062U1131
062U1131
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Cuneo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1131)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 1 gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato delle farmacie; Visti, per la provincia di Cuneo, relativamente ai lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie il contratto collettivo 10 ottobre 1955; l'accordo collettivo 20 maggio 1957, e relative tabelle; l'accordo collettivo 20 novembre 1958, e relativa tabella; tutti stipulati tra l'Associazione Provinciale Proprietari di Farmacie e il Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di Cuneo, in data 23 marzo 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie, per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo 16 ottobre 1955, gli accordi collettivi 20 maggio 1957 e 20 novembre 1958, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmaci e della provincia di Cuneo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 30. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 10 OTTOBRE 1955 PER I LAVORATORI LAUREATI E DIPLOMATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI CUNEO.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 20 MAGGIO 1957, PER I LAVORATORI LAUREATI E DIPLOMATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI CUNEO.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 20 NOVEMBRE 1958, PER I LAVORATORI LAUREATI E DIPLOMATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI CUNEO.
Parte di provvedimento in formato grafico