062U0842
062U0842
Norme sul trattamento di mensa dei dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli specchi e dei cristalli della provincia di Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 842)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 luglio 1959, per le aziende e i lavoratori dipendenti che effettuano le cosiddette seconde lavorazioni del vetro quali: lavorazione, decorazione, posa in opera di vetri, cristalli, specchi, fiale, siringhe, termometri, densimetri e simili, apparecchi per uso scientifico e sanitario, occhi artificiali e simili; Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 30 giugno 1950, relativo all'indennita' sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende degli specchi e cristalli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Vetrai - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Vetrai e Ceramisti; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Torino, in data 15 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo 30 giugno 1950, relativo alla indennita' sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende degli specchi e cristalli della provincia di Torino, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesse al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli specchi e dei cristalli della provincia di Torino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1952 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 86. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1950 RELATIVO ALL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI DELLA PROVINCIA DI TORINO.
Parte di provvedimento in formato grafico