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057U0932

IT - DPR

057U0932

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli stadi di Bari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 settembre 1957 n. 932)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1913, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 7. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di: 14) "Diritto comune". Art. 14. - La denominazione dell'Istituto di scienze politiche, annesso alla Facolta' di giurisprudenza, e' cambiata in quella di "Istituto di diritto internazionale e di scienze politiche". Art. 36, relativo al corso di laurea in farmacia, viene modificato come segue: "Agli effetti degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche: la anatomia umana rispetto alla fisiologia generale; la chimica generale ed inorganica e la fisica rispetto alla chimica organica; la chimica organica rispetto alla chimica biologica e alla chimica bromatologica; la fisica rispetto alla chimica fisica; la chimica generale ed inorganica, la chimica organica, la fisiologia generale e la botanica farmaceutica rispetto alla farmacologia e farmacognosia; la chimica generale ed inorganica rispetto alla chimica farmaceutica e tossicologica, I parte (composti inorganici) e alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica 1° corso e 2° corso; la chimica generale ed inorganica e la chimica organica rispetto alla chimica farmaceutica e tossicologica, II parte (composti organici) e alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica 3° corso; la chimica farmaceutica e tossicologica I e II parte rispetto alla tecnica e legislazione farmaceutica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 settembre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 75. - RELLEVA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1913, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 7. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di:
14) "Diritto comune".
Art. 14. - La denominazione dell'Istituto di scienze politiche, annesso alla Facolta' di giurisprudenza, e' cambiata in quella di "Istituto di diritto internazionale e di scienze politiche".
Art. 36, relativo al corso di laurea in farmacia, viene modificato come segue:
"Agli effetti degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche:
la anatomia umana rispetto alla fisiologia generale;
la chimica generale ed inorganica e la fisica rispetto alla chimica organica;
la chimica organica rispetto alla chimica biologica e alla chimica bromatologica;
la fisica rispetto alla chimica fisica;
la chimica generale ed inorganica, la chimica organica, la fisiologia generale e la botanica farmaceutica rispetto alla farmacologia e farmacognosia;
la chimica generale ed inorganica rispetto alla chimica farmaceutica e tossicologica, I parte (composti inorganici) e alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica 1° corso e 2° corso;
la chimica generale ed inorganica e la chimica organica rispetto alla chimica farmaceutica e tossicologica, II parte (composti organici) e alle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica 3° corso;
la chimica farmaceutica e tossicologica I e II parte rispetto alla tecnica e legislazione farmaceutica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 settembre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 75. - RELLEVA
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