061U1351
061U1351
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Udine. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961 n. 1351)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali; Visto, per la provincia di Udine, l'accordo collettivo integrativo 17 aprile 1953, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - CISL -, la Camera Sindacale Provinciale - UIL -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Udine, in data 6 maggio 1960, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Udine, l'accordo collettivo integrativo 17 aprile 1953 relativo agli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Udine.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 settembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 82. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 17 APRILE 1953, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE BOSCHIVE E FORESTALI PER LA PROVINCIA DI UDINE.
Parte di provvedimento in formato grafico