Monitoring Gesetzessammlung

062U1223

IT - DPR

062U1223

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese e cooperative esercenti la lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli della provincia di Firenze. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1223)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali che effettuano le seconde lavorazioni del vetro; Visto, per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo 16 novembre 1945, per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative addette alla lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Firenze in data 14 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti, per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Firenze, lo accordo collettivo 16 novembre 1945, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e cooperative addette alla lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti da imprese e cooperative esercenti la lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli della provincia di Firenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 5. - VILLA

Contratto collettivo

ACCORDO COLLETTIVO 16 NOVEMBRE 1945 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI, ARTIGIANE E COOPERATIVE ADDETTE ALLA LAVORAZIONE E POSA IN OPERA DI SPECCHI, VETRI E CRISTALLI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Parte di provvedimento in formato grafico
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