Monitoring Gesetzessammlung

062U0768

IT - DPR

062U0768

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di parrucchieri per uomo, per signora e misti della provincia di Venezia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 768)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960 n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini; Visto, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo 30 maggio 1960, per i lavoranti parrucchieri per uomo, per signora e misti, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani - Gruppo Provinciale Parrucchieri per Uomo e Signora - e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 della provincia di Venezia, in data 18 luglio 1961, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo 30 maggio 1960, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo, per signora e misti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale di categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di parrucchieri per uomo, per signora e misti della province di Venezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 49. - VILLA

Contratto Collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO 30 MAGGIO 1960 PER I LAVORATORI PARRUCCHIERI PER UOMO, PER SIGNORA E MISTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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