Monitoring Gesetzessammlung

062U0881

IT - DPR

062U0881

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalla Societa' Aerostatica addetti alla fabbricazione di palloni aerostatici, paracadute, equipaggiamenti per aviatori e fanteria aerea, battelli pneumatici, scafandri, abiti antigas e a lavorazioni affini. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 881)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo aziendale 18 gennaio 1956, e relative tabelle, per il personale operaio dipendente dalla Societa' Aerostatica, addetto alla fabbricazione di palloni aerostatici, paracadute, equipaggiamenti per aviatori e fanteria aerea, battelli pneumatici, scafandri, abiti antigas e a lavorazioni affini, stipulato tra l'Unione Industriali del Lazio e la Camera Confederale Provinciale del lavoro di Roma. - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale di Roma - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale di Roma - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Roma, in data 15 luglio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per Id quale e' stato stipulato il contratto collettivo aziendale 18 gennaio 1956, relativo al personale operaio dipendente dalla Societa' Aerostatica, addetto alla fabbricazione di palloni aerostatici, paracadute, equipaggiamenti per aviatori e fanteria aerea, battelli pneumatici scafandri, abiti antigas e a lavorazioni affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalla Societa' Aerostatica addetti alla fabbricazione di palloni aerostatici, paracadute, equipaggiamenti per aviatori e fanteria aerea, battelli pneumatici, scafandri, abiti antigas e a lavorazioni affini.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 Luglio 1952 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 42. - VILLA

Contratto collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE 18 GENNAIO 1956 PER IL PERSONALE OPERAIO DIPENDENTE DALLA SOCIETA' AEROSTATICA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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