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063U0620

IT - DPR

063U0620

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963 n. 620)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 , modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 229 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola, di specializzazione in Microbiologia medica.
Scuola di specializzazione in Microbiologia medica
Art. 280 - Presso l'Istituto di microbiologia e' istituita la Scuola di specializzazione in Microbiologia medica che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza teorica e pratica ai laureati in Medicina e chirurgia, o in scienze biologiche, i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in Microbiologia medica.
La scuola ha la durata di due anni. Ad essa possono iscriversi i laureati in Medicina e chirurgia o in Scienze biologiche.
Le norme per l'iscrizione, per gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali per le Scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 88 a 104 dello statuto di questa Universita'.
Art. 231. - Gli insegnamenti impartiti nella suddetta scuola sono i seguenti:
Biologia degli schizomiceti e accertamento diagnostico delle malattie e eziologia batterica;
Biologia dei virus e accertamento diagnostico delle malattie a eziologia virale;
Biologia delle Rickettsie e accertamento diagnostico delle rickettsiosi;
Immunologia, reazioni immunitarie e loro utilizzazione in campo diagnostico e terapeutico.
Il numero e la distribuzione delle ore di lezioni sono fissati dal direttore della Scuola al principio di ogni anno accademico.
Avranno inoltre luogo esercitazioni pratiche delle materie oggetto di insegnamento.
Il numero massimo dei posti per detta Scuola e' fissato in dieci per ogni anno.
Art. 232. - Al termine del secondo anno gli allievi che hanno frequentato il corso saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla microbiologia, in una prova orale teorica e in una prova pratica.
Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma, sara' rilasciato il diploma di specializzazione in "Microbiologia medica" valido a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 marzo 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1963 Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 97. - VILLA
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