060U1448
060U1448
CCNL 2 maggio 1957 per i diregenti di aziende comerciali (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960 n. 1448)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 per i dirigenti di aziende commerciali, stipulato tra la Confederazione Generale italiana del Commercio e la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attivita' Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico interesse; Visto il contratto collettiva nazionale 28 settembre 1959 di modifica del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 per i dirigenti di aziende commerciali, stipulato tra le stesse parti di cui al predetto contratto 2 maggio 1957; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 95 del 13 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 relativo ai dirigenti di aziende commerciali, il contratto collettivo nazionale 28 settembre 1959 di modifica del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 relativo ai dirigenti di aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi ai presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti di imprese commerciali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 ottobre 1960 Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 5. - VILLA
Art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 2 MAGGIO 1957 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI
Addi' 2 maggio 1957 in Roma
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO rappresentata per delega del suo Presidente dal Vice Presidente Comm. Vincenzo Aliotta assistito dal Capo dei Servizi Sindacali Dott. Manlio Lo Vecchio
Musti
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, AUSILIARIE, DEI SERVIZI E SIMILARI DI PUBBLICO INTERESSE rappresentata dal suo Presidente Cav. del Lavoro Mario Negri;
visto il C.C.N.L. per i dirigenti di aziende commerciali del 18 novembre 1948, nonche' i successivi accordi di rinnovo e modificativi del 15 maggio 1950, 15 marzo 1952, 16 dicembre 1952, 1 luglio 1953 e 16 febbraio 1957;
ravvisata l'opportunita' di coordinare in un "testo unico" le relative norme; riconfermata concordemente la necessita' gia' riconosciuta nei precedenti contratti collettivi di lavoro per la categoria, che al dirigente di azienda commerciale sia in ogni caso assicurato, in considerazione della sua particolare responsabilita', un trattamento piu' favorevole di quello stabilito per gli impiegati della massima categoria dipendenti dall'azienda a cui il dirigente appartiene;
si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro a tempo indeterminato - nonche', in quanto compatibile con le disposizioni del Codice Civile , i rapporti di lavoro a tempo determinato - fra le aziende commerciali e i dirigenti delle aziende stesse.
Art. 1.
APPLICABILITA'
Agli effetti del presente contratto si considerano dirigenti di azienda commerciale coloro che siano muniti di mandato in forza del quale possono disporre della direttiva da imprimere agli affari aziendali, allo interno e nei rapporti con i terzi, con poteri bensi' subordinati ma tuttavia di disposizione nell'andamento generale della azienda o di una parte autonoma di essa considerata come organismo unitario, sia dal lato tecnico che amministrativo, con diretta responsabilita' verso il datore di lavoro o verso chi da esso delegato, e precisamente:
a) gli institutori (ai sensi del Codice Civile vigente);
b) i procuratori, i direttori, i condirettori, i vice direttori sia tecnici che amministrativi;
c) l'altro personale con funzioni di carattere direttivo espressamente citato negli articoli 6 e 34 del R.D.L. 1 luglio 1926, n. 1130 .
Il presente contratto si applica ai dirigenti di aziende commerciali soci della Federazione Nazionale Dirigenti delle attivita' commerciali, ausiliarie, dei servizi e similari di pubblico interesse, stipulante.
Art. 2
Art. 2.
ASSUNZIONE
L'assunzione o nomina del dirigente deve risultare da atto scritto nel quale deve essere indicata la data di inizio del rapporto o della nomina a dirigente, il trattamento economico iniziale e le attribuzioni che gli vengono assegnate.
Art. 3
Art. 3.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; in tal caso valgono le disposizioni di legge ( art. 2097 cod. civ. ).
Art. 4
Art. 4.
PERIODO DI PROVA
La eventuale determinazione del periodo di prova ai sensi e agli effetti dell' art. 2096 del C.C. potra' essere convenuta soltanto per il dirigente di nuova assunzione e per un periodo non superiore a mesi sei.
Art. 5
Art. 5.
TRATTAMENTO ECONOMICO
I minimi contrattuali saranno fissati in contratti integrativi provinciali o regionali o aziendali (per aziende che abbiano almeno dieci dirigenti), stipulati da una parte dalle Associazioni aderenti alla Confederazione Generale italiana del Commercio e dall'altra dai Sindacati della Federazione Nazionale Dirigenti delle attivita' commerciali, ausiliarie, dei servizi e similari di pubblico interesse.
La misura dell'indennita' di contingenza sara' in ogni caso pari a quella degli impiegati delle aziende commerciali classificati in Categoria A.
La retribuzione globale del dirigente, compresa la indennita' di contingenza, non potra' essere inferiore alla retribuzione minima garantita dell'impiegato meglio retribuito appartenente alla stessa azienda e operante nella stessa localita' nella quale il dirigente presta servizio, e comunque non inferiore al minimo di tabella fissato nei contratti collettivi provinciali per gli impiegati di Cat. A.
Restano comunque escluse da qualsiasi confronto o rapporto le retribuzioni dei produttori e dei viaggiatori.
Art. 6
Art. 6.
FERIE
Il periodo di ferie spettante al dirigente ai sensi dell' art. 2109 del C.C. non potra' essere inferiore a 30 giorni.
Qualora eccezionali necessita' dell'azienda non consentissero al dirigente il godimento totale o parziale del periodo di ferie, gli verra' corrisposta, per il periodo non goduto, una indennita' pari alla retribuzione di fatto.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso della annata il dirigente ha diritto al pagamento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestati.
Qualora per esigenze aziendali e su richiesta della azienda il dirigente sia costretto ad interrompere le ferie, avra' diritto al rimborso delle spese derivanti da detta interruzione.
Art. 7
Art. 7.
ASPETTATIVA
Al dirigente che ne faccia richiesta per eccezionali e giustificati motivi, sara' concesso un periodo di aspettativa non superiore a tre mesi, con facolta' da parte dell'azienda di non corrispondere la retribuzione.
Il periodo di aspettativa verra' considerato come trascorso in servizio agli effetti dell'anzianita'.
Art. 8
Art. 8.
TRASFERIMENTI
Al dirigente saranno rimborsate le spese inerenti al trasferimento proprio e delle persone a carico, nonche' le eventuali maggiori spese per l'alloggio, in quanto esso sia disposto dall'azienda.
Nel caso che l'eventualita' del trasferimento non sia stata contemplata nel contratto individuale di lavoro, il dirigente potra' non accettare il trasferimento stesso, conservando il diritto all'indennita' di licenziamento e di preavviso.
In caso di licenziamento intervenuto entro sei mesi dal trasferimento competera' al dirigente il rimborso delle spese come sopra per trasferirsi al luogo di origine.
In caso di trasferimento all'estero saranno presi accordi tra le parti.
Art. 9
Art. 9.
TRATTAMENTO DI MALATTIA OD INFORTUNIO
In caso di malattia o di infortunio, si applichera' il seguente trattamento:
a) per coloro che, superato l'eventuale periodo di prova, abbiano una anzianita' di servizio fino a cinque anni compiuti:
- conservazione del posto per sei mesi ed intera retribuzione per mesi sei;
b) con oltre cinque anni e fino a dieci anni compiuti:
- conservazione del posto per nove mesi ed intera retribuzione per mesi nove;
c) con oltre dieci anni di anzianita':
- conservazione del posto per dodici mesi e retribuzione intera per mesi nove.
Alla scadenza del termine sopra indicato, l'azienda, ove proceda al licenziamento del dirigente, e' tenuta a corrispondergli il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia, sempre oltre i termini suddetti, non consenta al dirigente di riprendere servizio, egli puo' risolvere il rapporto con diritto alla sola indennita' di licenziamento.
Art. 10
Art. 10.
ASSISTENZA SANITARIA
A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e' istituito un Fondo di assistenza sanitaria mediante contributi mensili nella misura del 2% (due per cento) a carico dell'azienda e dell'1% (uno per cento) a carico del dirigente riferito al complesso degli elementi della retribuzione fino al limite di 1.300.000 (un milione e trecentomila) lire annue.
Il Fondo di assistenza sara' disciplinato da apposito regolamento che le parti concorderanno con separato contratto.
Art. 11
Art. 11.
TRAPASSO DI AZIENDA
In caso di trasferimento della azienda valgono le norme di legge.
Art. 12
Art. 12.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Agli effetti della risoluzione del rapporto di impiego, ove non sussistano gli estremi per la rescissione in tronco, dovranno osservarsi, con le modalita' stabilite dalla legge, i seguenti termini di preavviso:
- superato l'eventuale periodo di prova e fino a due anni compiuti di anzianita' di servizio presso la azienda: mesi due;
- oltre due anni e fino a sei anni compiuti: mesi quattro;
- oltre sei anni e fino a nove anni compiuti: mesi sei;
- oltre nove anni e fino a quindici compiuti: mesi otto;
- oltre quindici anni: mesi nove.
In caso di inosservanza dei termini suddetti, e' dovuta dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, un'indennita' pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.
Qualora durante il periodo di preavviso, prestato in servizio, intervenissero nuovi accordi collettivi regolanti il trattamento economico, questi saranno applicati anche per la liquidazione dell'indennita' dovuta per il mancato preavviso.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato agli effetti dei calcolo dell'indennita' di anzianita'.
Durante il periodo di preavviso non potra' farsi obbligo al dirigente uscente, senza il sino consenso, di prestare servizio alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovra' sostituire.
E' facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso di preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Art. 13
Art. 13.
INDENNITA' DI ANZIANITA'
Oltre al preavviso nella in misura stabilita dall'articolo precedente, il dirigente che abbia compiuto almeno un anno di ininterrotto servizio avra' diritto, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, ed ove non sussistano gli estremi del licenziamento in tronco, ad una indennita' commisurata all'anzianita' trascorsa in servizio nella seguente misura:
a) un mese l'anno per l'anzianita' maturata alla data del quindici novembre 1948;
b) giorni quaranta l'anno per l'anzianita' che decorre dal sedici novembre 1948.
L'indennita' di cui al presente articolo deve calcolarsi sulla retribuzione a norma dell' art. 2121 Codice Civile , computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione delle gratifiche straordinarie e di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il dirigente e' retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennita' suddette sono determinate sulla media, degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente goduto dal dirigente.
Art. 14
Art. 14.
ANZIANITA'
A tutti gli effetti del presente contratto, l'anzianita' si computa comprendendovi tutto il periodo di appartenenza alla azienda, ivi compreso quello prestato eventualmente in qualita' di impiegato, sempre che non sia intervenuta risoluzione e liquidazione di rapporto.
Agli effetti della determinazione dell'anzianita', ogni anno iniziato si computa pro-rata.
All'anzianita' come sopra specificata andranno sommate le anzianita' convenzionali a cui il dirigente avesse diritto.
Art. 15
Art. 15.
TRATTAMENTO IN CASO DI DIMISSIONI
L'indennita' di anzianita' spetta al dirigente anche in caso di dimissioni, nelle seguenti misure:
a) riduzione del 50% per coloro che abbiano una anzianita' di servizio fino a cinque anni;
b) riduzione del 25% per coloro che abbiano una anzianita' di servizio da cinque a dieci anni;
c) corresponsione grave in caso di anzianita' oltre i dieci anni di servizio.
Il diritto alle indennita' di quiescenza in caso di dimissioni maturera' soltanto dopo il compimento del secondo anno di servizio presso l'azienda.
Art. 16
Art. 16.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte, oltre al trattamento di cui all' articolo 2122 del Codice Civile , compete agli aventi diritto quanto possa loro spettare per eventuali trattamenti previdenziali.
Art. 17
Art. 17.
PREVIDENZA INTEGRATIVA
A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e' istituito un trattamento di previdenza integrativo dell'assicurazione obbligatoria INPS, mediante un contribuito mensile nella misura dell'8% (otto per cento) a carico dell'azienda, e nella misura del 4% (quattro per cento) a carico del dirigente, riferito al complesso degli elementi della retribuzione fino al limite di 1.300.000 (un milione e trecentomila) lire annue.
L'accantonamento di cui al comma precedente sara' effettuato con le modalita' stabilite negli appositi contratti collettivi.
Art. 18
Art. 18.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Il presente contratto non modifica le condizioni di miglior favore derivanti al dirigente da accordi individuali, aziendali o da usi e consuetudini.
Art. 19
Art. 19.
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto si riferisce alla materia del servizio militare, delle benemerenze nazionali, delle festivita', delle mensilita' supplementari oltre le dodici, delle somministrazioni in natura, valgono le norme in vigore per gli impiegati di massima categoria dell'azienda a cui il dirigente appartiene.
Per quant'altro non previsto dal presente contratto valgono le norme di legge.
Art. 20
Art. 20.
CONTROVERSIE DI APPLICAZIONE
Per la risoluzione di controversie che eventualmente potessero sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto verra' istituita una Commissione paritetica composta da rappresentanti della Confederazione Generale italiana del Commercio e della Federazione Nazionale Dirigenti delle attivita' commerciali, ausiliarie, dei servizi e similari di pubblico interesse.
Art. 21
Art. 21.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto sostituisce il contratto 18 novembre 1948 e ogni altro accordo di rinnovo o modificativo del contratto stesso stipulato fino al 30 aprile 1957.
Il presente contratto decorre dalla data della sua stipulazione e avra' durata fino al 31 dicembre 1957.
In caso di mancata disdetta da notificarsi tre mesi prima della scadenza, il contratto si intendera' rinnovato per un anno, e cosi' di anno in anno.
Norma transitoria.
Per le localita' e per le aziende, per le quali non siano stati stipulati gli integrativi previsti dall'art. 5 del presente contratto, si richiama il chiarimento a verbale di cui all'accordo 15 marzo 1952, che qui di seguito si trascrive:
"Le parti si danno atto che, fino a quando non saranno stipulati gli integrativi provinciali, regionali o aziendali, i minimi di stipendio vigenti il 31 dicembre 1950 in virtu' del secondo comma dell'art. 5 del contratto nazionale 18 novembre 1948, sono validi anche nei confronti dei dirigenti di nuova assunzione, fermo restando che ogni rapporto fra le retribuzioni dei dirigenti e le variazioni degli stipendi degli impiegati e' in ogni caso soppresso per tutti i dirigenti, sia in servizio che nuovi assunti".
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO
Art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL 28 SETTEMBRE 1959 DI MODIFICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI DEL 2 MAGGIO 1957
Il 28 settembre 1959 in Roma,
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO rappresentata dal
Vice-Presidente gr. uff. Vincenzo Aliotta
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, AUSILIARIE, DEI SERVIZI E SIMILARI DI PUBBLICO INTERESSE
rappresentata dal Presidente cav. del Lavoro Mario Negri
si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di parziale modifica del Contratto-Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende commerciali del 2 maggio 1957.
Art. 1.
L'art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende commerciali stipulato dalle organizzazioni sindacali in epigrafe il 2 maggio 1957 e' sostituito dal seguente:
"Previdenza integrativa. - A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e' istituito un trattamento di previdenza integrativo dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti I.N.P.S., mediante un contributo mensile nella misura dell'8% (otto per cento) a carico dell'azienda e nella misura del 4% (quattro per cento) a carico del dirigente, riferito al complesso degli elementi della retribuzione fino al limite di 2.600.000 (duemilioniseicentomila) lire annue.
L'accantonamento di cui al comma precedente sara' effettuato con le modalita' stabilite negli appositi contratti collettivi".
Art. 2
Art.2.
L'aumento del massimale da L. 1.300.000 annue a L. 2.600.000 annue, di cui al precedente articolo, ha decorrenza dal 1 gennaio 1960.
Il presente contratto fa parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende commerciali del 2 maggio 1957 e ne segue le sorti.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: