Monitoring Gesetzessammlung

062U0838

IT - DPR

062U0838

Modificazione allo statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Trieste - Campionaria internazionale", con sede in Trieste. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1962 n. 838)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 , convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607 , sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti l'ordine del Governo militare alleato, n. 233, in data 21 maggio 1948, con il quale e' stato costituito l'Ente "Fiera campionaria internazionale di Trieste" ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805 , che ne ha approvato il vigente statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio generale dell'Ente in data 7 dicembre 1961, n. 3, relativa alla modifica dell'art. 6, primo comma, del predetto statuto.
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Trieste - Campionaria internazionale", con sede in Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805 , e' modificato come appresso;
Il primo comma dell'art. 6 e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il Consiglio generale e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed e' composto dal presidente e dai rappresentanti designati dai partecipanti di cui al precedente art. 2, nonche' dai rappresentanti del Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste, del Ministero dell'industria e del commercio, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero delle finanze (Intendenza di finanza di Trieste) e dal rappresentante degli espositori che sara' scelto dal presidente da una terna di nomi proposta, mediante votazione, da almeno un quinto degli espositori che abbiano partecipato all'ultima manifestazione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 maggio 1962 GRONCHI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 44. - VILLA
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