Monitoring Gesetzessammlung

063U2353

IT - DPR

063U2353

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Societa' per azioni "Unione elettrica intercomunale". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963 n. 2353)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimenti all'ENEL; Visto l' art. 76 della costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della costituzione ; Ritenuto che l'impresa appartenente alla Societa' per azioni "Unione Elettrica intercomunale", con sede in Grosio (Sondrio), rientra tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

L'impresa della Societa' per azioni "Unione Elettrica Intercomunale", con sede in Grosio (Sondrio), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 2

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 .

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Societa' per azioni "Unione Elettrica Intercomunale", con sede in Grosio (Sondrio), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito dei sigilli dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1963
SEGNI
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 20. - VILLA
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