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062U1329

IT - DPR

062U1329

Costituzione in comune autonomo delle frazioni Poggio a Caiano e Poggetto del comune di Carmignano (Firenze) con capoluogo la Poggio a Caiano e con la denominazione di "Poggio a Caiano". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1962 n. 1329)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le istanze in data 10, 19 marzo e 2, 7, 12, 17, 18, 19, 24 giugno 1957, con le quali le rispettivo maggioranze qualificate dei contribuenti delle frazioni Poggio a Caiano e Poggetto del comune di Carmignano (Firenze) hanno chiesto che le frazioni stesse siano costituite in Comune autonomo con capoluogo in Poggio a Caiano e con la denominazione di "Poggio a Caiano"; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Carmignano in data 2 marzo 1958, n. 3, e 27 luglio 1960, n. 67, e del Consiglio provinciale di Firenze in data 19 ottobre 1959, n. 169/C, e 19 settembre 1960, n. 243/C, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nella adunanza del 25 maggio 1962, numero 1145/61 Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:

Art. 1

Le frazioni Poggio a Caiano e Poggetto sono distaccate dal comune di Carmignano (Firenze) e costituita in Comune autonomo con capoluogo in Poggio a Caiano, con la denominazione di "Poggio a Caiano" e on la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2

Il prefetto della provincia di Firenze, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Carmignano ed il costituito comune di Poggio a Caiano, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Carmignano.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parto dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui ai decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Carmignano, che sara' inquadrato negli organici del comune di Poggio a Caiano, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 luglio 1962 SEGNI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 settembre 1962 Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 83. - VILLA
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