Monitoring Gesetzessammlung

061U1755

IT - DPR

061U1755

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione delle calzature della provincia di Parma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1755)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria delle calzature, pantofole e tomaie; Visto, per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 1 agosto 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle calzature, stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale del Lavoro - U.I.L. -, al quale ha aderito, in pari data, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Parma, in data 25 marzo 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Parma, lo accordo collettivo i agosto 1959 relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle calzature, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione delle calzature della provincia di Parma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1962 Atti del Governo registro n. 145, foglio n. 90. - VILLA

Accordo Collettivo

ACCORDO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLE CALZATURE DELLA PROVINCIA DI PARMA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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