057U1403
057U1403
Aumento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957 n. 1403)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 , concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione; Considerato che gli aumenti retributivi intervenuti per effetto delle variazioni del costo della vita, rispetto alle retribuzioni vigenti al 1 gennaio 1952 - sinora esclusi dal calcolo della pensione in conformita' dell'art. 8, ultimo comma, della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 - hanno raggiunto, nel corrente anno 1957, il limite del 12% previsto per far luogo ad un generale aumento delle pensioni degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, ai sensi del precitato art. 20; Sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui all' articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 ; Ritenuto che alla variazione della misura delle pensioni deve provvedersi senza aumento dell'aliquota contributiva nei limiti dell'ammontare dei contributi afferenti le quote di retribuzione derivanti dagli aumenti del costo della vita; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione in godimento alla data del 31 dicembre 1957, sono aumentate del 12%.
Art. 2
La misura delle pensioni liquidate dal Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1957, sara' determinata sulla base della retribuzione prevista dall' art. 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 , comprensiva degli aumenti di carattere collettivo conseguenti agli aumenti del costo della vita intervenuti tra il 1 gennaio 1952 ed il 31 dicembre 1957.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 novembre 1957 GRONCHI GUI - ANGELINI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 114. - RELLEVA