Monitoring Gesetzessammlung

062U1217

IT - DPR

062U1217

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da imprese produttrici di guanti di pelle delle province di Bergamo e Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1217)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 ; comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ed emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali; Visto l'accordo 28 luglio 1954 integrativo del suddetto accordo 12 giugno 1954; Visto, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo 24 maggio 1955, sul conglobamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende fabbricanti guanti di pelle, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e l'Unione Sindacale Provincia - C.I.S.L.-, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 6 maggio 1955, e relative tabelle, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni delle maestranze addette alle aziende fabbricanti guanti di pelle, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e la unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - Sindacato Lavoratori Abbigliamento -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - Sindacato Lavoratori dell'Abbigliamento; al quale sia aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 6 della provincia di Milano, in data 22 giugno 1060, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo 24 maggio 1955, per il conglobamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende fabbricanti guanti di pelle;
- per la provincia di Milano, l'accordo collettivo G maggio 1055, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni delle maestranze addette alle aziende fabbricanti guanti di pelle;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese produttrici di guanti di pelle delle province di Bergamo e Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo i chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLE Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 35. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 24 MAGGIO 1955, SUL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE FABBRICANTI GUANTI DI PELLE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 6 MAGGIO 1955, PER IL CONGLOBAMENTO ED IL RIAS- SETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI DELLE MAESTRANZE ADDETTE ALLE AZIENDE FABBRICANTI GUANTI DI PELLE DELLA PROVINCIA DI MILANO
Parte di provvedimento in formato grafico
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