062U1124
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Norme sul trattamento economico e normative dei compartecipanti agricoli delle province di Gorizia, Parma, Piacenza, Ravenna e Venezia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1124)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 9 luglio 1955, sulla compartecipazione agricola, stipulato tra l'Unione degli Agricoltori Giuliani e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, la U.I.L.-Terra; cui ha aderito, in data 28 settembre 1959, la Unione Provinciale Agricoltori - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Parma, il contratto collettivo 17 giugno 1957, e relativi allegati, sulla compartecipazione agricola, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti - C.G.I.L. -, la Liberterra - C.I.S.L. -, la U.I.L - Terra; cui ha aderito, in data 2 ottobre 1959, l'Unione Provinciale Agricoltori - C.I.S.Na.L. -; Visto, per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 31 agosto 1950, sulla compartecipazione agricola, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Salariati e Braccianti, Maestranze Specializzate e Qualificate - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.I.S.L. la U.I.L.-Terra; Visto, per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo 28 dicembre 1955, sulla compartecipazione agricola, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Federbraccianti - C.G.I.L. -, i Sindacati Braccianti della U.I.L. e della C.I.S.L.; Visti, per la provincia di Venezia: - il contratto collettivo 27 settembre 1945, sulla compartecipazione agricola, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Federazione Lavoratori della Terra - C.G.I.L. -; - l'accordo collettivo 3 agosto 1948, sulla determinazione delle quote di riparto della compartecipazione agricola, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Confederterra Provinciale; ai quali ha aderito, in data 15 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -; Vista, la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Gorizia, in data 27 luglio 1960, n. 224 della provincia di Parma, in data 21 maggio 1960, n. 1 della provincia di Piacenza, in data 24 febbraio 1960, n. 6 della provincia di Ravenna, in data 7 luglio 1960, n. 13 della provincia di Venezia, in data 30 aprile 1961, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, relativamente ai compartecipanti agricoli:
- per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 9 luglio 1958:
- per la provincia di Parma, il contratto collettivo 17 giugno 1957:
- per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 31 agosto 1959:
- per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo 28 dicembre 1955;
- per la provincia di Venezia, il contratto collettivo 27 settembre 1945, l'accordo collettivo 3 agosto 1948;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i compartecipanti agricoli delle province di Gorizia, Parma, Piacenza, Ravenna, Venezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 68. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 9 LUGLIO 1958 PER LA COMPARTECIPAZIONE AGRICOLA DELLA PROVINCIA DI GORIZIA.
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO 17 GIUGNO 1957 SULLA COMPARTECIPAZIONE AGRICOLA DELLA PROVINCIA DI PARMA.
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO 31 AGOSTO 1959 PER LA COMPARTECIPAZIONE AGRICOLA IN PROVINCIA DI PIACENZA.
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO 28 DICEMBRE 1955 PER LA COMPARTECIPAZIONE AGRICOLA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA.
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO 27 SETTEMBRE 1945 SULLA COMPARTECIPAZIONE AGRICOLA PER LA PROVINCIA DI VENEZIA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 3 AGOSTO 1948 SULLA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI RIPARTO DELLA COMPARTECIPAZIONE AGRICOLA PER LA PROVINCIA DI VENEZIA.
Parte di provvedimento in formato grafico