063U2184
063U2184
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1963 n. 2184)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 , modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 , e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 8. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza e' aggiunto quello di: "Storia del movimento sindacale".
Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di "Microbiologia".
Art. 89. - Alle Scuole di specializzazione annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la seguente:
Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali
Alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena e' annessa la Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali, cui potranno essere ammessi non piu' di dieci allievi per ogni anno di corso;
La Scuola ha la durata di tre anni.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
Primo anno:
1) Anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Psicologia;
4) Clinica delle malattie nervose e mentali (1° corso).
Secondo anno:
1) Clinica delle malattie nervose e mentali (2° corso);
2) Psicopatologia generale;
3) Semeiotica psichiatrica;
4) Semeiotica neurologica;
5) Anatomia patologica del sistema nervoso;
6) Elettroencefalografia.
Terzo anno:
1) Clinica delle malattie nervose e mentali (3° corso);
2) Neuro-oftalmologia;
3) Otoneurologia;
4) Neurochirurgia;
5) Neuroradiologia;
6) Psichiatria forense.
Gli esami nelle materie con svolgimento pluriennale saranno sostenuti alla fine dell'ultimo anno di corso.
Per quant'altro si riferisce alla Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali si fa riferimento alle norme generali che regolano altre Scuole di specializzazione medico-chirurgiche esistenti presso la Facolta' di medicina e chirurgia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 3. - VILLA