062U0101
062U0101
Facolta' al Ministro per la difesa di richiamare alle armi, per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1962-63, contingenti per complessivi millecinquecento sottufficiali e ottomilacinquecento graduati e comuni della forza in congedo delle diverse categorie del C.E.M.M. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1962 n. 101)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 47 e 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599 , sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 , e successive modificazioni; Ritenuta la necessita' di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle piu' recenti armi e apparecchiature; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
E' data facolta' al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1962-1963, contingenti per complessivi millecinquecento sottufficiali e ottomilacinquecento graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.
Art. 2
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1962 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1962 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 87. - VILLA