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061U0979

IT - DPR

061U0979

Revoca delle dichiarazioni di zona di endemia malarica per sette Comuni della provincia di Foggia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1961 n. 979)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto la nota del 28 marzo 1961, n. 6366, con la quale il medico provinciale di Foggia, previo parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanita', ha richiesto la revoca della dichiarazione di zone di endemia malarica per i comuni di Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Deliceto, Pietra Montecorvino, San Ferdinando di Puglia, Sannicandro Garganico e Trinitapoli di quella Provincia;
Visto l' art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'approvazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93 ;
Visti i regi decreti, con i quali sono state stabilite, tra l'altro, le zone malariche dei soprariportati Comuni e precisamente: 5 febbraio 1903, n. 55 di: San Ferdinando di Puglia (che successivamente ha avuto aggregato anche parte dei territori dei comuni di Cerignola e Trinitapoli, dichiarati con lo stesso decreto), Sannicandro Garganico (o San Nicandro Garganico), Trinitapoli (che successivamente ha ceduto parti del proprio territorio ai comuni di San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia): 25 luglio 1904, n. 454; di Deliceto: 26 luglio 1906, n. 458; di Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Pietralmontecorvino (o, Pietra Montecorvino);
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 , con la quale sono state devolute al costituito Ministero della sanita' le attribuzioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446 , per il cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
Sulla proposta del Ministro per la sanita';
Decreta:
Le dichiarazioni di zone di endemia malarica contenute nei regi decreti 5 febbraio 1903, n. 55 , per i comuni di San Ferdinando di Puglia (anche per le parti di territorio successivamente ricevute dai comuni di Cerignola e Trinitapoli), Sannicandro Garganico (o, San Nicandro Garganico), Trinitapoli (meno che per la parte di territorio ceduta al comune di Margherita di Savoia): 25 luglio 1904, n. 454, di Deliceto; 26 luglio 1906, n. 458, di Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Pietramontecorvino (o, Pietra Montecorvino), sono revocate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 giugno 1961 GRONCHI GIARDINA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 93. - VILLA
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