062U0806
062U0806
Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per applicazione ed esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di giuoco. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 aprile 1962 n. 806)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 5 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 ; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno, per l'agricoltura e per le foreste e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:
Articolo unico
Gli articoli 1, 24, 26 (primo comma), 37 e 41 del regolamento per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 , sono sostituiti come appresso:
"Art. 1. - Presso il Ministero delle finanze e' istituita una Commissione avente il compito di dare il proprio parere sui progetti relativi alle attivita' di cui all' art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , che lo Stato intenda organizzare ed esercitare a norma dell'art. 2 del predetto decreto legislativo.
La Commissione di cui al comma precedente e' composta dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie (o da chi ne fa le veci), che la presiede, dai capi delle divisioni concorsi pronostici e lotterie (o da chi ne fa le veci), da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, da uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da uno del Ministero dell'interno, da uno del Ministero dell'agricoltura e foreste, da uno del Ministero del turismo e dello spettacolo, da uno della Ragioneria generale dello Stato, da uno della Corte dei conti e da tre membri esperti anche non appartenenti all'Amministrazione, nominati dal Ministro per le finanze.
Le mansioni di segretario sono, disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, avente la qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.
I membri della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni".
"Art. 24. - Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, stabilisce di volta in volta, udito il parere della Commissione di cui all'art. 1, il giuoco di abilita' o il concorso pronostici che lo Stato voglia organizzare ed esercitare a norma dell' art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 . Con proprio decreto il Ministro per le finanze approva il regolamento del giuoco o del concorso".
"Art. 26 (primo comma). - Alla direzione delle attivita' di giuoco gestite direttamente dallo Stato e' preposto un Comitato centrale, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato alle finanze e del quale fanno parte le medesime persone che compongono la Commissione di cui all'art. 1. Le funzioni di vice presidente del Comitato sono assunte dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie".
"Art. 37. - Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilisce a quale persona fisica o giuridica debba essere affidata la gestione di una delle attivita' di giuoco di cui lo Stato intenda effettuare l'esercizio".
"Art. 41. - Il regolamento del giuoco o del concorso e' approvato con decreto del Ministro per le finanze".
L'art. 44 e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI - TAVIANI - RUMOR - FOLCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 3. - VILLA