Monitoring Gesetzessammlung

060U1493

IT - DPR

060U1493

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati dipendenti dalle imprese delle province di Milano, Cremona e Parma che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini, prodotti con qualsiasi materia prima. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960 n. 1493)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega al Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1969, n. 741 ; Visto il contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957, da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima, stipulato tra le Associazioni Industriali di Milano, Cremona e Parma, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni e Affini - Sindacato Unitario Lavorazioni Legno, Artistiche e Varie, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Nazionale Edili ed Affini, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro, la Confederazione Generale italiana del Lavoro; e, in pari data, tra le Associazioni Industriali di Milano, Cremona e Parma, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 79 del 4 maggio 1960, del contratto sopra indicato; depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio del Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957, da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima, sono regolati, per le province di Milano, Cremona e Parma, da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto interprovinciale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese delle province sopraindicate, che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 10. - VILLA

Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957- art. 1

CONTRATTO INTERPROVINCIALE DI LAVORO 27 MARZO 1957 DA VALERE PER
GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI CHE
PREVALENTEMENTE FABBRICANO BIGIOTTERIA FALSA, ARTICOLI RICORDO ED AFFINI PRODOTTI CON QUALSIASI MATERIA PRIMA
Milano, li' 27 marzo 1957
Tra
le ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI DI MILANO, CREMONA E PARMA, agli
effetti del presente Contratto rappresentate dai signori: Gasperini
Bruno, Zanzola Luigi e Roncaglio rag. Luigi con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del dott. Mario Binaghi
e
la F.I.L.C.A. - FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI
E AFFINI - Sindacato Unitario Lavorazioni Legno Artistiche e Varie,
rappresentato, per delega dal Segretario Nazionale sig. Paolo
Bellandi, dal cav. Alberto Abbiati, Segretario sindacale della
Federazione stessa, assistito dai signori: Maestri Angelo, Feccia Livio ed Alessandria Carlo con l'assistenza della Confederazione
italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nella persona del dott.
Dionigi Coppo, Segretario Confederale e del cav. Alberto Abbiati;
e la Fe.N.E.A. - U.I.L. - FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI E AFFINI - rappresentata dal suo Segretario Nazionale dott. Giordano
Gattamorta, assistito dal sig. Carlo Scalvini con l'assistenza
dell'Unione italiana del Lavoro nella persona del dott. Raffaele Vanni;
e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata
dal dott. Eugenio Giambarba;
Milano, li' 27 marzo 1957
Tra
le ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI DI MILANO, CREMONA E PARMA, agli
effetti del presente Contratto rappresentate dai signori: Gasperini
Bruno, Zanzola Luigi e Roncaglio rag. Luigi con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del dottor Mario Binaghi
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI LEGNO, SUGHERO, ARTISTICHE E VARIE, rappresentata, per delega del proprio Segretario Nazionale sig. Italico Utimperghe, dal comm. Bruno Scheggi.
con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati
Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal Segretario Generale prof. Giuseppe Landi, assistito dal signor Enrico Bruni e'
stato stipulato il presente contratto interprovinciale di lavoro da
valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima.
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sara' specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria e, in modo sommario, le mansioni cui deve
attendere;
3) il trattamento economico relativo;
4) la durata del periodo di prova.
Per il collocamento si seguono le norme di legge sulla domanda ed
offerta di lavoro relative agli impiegati.
All'atto dell'assunzione l'impiegato dovra' presentare i seguenti
documenti:
1) carta di identita' o documento equivalente;
2) libretto di lavoro;
3) tessere e libretto per le assicurazioni sociali obbligatorie
in quanto ne sia gia' in possesso;
4) stato di famiglia ed altri documenti richiesti da
particolari disposizioni;
5) il certificato penale ove richiesto dalla ditta.
L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e
il suo domicilio e a notificarne i successivi mutamenti.
L'azienda, inoltre, potra' prima dell'assunzione, fare sottoporre
l'impiegato a visita medica da parte di un proprio medico di fiducia.

Art. 2

Art. 2.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni
regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione
del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto
ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti della indennita' di cui all'articolo 37, si considerera' come contratto a tempo indeterminato la
rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse
stipulato per un periodo non superiore ai 3 anni, salva pero'
quella prosecuzione che, nella misura massima di 3 mesi, venisse
concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui
l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da
atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato,
eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennita' di licenziamento.
Non si applicano, altresi', le norme relative alla previdenza
limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

Art. 3

Art. 3.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con periodo di prova non superiore a 6
mesi per gli impiegati di 1ª categoria e a tre mesi per quelli
delle altre categorie. Il periodo di prova e' ridotto rispettivamente a tre mesi e a, due mesi per i seguenti impiegati:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di
assunzione di cui all'art. 1 e non e' ammessa ne' la protrazione, ne' la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto
d'impiego puo' avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di
ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso ne' l'obbligo dell'indennita' di anzianita'.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la
disdetta, l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e
l'anzianita' di servizio decorrera' dal giorno della assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i diritti previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non
sia diversamente disposto e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza le quali pero' dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione.
Per l'impiegato in prova di 1ª e 2ª categoria, lo stipendio
mensile potra' essere inferiore a quello minimo contrattuale nella misura massima del 10%. La differenza sara' pero' reintegrata, all'impiegato che venga confermato in servizio.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova
interrotto, l'azienda e' tenuta a retribuire il solo periodo di
servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per
dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di 1ª categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di 2ª e 3ª categoria.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti,
all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Art. 4

Art. 4.
CATEGORIE
Le categorie impiegatizie stabilite a tutti gli effetti del
presente contratto sono le seguenti:
1ª categoria: impiegati di concetto con funzioni direttive
(tecnici amministrativi).
Appartengono alla la categoria gli impiegati di ambo i sessi, sia
amministrativi che tecnici che abbiano discrezionalita' di poteri e
facolta' di iniziativa per il buon andamento di determinate
attivita' aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti di azienda o da titolari della medesima.
2ª categoria: impiegati di concetto (tecnici, amministrativi).
Appartengono alla seconda categoria gli impiegati di ambo i sessi
che svolgono mansioni di concetto.
3ª categoria: impiegati di ordine (suddivisi in gruppo A e gruppo
B - tecnici amministrativi).
Appartengono al gruppo A della terza categoria gli impiegati
d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni, sia tecniche che
amministrative, le quali richiedono particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.
Appartengono al gruppo B della terza categoria gli impiegati
d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni, sia tecniche che
amministrative, le quali non richiedano in modo particolare, preparazione, esperienza e pratica, d'ufficio.
Il laureato e il diplomato di scuole medie superiori, in
specialita' tecniche inerenti all'industria nella quale esplica le mansioni impiegatizie, non puo' essere assegnato a categoria inferiore alla seconda.

Art. 5

Art. 5.
CUMULO DI MANSIONI
Agli impiegati ai quali vengono affidate, con carattere di
continuita', mansioni pertinenti a diverse categorie o gruppi,
sara' attribuita la categoria, o il gruppo corrispondente alla
mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia, carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza, di tempo.

Art. 6

Art. 6.
MUTAMENTO DI MANSIONI
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere
assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti
alla sua categoria o gruppo, purche' cio' non comporti alcun
peggioramento economico, ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti
nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un
compenso non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima, della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª
categoria e di 3 mesi nel disimpegno di mansioni di 2ª categoria, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli
effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di
sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ferie, chiamata o richiamo alle armi ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' dopo 15 giorni e
per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria.

Art. 7

Art. 7.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che,
come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, e si
considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con il
riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della
indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita'
convenzionale come impiegato, pari ad 1 anno per ogni tre anni compiuti di anzianita' con la qualifica di operaio.

Art. 8

Art. 8.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA SPECIALE (EQUIPARATI) ALLA QUALIFICA
IMPIEGATIZIA
In caso di passaggio dell'equiparato alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'equiparato avra' diritto al trattamento
che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con il
riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della
indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita'
convenzionale come impiegato, pari a 8 mesi per ogni due anni compiuti di anzianita' con la qualifica di equiparato.

Art. 9

Art. 9.
BENEMERENZE NAZIONALI
Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano goduto della concessione, verra' riconosciuta
agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, una maggiore anzianita' convenzionale nella seguente misura:
1) mutilati ed invalidi di guerra: 1 anno;
2) decorati al valore, promossi per merito di guerra, feriti di
guerra: 6 mesi.
Le predette anzianita' sono cumulabili.
La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianita'
deve essere corredata dalla prescritta documentazione rilasciata, dall'Autorita' militare, nonche' integrata dalla prova del mancato godimento precedente.

Art. 10

Art. 10.
ORARIO DI LAVORO
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potra' eccedere le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro.
Restano salve le deroghe per l'orario di lavoro, previste dalla legge.
Per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore
alle 8 ore, le ore in tal modo non lavorate in detto giorno,
possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, con un massimo di un'ora al giorno.
Chiarimento a verbale Le aziende che all'entrata in vigore del
presente contratto praticano per il proprio personale impiegatizio un orario di lavoro normalmente inferiore a quello previsto dal
primo comma del presente articolo, qualora elevino detto orario
sino al limite normale di 48 ore settimanali per gli impiegati a
regime normale di lavoro, saranno tenute a corrispondere tante
quote orarie di solo stipendio quante sono le ore effettuate in piu'.

Art. 11

Art. 11.
RIPOSO SETTIMANALE
L'impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo
prestabilito, l'impiegato avra' diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell'art. 13 per il lavoro festivo sempreche' non sia stato preavvisato entro il terzo giorno precedente.

Art. 12

Art. 12.
FESTIVITA'
Oltre alle domeniche ed ai giorni di riposo compensativo, sono
considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo
Stato agli effetti civili e la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora.
Giorni festivi agli effetti civili sono i seguenti:
a) Festivita' nazionali:
Anniversario della Liberazione: 25 aprile;
Festa del Lavoro: 1 maggio:
Proclamazione della Repubblica: 2 giugno;
Giorno Unita' Nazionale: 4 novembre.
b) Giorni festivi a tutti gli effetti civili:
Capodanno: 1 gennaio;
Epifania: 6 gennaio;
S. Giuseppe: 19 marzo;
Lunedi di Pasqua: mobile;
Ascensione: mobile;
Corpus Domini: mobile;
SS. Pietro e Paolo: 29 giugno;
Assunzione: 15 agosto;
Ognissanti: 1 novembre;
Immacolata Concezione: 8 dicembre;
Natale: 25 dicembre;
S. Stefano: 26 dicembre.
Qualora una o piu' festivita' di cui alle lettere a) e b)
precedenti cadano di domenica od in giorno destinato al riposo
compensativo, all'impiegato e' dovuto, in aggiunta alla
retribuzione mensile, un importo pari ad una quota giornaliera
della retribuzione di fatto (1/26 della retribuzione mensile), salve restando le eventuali migliori condizioni in atto.
Nel caso in cui la festivita' del S. Patrono coincida con uno dei
giorni festivi di cui alle lettere a) e b) sara' sostituita con altro giorno da concordarsi aziendalmente.

Art. 13

Art. 13.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i
limiti di cui al primo comma dell'art. 10.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Lavoro festivo e' quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'art.
12.
Nessun impiegato puo' rifiutarsi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e
quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o
autorizzati.
Le percentuali di maggiorazioni sulle quote orarie di
retribuzione per le prestazioni anzidette sono le seguenti:
lavoro straordinario diurno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% lavoro notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% lavoro in giorni festivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% lavoro straordinario notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro straordinario festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione e non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
La quota oraria di retribuzione si otterra' dividendo per 180 lo stipendio mensile (minimo contrattuale di categoria piu' eventuali aumenti periodici di anzianita' e di merito, piu' eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato) e per 8 l'indennita' giornaliera di contingenza.

Art. 14

Art. 14.
RETRIBUZIONE
La retribuzione sara' corrisposta ad ogni fine mese colla specificazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente.
Nel caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata, mentre l'azienda e' tenuta a rilasciare allo interessato dichiarazione relativa alla differenza, in contestazione.
Nel caso che l'azienda ritardi oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente. Inoltre l'impiegato avra' facolta', volendolo, di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione dell'indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni, non potra' mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 15

Art. 15.
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione dell'impiegato e' costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennita' di contingenza;
c) eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato;
d) 13ª mensilita'.
L'impiegato puo' anche essere remunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazioni agli utili nonche' con premi di produzione ed in tali casi gli sara' garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella localita' ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del mezzo e dell'eta' dell'impiegato nonche' del grado e della categoria di appartenenza, dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potra' essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b), c) del 1° comma del presente articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno.
Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b), c) del primo comma del seguente articolo.

Art. 16

Art. 16.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 20° anno di eta' presso una stessa azienda o gruppo di aziende (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, per ogni biennio e per dieci bienni consecutivi, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del trattamento retributivo mensile.
Tale maggiorazione, nella misura del 5% biennale, verra' conteggiata come segue:
- per l'anzianita' maturata sino al 14 giugno 1952 e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza dell'impiegato;
- per l'anzianita' maturata, dopo tale data, e fino al 30 maggio 1954, invece, la aliquota, stessa e' calcolata oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza dell'impiegato, anche sull'indennita' di contingenza;
- per l'anzianita' maturata dal 1 giugno 1954, sullo stipendio unificato e sulla nuova indennita' di contingenza.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti periodici maturati dopo il 14 giugno 1952 devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, restando consolidati in cifra gli scatti maturati precedentemente al 14 giugno 1952, nonche' le seguenti quote globali di rivalutazione per ogni scatto maturato:
ETA Prima Seconda Terza Terza
categoria categoria categoria A categoria B
Uomini
Superiori ai 20 anni 468 390 338 312
Donne
Superiori ai 20 anni 468 343 297 276
Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' - per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza - si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
Resta acquisito per gli impiegati attualmente in servizio il riconoscimento, agli effetti degli aumenti periodici, dell'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione, in ogni caso, di quella maturata prima del compimento del ventesimo anno di eta'.
Nel caso di passaggio a categoria, superiore, l'anzianita' dell'impiegato ai fini degli aumenti periodici, decorrera' dal giorno di assegnazione alla nuova, categoria.
Lo stipendio mensile di fatto, compresi quindi gli eventuali aumenti concessi a qualsiasi titolo, restera' invariato qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria.

Art. 17

Art. 17.
SOSPENSIONI DI LAVORO
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono l'anzianita' di servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.

Art. 18

Art. 18.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 10 del presente contratto, disposto dall'azienda o dalle competenti Autorita', lo stipendio mensile, la contingenza o l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.

Art. 19

Art. 19.
TREDICESIMA MENSILITA
A norma di quanto stabilito, dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13ª mensilita' di importo ragguagliato alla intera retribuzione di fatto percepita dall'impiegato stesso.
La corresponsione deve avvenire normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego, durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Art. 20

Art. 20.
MENSE AZIENDALI
In relazione alla situazione contingente, per le mense aziendali o indennita' sostitutiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.

Art. 21

Art. 21.
ALLOGGIO
Qualora nella localita' ove l'impiegato svolga normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati e il perimetro del piu' vicino centro disti 5 Km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.

Art. 22

Art. 22.
INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE
L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossione e pagamenti con responsabilita' per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 5% del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza e della indennita' di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a norma del garante e del garantito, presso un Istituto di Credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

Art. 23

Art. 23.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Agli impiegati che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorita' Sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24

Art. 24.
FERIE
L'impiegato ha diritto, dopo il primo anno compiuto di servizio prestato, e per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a:
giorni 15 di calendario in caso di anzianita' da un anno compiuto fino a 3 anni compiuti;
giorni 20 di calendario in caso di anzianita' da oltre 3 anni fino a 10 anni compiuti;
giorni 25 di calendario in caso di anzianita' da oltre 19 anni, fino a 18 anni compiuti;
giorni 30 di calendario in caso di anzianita' oltre 18 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo.
Nel fissare l'epoca delle ferie sara' tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
La risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'anno all'impiegato non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennita' sostitutiva per il mancato godimento delle ferie per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda.
L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
Nel caso che l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno nella localita' dove godeva le ferie stesse.
A tale effetto l'impiegato sara' tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella localita' dichiarata.
Non e' ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.

Art. 25

Art. 25.
ASSENZE E PERMESSI
Le assenze debbono essere giustificate al piu' tardi entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
Sempreche' ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentira' all'impiegato, che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso.
Tali brevi permessi non saranno computati in conto ferie.

Art. 26

Art. 26.
CONGEDO MATRIMONIALE
All'impiegato che contrae matrimonio sara' concesso un permesso di 15 giorni di calendario con decorrenza della normale retribuzione.
Tale permesso non sara' computato quale periodo di ferie annuali, ne' potra' essere considerato come periodo di preavviso.

Art. 27

Art. 27.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Agli impiegati che sono membri di Organi Direttivi Confederali, o delle Federazioni Nazionali di categoria o dei Sindacati provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle gia' citate organizzazioni, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui l'impiegato appartiene.

Art. 28

Art. 28.
ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali verra' concessa, se richiesta, una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni complessivamente Durante tale aspettativa non compete all'impiegato retribuzione alcuna e il rapporto di lavoro verra', sospeso con la sola conservazione del posto senza, peraltro, che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale.

Art. 29

Art. 29.
SERVIZIO MILITARE
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. L'impiegato chiamato in servizio di leva ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare; non presentandosi entro tale termine, sara' considerato dimissionario.
Per l'impiegato non in prova, il servizio militare di leva e' computato come anzianita' utile agli effetti della, indennita' di anzianita', sempreche' l'impiegato non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui riprende il lavoro.
L'impiegato che si dimetta per rispondere alla chiamata, di leva o al richiamo alle armi, ha, diritto al trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, con un minimo pari ad un mese di retribuzione; in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso ne' il diritto alla relativa indennita' sostitutiva.
Per il caso di richiamo il tempo passato sotto le armi dall'impiegato non in prova verra' computato, agli effetti dell'anzianita', come se fosse maturato presso l'azienda.
Le norme di cui al presente articolo devono essere integrate da quelle portate dalle leggi vigenti in materia e, in particolare, per il caso di richiamo alle armi valgono le disposizioni della legge 10 giugno 1940, n. 653 e 3 maggio 1955, n. 370 ed eventuali successive modifiche.

Art. 30

Art. 30.
TRASFERTA
All'impiegato inviato in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrispondera', oltre alla normale retribuzione mensile:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalita', quando la durata della missione obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreche' siano autorizzate e comprovate;
d) una indennita' di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e contingenza).
L'indennita' di cui al punto d) non sara' dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore.
Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennita' verra' corrisposta per tutta la durata, della missione stessa.
Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d), dopo il primo mese verra' corrisposta nella misura del 20%.
Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente dell'impiegato, l'eventuale indennita' di missione potra' essere concordata direttamente con l'azienda.
L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulera' con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi allo impiegato la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

Art. 31

Art. 31.
TRASFERIMENTI
All'impiegato che venga trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa ditta, sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza, o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda della spesa per i mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennita' di trasferimento gli verra' corrisposta, se capo famiglia, una somma pari ad una mensilita' di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza), se senza congiunti a carico, una somma pari a mezza mensilita' di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza), Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione dello impiegato nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'.
Qualora in relazione al trasferimento l'impiegato, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di fitto, sempreche' questo sia denunciato all'atto della comunicazione di trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda.
L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, all'indennita'; di anzianita', al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, ed ai ratei maturati delle ferie e della tredicesima mensilita', diversamente il trasferimento si intende revocato, salvo che per gli impiegati di I e II categoria sia stato espressamente stabilito all'atto dell'assunzione il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetta il trasferimento sara' considerato dimissionario.
All'impiegato che chieda il trasferimento per sue necessita' non competono le indennita' di cui sopra.

Art. 32

Art. 32.
TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di malattia l'impiegato deve avvertire la azienda entro il giorno successivo l'assenza e inviare all'azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata, ingiustificata dell'impiegato da un medico di fiducia.
In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia od infortunio l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) sei mesi per anzianita' di servizio fino a 5 anni compiuti;
b) 8 mesi per anzianita' di servizio oltre 5 e fino a 8 anni compiuti;
c) 10 mesi per anzianita' di servizio oltre gli 8 anni.
L'impiegato ha inoltre diritto al seguente trattamento:
per le anzianita' di cui al punto a), intera retribuzione globale per i primi due mesi; meta', retribuzione globale per i 4 mesi successivi;
per le anzianita' di cui al punto b) intera retribuzione globale per i primi tre mesi; meta' retribuzione globale per i 5 mesi successivi;
per le anzianita' di cui al punto c), intera retribuzione globale per i primi 4 mesi; meta' retribuzione globale per i 6 mesi successivi.
L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato, fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro corrispondere all'impiegato il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia, oltre i termini suddetti, non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso puo' risolvere il rapporto d'impiego con diritto alla sola indennita' di anzianita' per licenziamento.
Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali.
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per gli impiegati valgono le norme regolanti la materia.
Agli effetti del presente articolo e' considerata malattia anche l'infermita' derivante da infortunio non coperta da assicurazione obbligatoria.
L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti (indennita' di anzianita' per licenziamento, dimissioni, ferie, tredicesima mensilita', ecc.).

Art. 33

Art. 33.
TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA'
In caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (sulla tutela fisici ed economica delle lavoratrici madri) e successive disposizioni.

Art. 34

Art. 34.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonche' le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio.
L'imprenditore, a sua volta, non potra' con speciali convenzioni, restringere la ulteriore attivita' professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di la' dei limiti segnati nel precedente comma.
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 35

Art. 35.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita' con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennita' di anzianita', ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita'.
La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c), (ad esempio: non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 34 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d) non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento e' inoltre dipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 36

Art. 36.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini siano stabiliti come segue:
per l'impiegato che abbia superato il periodo d prova:
MESI DI PREAVVISO
Terza Seconda Prima
categoria categoria categoria
Anni di servizio:
fino a 5 anni non compiuti....... 1 1-1/2 2
da 5 a 10 anni non compiuti...... 1-1/2 2 3
oltre 10 anni.................... 2 2-1/2 4
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto di impiego senza la osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione, per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso compiuto in servizio sara' computato a tutti gli effetti contrattuali; qualora sia sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
L'impiegato gia' in servizio al primo luglio 1937 manterra' ad personam l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da essi i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianita' successiva al primo luglio 1937, venga a percepire per indennita' di anzianita' in piu' della, misura spettantegli in base al trattamento in vigore al 30 giugno 1937 e sino al limite di 25/30 (venticinque trentesimi).

Art. 37

Art. 37.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 35 si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita', maturata precedentemente al 1 luglio 1937 l'indennita' di anzianita' verra', al momento del licenziamento, liquidata in base alla norma del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 , oppure in base al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' maturata dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1956 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente dal 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende la indennita' di anzianita) portato da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati e accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae, per i quali varra' la norma dell'art. 2 (contratto a termine) del presente contratto;
c) per l'anzianita' maturata successivamente al 31 dicembre 1956 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione la compartecipazione agli utili, anche la tredicesima mensilita' e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o compartecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compilato tre anni di servizio, silla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le compartecipazioni agli anni a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione dei rapporto di lavoro.
Trascorso il primo anno di anzianita', le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.
E' in facolta', dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di anzianita' quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti liberamente dall'azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 40 del presente contratto.
La liquidazione dell'indennita' di anzianita' verra' fatta sulla base del trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 38

Art. 38.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego in seguito a dimissioni, dopo compiuto un intero anno di servizio, verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote della indennita' di anzianita' di cui all'art. 37 del presente contratto:
a) 50% ai dimissionari che abbiano una anzianita' di servizio da oltre un anno e fino a 5 anni compiuti;
b) 100% ai dimissionari che abbiano una anzianita' di servizio da oltre 5 anni.
L'intera indennita' di anzianita' e' dovuta all'impiegato, anche in caso di dimissioni, dopo il compimento del 60° anno di eta', se uomo, e 55° anno di eta' se donna, nonche' alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio e ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Art. 39

Art. 39.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA' PERMANENTE
In caso di morte dell'impiegato spettera' al coniuge od ai congiunti non oltre il 4° grado viventi a suo carico, o, in difetto, ai testamentari, il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennita' di licenziamento e di preavviso) a termine degli articoli 36 e 37, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie); non sono pero' deducibili le somme spettanti per la previdenza previste dall'art. 40 del presente contratto.
Il datore di lavoro potra' chiedere che la vivenza a carico, sia comprovata mediante atto di notorieta', a norma di legge.
In caso di morte o di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidita' permanente per gli impiegati che non abbiano raggiunto il 10° anno di servizio, si applicano le disposizioni del D.L.L. 1 agosto 1945, n. 708 , ed eventuali successive modificazioni.

Art. 40

Art. 40.
PREVIDENZA
Agli effetti della previdenza, l'azienda si atterra' alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro d'agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modifiche che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.

Art. 41

Art. 41.
TRASFORMAZIONE, TRAPASSO, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA
Nel trapasso e nella trasformazione dell'azienda, lo impiegato che resta alle dipendenze della ditta subentrante conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente qualora non venga liquidato di tutto quanto gli compete.
Su il licenziamento e' causato da fallimento o da cessazione dell'azienda, l'impiegato conserva, nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e all'indennita' di anzianita', nonche' alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.

Art. 42

Art. 42.
CERTIFICATI DI LAVORO E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovra' consegnare all'impiegato che ne rilascera' ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati.
Ai sensi dell' art. 2124 del Codice civile l'azienda, dovra' rilasciare all'impiegato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa, ed in mancanza del libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, dovra' rilasciare all'impiegato una dichiarazione scritta che serva allo stesso di giustificazione.

Art. 43

Art. 43.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni interne previste dagli accordi interconfederali per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o tra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo tra le parti, il reclamo o la controversia sara' sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione dei presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per per la loro definizione.

Art. 44

Art. 44.
COMMISSIONI INTERNE
Per i compiti delle Commissioni interne, o dei delegati di Impresa, si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 45

Art. 45.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennita' di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.

Art. 46

Art. 46.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le parti si danno reciprocamente atte che stipulano il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dall'impiegato.

Art. 47

Art. 47.
NORME GENERALI E SPECIALI
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti il materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto, collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano piu' di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale, sara' consegnata, a cura dell'azienda a ciascun impiegato.

Art. 48

Art. 48.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto interprovinciale di lavoro avra' una validita' di due anni con decorrenza dal 1 marzo 1957 e si intendera' tacitamente rinnovato per uguali periodi di tempo qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.
Visto, il Ministro per il tesoro e la previdenza sociale:
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