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057U0985

IT - DPR

057U0985

Convenzione (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 settembre 1957 n. 985)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, n. 465 ; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi la annessa convenzione e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulati in Napoli in data 9 marzo 1957 e 27 maggio 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Universita' di Napoli.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465 , un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 settembre 1957 GRONCHI MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato atta Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 104. - RELLEVA

Art. 1

Convenzione per la istituzione di un posto di assistente di ruolo destinato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Napoli.
L'anno millenovecentocinquantasette, addi' nove del mese di marzo, alle ore 17, nel Rettorato della Universita' degli studi di Napoli, innanzi a me dott. Gennaro Esposito, direttore amministrativo dell'Universita' medesima, funzionario delegato ai rogiti nell'interesse della Amministrazione universitaria, con decreto rettorale del 19 maggio 1944, che fa parte integrante del presente atto come allegato A, e alla presenza dei signori:
dott. Sacco Michelangelo di Vincenzo; di anni 35 o dottor Capunzo Renato fu Mario, di anni 36, testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti:
da una parte
il prof. Ernesto Pontieri fu Giuseppe, da Nocera Torinese, nella qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Napoli, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 1° marzo 1957, che fa parte integrante del presente atto come allegato B;
dall'altra parte
il senatore prof. Vincenzo Monaldi fu Giovanni, da Montevidon Combatte, nella qualita' di vice presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi, autorizzato alla stipula del presente atto con mandato in data 29 dicembre 1956 in esecuzione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Federazione italiana contro la tubercolosi, in data 7 novembre 1956, che fanno parte integrante del presente atto rispettivamente come allegati C e D, comparenti della cui identita' personale io sottoscritto ufficiale rogante sono certo.
PREMESSO
che lo statuto della Universita' degli studi di Napoli, propriamente nell'ordinamento didattico della Facolta' di medicina e chirurgia, prevede l'insegnamento ufficiale di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
che la decisione della Federazione italiana contro la tubercolosi contribuira' a dare sviluppo a studi sulla fisiopatologia dell'apparato respiratorio in rapporto con quelli svolti nella clinica tisiologica;
che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Napoli, con deliberazioni rispettivamente in data 8 novembre, 26 febbraio e 1° marzo 1957, hanno esaminato ed approvato entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, di un posto di assistente ordinario destinato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della Facolta' di medicina e chirurgia.
Tutto cio' premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1. - Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Napoli e' istituito, in aggiunta ai posti di assistente ordinario, un posto di ruolo da destinarsi alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, ai sensi dell' art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465 , che ratifica con modifiche il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 .

Art. 2

Art. 2. - La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali ed anticipate, all'Universita' degli studi di Napoli, per il mantenimento di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di L. 1.400.000 (un milionequattrocentomila), pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente ordinario.

Art. 3

Art. 3. - Qualora, in seguito ai miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita ed indennita' di legge) dell'assistente ordinario cui all'art. 1, dovesse superare il contributo previsto dall'art. 2, la Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga ad aumentare il suo contributo annuo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.
L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 1.400.000 (un milionequattrocentomila).

Art. 4

Art. 4. - La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga, inoltre, a versare all'Universita' degli studi di Napoli, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma annua di L. 150.000 (centocinquantamila) per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di assistente di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.
La predetta Federazione si obbliga, inoltre, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore degli assistenti ordinari, a decorrere dalla data della effettiva concessione dei miglioramenti stessi.

Art. 5

Art. 5. - L'Universita' degli studi di Napoli si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a:
a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di assistente di ruolo alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto assistente in conto entrate del Tesoro;
b) versare annualmente allo Stato la somma di L. 150.000 (centocinquantamila) che le verra' corrisposta dalla Federazione italiana contro la tubercolosi in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione.

Art. 6

Art. 6. - La presente convenzione si intendera' decaduta:
a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;
b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;
c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.
In tutti e tre i casi suddetti il posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare del posto medesimo cessera' immediatamente dal servizio.

Art. 7

Art. 7. - La presente convenzione avra' la durata di anni dieci a decorrere dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Napoli e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8

Art. 8. - La presente convenzione avra' efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione.
Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse della Universita' degli studi di Napoli, sara' registrato in esenzione di tassa di registro ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592 .
Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante, viene letto, presenti i testimoni, ai comparenti, che lo approvano perche' conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti e lo sottoscrivono con i testimoni medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione della Universita' degli Studi di Napoli.
Non si da' lettura degli allegati perche' le parti, col mio consenso, vi rinunziano dichiarando di averne piena conoscenza.
firmato Ernesto Pontieri
firmato Vincenzo Monaldi
firmato Michelangelo Sacco
firmato Renato Capunzo
firmato Gennaro Esposito
Registrato all'Ufficio atti pubblici di Napoli addi' 15 marzo 1957, n. 21009, mod. 1, vol. 720, fol. Esatte lire trenta. - Il direttore Olindo Fenizia, firmato Fenizia.
Registrato nel repertorio degli atti della Universita' di Napoli al n. 170, 1° semestre 1957.
Per copia conforme, il direttore amministrativo: Esposito

Art. 1

Atto aggiuntivo alla convenzione relativa alla istituzione di un posto di assistente ordinario destinato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Napoli.
L'anno millenovecentocinquantasette, addi' ventisette del mese di maggio alle ore 12, nel Rettorato della Universita' degli studi di Napoli, innanzi a me, dott. Gennaro Esposito fu Raffaele, direttore amministrativo della predetta Universita', autorizzato alla stipula degli atti e contratti nell'interesse della Amministrazione universitaria con decreto rettorale del 19 maggio 1944, sono comparsi i signori:
1) prof. Ernesto Pontieri fu Giuseppe, nella qualita' di rettore della Universita' degli studi di Napoli, ivi residente per la carica;
2) senatore prof. Vincenzo Monaldi fu Giovanni, nella qualita' di vice presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi, autorizzato alla stipula del presente atto con espresso mandato conferitogli con deliberazione del presidente del predetto Istituto, in data 3 maggio 1957, n. 2881/57, che si allega.
I predetti, della cui identita' sono certo, di comune accordo e col mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni.
PREMESSO
che con convenzione stipulata il 9 marzo 1957, registrata all'Ufficio atti pubblici di Napoli il 15 marzo 1957, n. 21009, mod.
I, vol. 720, il predetto Istituto si e' assunto l'onere di finanziare un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, presso la Facolta' di medicina e chirurgia;
che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera n. 1411 del 15 aprile 1957, ha fatto presente che l'importo che l'Istituto dovra' versare per l'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di assistente di cui alla precitata convenzione, non possa essere inferiore al 20% della somma concordata, e cioe' pari a L. 280.000 annuo che l'Universita' degli studi di Napoli dovra', fra gli altri impegni, assumere anche quello di versare allo Stato la somma predetta e quella relativa al trattamento economico di attivita' spettante al titolare del posto stesso, allo stato di previsione dell'entrata, cap. 121, art. 13 dell'esercizio 1956-57 ed a quelli corrispondenti dei successivi esercizi.
Tutto cio' premesso, le parti contraenti convengono e stipulano quanto appresso:
La convenzione rogata in data 9 marzo 1957, tra l'Universita' degli studi di Napoli e la Federazione italiana contro la tubercolosi, e' modificata come segue:
Art. 1. - Il primo comma dell'art. 4 (quattro), e' modificato nel senso che la somma di L. 150.000 (centocinquantamila) e' elevata a L.
280.000 (duecentottantamila) annue, corrispondente al 20% dell'importo concordato per il finanziamento del posto di cui trattasi.

Art. 2

Art. 2. - A modifica ed integrazione dei comma a) e b) dell'art. 5 (cinque), l'Universita' assume l'impegno di versare annualmente allo Stato le somme di L. 1.400.000 (un milionequattrocentomila) e L. 280.000 (duecentottantamila), relative rispettivamente al trattamento economico di attivita' di servizio e di eventuale cessazione dal servizio stesso del titolare del posto di assistente di ruolo convenzionato, sul capitolo 121, art. 13, dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1956-57 e corrispondenti capitolo ed articolo dei successivi esercizi.
Il presente atto stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Napoli, sara' registrato in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante, viene letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato alla ricezione degli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' degli studi di Napoli.
firmato Gennaro Esposito
firmato Ernesto Pontieri
firmato Vincenzo Monaldi
Registrato all'Ufficio atti pubblici di Napoli, addi' 28 maggio 1957, n. 27029, mod. 1, vol. 724 fol. Esatte L. esente. - Il direttore Olindo Fenizia, firmato Fenizia.
Registrato nel repertorio degli atti della Universita' di Napoli al n. 180, 1° semestre 1957.
Per copia conforme, il direttore amministrativo: Esposito
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