063U2197
063U2197
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963 n. 2197)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 , modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 , e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 76. - All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in Chimica sono aggiunti seguenti:
Per l'indirizzo organico biologico:
Chimica colloidale e delle interfasi;
Cinetica chimica;
Chimica macromolecolare;
Spettroscopia molecolare;
Chimica delle sostanze organiche naturali.
Per l'indirizzo inorganico - chimico - fisico:
Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche;
Chimica colloidale e delle interfasi;
Cinetica chimica;
Chimica macromolecolare.
Art. 85. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Ecologia vegetale;
Fitogeografia;
Entomologia;
Paleontologia dei vertebrati;
Paleontologia vegetale.
Art. 86, relativo alle propedeuticita' del corso di laurea in Scienze naturali e' abrogato e sostituito dal seguente "Lo studente non puo' presentarsi agli esami di Mineralogia e di Chimica organica se non ha superato l'esame di Chimica generale ed inorganica; all'esame di Geologia se non ha superato l'esame di Mineralogia; all'esame di Anatomia comparata se non ha superato l'esame di Anatomia umana; all'esame di Chimica biologica se non ha superato l'esame di Chimica organica".
Art. 87. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Ecologia vegetale;
Fitogeografia;
Entomologia;
Radiobiologia;
Fisiologia comparata.
Art. 88, relativo alle propedeuticita' del corso di laurea in Scienze biologiche e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Lo studente non puo' presentarsi all'esame di Anatomia comparata se non ha superato l'esame di Anatomia umana; all'esame di Chimica organica se non ha superato l'esame di Chimica generale inorganica; all'esame di Paleontologia se non ha superato gli esami di Botanica e zoologia; all'esame di Statistica se non ha superato l'esame di istituzioni matematiche; all'esame di Chimica biologica se non ha superato lo esame di Chimica organica.
Al termine della prima meta' di ciascun corso annuale di Botanica e di zoologia e del corso di Anatomia comparata, lo studente dovra' superare una prova pratica scritta".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sassari, addi' 31 dicembre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 105. - VILLA