062U0802
062U0802
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto della Toscana. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 802)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 25 ottobre 1958, per i lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto; Visto, per la Toscana, l'accordo collettivo integrativo 11 dicembre 1958, stipulato tra la Sezione Regionale dell'Associazione Nazionale Proprietari Cavalli Trotto, la Sezione Regionale dell'Associazione Nazionale Guidatori e Allenatori Cavalli del Trotto e il Sindacato Dipendenti Ippica; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18 della provincia di Firenze, in data 15 marzo 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne La accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la Toscana, l'accordo collettivo integrativo 11 dicembre 1958, relativo ai dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa, al trotto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto della Toscana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 33. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 DICEMBRE 1958 PER I DIPENDENTI DALLE SCUDERIE DI CAVALLI DA CORSA AL TROTTO DELLA TOSCANA.
Parte di provvedimento in formato grafico