Monitoring Gesetzessammlung

057U0346

IT - DPR

057U0346

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ad effettuare un prelevamento di L. 800.000.000 dal proprio fondo di riserva ai sensi dell'art. 2 della legge 28 giugno 1956, n. 716. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 gennaio 1957 n. 346)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; Visto l' art. 3 della legge 27 luglio 1956, n. 766 , che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1956-57; Visto l' art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189 , concernente la disciplina e la finalita' del fondo di riserva per le spese impreviste della cennata Azienda di Stato; Visto l' art. 2 della legge 28 giugno 1956, n. 716 , relativa alla proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 , e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici, il quale articolo dispone che all'onere conseguente all'applicazione della stessa legge n. 716 si provvede, per l'esercizio finanziario 1956-57, attingendo la somma di L. 800.000.000 dal fondo di riserva della ripetuta Azienda di Stato, con le modalita' previste dal sopracitato art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189 ; Visto che il fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici presenta una disponibilita' di lire 1.630.875.004 depositate in conto corrente presso la Tesoreria centrale; Sulla proposta del Ministro per le poste e telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la Tesoreria centrale, la somma di lire 800.000.000 per far fronte, per l'esercizio 1956-57, all'onere derivante dall'applicazione della legge 28 giugno 1956, n. 716 , che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 , e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici.

Art. 2

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1956-57, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Entrata:
Cap. n. 12-ter (di nuova istituzione). -
"Prelevamento dal fondo di riserva"....... L. 800.000.000
Spesa:
Cap. n. 51-bis (di nuova istituzione). -
"Spese per l'impianto di collegamenti
telefonici nelle frazioni di Comune.
Concorso nelle spese per la esecuzione di
impianti telefonici nei capoluoghi di
Comuni di nuova istituzione ( legge 11
dicembre 1952, n. 2529 , modificata dalla
legge 22 novembre 1954, n. 1123 , e proro-
gata dalla legge 28 giugno 1956, n. 716 ) " " 800.000.000
Il presente decreto sara' comunicato al Parlamento insieme al conto consuntivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1956-57.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 gennaio 1957 GRONCHI MEDICI - BRASCHI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 160. - CARLOMAGNO
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