categoria alla 1ª classe di
stipendio e Presidi di 2ª
categoria alla 2ª classe di
stipendio; Professori di ruolo A
alla 5ª classe di stipendio;
Ispettori scolastici; qualifiche
civili e gradi militari
corrispondenti................... 229.000 237.000
5. Magistrati di tribunale,
Giudici ed equiparati con almeno
4 anni di anzianita nella
qualifica (1); Vice referendari
della Corte dei conti e
Procuratori dello Stato dopo 4
anni dalla nomina; Direttori di
sezione; Segretari principali;
Tenenti colonnelli; Presidi di 2ª
categoria alla 1ª classe di
stipendio; Direttori didattici;
Professori universitari
straordinari e professori di
ruolo A e B alla 4ª classe di
stipendio; Professori di ruolo A
alla 3ª classe di stipendio;
qualifiche civili e gradi
militari corrispondenti.......... 207.000 232.000
6. Magistrati di tribunale,
Giudici ed equiparati con meno di
4 anni di anzianita nella
qualifica (1); Vice referendari
della Corte dei conti e
Procuratori dello Stato;
Consiglieri di 1ª classe; Primi
segretari; Maggiori; Professori
di ruolo A alla 2ª classe di
stipendio; Professori di ruolo B
alla 3ª classe di stipendio;
Professori di ruolo C alla 4ª
classe di stipendio; qualifiche
civili e gradi militari
corrispondenti................... 170.000 191.000
7. Magistrati di tribunale,
Aggiunti giudiziari; Sostituti
procuratori dello Stato:
Consiglieri di 2ª classe;
Segretari; Capitani; Professori
di ruolo A alla 1a classe di
stipendio; Professori di ruolo B
alla 2ª classe di stipendio;
Professori di ruolo C alla 3ª
classe di stipendio; Archivisti
capi: qualifiche civili e gradi
militari corrispondenti o
superiori........................ 164.000 184.000
5. Magistrati di tribunale;
Uditori giudiziari; Tenenti;
Consiglieri di 3ª classe;
Segretari aggiunti; Professori di
ruolo B alla 1a classe di
stipendio; Professori di ruolo C
alla 2ª classe di stipendio: Primi
archivisti; qualifiche civili e
gradi militari corrispondenti o
superiori........................ 151.000 169.000
9. Sottotenenti; Vice
segretari; Professori di ruolo C
alla 1a classe di stipendio;
Archivisti: qualifiche civili e
gradi militari corrispondenti o
superiori........................ 142.000 159.000
10. Applicati; qualifiche
civili e gradi militari
corrispondenti o superiori....... 126.000 141.000
11. Applicati aggiunti;
Personale delle carriere
ausiliarie e degli operai di
ruolo; qualifiche civili e gradi
militari corrispondenti o
superiori........................ 121.000 136.000
12. Aiutanti di battaglia,
Marescialli maggiori............. 124.000 139.000
13. Marescialli capi,
Marescialli ordinari............. 122.000 137.000
14. Sergenti maggiori,Sergenti 113.000 127.000
15. Graduati e militari di
truppa........................... 45.000 51.000
Nel caso di piu' dipendenti statali facenti parte dello stesso nucleo familiare, l'indennita' viene corrisposta, per intero, al solo membro del nucleo familiare cui l'indennita' spetta, nella misura maggiore. Agli altri membri l'indennita' per essi stabilita viene corrisposta soltanto nella misura di un quarto. Per membri del nucleo familiare s'intendono quelli di cui all' art. 13 della legge 29 giugno 1951, n. 489 , e successive norme modificatrici.
(1) Ai Magistrati di tribunale, Giudici ed equiparati, spetta dal 1 luglio 1961 l'indennita' mensile lorda di L. 257.000, qualunque sia l'anzianita' nella qualifica, in relazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308 .
TABELLA C
INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA
L'indennita' di disagiata residenza spetta in misura uguale a tutto il personale di cui all'art. 1 del decreto al quale la presente Tabella e' allegato nelle misure mensili lorde come appresso indicato:
1ª classe L. 8.750:
al personale che presta servizio nei distretti
di:
Afgoi, Baidoa, Brava, Balad, Bur Acaba,
Chisimaio, Dinsor, Gelib, Margerita, Merca, Oddur, Uanle Uen, Villaggio Duca degli Abruzzi; 2ª classe L. 13.125:
al personale che presta servizio nei distretti
di: Bardera, Belet Uen, Bulo Burti e Itala: 3ª
classe L. 17.500:
al personale che presta
servizio nei distretti di:
Afmadu', Alula,
Bosaso, Candala, Dusa Mareb, Eil, El Bur, Galcaio, Gardo, Lugh Ferrandi, Obbia, Scusciuban, e nel territorio del Sotmalilaind gia sotto protettorato britannico.
L'indennita' di disagiata residenza spetta per il periodo di effettiva permanenza nelle localita' per le quali essa e' stabilita.
Al personale militare l'indennita' di cui alla presente Tabella spetta soltanto fino al grado non inferiore a quello di Maresciallo o corrispondente.
Nel caso di piu' dipendenti statali facenti parte dello stesso nucleo familiare, l'indennita' di disagiata residenza viene corrisposta per intero soltanto al capo famiglia, mentre agli altri membri essa viene corrisposta nella misura di un quarto.
Per membri del nucleo familiare si intendono il coniuge, i figli o figliastri celibi, nubili o vedovi, conviventi e minori di eta'.
TABELLA D
INDENNITA' AI MAGISTRATI
Ai Magistrati in servizio in Somalia che, secondo l'ordinamento giudiziario della Repubblica Somala, esercitano le funzioni giudiziarie appresso indicate, competono - per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni stesse le seguenti indennita' mensili lorde:
a) indennita per spese di rappresentanza:
Presidente della Corte di giustizia............. L. 43.750 Pubblico Ministero.............................. L. 35.000 Presidente di Sezione della Corte di giustizia |
ed Avvocato erariale........................ > L. 18.665
Giudice d'appello............................... |
Giudice regionale............................... L. 14.000 b) Indennita per l'esercizio di funzioni speciali:
Presidente della Corte di assise di appello..... L. 6.585 Presidente della Corte di assise................ L. 5.665