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057U1438

IT - DPR

057U1438

Approvazione dello statuto dell'Aero Club d'Italia e dello statuto tipo degli Aero Club locali. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 novembre 1957 n. 1438)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340 , sul riordinamento dell'Aero Club d'Italia; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

Sono approvati l'annesso statuto dell'Aero Club d'Italia e allegato statuto tipo degli Aero Club locali, vistati dai Ministri per la difesa, per l'interno e per il tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 novembre 1957 GRONCHI ZOLI - TAVIANI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 156. - RELLEVA

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 1

Statuto dell'Aero Club d'Italia
Art. 1.
L'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.), ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e con sede in Roma, riunisce in organismo federativo nazionale le associazioni e gli enti che in Italia si interessano allo sviluppo dell'aviazione turistica e sportiva.
L'Ae.C.I. puo' istituire all'estero delegazioni e rappresentanze.
Qualora l'istituzione di tali delegazioni e rappresentanze comporti aumento di spesa o incremento di personale, l'istituzione stessa deve essere autorizzata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 2

Art. 2.
L'Ae.C.I. e' l'unico ente nazionale che rappresenta l'Italia presso la Federazione aeronautica internazionale (F.A.I.) ed e' l'unico rappresentante di tale Federazione nel territorio dello Stato.
La denominazione di Aero Club, sola o accompagnata da altri attributi o qualifiche, e lo stemma sociale appartengono esclusivamente all'Ae.C.I. Il loro uso e' concesso unicamente a quelle associazioni che ottengono la qualifica di Aero Club ai sensi dell'art. 7.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 3

Art. 3.
L'Ae.C.I. svolge le attivita' previste dalla legge 29 maggio 1954, n. 340 , in particolare:
1) favorisce lo sviluppo del turismo e dello sport aerei;
2) incoraggia l'organizzazione di manifestazioni aeronautiche sportive e la conquista di primati aeronautici;
3) patrocina, tutela e coordina gli interessi aeronautici nei diversi campi di attivita' sportiva, turistica e di propaganda;
4) favorisce la diffusione della cultura aeronautica e incoraggia lo studio dei problemi relativi.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 4

Art. 4.
Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3, l'Ae.C.I.:
1) promuove e favorisce la costruzione, l'apprestamento e la gestione di aeroporti civili privati, la costituzione di aerocentri da turismo e sport e scuole civili di pilotaggio;
2) promuove e favorisce la costituzione di scuole di addestramento al volo;
3) promuove e favorisce la costituzione di scuole preparatorie per gli specialisti di aeronautica;
4) sovrintende allo sport aeronautico in generale, organizzando, dirigendo e controllando le relative gare e manifestazioni nazionali e internazionali;
5) controlla ed omologa i primati nazionali aeronautici e concede i brevetti e le licenze sportive proprie e della F.A.I.;
6) raccoglie materiale bibliografico, storico e statistico di carattere aeronautico civile;
7) funziona da arbitro, a richiesta delle parti, per dirimere controversie nel campo dell'aviazione turistica e sportiva;
8) gestisce servizi di esazione di diritti e altri incarichi che nel campo dell'aviazione civile siano ad esso affidati dallo Stato o da altri enti;
9) persegue ogni attivita' tendente a favorire il traffico turistico aereo.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 5

Art. 5.
Presso l'Ae C I. e a sua cura sono tenuti:
a) il registro per l'iscrizione degli aeromobili civili ai fini dell' art. 4 della legge 29 maggio 1954, n. 340 ;
b) Il registro matricolare per l'iscrizione degli alianti libratori a norma dell' art. 753 del Codice della navigazione .

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 6

Art. 6.
Gli enti che possono far parte dell'Ae.C.I si dividono in:
1) enti federati, che comprendono le associazioni aventi per scopo la pratica dello sport e del turismo aerei, che abbiano ottenuto, ai sensi dell'art. 7, la qualifica di Aero Club (A. C.);
2) enti aggregati che comprendono:
a) associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche;
b) imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo;
c) imprese industriali e commerciali che abbiano interessi nel campo aeronautico;
d) enti turistici e imprese alberghiere;
e) qualsiasi altro ente che intende incoraggiare lo sviluppo dell'aviazione civile.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 7

Art. 7.
Per ottenere la qualifica di Aero Club e la federazione all'Ae.C.I., le associazioni aventi per scopo la pratica dello sport e del turismo aerei debbono:
1) uniformare il loro ordinamento allo statuto-tipo di cui all'allegato A e alle eventuali successive modifiche;
2) avere almeno 50 soci effettivi, tra i quali almeno 10 soci piloti, secondo la definizione datane dallo statuto-tipo allegato A;
3) possedere mezzi sufficienti allo svolgimento della loro attivita' aeronautica;
4) versare all'Ae.C.I. una quota una tantum di ammissione, nella misura fissata annualmente dal Consiglio federale di cui all'art. 23.
Sulle richieste di riconoscimento della qualifica di Aero Club e di federazione all'Ae.C.I. delibera il Consiglio federale, il quale, sentita la competente Commissione consultiva tecnica permanente, puo' ammettere particolari deroghe al requisito previsto al numero 2) del comma precedente alle associazioni che abbiano per unico scopo l'esercizio del volo a vela e dell'aeromodellismo.
Contro la deliberazione del Consiglio federale che rigetti la richiesta e' ammesso ricorso all'assemblea di cui all'art. 18, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 8

Art. 8.
Gli A.C. sono tenuti a:
1) versare all'Ae.C.I. una quota annuale di federazione nella misura stabilita annualmente dal Consiglio federale;
2) inviare al Comitato esecutivo di cui all'art. 28, per la approvazione, i bilanci preventivo e consuntivo, rispettivamente entro i mesi di novembre dell'anno precedente e di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono;
3) comunicare al Consiglio federale la situazione numerica dei soci al principio di ogni anno;
4) osservare le norme emanate dall'Ae.C.I. per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3;
5) sottoporre al Consiglio federale le proposte concernenti la loro attivita' sportiva, per il coordinamento nel quadro della attivita' sportiva nazionale e per ottenerne la necessaria approvazione.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 9

Art. 9.
Gli A.C. hanno patrimonio proprio, distinti da quello dell'Ae.C.I., e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente statuto.
Tuttavia essi, nel sottoporre al Consiglio federale le proposte concernenti la loro attivita' sportiva, ai sensi del numero 5) dell'art. 8, debbono dare la dimostrazione della disponibilita' dei mezzi per la relativa attuazione.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 10

Art. 10.
L'Ae.C.I. rappresenta gli A.C. nei rapporti con le Amministrazioni centrali dello Stato, ne controlla l'attivita' al fine di accertare che essa si svolga in modo conforme ai rispettivi statuti e si assicura che gli eventuali contributi da esso concessi abbiano la prevista destinazione.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 11

Art. 11.
La qualifica di A.C. si perde per scioglimento dell'associazione, per recesso, per revoca.
La revoca puo' essere deliberata per il venir meno di uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 7 o per inosservanza di uno degli obblighi di cui all'art. 8.
La deliberazione di revoca e' di competenza del Consiglio federale; contro di essa e' ammesso ricorso al Consiglio dei probiviri di cui all'art. 30, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 12

Art. 12.
L'ammissione degli enti aggregati e' deliberata insindacabilmente dal Consiglio federale.
Gli statuti degli enti aggregati non possono contenere disposizioni che contrastino con quelle del presente statuto.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 13

Art. 13.
Gli enti aggregati sono tenuti a versare all'Ae.C.I. la quota annuale stabilita dal Consiglio federale.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 14

Art. 14.
La qualifica di ente aggregato si perde per scioglimento dell'ente, per recesso, per revoca.
La revoca e' deliberata insindacabilmente dal Consiglio federale.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 15

Art. 15.
Su proposta del Consiglio federale, possono essere nominate soci d'onore dell'Ae.C.I. persone che abbiano acquisito particolari benemerenze verso l'Aeronautica in genere e l'Ae.C.I. in particolare.
I soci d'onore godono delle facilitazioni concesse ai soci effettivi degli enti federati e non sono tenuti al versamento di alcun contributo.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 16

Art. 16.
Sono organi dell'Ae.C.I.:
1) l'Assemblea;
2) il Consiglio federale;
3) il Presidente;
4) il Comitato esecutivo;
5) il Collegio dei probiviri;
6) il Collegio dei revisori dei conti;

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 17

Art. 17.
Alle cariche federali elettive possono accedere solo i soci effettivi degli A.C.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 18

Art. 18.
L'assemblea e' costituita:
1) dal Presidente dell'Ae.C.I., che la presiede;
2) dai Presidenti degli A.C. o da un loro delegato;
3) dai membri del Consiglio federale che non ne facciano gia' parte ai sensi del numero 2).

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 19

Art. 19.
L'assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali, e in particolare:
1) elegge il Presidente dell'Ae.C.I. e i 12 consiglieri federali di cui al numero 3) dell'art. 23;
2) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Ae.C.I.;
3) approva la relazione dell'attivita' svolta nell'anno precedente;
4) determina il programma di massima dell'anno successivo;
5) delibera sugli altri argomenti devoluti alla sua competenza dal presente statuto e su quelli dei quali, prima della convocazione, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio federale o da almeno un terzo degli A.C.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 20

Art. 20.
L'assemblea e' convocata dal presidente dell'Ae.C.I., in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno entro il mese di novembre per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 19.
Si riunisce in sessione straordinaria ogni qual volta il Consiglio federale lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo degli A.C.
La convocazione e' fatta dal presidente con lettera raccomandata da inviarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non puo' aver luogo prima di ventiquattro ore da quella fissata per la prima.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 21

Art. 21.
L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la meta' degli A.C. e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 22

Art. 22.
Ciascun componente dell'assemblea dispone di un voto, salvo i presidenti degli A.C. (o loro delegati), che dispongono del numero di voti risultante dalla seguente tabella, in relazione al punteggio che, sulla base della consistenza dei soci effettivi viene riconosciuto all'ente, attribuendo 4 punti per ogni socio aviatore e 1 punto per ogni socio ordinario:
1 voto fino a 100 punti
2 voti da 101 " 200 "
3 " " 201 " 300 "
4 " " 301 " 400 "
5 " " 401 " 500 "
6 " " 501 " 700 "
8 " " 701 " 1000 "
10 " oltre 1000 "
Salvo il disposto degli articoli 26 e 43, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In sessione straordinaria occorre anche la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli A.C. rappresentati.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 23

Art. 23.
Il Consiglio federale e' composto:
1) dal presidente dell'Ae.C.I., che lo presiede;
2) da due rappresentanti, del Ministero della difesa, da questo nominati, di cui un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e l'altro ufficiale o funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo;
3) da dodici consiglieri eletti dall'assemblea.
Il Consiglio federale ha tre vice presidenti; uno e' l'ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, rappresentante del Ministero della difesa; gli altri due sono eletti dal Consiglio stesso fra i dodici consiglieri di cui al numero 3) del comma precedente.
Il presidente dell'Ae.C.I. puo' invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto a voto, il presidente del Registro aeronautico italiano, il presidente della Commissione sportiva centrale e i presidenti delle Commissioni consultive tecniche permanenti di cui all'art. 31 nonche' altre persone esperte nelle materie da trattare.
Il Consiglio federale dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere confermati o rieletti.
Verificandosi vacanze fra i componenti del Consiglio, si procede alla nomina o elezione di nuovi membri. Questi durano in carica fino alla scadenza del triennio e possono essere confermati o rieletti.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 24

Art. 24.
Il Consiglio federale e' l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e puo' deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'assemblea stessa.
In particolare il Consiglio federale:
1) sovrintende all'attivita' dell'ente e la dirige;
2) predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
3) approva i regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi istituzionali dell'Ae.C.I.;
4) stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni dei singoli uffici;
5) delibera il regolamento del personale di cui all' art. 9 della legge 29 maggio 1954, n. 340 ;
6) assume e licenzia il personale con l'osservanza delle disposizioni contenute nel predetto regolamento;
7) approva i regolamenti di carattere generale emanati dagli A.C.;
8) fissa la misura delle quote di iscrizione e delle tasse annuali per l'immatricolazione nel registro degli aeromobili e nel registro degli alianti libratori;
9) delibera sulle domande di federazione e aggregazione all'Ae.C.I.;
10) stabilisce la misura delle quote da versarsi dagli enti federati e aggregati;
11) nomina e revoca i componenti della Commissione sportiva centrale e delle Commissioni consultive tecniche permanenti nonche' delle eventuali Commissioni consultive tecniche temporanee;
12) designa i delegati che devono partecipare in rappresentanza dell'Ae.C.I. alle riunioni della F.A.I. e ai congressi e alle manifestazioni cui l'Ae.C.I. ritiene di dover essere rappresentato;
13) dirime gli eventuali conflitti fra gli A.C.;
14) delibera, su proposta del presidente dell'Ae.C.I., in merito allo scioglimento degli organi direttivi degli A.C. e alla nomina di commissari straordinari per la durata di sei mesi, salvo proroga fino ad un anno, da decidersi, in caso di necessita', dal presidente dell'Ae.C.I.;
15) delibera sulle altre materie devolute alla sua competenza dal presente statuto.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 25

Art. 25.
Il Consiglio federale e' convocato dal presidente dell'Ae.C.I. in Roma o altra localita' almeno tre volte l'anno e determina in ogni sua riunione la data e la localita' della successiva seduta.
E' inoltre convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e lo richiedano sei membri del Consiglio stesso.
Per la validita' delle adunanze occorre la presenza di almeno la meta' dei componenti, ciascuno dei quali dispone di un voto.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.
Nelle votazioni palesi, a parita' di voti, decide il voto di chi presiede.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 26

Art. 26.
Il presidente dell'Ae.C.I. e' eletto dall'assemblea a maggioranza di due terzi dei voti in primo scrutinio e a maggioranza assoluta in secondo scrutinio. Dura in carica tre anni e puo' essere rieletto. In caso di vacanza della carica prima della scadenza del triennio, si procede alla elezione del nuovo presidente, che dura in carica fino alla scadenza del triennio e puo' essere rieletto.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 27

Art. 27.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ae.C.I.
In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue attribuzioni sono esercitate da uno dei due vice presidenti eletti dal Consiglio federale.
Il presidente puo' delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione ai vice presidenti e puo' far eseguire da funzionari dell'Ae.C.I. ispezioni presso gli enti federati.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 28

Art. 28.
Il Consiglio federale costituisce nel proprio seno il Comitato esecutivo, del quale fanno parte il presidente dell'Ae.C.I., i vice presidenti del Consiglio federale nonche' tre consiglieri in qualita' di membri effettivi e altrettanti in qualita' di membri supplenti, tutti scelti dallo stesso Consiglio federale.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 29

Art. 29.
Il Comitato esecutivo provvede a trattare gli affari correnti e le pratiche di ordinaria amministrazione nonche' quelle che gli siano affidate dall'assemblea e dal Consiglio federale; delibera in via di urgenza sui provvedimenti di competenza del Consiglio federale menzionati ai numeri 12), 13) e 14) dell'articolo 24; approva i bilanci preventivo e consuntivo degli A.C.
Le deliberazioni adottate in via di urgenza debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio federale nella sua prima riunione.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 30

Art. 30.
La competenza a decidere le controversie di carattere sociale fra l'Ae.C.I. e gli A.C. e gli enti aggregati e' devoluta ad un apposito Collegio dei probiviri, composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea fra i soci d'onore dell'Ae.C.I. o effettivi degli A.C. o fra quelle persone che, per alta competenza e particolari doti, l'assemblea ritenga di chiamare alla carica.
Il giudizio del Collegio e' definitivo.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 31

Art. 31.
Presso l'Ae.C.I. funzionano una Commissione sportiva centrale e le seguenti Commissioni consultive tecniche permanenti:
- Commissione per il piu' leggero dell'aria;
- Commissione per il volo a motore;
- Commissione per il volo a vela;
- Commissione per l'aeromodellismo;
- Commissione per il paracadutismo sportivo;
- Commissione per il turismo aereo.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 32

Art. 32.
La Commissione sportiva centrale e le Commissioni consultive tecniche permanenti sono nominate dal Consiglio federale e si compongono rispettivamente di un presidente e di quattro membri e di un presidente e di un numero di membri variabile da cinque a dieci.
Tutti durano in carica tre anni, ma possono essere sostituiti dal Consiglio federale, quando sia ritenuto necessario.
Il presidente e i membri delle Commissioni consultive tecniche permanenti debbono essere esperti nelle materie di specifica competenza della rispettiva Commissione, nel cui seno debbono essere rappresentati tutti gli aspetti tecnicoscientifici della materia di competenza.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 33

Art. 33.
La Commissione sportiva centrale:
a) coordina i calendari sportivi aeronautici degli A.C., disciplina i programmi delle singole manifestazioni e prepara il calendario aeronautico nazionale dell'annata, secondo le direttive di massima stabilite dal Consiglio federale;
b) approva i regolamenti delle gare e competizioni sportive aeronautiche controllate dall'Ae.C.I., omologandone i risultati;
c) controlla i primati nazionali a mezzo dei commissari sportivi e li omologa;
d) promuove e regola le prove, i concorsi e le gare secondo le norme della F.A.I.;
e) rende esecutivi in Italia i regolamenti stabiliti dalla F.A.I. e quelli nazionali di propria competenza, vigilandone l'applicazione e l'osservanza;
f) concede i brevetti e le licenze sportive internazionali della F.A.I., rilascia i vari certificati e documenti e ne cura le rinnovazioni annuali;
g) sovrintende alla tenuta della lista dei primati nazionali e tiene aggiornata la lista dei primati internazionali, secondo le comunicazioni ufficiali della F.A.I.;
h) nomina, su proposta dei presidenti degli A.C., i delegati ed i commissari sportivi.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 34

Art. 34.
La Commissione sportiva centrale si riunisce ogni qualvolta si renda necessario, su convocazione del suo presidente o del presidente dell'Ae.C.I.
Le deliberazioni della Commissione sportiva centrale sono sottoposte all'approvazione del Consiglio federale.
Il presidente e il segretario generale dell'Ae.C.I. possono assistere ai lavori della Commissione sportiva centrale e delle Commissioni consultive tecniche permanenti.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 35

Art. 35.
Il Consiglio federale puo' costituire, in vista di determinati scopi, apposite Commissioni consultive tecniche temporanee, analoghe per composizione funzionamento alle Commissioni consultive tecniche permanenti.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 36

Art. 36.
L'anno sportivo coincide con l'anno solare.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 37

Art. 37.
Agli uffici dell'Ae.C.I. sovrintende un segretario generale nominato dal Consiglio federale.
Il segretario generale ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:
a) cura la redazione dei verbali delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio federale e del Comitato esecutivo e li controfirma;
b) coordina il lavoro di tutte le Commissioni consultive, alle cui sedute partecipa senza diritto a voto;
c) esercita tutte quelle altre funzioni che gli sono demandate dal regolamento organico.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 38

Art. 38.
Il patrimonio dell'Ae.C.I. comprende i beni immobili e mobili e tutti gli altri valori di cui l'ente sia proprietario per acquisti, lasciti, donazioni.
I fondi disponibili del patrimonio sono investiti in mezzi strumentali aeronautici ovvero in beni immobili che abbiano stretta e sostanziale attinenza con i compiti di istituto dell'Ente.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 39

Art. 39.
Le entrate dell'Ae.C.I. comprendono:
a) le quote di ammissione degli A.C. e quelle annuali degli A.C. e degli enti aggregati;
b) gli interessi dei titoli e le rendite dei beni immobili dell'ente;
c) i proventi per diritti di rilascio brevetti, licenze o diplomi;
d) ogni altro eventuale provento.
I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o piu' istituti di credito di diritto pubblico, scelti dal Consiglio federale. I conti sono intestati all'Ae.C.I.
Tutte le operazioni di cassa debbono essere effettuate attraverso detti istituti.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 40

Art. 40.
L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio federale e a quella dei revisori, deve essere depositato presso la sede dell'Ae.C.I. almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 41

Art. 41.
Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Ae.C.I. sono soggetti a ratifica del Ministero della difesa, di concerto con quello del tesoro.
A tal fine, i bilanci stessi devono essere trasmessi al Ministero della difesa entro quindici giorni dalla data della loro approvazione da parte dell'assemblea.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 42

Art. 42.
Il controllo generale della gestione amministrativa e contabile e' esercitato da un Collegio di revisori, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre anni.
I revisori sono nominati: uno effettivo con funzioni di presidenza, e uno supplente, dal Ministero del tesoro; uno effettivo e uno supplente dal Ministero della difesa; uno effettivo e uno supplente dall'assemblea.
I revisori esercitano il loro mandato in conformita' delle norme di cui all' art. 2403 del Codice civile , in quanto applicabili.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 43

Art. 43.
Le proposte di modifiche del presente statuto debbono essere formulate dal Consiglio federale o da rappresentanti di almeno la meta' degli A.C.
Le proposte di modifiche sono inviate al presidente dell'Ae.C.I., il quale entro trenta giorni dal ricevimento convoca l'assemblea per le relative deliberazioni.
Per la validita' di tali deliberazioni occorre l'intervento di almeno tre quarti dei membri. Le deliberazioni stesse sono adottate a maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i membri, compresi i non intervenuti, e sono soggette alla approvazione del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.
Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 44

Art. 44.
Le associazioni che abbiano ottenuto la qualifica di A.C. e la federazione all'Ae.C.I. in base alle norme precedentemente in vigore la conservano.
Qualora, peraltro, il loro ordinamento non sia conforme allo statuto tipo di cui all'allegato A, debbono, a pena di decadenza, rimettere all'Ae.C.I., entro tre mesi dalla pubblicazione del presente statuto il nuovo statuto, conforme a quello tipo predetto e deliberato in assemblea straordinaria, con l'intervento di un notaio.
In occasione dell'approvazione del nuovo statuto, l'assemblea straordinaria puo' procedere alla rinnovazione delle cariche sociali per un triennio o per il periodo fino alla scadenza della nomina precedente.
Visto:
Il Ministro per la difesa
TAVIANI
Il Ministro per l'interno
TAMBRONI
IL Ministro per il tesoro
MEDICI

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo - art. 1

ALLEGATO A
Statuto tipo degli Aero Club locali
Art. 1.
L'Aero Club (A.C.) persegue, nel territorio di sua competenza e senza fini di lucro, attivita' turistica, sportiva, didattica di volo a motore o a vela e aeromodellistica e paracadutismo sportivo.
L'A.C. inoltre promuove ed incoraggia ogni altra forma di attivita' nel campo aeronautico turistico-sportivo e svolge propaganda aeronautica; diffonde la cultura aeronautica e collabora con le pubbliche autorita' locali nello studio e nella risoluzione dei problemi che la interessano; opera comunque in modo da incrementare l'aviazione in tutte le sue estrinsecazioni.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo - art. 2

Art. 2.
I soci dell'A.C. sono distinti in:
a) aviatori
1) Soci effettivi <
b) ordinari
2) Soci aggregati
Sono ascrivibili alla categoria "aviatori" coloro che hanno conseguito uno dei brevetti aeronautici previsti dalla vigente legislazione o uno dei titoli equipollenti stabiliti dal Consiglio federale dell'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.).
Sono ascrivibili alla categoria "ordinari" tutti gli altri aspiranti maggiorenni.
Sono ascrivibili alla categoria "aggregati" gli aspiranti minori di 21 anni non aviatori.
E' lasciata facolta' agli A.C. di conferire speciali distinzioni ai soci che abbiano acquisito particolari benemerenze.
Tutti i soci dell'Associazione italiana dei Pionieri sono di diritto soci effettivi aviatori dell'A.C. nella cui circoscrizione risiedono, con esonero dal pagamento delle quote sociali.
Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due soci effettivi.
Sull'accoglimento della domanda si pronuncia con insindacabile giudizio il Consiglio direttivo dell'A.C.
All'atto dell'accoglimento della domanda deve essere versato l'importo stabilito per la quota sociale oltre a una distinta quota di ammissione.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo - art. 3

Art. 3.
Le misure delle quote di associazione e di ammissione dei soci effettivi ed aggregati sono fissate annualmente dal Consiglio direttivo dell'A.C., osservati per i soci aggregati i limiti eventualmente stabiliti dal Consiglio federale della Ae.C.I.
Le quote sociali devono essere pagate entro il mese di febbraio di ogni anno. Trascorsa tale data, il Consiglio direttivo invita con lettera raccomandata i soci morosi a versare la quota sociale, fissando un termine non superiore a trenta giorni.
Coloro che entro il termine fissato suddetto non abbiano provveduto a mettersi in regola col versamento delle quote decadono da soci.
I soci aggregati che chiedono il passaggio alla categoria "Effettivi" sono esenti dal pagamento della quota di ammissione.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo - art. 4

Art. 4.
Tutti i soci, in regola con le quote sociali, hanno diritto di partecipare alle manifestazioni e comunque all'attivita' dell'A.C., di usufruire dei vantaggi inerenti alla sua organizzazione e dei benefici assistenziali da esso eventualmente organizzati.
Alle manifestazioni dell'A.C. hanno diritto di partecipare, con particolari agevolazioni, anche i soci appartenenti ad altri A.C. in regola col pagamento delle quote sociali.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo - art. 5

Art. 5.
La qualita' di socio si perde per decadenza, nel caso previsto dall'art. 3, per volontarie dimissioni, per radiazione.
La radiazione e' pronunciata dal Consiglio direttivo dell'A.C. nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali, abbia compiuto gravi atti di indisciplina di volo o abbia danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale o il prestigio e il buon nome dell'A.C.
Contro il provvedimento di radiazione e' ammesso ricorso al Consiglio federale dell'Ae.C.I., entro trenta giorni dalla notifica della decisione stessa.
La decisione del Consiglio federale dell'Ae.C.I. e' definitiva.
Il Consiglio direttivo dell'A.C. puo' infliggere le minori punizioni disciplinari del rimprovero e della sospensione fino a un anno.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo - art. 6

Art. 6
I soci effettivi in regola col pagamento delle quote sociali hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono rivestire cariche sociali.
I soci che abbiano rapporti di dipendenza dall'A.C. o comunque siano da esso, a qualunque titolo, rimunerati, non possono rivestire alcuna carica sociale. Essi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto a voto quando si deliberi su oggetti di carattere amministrativo o su questioni di ordinamento interno.
I soci aggregati non possono rivestire cariche sociali; possono essere ammessi dal Consiglio direttivo a partecipare alle assemblee, senza pero' avere diritto di voto.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo - art. 7

Art. 7.
Gli organi dell'A.C. sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il Collegio dei revisori.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo - art. 8

Art. 8.
L'assemblea e' costituita da tutti i soci effettivi.
Hanno diritto di voto soltanto i soci effettivi con anzianita' di almeno quattro mesi.
I soci aviatori dispongono di quattro voti ciascuno.
I soci ordinari dispongono di un solo voto ciascuno.
L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed e' ordinaria o straordinaria.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo - art. 9

Art. 9.
L'assemblea ordinaria e' convocata dal presidente dell'A.C.
entro il mese di settembre di ciascun anno e:
a) delibera sul bilancio preventivo e quello consuntivo;
b) delibera sulla relazione dell'attivita' svolta nell'anno precedente;
c) delibera sul programma di massima per l'anno successivo;
d) elegge il presidente, i membri del Consiglio direttivo e tre revisori dei conti;
e) delibera su tutte le altre materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio direttivo.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo - art. 10

Art. 10.
L'assemblea straordinaria e' convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da non meno di 1/3 dei soci effettivi in regola col pagamento delle quote.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo - art. 11

Art. 11.
La convocazione dell'assemblea e' effettuata con avviso esposto nella sede sociale e con invito spedito ad ogni socio effettivo almeno sei giorni prima di quello fissato per la adunanza.
L'avviso e l'invito indicano gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione, e per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora e il luogo della riunione in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non puo' aver luogo prima di ventiquattro ore da quella fissata per la prima.
Nell'avviso di convocazione e' indicato se le votazioni possono essere anche esercitate per delega, rimanendo esclusa, in ogni caso, la possibilita' che un socio possa essere portatore di piu' di una delega.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo - art. 12

Art. 12.
L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei soci effettivi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti.
Salvo il disposto dell'art. 15, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo - art. 13

Art. 13.
Il Consiglio direttivo dell'A.C. e' composto dal presidente dell'A.C., che lo convoca e lo presiede e da almeno 7 consiglieri, tra i quali il Consiglio stesso elegge uno o due vice presidenti.
Su proposta dello stesso Consiglio direttivo, il numero dei consiglieri puo' essere aumentato dall'assemblea fino ad un massimo di undici, tenuto conto del numero dei soci.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Verificandosi vacanze prima della scadenza del triennio, i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del triennio e possono essere rieletti.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo - art. 14

Art. 14.
Il Consiglio direttivo e' l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e puo' deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'assemblea.
Per la validita' delle adunanze del Consiglio direttivo, occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; in caso di parita', decide il voto di chi presiede.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo - art. 15

Art. 15.
Il presidente dell'A.C. e' eletto dall'assemblea a maggioranza di due terzi dei voti in primo scrutinio e a maggioranza assoluta in secondo scrutinio. Dura in carica tre anni e puo' essere rieletto. In caso di vacanza della carica prima della scadenza del triennio, si procede all'elezione del nuovo presidente, che dura in carica fino alla scadenza del triennio e puo' essere rieletto.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo - art. 16

Art. 16.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'A.C.
In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal vice presidente o dal vice presidente piu' anziano se ne siano stati nominati due.
Il presidente puo' delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al vice presidente o ai vice presidenti.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo - art. 17

Art. 17.
Il controllo dell'amministrazione dell'A.C. e' affidato a un Collegio composto da tre revisori eletti dall'assemblea, i quali eleggono fra loro il presidente. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Verificandosi vacanze prima della scadenza del triennio, i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del triennio e possono essere rieletti.
I revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilita', e presentano le loro relazioni con le conclusioni e proposte al Consiglio o all'assemblea.
I revisori assistono alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto a voto.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo - art. 18

Art. 18.
Il patrimonio dell'A.C. e' costituito:
a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di proprieta' dell'A.C.;
b) dai beni mobili e immobili dei quali l'A.C. venisse a qualsiasi titolo in possesso.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo - art. 19

Art. 19.
Le entrate dell'A.C. sono costituite:
a) dalle rendite patrimoniali;
b) dalle quote di ammissione e dalle quote annuali di contributo ordinario e straordinario dei soci;
c) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone od Enti;
d) dai proventi derivanti dall'attivita' e dalle gestioni speciali dell'A.C.;
e) da ogni altra eventuale entrata.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo- art. 20

Art. 20.
I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o piu' istituti di credito, scelti dal Consiglio direttivo.
I prelevamenti sono effettuati a firma del presidente o di un suo delegato ai sensi dell'art. 16.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo- art. 21

Art. 21.
L'anno finanziario dell'A.C. coincide con l'anno solare.
Il Consiglio direttivo compila all'inizio di ogni esercizio il bilancio preventivo e al termine il bilancio consuntivo.
Entrambi i bilanci sono sottoposti all'assemblea dei soci e sono trasmessi entro il mese successivo, all'Ae.C.I. per la loro approvazione.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo- art. 22

Art. 22.
Entro la data di ogni anno indicata dall'Ae.C.I., l'A.C. sottopone all'Ae.C.I. le proposte concernenti l'attivita' sportiva per il suo coordinamento nel quadro dell'attivita' sportiva nazionale.
Il presidente dell'A.C. propone i commissari sportivi ai sensi della lettera h) dell'art. 33 dello statuto dell'Ae.C.I.
I Commissari sportivi durano in carica un anno e possono essere confermati.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo- art. 23

Art. 23.
Lo scioglimento dell'A.C. puo' essere deliberato dai quattro quinti dei soci effettivi.
In caso di scioglimento l'Ae.C.I. provvede alla nomina di un commissario liquidatore ed indica la destinazione da darsi al patrimonio dell'ente.
I revisori dei conti, in carica dal momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

Statuto dell'Aero Club d'Italia Allegato A Statuto tipo- art. 24

Art. 24.
Il Consiglio federale dell'Ae.C.I. puo' per gravi motivi ed a richiesta della meta' piu' uno dei soci effettivi sciogliere gli organi degli A.C. e nominare un commissario straordinario il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi e resta in carica 6 mesi per provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.
Tale termine puo' essere prorogato dal presidente dell'Ae.C.I., in caso di necessita', fino ad un anno.
Visto:
Il Ministro per la difesa
TAVIANI
Il Ministro per l'interno
TAMBRONI
Il Ministro per il tesoro
MEDICI
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