Monitoring Gesetzessammlung

062U0804

IT - DPR

062U0804

Norme sul trattamento economico e normativo dei professori d'orchestra, assunti con contratto a tempo determinato, dipendenti dai teatri e cinema-teatri ove agiscono imprese di operetta, rivista, varieta' e avanspettacolo della provincia di Piacenza. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 804)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normative ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 marzo 1948, per i professori d'orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varieta', avanspettacolo, e spettacoli similari; Visto l'accordo collettivo 14 aprile 1951, integrativo del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro, per i professori di orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varieta', avanspettacolo e spettacoli similari, oppure teatri e cinematografi ove agiscono le suddette imprese; Visto, per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo integrativo 26 settembre 1957, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale - e il Sindacato Orchestrali - Unione Sindacale Provinciale; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Piacenza, del 29 febbraio 1960, dello accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo integrativo 26 settembre 1957, relativo ai professori d'orchestra, assunti con contratto a tempo determinato, dipendenti da teatri e cinemateatri ove agiscono compagnie di operetta, rivista, varieta' e avanspettacolo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i professori d'orchestra, assunti con contratto a tempo determinato, dipendenti dai teatri e cinema-teatri ove agiscono imprese di operetta, rivista, varieta' e avanspettacolo, della provincia di Piacenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 31. - VILLA

Accordo Collettivo

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 SETTEMBRE 1957 PER I PROFESSORI D'ORCHESTRA DIPENDENTI DAI TEATRI E CINEMA-TEATRI OVE AGISCONO COMPAGNIE DI RIVISTA, OPERETTA, VARIETA E AVANSPETTACOLO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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