Monitoring Gesetzessammlung

061U1629

IT - DPR

061U1629

Norme sul trattamento economico e normativo del lavoratori dipendenti da imprese artigiane molitorie della provincia di Cuneo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1961 n. 1629)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 27 dicembre 1948, per i dipendenti dalle aziende molitorie artigiane; Visto, per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo 22 agosto 1958, per i dipendenti dalle aziende molitorie artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiana e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - l'Unione italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 3 della provincia di Cuneo, in data 16 aprile 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo 22 agosto 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende molitorie artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti lavoratori dipendenti dalle imprese molitorie artigiane della provincia di Cuneo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato atta Corte di conti, addi' 21 febbraio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 183. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 22 AGOSTO 1958 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE MOLITORIE DELLA PROVINCIA DI CUNEO.
Parte di provvedimento in formato grafico
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