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060U1365

IT - DPR

060U1365

CCNL aziende cartotecniche Parte I (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960 n. 1365)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 giugno 1958, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone, stipulato tra l'Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione italiana Lavoratori del Libro, la Federazione italiana Arte Grafica e Cartaria; e, in pari data, tra la Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Carta e Stampa; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 30 del 25 febbraio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 giugno 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese cartotecniche e della trasformazione della, carta e del cartone.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 settembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 154. - VILLA

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 17 GIUGNO 1958 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CARTOTECNICHE E DELLA TRASFORMAZIONE DELLA CARTA E DEL CARTONE
L'anno 1958 addi' 17 giugno in Milano
tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI, rappresentata dal Presidente dott.
ing. Fausto Staderini, dal VicePresidente dott. Vittorio Mantelli e dalla Commissione sindacale industriale nelle persone dei signori: dottor Mario Barazzetti, dott. Aldo Botti, avv. Giuseppe Cilenti, comm. Giacomo De Ambroggi, cav. Gaetano Federici, dott. Pierfranco Giuncaioli, comm. rag. Enrico Granozio, dott. Emilio Mosca, ing.
Ludovico Ottolenghi, dott. Enrico Ronchetti, rag. Mario Rossi, ing.
Federico Sessa, dott. Renato Testori, dott. Marcello Tosca;
con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana nelle persone dei signori: dott. Mario Binaghi e dott. Mario Rossi;
e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI, rappresentata dai signori: Giovanni Valdarchi segretario responsabile, Francesco Arcese e Giorgio Pavanetto segretari nazionali, assistiti dai signori: Margherita Bavale, Ivo Baroni, Angelo Caparrini, Gabriella Colombo, Attilio De Micheli, Enzo Freni, Marino Geranzani, Speranza Lugli, Virgilio Mazzoli, Enrica Moia, Ester Poli, Vegli Riva, Maria Saetti, Arturo Savoia;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO, rappresentata dal segretario generale signor Ruggero Malegori, assistito dai signori:
Luigi Bulgarelli, Giovanni Colombo, Carmelo Formica, Gerardo Lops, Valentino Magagnoli, Salvatore Perrone, Matilde Rossi;
la FEDERAZIONE ITALIANA ARTE GRAFICA E CARTARIA rappresentata dal segretario responsabile signor Ruggero Ravenna, dai vice-segretari nazionali signori Emanuele Federici e Giampietro Alfredo, assistiti dai signori: Arnaldo Motta, Carlo Mottarella, Riccardo Raffaelli.
L'anno 1958 addi' 17 giugno in Milano
tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI, rappresentata dal Presidente dott.
ing. Fausto Staderini, dal VicePresidente dott. Vittorio Mantelli e dalla Commissione sindacale industriale nelle persone dei signori: dottor Mario Barazzetti, dott. Aldo Botti, avv. Giuseppe Cilenti, comm. Giacomo De Ambroggi, cav. Gaetano Federici, dott. Pierfranco Giuncaioli, comm. rag. Enrico Granozio, dott. Emilio Mosca, ing.
Ludovico Ottolenghi, dott. Enrico Ronchetti, rag. Mario Rossi, ing.
Federico Sessa, dott. Renato Testori, dott. Marcello Tosca;
con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana nelle persone dei signori: dott. Mario Binaghi e dott. Mario Rossi;
e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CARTA E STAMPA, rappresentata dal segretario nazionale sig. Marino Tilli con l'assistenza dei signori: comm. Enrico Bruni, segretario confederale; Verledo Guidi, capo ufficio sindacale e con la partecipazione dei signori: Giorgio Bozzi, Mario Ciaburro e Umberto Mattei;
e' stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone.
PREMESSA
RAPPORTI CONTRATTUALI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI
L'Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici afferma il suo pieno diritto a stipulare un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone in virtu' del numero e dell'importanza delle aziende rappresentate.
Le Associazioni dei Lavoratori, firmatarie del presente contratto, si impegnano formalmente a non concordare con altre associazioni di industriali o di artigiani della categoria, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto collettivo.
L'inosservanza dell'impegno di cui sopra e' giusta causa di decadenza del presente contratto.
Le Associazioni dei Lavoratori si impegnano altresi' a non consentire che i lavoratori da esse rappresentati accettino condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle sancite nel presente contratto.
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Le parti stipulanti dichiarano che col presente contratto hanno inteso stipulare una regolamentazione dei rapporti di lavoro esclusivamente applicabile alle aziende cartotecniche e alle aziende della trasformazione della carta e del cartone.
Si intendono per aziende cartotecniche quelle che esercitano l'industria della cartotecnica propriamente detta, della fabbricazione delle scatole rigide, degli astucci, delle cartine e tubetti per sigarette, dei sacchi e sacchetti, delle carte pizzo, cotillons, ecc. Si intendono per aziende della trasformazione della carta e del cartone quelle che esercitano l'industria della fabbricazione della carta da parati, delle carte patinate, gommate e paraffinate, delle carte sensibili, delle carte e cartoni ondulati, ecc. Il presente contratto non e' pertanto applicabile alle aziende di altri settori ed in particolar modo a quelle che esercitano l'industria grafica.
Le norme di carattere tecnico e salariale particolarmente riferite ai lavoratori grafici si intendono quindi applicabili esclusivamente a quei lavoratori grafici che prestano servizio nelle aziende cartotecniche per lavorazioni preparatorie e complementari dei prodotti dell'industria cartotecnica propriamente detta.
Art. 1.
DECORRENZA E VALIDITA
Il presente Contratto collettivo ha validita' dal 16 giugno 1958 al 30 giugno 1960. Sara' rinnovabile tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti contraenti da comunicarsi alle altre tre mesi prima della scadenza con raccomandata R. R.

Art. 2

Art. 2.
NOMENCLATURA
Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente Contratto la dizione "lavoratore" si intende indicativa delle categorie impiegati, intermedi e operai.
Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di impiegato, di intermedio e di operaio.
Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue:
- stipendio e salario, e' il corrispettivo dato all'impiegato, all'intermedio o all'operaio per la sua prestazione d'opera a norma delle tariffe contrattuali;
- retribuzione, e' quanto complessivamente percepito dall'impiegato; dall'intermedio o dall'operaio per la sua prestazione, tanto in base al presente contratto, quanto in base a norme legislative o interconfederali.

Art. 3

Art. 3.
COMMISSIONI INTERNE
Le funzioni delle commissioni interne sono determinate dagli appositi accordi interconfederali.

Art. 4

Art. 4.
REGOLAMENTO INTERNO DI AZIENDA
Il regolamento interno di azienda non dovra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 5

Art. 5.
DOCUMENTI
Per l'assunzione il lavoratore dovra' presentare i seguenti documenti personali:
1) libretto di lavoro;
2) tessera o libretto di assicurazione, in quanto ne sia in possesso;
3) stato di famiglia (per i capi famiglia);
4) carta di identita' o documento equipollente;
5) eventuale titolo di studio.
Il datore di lavoro potra' richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro sempreche' il lavoratore ne sia in possesso.
Il lavoratore dovra' comunicare alla Direzione della Azienda eventuali cambiamenti di domicilio.

Art. 6

Art. 6.
PASSAGGIO DI QUALIFICA DA OPERAIO A INTERMEDIO O A IMPIEGATO E DA INTERMEDIO A IMPIEGATO
A) Passaggio da operaio a intermedio.
Il passaggio da operaio ad intermedio non risolve il rapporto di lavoro. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dalla Parte Terza "intermedi" che graduano i benefici in rapporto alla anzianita' del lavoratore nell'azienda, l'anzianita' per il servizio prestato come operaio sara' considerata solo nella misura del 50%. Il rapporto si considera inoltre iniziato ex-novo con la nuova qualifica di intermedio ai particolari effetti degli scatti di anzianita'.
L'indennita' di anzianita' in caso di licenziamento sara' liquidata in base alle disposizioni tutte previste dalla Parte Seconda (operai), per il periodo in cui il lavoratore ha appartenuto a tale categoria, ed in base alle norme in vigore per gli intermedi per il periodo in cui il lavoratore ha assunto tale ultima qualifica.
La liquidazione dei due periodi sara' pero' riferita alla retribuzione percepita dal lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
La norma che disciplina il passaggio da operaio a intermedio si applica - per i rapporti gia' risolti e regolati tra le parti prima del 25 novembre 1949 - solo per quanto concerne l'anzianita' convenzionale del 50% ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali che, come sopra indicato, graduano i benefici in rapporto all'anzianita' del lavoratore nella azienda.
B) Passaggio da operaio a impiegato.
In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex-novo" con la nuova qualifica col riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di anzianita', di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari ad un quinto dell'anzianita' maturata come operaio.
C) Passaggio da intermedio a impiegato.
In caso da passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'intermedio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considera assunto, "ex-novo", con la nuova qualifica, con il riconoscimento:
- agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un quarto della precedente anzianita' maturata presso l'azienda sia come operaio sia come intermedio;
- agli effetti delle ferie e della malattia, dell'anzianita' maturata come intermedio, ai sensi del comma A) del presente articolo.

Art. 7

Art. 7.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino l'incolumita' e la salubrita' del lavoratore, l'igiene dell'ambiente, curandone l'aereazione, la pulizia, l'illuminazione ed ove e' possibile il riscaldamento, cio' ai sensi di legge.

Art. 8

Art. 8.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Le organizzazioni contraenti riconoscono la necessita' e si impegnano a dare impulso all'istruzione professionale come mezzo necessario ad affinare le capacita' tecniche dei lavoratori e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

Art. 9

Art. 9.
LICENZIAMENTI
Per i criteri in materia di licenziamenti collettivi e individuali valgono gli accordi interconfederali.

Art. 10

Art. 10.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte del lavoratore l'indennita' di anzianita' e quella sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposte al coniuge, ai figli, e se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennita' predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima, ai sensi dell' art. 2122 del Codice civile .

Art. 11

Art. 11.
CONTROVERSIE
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione della Azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli Industriali e dei Lavoratori, fermo restando, in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 12

Art. 12.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro.
Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute.

Art. 13

Art. 13.
NORME COMPLEMENTARI
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 1

Art. 1.
ASSUNZIONI
L'assunzione degli operai e' regolata dalle disposizioni di legge e dagli eventuali accordi interconfederali.
Le norme previste dal presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, salvo quelle norme che presuppongono il contratto a tempo indeterminato (preavviso, ecc.).

Art. 2

Art. 2.
VISITA MEDICA
L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario fiduciario dell'azienda prima della assunzione in servizio e durante il rapporto di lavoro quando se ne presenti l'opportunita' in relazione ad eventuali pericoli di contagio.
Egualmente potra' essere sottoposto a visita, medica allorquando l'operaio contesti la propria idoneita' fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che ritenga incompatibili per la maggiore gravosita' con la propria idoneita' fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie.

Art. 3

Art. 3.
AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 4

Art. 4.
APPRENDISTATO
La durata dell'apprendistato e' fissata nelle norme tecniche delle singole specializzazioni.
Durante il periodo di apprendistato gli apprendisti hanno diritto ad aumenti di paga a mezzo di Scatti semestrali nella misura di cui all'art. 2 Parte Sesta del presente contratto.

Art. 5

Art. 5.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione in servizio dell'operaio e' sempre fatta per un periodo di prova non superiore a due settimane.
Durante tale periodo di prova e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'.
L'operaio che non viene confermato o che si dimetta lascera' il lavoro con il pagamento delle ore di lavoro compiute in ragione della retribuzione fissata per la categoria nella quale ha prestato servizio o nella maggior misura che fosse stata convenuta all'atto dell'assunzione.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova.
In caso di conferma, il periodo di prova e' comuputata agli effetti dell'anzianita'.

Art. 6

Art. 6.
ORARIO DI LAVORO
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge e degli eventuali accordi interconfederali.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, l'orario normale non potra', in ogni caso, superare le 10 ore giornaliere. A tali lavoratori, ove prestino un orario normale giornaliero di 9 o 10 ore, sara' corrisposto, in aggiunta alla retribuzione normale, un ottavo dell'indennita' di contingenza per ciascuna delle ore prestate in piu' delle 8 giornaliere.

Art. 7

Art. 7.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere, possibilmente, preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il piu' uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie.
E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle ore 7.
E' considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica salvo il caso degli operai per i quali, ai sensi di legge, e' consentita la prestazione domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana (guardiani, custodi, portieri).
Per quest'ultimo, e' considerato lavoro festivo quello compiuto in giorno di riposo compensativo e per la prestazione domenicale la retribuzione oraria sara' maggiorata del 10%.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione:
lavoro straordinario diurno collegato con
l'orario normale............................. 25 %
lavoro straordinario non collegato con
l'orario normale:
a) se diurno con un minimo di 2 ore di
retribuzione................................. 30 %
b) se notturno, con un minimo di 3 ore
di retribuzione.............................. 55 %
lavoro festivo........................... 55 %
lavoro notturno non in turni............. 55 %
lavoro sitraordinario notturno per gli
operai turnisti.............................. 55 %
Le suddette percentuali non sono cumutabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 8

Art. 8.
OPERAI TURNISTI
Agli operai con orario di lavoro di 8 ore consecutivo in considerazione del disagio inerente alla continuita' della prestazione in relazione alle mansioni esplicate, sara' concessa, compatibilmente con le esigenze tecniche, mezz'ora, di riposo retribuita per consumare la refezione.
La mezz'ora di riposo puo' essere concessa a turno individuale.
Qualora, per esigenze tecniche, non sia possibile consentire la mezz'ora di riposo, sara' corrisposta in piu' mezz'ora di retribuzione globale.
La disposizione di cui ai due comma precedenti si applica soltanto ai turnisti del primo e secondo turno.
Agli operai del turno notturno sara' invece corrisposta una maggiorazione del 20%. Il suddetto trattamento e' dovuto anche in caso di lavoro domenicale o festivo.
Qualora l'azienda somministri la mensa anche agli operai del turno notturno, la predetta percentuale verra' ridotta al 10%.
Nessun operaio addetto alla macchina a lavoro continuo puo' allontanarsi dal proprio posto al momento del cambio delle squadre se non e' sostituito dall'operaio che deve dargli il cambio, e cio' fino ad un massimo di 2 ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilita' di sostituzione.
In ogni caso all'operaio che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato.

Art. 9

Art. 9.
LAVORO A COTTIMO
Quando si lavora a cottimo le tariffe saranno stabilite in modo che all'operaio laborioso e di normale capacita' lavorativa, sia in ogni caso consentito di conseguire un guadagno minimo del 7% oltre la paga base.

Art. 10

Art. 10.
LAVORO A DOMICILIO
Ferme restando le norme di cui alla legge 13-3-1958, n. 264 sulla, tutela del lavoro a domicilio, le parti hanno concordato:
a) il lavoro a domicilio dovra' essere eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
b) il compenso per ferie, festivita' e gratifica natalizia sara' corrisposto nella misura del 18% della retribuzione;
c) il compenso - in sostituzione del preavviso e della indennita' di anzianita' - verra' corrisposto nella misura del 6% della retribuzione;
d) il lavoro retribuito forfettariamente segue le norme del lavoro a cottimo e pertanto deve comprendere in ogni caso una percentuale di aumento non inferiore a quella prevista nel precedente art. 9.

Art. 11

Art. 11.
INTERRUZIONE DI LAVORO
In caso di interruzione temporanea di lavoro per cause di forza maggiore verificatesi dopo l'inizio del lavoro, all'operaio sara' corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso.
Nel caso che le interruzioni si verifichino prima dell'inizio del lavoro all'operaio competera' egualmente la retribuzione normale qualora non sia stato tempestivamente preavvisato dell'interruzione stessa e cio' con i medesimi limiti di cui al precedente comma.
In tutti i casi restano fermi per l'azienda sia il diritto di rimborso a termine di legge nei riguardi della Cassa Integrazione Guadagni e sia la facolta' di adibire gli operai ad altri lavori durante il periodo di interruzione.

Art. 12

Art. 12.
RECUPERI
E' in facolta' dell'Azienda di fare recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all'operaio la sola retribuzione senza maggiorazione.
Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dall'articolo precedente.

Art. 13

Art. 13.
TRASFERIMENTO
All'operaio che sia trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda ubicato in diversa localita', nel caso che dal trasferimento consegna un effettivo cambiamento di residenza dell'operaio, sara' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'Azienda, delle spese di trasporto per se', per la famiglia e per le masserizie, ed inoltre una speciale indennita' di trasferta nella misura corrispondente al rimborso delle spese di vitto alloggio, limitatamente all'operaio, per la durata di 10 giorni.

Art. 14

Art. 14.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati festivi i giorni seguenti:
a) tutte le domeniche e per i guardiani, custodi e portieri i giorni prestabiliti per riposo compensativo settimanale, ai sensi dell'art. 15 del presente contratto;
b) le quattro festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre);
c) le seguenti 13 festivita':
Capodanno;
6 gennaio (Epifania);
19 marzo (S. Giuseppe);
Lunedi successivo alla Pasqua:
Ascensione;
Corpus Domini;
29 giugno (SS. Pietro e Paolo);
15 agosto (Assunzione della B. M. V.);
1 novembre (Ognissanti);
8 dicembre (Immacolata Concezione);
25 dicembre (5. Natale);
26 dicembre (5. Stefano;
la ricorrenza del Santo Patrono della localita' ove ha, sede lo stabilimento. Tale festivita' sara' localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le organizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con altra festivita' retribuita.
Localmente o aziendalmente potra' sostituirsi la giornata di S.
Stefano con altra giornata.
Per le festivita' di cui ai punti b) e c) il trattamento sara' il seguente:
1) Se l'operaio non presta la sua opera, anche se la festivita' ricorra di domenica o nel giorno di riposo compensativo, avra' diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale.
2) In caso di prestazione di lavoro sara' corrisposta, oltre al trattamento di cui sopra, la retribuzione delle ore di lavoro effettivamente prestate, maggiorata del 55%.
Dovra' essere egualmente corrisposto per intero il trattamento economico di cui al punto 1) al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi;
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla volonta' del lavoratore, salvo, per quanto concerne le festivita' di cui al punto c) dei periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane.
Nel caso di assenza per malattia professionale o infortunio l'azienda integrera' il trattamento corrisposto dall'I.N.A.I.L. fino a raggiungere la retribuzione che per detta festivita' l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o infortunato.

Art. 15

Art. 15.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi, portieri).

Art. 16

Art. 16.
FERIE
L'operaio che abbia un'anzianita' di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate pari a:
12 giorni lavorativi per anzianita' di servizio da 1 a 6 anni compiuti;
14 giorni lavorativi per anzianita' di servizio oltre i 6 fino a 14 anni compiuti;
16 giorni lavorativi per anzianita' di servizio oltre 14 fino a 20 anni compiuti;
18 giorni lavorativi per anzianita' di servizio oltre 20 anni compiuti.
E' in facolta' della Direzione dell'Azienda di commutare in retribuzione i giorni di ferie eccedenti i 12; cio' per ragioni tecniche ed organizzative.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni all'operaio che ha maturato il diritto delle ferie intere spettera' il compenso delle ferie stesse.
Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere gli spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianita'.
In caso di ferie collettive l'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competera' il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi guanti sono i mesi interi di anzianita'.
Si computano, nell'anzianita', agli effetti della maturazione al diritto delle ferie i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno.
L'epoca delle ferie sara' normalmente stabilita, dal maggio all'ottobre, salvo obiettive esigenze tecniche, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente.
Le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.
Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza prolungamento del periodo feriale.

Art. 17

Art. 17.
ASSENZE
Tutte le assenze debbono essere giustificate.
Le giustificazioni debbono essere presentate entro il piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
La comunicazione dell'assenza, per malattia deve essere fatta all'Azienda entro il giorno successivo alla assenza, salvo i casi individuali di impossibilita'. La malattia dovra' essere giustificata al datore di lavoro con certificato rilasciato dal medico della Cassa Mutua.
In caso di mancato invio del certificato il datore di lavoro ha facolta' di far controllare la malattia da un medico di fiducia.

Art. 18

Art. 18.
PERMESSI
All'operaio saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessita' familiari.
Potranno altresi' essere concessi brevi premessi agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente alle esigenze tecniche dell'Azienda.
Per i permessi di cui ai comma precedenti nessuna retribuzione e dovuta all'operaio e le ore perdite potranno essere recuperate.
Ai lavoratori che sono membri delle Commissione Esecutive della Camera del Lavoro Provinciale o Comunale, dell'Unione Provinciale o Comunale Sindacati Lavoratori o dei Comitato Direttivo delle Sezioni Territoriali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente contratto, saranno concessi brevi permessi non Retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando la assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino recezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relativo dovranno essere comunicate per iscritto all'Azienda cui il lavoratore appartiene dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni Territoriali degli Industriali, Per i Segretari Provinciali, Regionali e Nazionali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente contratto, che ne facciano richiesta al momento della nomina, il rapporto potra' essere sospeso sino ad un massimo di tre anni senza che tale periodo di sospensione sia computata ad alcun effetto contrattuale, sempreche' in rapporto alle mansioni esplicate, sia possibile la sostituzione temporanea per il tempo suddetto,

Art. 19

Art. 19.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia.
In base a tale accordo l'operaio ha diritto in occasione del matrimonio ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi con il compenso di 7 giornate di retribuzione, secondo quanto previsto dal predetto accordo.

Art. 20

Art. 20.
GRATIFICA NATALIZIA
La gratifica natalizia di cui all'accordo interconfederale vigente viene stabilita per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione.
Il pagamento avverra' di norma alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda.
Le frazioni di mese non superiori ai quindici giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai quindici giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto nonche' i periodi di assenza per regolari permessi quando siano complessivamente di durata inferiore ai mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
Per le sospensioni di lavoro valgono le deliberazioni adottate dal Comitato Speciale della Cassa Integrazione Guadagni operai della Industria.
;

Art. 21

Art. 21.
MALATTIA ED INFORTUNIO
L'operaio assente dal lavoro per malattia o per infortunio ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianita' per tutta la durata della malattia o dell'infortunio sino al massimo di sei mesi per gli operai con anzianita' nella stessa azienda fino a cinque anni, di otto mesi per gli operai con anzianita' fino a quindici anni e di dieci mesi per gli operai con anzianita' oltre i quindici anni.
Qualora la malattia o l'infortunio perduri oltre il termine suddetto e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio quanto gli compete in base al presente contratto compreso il preavviso.
Analogamente nel caso in cui, per il perdurare della malattia o dell'infortunio oltre il termine di cui sopra l'operaio non sia in condizioni del riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto a richiesta dell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente, escluso il preavviso.
Per le malattie professionali e per gli infortuni si osservano inoltre le disposizioni di legge.
Se l'operaio cade ammalato mentre presta, la propria opera, durante il periodo di preavviso il datore di lavoro, fermo restando la, facolta' di accertare la malattia stessa, corrispondera' normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso, con la detrazione di quanto e' dovuto, per i giorni stessi, dalla Cassa Malattia.
L'operaio che in seguito a malattia non sia piu' idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate puo' essere assegnato a categoria inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore.
In tale caso l'operaio conservera' l'anzianita' maturata con diritto pero' alla liquidazione, agli effetti dei vari istituti contrattuali, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione.
Se pero' la non idoneita' deriva da, malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conservera' la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.

Art. 22

Art. 22.
TUTELA DELLA MATERNITA
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la da a presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza, (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto), e durante le 8 settimane topo il parto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto, a norma di legge, ad una indennita' giornaliera pari all'80% della retribuzione calcolata sulla media globale giornaliera percepita nei due periodi di paga immediatamente precedenti a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza.
Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sara' computato ai fini dell'anzianita' di servizio, della gratifica natalizia e delle ferie.
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al 2° comma del presente articolo, per un periodo di mesi 0, durante il quale sara' loro conservato il posto.

Art. 23

Art. 23.
PASSAGGIO DI MANSIONI
L'operaio, in relazione ad esigenze tecniche aziendali, puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito, compatibilmente con la sua capacita' tecnica e idoneita' fisica.
All'operaio che viene adibito a mansioni per le quali e' stabilito un salario superiore a quello dallo stesso normalmente percepito sara' corrisposta, limitatamente al solo periodo di prestazione, la differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della mansione superiore predetta.
Trascorso il periodo di un mese nel disimpegno delle mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio nella nuova categoria, a meno che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per' malattia, servizio alle armi, od altri motivi contemplati da] presente contratto.
All'operaio che viene adibito a mansioni retribuite con salario inferiore sara' conservata la normale retribuzione della mansione di provenienza.

Art. 24

Art. 24.
DONNE ADIBITE A MANSIONI TRADIZIONALMENTE MASCHILI
Alle donne che esplicano mansioni tradizionalmente svolte da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento, deve essere corrisposta la retribuzione spettante agli uomini della categoria.

Art. 25

Art. 25.
CORRESPONSIONE DELLE PAGHE E DELLE INDENNITA'
La paga sara' effettuata settimanalmente o per altro periodo.
Qualora sia, effettuata per periodo ultrasettimanale le eventuali maggiori trattenute che ne derivassero in confronto alla liquidazione settimanale saranno rimborsate.
La corresponsione della paga e delle indennita' spettanti all'operaio per cessazione del rapporto di lavoro sara', effettuata mediante busta o prospetto equivalente sul quale saranno specificati i singoli elementi delle spettanze e delle trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta o prospetto, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra'" essere fatto all'atto del pagamento.

Art. 26

Art. 26.
SERVIZIO MILITARE
In conformita' al D.L. 13 settembre 1946, n. 303 , la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, sospende il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso in servizio di leva e' computato agli effetti della anzianita'.
Le norme di cui sopra si applicano agli operai che, anteriormente alla chiamata alle armi siano alla dipendenza dello stesso datore di lavoro da oltre 3 mesi e subordinatamente all'osservanza dell'obbligo, da parte dell'operaio, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata.
In caso di richiamo alle armi valgono le disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 370 .

Art. 27

Art. 27.
PREAVVISO
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 31, o le sue dimissioni, dovranno aver luogo con un preavviso di due settimane per gli operai con anzianita' fino a 10 anni e di tre settimane per gli operai con anzianita' superiore ai 10 anni.
Il preavviso deve essere dato di regola per iscritto il giorno di paga o di corresponsione dell'acconto settimanale, in caso di pagamenti a periodo ultrasettimanale.
In caso di dimissioni senza preavviso l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato.
L'azienda, puo' anche esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la, retribuzione delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.
L'operaio che ha ricevuto il preavviso puo' interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza del preavviso stesso, con la sola retribuzione relativa al periodo lavorato.

Art. 28

Art. 28.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
All'operaio licenziato, salvo quanto previsto dall'articolo 31, sara' corrisposta per ogni anno compiuto di anzianita' non interrotta presso la stessa azienda una indennita' nella seguente misura:
a) per anzianita' di servizio maturata dalla data di assunzione al 30 aprile 1947: giorni 2 di retribuzione per ogni anno di servizio compiuto;
b) per l'anzianita' di servizio maturata dal 1 maggio 1947 in poi:
1) giorni 6 di retribuzione per ciascuno dei primi 5 anni compiuti di anzianita';
2) giorni 9 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 10° compiuto;
3) giorni 11 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 100 e fino al 15° compiuto;
4) giorni 14 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° compiuto.
Agli effetti dell'applicazione delle misure di indennita' previste dal comma b) per l'anzianita' maturata dal 1 maggio 1947 in poi, si terra' conto dell'anzianita' di servizio in precedenza maturata.
Dopo il primo anno di anzianita' ininterrotta le frazioni di anno verranno computate a bimestre intero.
L'indennita' di anzianita' sara' computata sulla base dell'orario contrattuale (8 ore giornaliere) e sara' liquidata per l'intera anzianita', comprendendo nella retribuzione anche la indennita' di contingenza.
L'importo dell'indennita' di anzianita' dovra' essere maggiorato dell'8% per incidenza di gratifica natalizia.
All'operaio che, rimasto ininterrottamente in servizio presso la stessa azienda, sia stata liquidata l'indennita' di licenziamento per passaggio di categoria in conformita' del penultimo comma dell'art. 15 del contratto nazionale in vigore fino al 30 aprile 1947, l'indennita' di licenziamento verra' calcolata in base alla effettiva anzianita' indipendentemente dalla interruzione per passaggio di categoria, detraendo peraltro dal totale delle giornate spettanti il 50% delle giornate precedentemente liquidate per passaggio di categoria.
Anche in questo caso pero' l'intera anzianita' deve essere tenuta presente ai fini della applicazione delle maggiori indennita' di cui al presente contratto.

Art. 29

Art. 29.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di dimissioni verranno corrisposte all'operaio le sottoindicate aliquote dell'indennita' di anzianita' di cui all'articolo precedente:
oltre i 2 anni e fino ai 6 anni di anzianita': 50%;
oltre i 10 anni e fino ai 15 anni di anzianita': 75%;
oltre i 15 anni di anzianita': 100%.
Sono esclusi dal diritto di cui sopra in caso di dimissioni gli operai che non hanno superato i due anni di anzianita' ininterrotta, e, per gli apprendisti due anni di anzianita' ininterrotta, dalla, ultimazione del periodo di apprendistato.
Verra' corrisposta la intera indennita' di anzianita' di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternita' o compimento dei 55 anni di eta' per gli uomini e dei 50 per le donne, nonche' a seguito di nomina alle cariche sindacali previste dall'ultimo comma dell'art. 18.

Art. 30

Art. 30.
CESSAZIONE, TRAPASSO O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA
Nel caso di licenziamento per cessazione, trapasso, trasformazione o liquidazione di azienda (escluso il fallimento e la liquidazione forzata) il periodo di preavviso previsto dall'art. 27 sara' portato a quattro settimane.
Nel trapasso e nella trasformazione di azienda, l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante, conserva nei confronti di essa tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente ove non venga liquidato di tutto quanto gli spetta.
Per dar luogo al licenziamento collettivo, il trapasso o trasformazione d'azienda deve risultare da atto pubblico.

Art. 31

Art. 31.
DISCIPLINA DEL LAVORO
Per infrazioni disciplinari la direzione potra' applicare i seguenti provvedimenti:
rimprovero verbale o rimprovero scritto;
multa sino a tre ore di lavoro normale;
sospensione del lavoro fino a tre giorni;
licenziamento senza preavviso ma con indennita' di anzianita':
licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita'.
L'importo delle multe sara' devoluto ad una, qualsiasi delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d'accordo fra, la Direzione e la Commissione Interna. - Nelle sottoelencate mancanze all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze gia' punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestino carattere di maggiore gravita', anche in relazione alle mansioni esplicate, potra' essere inflitta la multa o la sospensione qualora l'operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidente irregolarita' nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove e' fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza ed in tal caso inoltre l'operaio verra' allontanato;
h) alterni anche con vie di fatto purche' non assumano carattere di risse;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorche' si tratti di lavorazione o costruzioni di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene. Potranno essere licenziati senza preavviso ma con indennita' di anzianita' gli operai colpevoli di:
m) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente comma i), salvo pero' il diritto dell'azienda di operare sull'indennita' e fino alla concorrenza della indennita' stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni:
n) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza, in concreto abbia carattere di minore gravita' nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
o) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo gia' a sospensioni nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella indentica mancanza che abbia gia' dato luogo a due sospensioni:
p) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza; si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Potranno non essere licenziati senza preavviso ne' indennita' di anzianita' gli operai colpevoli di:
q) insubordinazione grave verso i superiori;
r) furto;
s) danneggiamento volontario e con colpa grave del materiale dello stabilimento o al materiale in lavorazione;
t) risse nello stabilimento;
u) reati di cui alla lettera
p) commessi nell'ambito aziendale;
v) trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazioni o di fabbricazione o riproduzione degli stessi.

Art. 1

Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione degli intermedi e' regolata dalle disposizioni di legge e dagli eventuali accordi interconfederali e verra' comunicata all'interessato con la specificazione della categoria a cui il lavoratore viene assegnato.

Art. 2

Art. 2.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti dell'indennita' di cui al successivo art. 23, si considerera' come contratto indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di due mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui il lavoratore fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche a contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennita' di licenziamento.

Art. 3

Art. 3.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLE "NORME GENERALI"
Per le seguenti clausole od istituti si richiamano le norme generali contenute nella, Parte Prima del presente contratto (Norme Generali):
- commissioni interne;
- regolamento interno dell'azienda;
- igiene e sicurezza del lavoro;
- inscindibilita' delle disposizioni del contratto;
- controversie.

Art. 4

Art. 4.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE OPERAIA
Per i seguenti istituti s'intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi della regolamentazione per gli operai:
1) visita medica (vedi art. 2 - Parte Seconda Operai)
2) ammissione e lavoro delle donne e minori (vedi art. 3 - Parte Seconda - Operai);
3) orario di lavoro (vedi art. 6 -Parte Seconda - Operai);
4) lavoro straordinario notturno e festivo (vedi art. 7 - Parte Seconda - Operai); per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile (paga e cont.) per 10:
5) lavoro a turni (vedi art. 8 - Parte Seconda - Operai)
6) riposo settimanale (ved. art. 15 - Parte Seconda - Operai);
7) assenze (vedi art. 17 - Parte Seconda - Operai);
8) disciplina del lavoro (vedi art. 31 - Parte Seconda. - Operai).

Art. 5

Art. 5.
CATEGORIE
Gli intermedi si suddividono in I e II categoria:
Appartengono alla I categoria: i lavoratori che, indipendentemente dalla loro diretta partecipazione alla lavorazione, siano stati investiti di particolari mansioni di fiducia e responsabilita' normalmente non affidate ad operai; abbiano capacita' tecniche superiori a quelle normali della massima categoria degli operai dello stesso reparto e guidino e controllino il lavoro di un congruo gruppo di operai. Tali lavoratori agli effetti del presente contratto sono considerati "capo-reparto".
A titolo di chiarimento si considera che la qualifica di cui sopra spetti:
- per gli uomini:
a) al capo reparto che sovraintende e coordina un ciclo di lavorazione completa nel reparto stesso con almeno 12 operai qualificati o 30 dipendenti;
b) al creatore modellista di nuovi soggetti.
- per le donne:
alla capo-reparto o sezione che sovraintende e coordina un ciclo di lavorazione completa nel reparto stesso con almeno 20 operaie qualificate o 30 dipendenti.
Appartengono alla II categoria:
- per uomini:
il capo-reparto che sovraintende e coordina un ciclo di lavorazione completa nel reparto stesso con almeno 10 dipendenti;
- per le donne:
la capo-reparto o sezione che sovraintende e coordina un ciclo di lavorazione completa nel reparto stesso con almeno 10 dipendenti.
I limiti numerici di cui sopra si intendono riferiti all'organico normale del reparto. Nella dizione "qualificati" si intendono compresi gli operai e le operaie di I e II categoria.

Art. 6

Art. 6.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione in servizio del lavoratore e' sempre fatta per un periodo di prova non superiore ad un mese Tale periodo non e' probabile ne' rinnovabile.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione. In tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro puo' essere chiesta da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita' e il lavoratore avra' diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non provveda alla disdetta del rapporto il lavoratore si intendera' confermato in servizio ed il periodo stesso sara' computato agli effetti dell'anzianita'.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano - trascorsi i termini previsti dalle relative disposizioni - anche per il periodo di prova.

Art. 7

Art. 7.
MUTAMENTO DI MANSIONI
Il lavoratore, in relazione ad esigenze aziendali, puo' essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico e non sia incompatibile con la sua qualifica.
Al lavoratore che sia destinato, per incarico della Direzione o di chi per essa, a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di dette mansioni il lavoratore sara' senz'altro passato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc.
;

Art. 8

Art. 8.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, di cui all'art. 6 della Parte Seconda. - Operai, disposta dall'azienda o dalle competenti autorita' la retribuzione mensile (paga, mensile, e contingenza) non subira' riduzioni.
Fino a quando permarra' il contributo a favore della, Cassa integrazione guadagni ed il relativo trattamento di integrazione, le aziende ottempereranno agli obblighi di cui sopra integrando il trattamento praticato dalla Cassa anzidetta fino a ricostruire l'intera retribuzione mensile.

Art. 9

Art. 9.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti:
a) le quattro festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 4 novembre)
b) le seguenti tredici festivita':
- Capodanno;
- 6 gennaio (Epifania.)
- 19 marzo (S. Giuseppe)
- Lunedi successivo alla Pasqua;
- Ascensione;
- Corpus Domini - 29 giugno (SS. Pietro e Paolo):
- 15 agosto (Assunzione della B. M. Vergine)
- 1 novembre (Ognissanti)
- 8 dicembre (Immacolata Concezione)
- 25 dicembre (Santo Natale)
- 26 dicembre (S. Stefano);
- La ricorrenza del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Tale festivita' sara' localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni Territoriali qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con altra festivita' retribuita.
In dette festivita', quando non vi sia prestazione di lavoro, s'intende con il pagamento della festivita' stessa e compreso nella paga mensile percepita dal lavoratore avente diritto alla qualifica di intermedio e non si fara', quindi, luogo ad alcuna, variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spettera' al lavoratore il pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate (paga mensile e contingenza) con la maggiorazione per lavoro festivo.
Nel caso in cui le festivita' sopra elencate cadano di domenica, sara' dovuto, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della retribuzione mensile stessa.

Art. 10

Art. 10.
FERIE
Il lavoratore che abbia una anzianita' di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a:
15 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio fino a 4 anni;
20 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 4 a 15 anni;
25 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 15 a 20 anni;
30 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio oltre ai 20 anni.
La qualifica di intermedio agli effetti del presente articolo decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945.
L'anzianita' di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50%.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto, (la parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, degli eventuali desideri dei lavoratori.
Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze, potra', a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo non continuativo.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso.

Art. 11

Art. 11.
PERMESSI E CONGEDO MATRIMONIALE
Al lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessita' familiari.
Potranno altresi' essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche della azienda.
Per i permessi di cui ai comma precedenti nessuna retribuzione e' dovuta al lavoratore. Le ore perdute potranno essere recuperate.
Per il caso di matrimonio sara' concesso al lavoratore un permesso di giorni 10 lavorativi con decorrenza della retribuzione che sara' corrisposta da parte dell'azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'istituto di Previdenza Sociale.

Art. 12

Art. 12.
CORRESPONSIONE DELLA PAGA MENSILE
Per quanto riguarda la corresponsione della paga mensile (ivi compresa la indennita' di contingenza da computare mensilmente in ragione di 26 aliquote giornaliere) si fa riferimento all'art. 15 della Parte Quarta "Impiegati".

Art. 13

Art. 13.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Al lavoratore, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21° anno di eta' presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza, sara' corrisposta, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito gia' concesso i da concedere, una maggiorazione del 5% per ogni biennio fino ad un massimo di 12 bienni.
Tale aliquota e' calcolata sul minimo tabellare di paga mensile della categoria cui appartiene l'intermedio, in vigore al 31 maggio 1952, per gli scatti maturati fino a tale data, mentre per quelli maturati dopo tale data l'aliquota del 5% sara' applicata sui minimi tabellari di paga mensile aumentati della indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del messe immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati, salvo per quanto previsto dalle "Norme transitorie" di cui il presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare di paga in atlo alle singole scadenze mensili, mentre, per quanto concerne le variazioni della indennita' di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' sara' effettuato al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
Per i lavoratori che prima del 1 gennaio 1945 svolgevano presso la stessa azienda le medesime mansioni che hanno dato loro titolo per la assegnazione alla qualifica intermedia, si terra' conto, ai soli fini degli scatti di anzianita', del periodo di servizio prestato con le anzidette mansioni, successivamente al 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del ventunesimo anno di eta'.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi allo stesso titolo. Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianita' del lavoratore ai fini degli aumenti periodici, decorrera' dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
In ogni caso pero', la migliore condizione determinata o da determinarsi al lavoratore con gli scatti di anzianita' nella categoria da cui proviene, rispetto alla nuova categoria di assegnazione sara' conservata fino a che non venga, assorbita, dal maturare degli scatti della nuova categoria di assegnazione.
Norme transitorie.
a) per l'anzianita' maturata fino alla data del 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti derivanti dagli scatti gia' maturati rimane consolidato, in applicazione degli accordi interconfederali vigenti, nella cifra acquisita alla predetta data del 31 maggio 1952.
Alla cifra anzidetta si aggiungono, a decorrere dal 1 giugno 1952, le seguenti quote forfetarie di rivalutazione per ogni scatto biennale in precedenza maturato:
uomo donna
intermedio di 1ª categoria........ 370 325
intermedio di 2ª categoria........ 320 280
b) con decorrenza 1 giugno 1954, le quote forfettarie di cui al punto a) debbono essere aumentate del seguente importo:
uomo donna
intermedio di 1ª categoria........ 15 13
intermedi o di 2ª categoria....... 13 11
c) con decorrenza 1 giugno 1954, gli aumenti periodici di anzianita' maturati successivamente alla data del 1 giugno 1952 devono essere ricalcolati sul minimo contrattuale di paga mensile
conglobato
d) gli aumenti periodici di anzianita' successivi al 1 giugno 1952, che vengono a maturare (scatto biennale) dal 1 agosto 1954 (data di inizio della nuova contingenza) in poi dovranno essere calcolati anche sull'importo della nuova contingenza, in base a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 14

Art. 14.
GRATIFICA NATALIZIA
L'azienda corrispondera' una gratifica pari alla retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) percepita dal lavoratore. La corresponsione di tale gratifica avverra' normalmente alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo dovra' avvenire non oltre il 31 gennaio successivo.
Nel caso di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore, non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la azienda.
Le frazioni del mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come me se intero le frazioni superiori ai 15 giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti della conservazione del posto previsti dalla presente regolamentazione, nonche' il periodo di assenza per regolari permessi quando siano di durata, inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.

Art. 15

Art. 15.
TRASFERTE
Al lavoratore, in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Spettera' inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese.

Art. 16

Art. 16.
TRASFERIMENTI
Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei quali casi il lavoratore che non accetta il trasferimento stesso, viene considerato dimissionario.
Al lavoratore che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' dovuta inoltre una indennita' "una tantum" nella misura di un terzo della retribuzione globale mensile al lavoratore celibe senza conviventi a carico, e nella, misura di meta' della retribuzione globale mensile, oltre a 1/30 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, al lavoratore con famiglia.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione. Il provvedimento dei trasferimenti dovra' essere normalmente comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di un mese.
Al lavoratore che chieda il suo trasferimento, non competono le indennita' di cui sopra.

Art. 17

Art. 17.
ALLOGGIO
Qualora, nella localita' ove il lavoratore svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 km., l'azienda che non provveda in un modo idoneo al trasporto, corrispondera' un adeguato indennizzo.

Art. 18

Art. 18.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Potra' essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, una indennita' per i lavoratori che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spettera' anche al lavoratore che, originariamente, provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non' malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.

Art. 19

Art. 19.
TUTELA DELLA MATERNITA
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonche' fino, al compimento di un anno di eta' del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante due mesi dopo il parto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepiscono allo stesso titolo per atti di previdenza, ai quali l'azienda e' tenuta per disposizione di legge.
Agli effetti della determinazione della retribuzione si terra' conto dell'importo totale della stessa percepita dalla lavoratrice nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.
Le aziende non sono tenute al cumulo dell'eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro esclusiva facolta' di considerarle assorbenti di quelle di cui ai commi precedenti.
Qualora durante il periodo di cui al 2° comma intervenga una, malattia, si applicheranno le disposizioni contemplate per detto trattamento all'art. 20 del presente contratto, quando risultino piu' favorevoli alle lavoratrici, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa. - Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al 2° comma del presente articolo deve essere computato nell'anzianita' di servizio nonche' ai fini della gratifica natalizia e delle ferie.
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al 2° comma, del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sara' loro conservato il posto.

Art. 20

Art. 20.
MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia il lavoratore, non in prova, avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi per anzianita' ininterrotta di servizio come intermedio fino a 4 anni, di 8 mesi fino a 10 anni e di 10 mesi oltre i 10 anni, percependo nel primo caso l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per i primi due mesi e meta' di essa per gli altri quattro, la intera retribuzione come sopra per i primi tre mesi e meta' per i successivi 5 mesi nel secondo caso, e l'intera retribuzione come sopra per i primi 4 mesi e meta' per i successivi 6 mesi nel terzo caso.
L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dal medico di sua fiducia. Qualora la malattia perduri oltre il termine sopra indicato, e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo al lavoratore quanto gli compete in base alla presente regolamentazione, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Analogamente nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termini di cui sopra, il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto su richiesta del lavoratore con la corresponsione della indennita' di licenziamento di cui all'art. 23. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento.
Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora il lavoratore, con piu' periodi di malattia, raggiunga in complesso, durante 18 mesi consecutivi, i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati. La qualifica di intermedio agli effetti del presente articolo decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945.
L'anzianita' di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del

Art. 21

Art. 21.
SERVIZIO MILITARE
In armonia alle norme di cui al D. L. 13 settembre 1946, n. 303 , la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, sospende il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso sia in servizio di leva in caso di richiamo e' computato agli effetti dell'anzianita'.
Le norme di cui sopra si applicano ai lavoratori che anteriormente alla chiamata alle armi siano alla dipendenza dello stesso datore di lavoro da oltre 3 mesi e subordinatamente all'osservanza dell'obbligo da parte del lavoratore di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza illimitata.
Per tutte le altre disposizioni valgono le norme dei D. L. sopra citato.
In caso di richiamo alle armi trovano applicazione le disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 370 .

Art. 22

Art. 22.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio:
1) mesi 1 e mezzo per i lavoratori di 1ª categoria intermedi;
2) mesi 1 per i lavoratori di 2ª categoria intermedi;
b) per i lavoratori che hanno superato i 5 anni di servizio e fino ai 10 anni compiuti:
1) mesi 2 per i lavoratori di la categoria intermedi;
2) mesi 1 e mezzo per i lavoratori di 2ª categoria intermedi;
c) per i lavoratori che hanno superato i dieci anni di servizio:
1) mesi 2 e mezzo per i lavoratori di 1ª categoria intermedi;
2) mesi 2 per i lavoratori di 21 categoria intermedi.
La qualifica di intermedio agli effetti del presente articolo decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 10 gennaio 1945.
L'anzianita' di servizio come operaio e' considerata utile, agli effetti del presente articolo nella misura del 50%.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza. dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
L'azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.
E' in facolta', della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio sia, nel corso del preavviso senza chic da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'azienda in rapporto alle esigenze della stessa.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

Art. 23

Art. 23.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 31 della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione della qualifica di intermedio ed in ogni caso non prima del 1 gennaio 1945, una indennita' di 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' presso la azienda.
Per l'anzianita' successiva al 1 gennaio 1947 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata, per ogni anno di anzianita', nella misura di 20/30 della retribuzione mensile.
La liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto ivi compresa la indennita' di contingenza.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per dodicesimi.
Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'anzianita' si fa riferimento all' art. 2121 del Codice civile .

Art. 24

Art. 24.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di dimissioni verranno corrisposte al lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianita' ininterrotta, le sottoindicate aliquote dell'indennita' di cui all'articolo precedente.
fino a 5 anni di anzianita': 50%;
oltre i 5 anni e fino ai 10 anni: 75%;
oltre i 10 anni di anzianita': 100%
Verra' corrisposta l'intera retribuzione di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternita' o compimento dei 55 anni per gli uomini e di 50 per le donne, nonche' a seguito di nomina, alle cariche sindacali previste dall'art. 18 della Parte Seconda "Operai".
Per quel che riguarda l'anzianita' di servizio relativa al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica di intermedio, si applicano le norme dell'articolo 28 della Parte Seconda "Operai" per quanto si riferisce alle aliquote della indennita', e dell'art. 6 lettera A) della Parte Prima "Norme generali" per quanto si riferisce al computo dell'indennita' stessa.

Art. 25

Art. 25.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
Si intendono integralmente richiamate le norme previate all'art. 6 per quel che concerne lo stato giuridico il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 50 comma) e l'art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) dell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Italia Settentrionale rispettivamente dall'art. 31, primo comma, e dall'art. 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia Centro-Meridionale.

Art. 1

Art. 1.
ASSUNZIONI
L'assunzione dell'impiegato dovra' essere effettuata con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4;
3) il trattamento economico;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.

Art. 2

Art. 2.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione dell'impiegato puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 4 mesi - prorogabile consensualmente di altri 2 mesi - per gli impiegati di 1ª categoria; e con un periodo di prova non superiore a 2 mesi prorogabili consensualmente di un altro mese - per gli impiegati di 2ª e di 3ª categoria.
Non sono ammesse altre protrazioni ne' la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita' per la risoluzione stessa.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Nel caso che il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, i seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Alla scadenza del periodo di prova, l'impiegato si intendera' confermato in servizio ove l'azienda non abbia proceduto alla disdetta.
Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

Art. 3

Art. 3.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti dell'indennita' di cui all'articolo 26 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a 3 anni, salvo pero' quella prosecuzione che, nella misura di 3 mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera e il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risaltare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, fatta eccezione di quelle relative al preavviso e alla indennita' di licenziamento.
Non si applicano le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a 3 mesi.

Art. 4

Art. 4.
CATEGORIE
A tutti gli effetti del presente contratto di lavoro gli impiegati si suddividono in amministrativi e tecnici e sono classificati nelle seguenti categorie:
Amministrativi e Tecnici.
1ª Categoria:
Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive.
A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria:
a) il capo contabile preposto ai servizi della contabilita' generale dell'azienda e nelle eventuali filiali di questa;
b) il capo del personale;
c) il capo ufficio contenzioso che tratta, con carattere di responsabilita' diretta, con gli enti amministrativi, giudiziari, finanziari e commerciali le pratiche inerenti a pagamenti, concordati, tasse, imposte, canoni, ecc. e svolge tutte le procedure per il recupero di crediti;
d) l'incaricato alla stipula dei contratti di compravendita con procura e con mandato "ad negotia" tale da impegnare la Ditta.
2ª Categoria:
Appartengono alla 2° categoria gli impiegati che svolgono mansioni di concetto.
A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria:
a) il contabile che redige e svolge a mano o a macchina la prima nota o controlla il lavoro di altri contabili.
b) il cassiere;
c) l'economo;
d) l'addetta all'ufficio mano d'opera e personale che studia e cura l'applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative inerenti alle paghe e stipendi e provvede allo svolgimento delle pratiche stesse presso gli istituti ed enti riguardanti previdenze e ritenute dei lavoratori;
e) l'impiegato che elabora le pratiche e redige la relativa corrispondenza;
f) il magazziniere principale che coordina il movimento dei magazzini dipendenti;
g) lo stenodattilografo in lingua estera;
h) i laureati, trascorsi sei mesi dall'assunzione.
3ª Categoria:
Appartengono alla 3ª categoria gli impiegati con mansioni di ordine suddivisi nei gruppi A e B).
Appartengono al gruppo B) gli impiegati d'ordine di ambo i sessi adibiti a mansioni le quali non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.
A titolo esemplificativo rientrano nel:
Gruppo A):
a) l'aiuto contabile e comptometrista;
b) il magazziniere che ha l'intera responsabilita' del magazzino e che contabilizza amministrativamente il movimento di carico e scarico;
c) il fatturista;
d) lo stenodattilografo;
e) l'archivista;
f) il commesso di cassa ed esattore.
Gruppo B):
a) il dattilografo;
b) il protocollista.

Art. 5

Art. 5.
MUTAMENTI DI MANSIONI
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non importi alcun peggioramento economico ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione.
All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della, predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di 6 mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria, e di 3 mesi nel disimpegno di mansioni nelle altre categorie, avverra' senza altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc. Il passaggio di categoria sara' notificato per iscritto all'interessato.

Art. 6

Art. 6.
ORARIO DI LAVORO
Per gli impiegati amministrativi la durata dell'orario normale di lavoro e' di 44 ore settimanali. Il prolungamento fino a 48 ore settimanali da' luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in piu' senza maggiorazione di straordinario.
Per gli impiegati tecnici e per quelli amministrativi le cui mansioni sono strettamente collegate all'orario osservato dal personale dello stabilimento, la durata dell'orario normale di lavoro e' di 48 ore settimanali o quella, minore prevista per il lavoro a turno.
Per il computo della retribuzione normale oraria si dividera' l'emolumento globale mensile (stipendio e contingenza) per 180 (centottanta).
Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.

Art. 7

Art. 7.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
L'impiegato non puo' rifiutarsi, entro limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati nuoti di impedimento.
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'art. 6.
E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo che per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali valgono le norme stabilite dall'art. 8 degli operai.
E' lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi ai sensi dell'art. 9.
Per il lavoro straordinario diurno, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione:
lavoro straordinario diurna: 25%;
lavoro festivo: 55%;
lavoro notturno non in turni avvicendati: 55%;
lavoro straordinario notturno in turni: 55%.
Le suddette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Ove la retribuzione sia, corrisposta in tutto o in parte con elementi variabili, si prendera' per base la parte fissa, col minimo in ogni caso dello si stipendio minimo di categoria.

Art. 8

Art. 8.
SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di cui all'art. 6, disposte dall'azienda o dalle competenti autorita', la retribuzione mensile non subira' riduzioni.
Ove vige il trattamento della Cassa Integrazione Guadagni per sospensione o riduzione di lavoro, l'azienda e' tenuta, alla osservanza delle disposizioni di cui al D.L.L. 9 novembre 1945, n. 788 e corrispondera', in aggiunta al trattamento praticato dalla Cassa predetta la differenza per ricostruire la intera retribuzione mensile.

Art. 9

Art. 9.
RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI
Il riposo settimanale in domenica, salvo le eccezioni di legge.
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti:
a) le quattro festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4, novembre)
b) le seguenti tredici festivita' Capodanno;
6 gennaio (Epifania);
19 marzo (S. Giuseppe);
Lunedi successivo alla Pasqua;
Ascensione;
Corpus Domini 29 giugno (SS. Pietro e Paolo);
15 agosto (Assunzione della B.M.V.);
1 novembre (Ognissanti).;
8 dicembre (Immacolata Concezione);
25 dicembre (Santo Natale);
26 dicembre (S. Stefano);
La ricorrenza del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Tale festivita' localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra; le Organizzazioni Territoriali qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con altra festivita' retribuita.
In dette festivita', quando non vi sia prestazione di lavoro, s'intende che il pagamento della festivita' stessa e' compreso nella paga mensile percepita dall'impiegato e non si fara', quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spettera' all'impiegato il pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate (paga mensile e contingenza) con la maggiorazione per lavoro festivo.
Nel caso in cui le festivita' sopra elencate cadano di domenica, sara' dovuto, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della retribuzione mensile.

Art. 10

Art. 10.
FERIE
L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione non interiore a:
15 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio fino a 2 anni;
20 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 2 fino a 10 anni;
25 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 10 fino a 15 anni;
30 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio oltre i 15 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorni festivi; nel fissare l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.

Art. 11

Art. 11.
ASSENZE E PERMESSI
Le assenze, debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda.
All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda ha facolta' di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi ed ha altresi' facolta' di non corrispondere la retribuzione.
Tali brevi congedi, non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
Agli impiegati che sono membri delle Commissionari Esecutive della Camera del Lavoro provinciale o, comunale, dell'Unione Provinciale o Comunale Sindacati Lavoratori o del Comitato Direttivo delle Sezioni Territoriali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente: contratto saranno concessi brevi, permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro, funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente, richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui l'impiegato appartiene dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali degli industriali.
Per i segretari provinciali, regionali e nazionali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente contratto, che ne facciano richiesta al momento della nomina, il rapporto di lavoro potra' essere sospeso sino ad un massimo di due anni senza che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale e sempreche', in rapporto alle mansioni esplicate, sia possibile la sostituzione temporanea per il tempo suddetto.

Art. 12

Art. 12.
CONGEDO MATRIMONIALE
Agli impiegati sara' concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.

Art. 13

Art. 13.
TREDICESIMA MENSILITA
L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato;
la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, all'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilita' per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non sara' considerata mentre sara' considerati come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Art. 14

Art. 14.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Agli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21% anno di eta' presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza sara' corrisposta, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito gia' concesso, o da concedere, una maggiorazione del 5% per ogni biennio fino ad un massimo di 12 bienni.
Tale aliquota e' calcolata sul minimo tabellare di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato, in vigore ai 31 maggio 1952, per gli scatti maturati fino a tale data, mentre per quelli maturati dopo tale data l'aliquota del 5% sara' applicata sui minimi tabellari di stipendio mensile, aumentati della indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati, salvo per quanto previsto dalle "Norme transitorie" di cui al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, mentre per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' sara' effettuato al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione col 1 gennaio successivo, Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 21° anno di eta'.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo.
Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianita' dell'impiegato, ai fini degli aumenti periodici, decorrera' dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
In ogni caso pero', la migliore condizione determinata o da determinarsi per l'impiegato con gli scatti di anzianita' nella categoria da cui proviene, rispetto alla nuova categoria di assegnazione, sara' conservata fino a che non venga assorbita dal maturare degli scatti di anzianita' nella nuova categoria di assegnazione.
Norme transitorie.
a) Per l'anzianita' maturata fino alla data del 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti derivanti dagli scatti gia' maturati rimane consolidato, in applicazione degli accordi confederali vigenti, nella cifra acquisita alla predetta data del 31 maggio 1952.
Alla cifra anzidetta si aggiungono, a decorrere dal 1 giugno 1952, le seguenti quote forfetarie di rivalutazione per ogni scatto biennale in precedenza maturato.
uomo donna
impiegato di 1ª categoria......... 450 450
impiegato di 2ª categoria......... 375 330
impiegato di 3ª categoria A)...... 325 285
impiegato di 3ª categoria 13)..... 300 265
b) Con decorrenza 1 giugno 1954, le quote forfetarie di cui al punto a) debbono essere aumentate del seguente importo:
uomo donna
impiegato di 1ª categoria......... 18 18
impiegato di 2ª categoria......... 15 13
impiegato di 3ª categoria A)...... 13 11
impiegato di 3ª categoria B)...... 12 11
c) Con decorrenza 10 giugno 1954, gli aumenti periodici di anzianita' maturati successivamente alla data del 1 giugno 1952 devono essere ricalcolati sul minimo contrattuale di stipendio conglobato.
d) Gli aumenti periodici di anzianita' successivi al 1 giugno 1952 che vengono a maturare (scatto biennale) dal 1 agosto 1954 in poi (data di inizio della nuova contingenza) dovranno essere calcolati anche sull'importo della, nuova contingenza, in base a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 15

Art. 15.
RETRIBUZIONE
La retribuzione sara' corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione dei suoi elementi costitutivi liquidabili mensilmente.
In case che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni i pagamenti, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri emendamenti costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Art. 16

Art. 16.
INDENNITA' DI CASSA
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori verra' corrisposta una maggiorazione nella misura del 4% sul minimo di stipendio base della sua categoria di assegnazione a beneficio dell'impiegato.

Art. 17

Art. 17.
INDENNITA' DI CONTINGENZA
La contingenza verra' corrisposta mensilmente in ragione di 20 aliquote giornaliere.

Art. 18

Art. 18.
TRASFERTE
Agli impiegati in missione per esigenze di servizio,l'azienda corrispondera':
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia non inferiori alla I classe);
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.

Art. 19

Art. 19.
TRASFERIMENTI
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
L'impiegato che non accetti il trasferimento avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria all'atto della assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio, nei quali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.
All'impiegato che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' dovuta inoltre la diaria "una tantum" nella misura di 1/3 della retribuzione globale mensile all'impiegato celibe senza conviventi a carico, e nella misura di 2/3 della retribuzione globale mensile, oltre ad 1,15 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, all'impiegato con famiglia.
Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato all'impiegato per iscritto con il preavviso di un mese.
All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.

Art. 20

Art. 20.
ALLOGGIO
Qualora, nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.

Art. 21

Art. 21.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Le associazioni territoriali locali potranno stabilire un'indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in un'altra zona pure malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.

Art. 22

Art. 22.
TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento.
A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il certificato medico.
L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia.
Nel caso di interruzione del servizio dovuto a malattia, o ad infortunio, non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verra' accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento:
1) per anzianita' di servizio fino a 3 anni: conservazione del posto per 6 mesi e corresponsione dell'intera retribuzione (stipendio e contingenza) per 2 mesi e della meta' di essa per gli altri 4 mesi;
2) per anzianita' di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per 9 mesi e corresponsione della intera retribuzione (stipendio e contingenza) per 3 mesi e della meta' di essa per gli altri 6 mesi;
3) per anzianita' di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione dell'intera retribuzione (stipendio e contingenza) per 4 mesi e della meta' di essa per gli altri 8 mesi.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora l'impiegato, con piu' periodi di malattia, raggiunga in complesso, durante 18 mesi consecutivi i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati.
Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda, proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennita' di anzianita' di cui all'art. 26.
Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data dei presente contratto.

Art. 23

Art. 23.
TUTELA DELLA MATERNITA
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e oe puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro di cui al comma, seguente, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i due mesi dopo il parto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma, precedente le impiegate hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepiscono per atti di previdenza ai quali l'azienda e' tenuta per disposizione di legge.
Agli effetti della determinazione della retribuzione si terra' conto dell'importo totale della stessa percepita dalla lavoratrice nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro esclusiva facolta' di considerarle assorbenti di quelle di cui ai commi precedenti.
Qualora durante il periodo di cui al secondo comma intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni dell'art. 22 del presente contratto, quando risultino piu' favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno di inizio della malattia stessa.
Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma del presente articolo deve essere computato nella anzianita' di servizio e ai fini della gratifica natalizia e delle ferie.
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sara' loro conservato il posto.

Art. 24

Art. 24.
SERVIZIO MILITARE
Il servizio militare (chiamata e richiamo alle armi) non risolve il rapporto di lavoro e il tempo passato sotto le armi agli effetti della sola indennita' di anzianita' - salvo per gli impiegati in prova - si considera come passato in servizio presso l'azienda.
Terminato il servizio militare, l'impiegato dovra' presentarsi nel termine di 30 giorni, all'azienda per riprendere servizio; non presentandosi nel termine suddetto, sara' considerato dimissionario.
Quanto sopra salvo diverse disposizioni di legge speciali piu' favorevoli all'impiegato.

Art. 25

Art. 25.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
A) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio:
1) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati di 1° categoria;
2) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 1 per gli impiegati di 3ª categoria.
B) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:
1) mesi 3 e 15 giorni per gli impiegati di 1° categoria;
2) mesi 2 per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati di 3ª categoria.
C) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
1) mesi 4 e 15 giorni per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 2 per gli impiegati di 3ª categoria.
I termini di disdetta decorrono dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere alla altra un'indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.
Per la liquidazione della indennita', nel caso di preavviso non lavorato, si terra' conto dell'eventuale variazione dell'indennita' di contingenza che dovesse intervenire durante l'intero periodo di preavviso.
E' in facolta' della parte cime riceve la disdetta, ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

Art. 26

Art. 26.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento da parte dell'azienda, salvo i casi previsti dall'art. 31, si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' di servizio precedente ai 1 luglio 1937, l'indennita' di licenziamento verra', al momento (de licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 ( 15/30 di retribuzione per ogni anno di anzianita), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino ai 31 dicembre 1944, l'indennita' verra' liquidata, nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento) portata da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
c) per l'anzianita' maturatasi dal 1 gennaio 1945 in poi, l'indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso, la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennita' di contingenza.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili anche tutti quegli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non ha compiuto 3 anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima, della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione s'intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dalle indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa, pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dalla azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 29 del presente contratto.

Art. 27

Art. 27.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote dell'indennita' di cui all'articolo 26:
100%: agli uomini che abbiano compiuto i 55 anni di eta' alle donne che abbiano compiuto i 50 anni di eta'; ai dimissionari per malattia, maternita', matrimonio, infortunio, trasferimento e per incarichi sindacali di cui all'ultimo comma dell'art. 11; ai dimissionari che abbiano compiuto i 10 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda;
75% ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda.
50%: ai dimissionari che non abbiano compiuto 5 anni di anzinita' ininterrotta presso l'azienda.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'imprenditore e cosi' gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, e' dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.

Art. 28

Art. 28.
CERTIFICATO DI LAVORO
In caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, l'azienda ha, l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua, attivita' nell'azienda, della categoria di assegnazione e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

Art. 29

Art. 29.
PREVIDENZA
A favore degli impiegati regolati dal presente contratto e' mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l'art. 25 del precedente contratto collettivo 5 agosto 1937 con le successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30

Art. 30.
CESSIONE O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA
La cessione o la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo, non risolve di per se' il contratto di impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facolta' di ciascun impiegato di chiedere la liquidazione delle indennita' di anzianita' e di iniziare "ex-novo" un altro rapporto di lavoro.

Art. 31

Art. 31.
DISCIPLINA DEL LAVORO
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignita' della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attivita' con la diligenza richiesta, dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitogli dall'azienda;
c) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi produzione dell'azienda, non farne uso in modo di poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni o campionature;
d) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
e) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua, conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell''impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione, dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indenita' e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto della, lettera a), b) e c).
Il licenziamento senza indennita' e senza preavviso potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a, doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 1

Art. 1.
OPERAI CAPI REPARTO
Quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 4 della Parte Terza, intermedi, gli operai cui sono affidati compiti di capo reparto, con un numero di dipendenti non interiore a 5 (tra uomini e donne), avranno diritto ad una maggiorazione dell'8% sulla paga tabellare della prima categoria.
Qualora nel reparto vi siano dipendenti con diritto alle maggiorazioni previste dalle norme tecniche speciali per le singole lavorazioni, il capo reparto di cui sopra avra' diritto ad una ulteriore maggiorazione pari al 50% di quella massima praticata nel reparto.
Tale maggiorazione suppletiva sara' invece corrisposta per intero nel caso che il capo reparto esplichi direttamente le mansioni per le quali e' prevista la maggiorazione.

Art. 2

Art. 2.
IMPIEGO METALLI
Agli operai ed operaie che impiegano metalli in polvere, verra' corrisposta per il tempo che trascorrono in questo lavoro, una maggiorazione del 10% sulla paga globale della categoria cui appartengono.
Inoltre, alle operaie ed agli operai stessi verra' dato, sempre quando impieghino metalli in polvere, la razione normale di latte; nella impossibilita' di somministrare latte fresco si supplira' con latte condensata o in polvere.

Art. 3

Art. 3.
COMPLEMENTARI
Sono considerati "operai complementari" coloro che esplicano una attivita' di mestiere che e' di complemento all'attivita' principale dello, stabilimento (es. meccanici, elettricisti,. ecc.). Gli operai complementari si suddividono in:
operai specializzati;
operai qualificati.
Appartengono alla categoria "specializzati" gli operai di mestiere che, oltre ad avere una conoscenza generica della propria professione, si siano specializzati in particolari mansioni di costruzioni caratteristiche delle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone.
Ai meccanici specializzati cui e' affidato l'incarico di eseguire, anche saltuariamente, qualsiasi pezzo e lavoro meccanico di sostituzione o di modifica al macchinario, sani corrisposta fine maggiorazione del 5% sul minimo di paga tabellare.
Appartengono alla categoria "qualificati" gli operai che nel proprio mestiere abbiano raggiunto un normale grado di capacita'.
;

Art. 4

Art. 4.
ADDETTI AL MAGAZZINO
L'operaio addetto al movimento esterno o che compili esclusivamente bollette od esegua registrazioni semplici sara' considerato e retribuito come operaio di la categoria; quello addetto alla distribuzione di merci nel e da) magazzino sara' considerato e retribuito come operaio di 2ª categoria; infine, il manovale comune addetto come aiutante al magazzino sara' retribuito con la paga spettantegli come manovale.

Art. 1

Premessa.
Le presenti norme riguardano le lavorazioni cartotecniche propriamente dette (buste, carta da lettere, registri, notes, ecc.).
CARTOTECNICI
Art. 1.
PERSONALE MASCHILE
a) 1ª categoria con maggiorazione. Appartengono alla 1ª categoria, con maggiorazione del 5% sulla paga base, gli operai che svolgono la seguenti mansioni:
addetti alla messa a punto di macchine automatiche o semiautomatiche a lavorazioni multiple; impressori a trancia(di provata capacita' per lavori fini in oro e a colori sia in pastello che in carta e in celluloide: pasparturisti per lavori a mano; operai che lavorano cartelli all'inglese e calendari di lusso in stoffa o pelle; addetti alla preparazione di macchine per etichette a rilievo con responsabilita' tecnica; compositori di fustelle a mano di tipo americano; addetti alla messa a punto dei bilancieri a mano ed automatici per stampa a rilievo: addetti alla messa a punto delle autoplatine semiautomatiche tipo Rebst: rigatori a mano; operai tagliatori di cartevalori, immagini sacre di piccolo formato: montatori di cliches in gomma per stampa alla anilina a pieni colori di precisione; stampatori all'anilina per stampa a regola d'arte a due o piu' colori di precisione su macchine di luce da cm. 48 in avanti;
legatori non in serie di registri, copialettere, in piena tela e mezza pergamena, agendine, notes in pelle.
b) 1ª categoria. - Appartengono alla 1ª categoria gli operai che svolgono le seguenti mansioni:
i pasparturisti in genere; gli addetti alla messa a punto di macchine automatiche, gli addetti alla messa a punto di macchine per buste a sacco o sacchetto secondo la propria specializzazione; gli addetti alla preparazione di vernici a colori con responsabilita' tecnica, gli addetti alla verniciatura, coloritura, gommatura e paraffinatura della carta e gli stampatori in anilina, gli addetti alle macchine per etichette a rilievo e rotoli gommati, i tagliatori a ghigliottina a mano e a motore; i fustellatori a mano e a macchina che eseguono a regola d'arte tutti i lavori che vengono loro richiesti nella loro specializzazione; stereotipi e montatori di cliches in gomma, i fustellatori alla platin con responsabilita' tecnica: gli sbobinatori di carte stampate; i tagliatori in zona in carta stampata, paraffinata e pergamenata a taglio centrato;
i rigatori a macchina (alla la legatori) i legatori in serie di registri e copialettere in tela e mezza pergamena, agendine, notes in pelle (alla 1ª legatori).
c) 2ª categoria. Appartengono alla 2ª categoria gli operai che disimpegnano le sottoelencate mansioni gli impressori a trancia per lavori comuni; gli addetti alla lavorazione dei cartelli semplici ricoperti in carta, i registratori con custodia e raccoglitori, gli addetti alle macchine sotto la guida di un operaio di categoria superiore, gli addetti alle macchine per goffrare; gli addetti alle taglierine Verney, i tranciatori;
i bobinatori e sbobinatori, gli smussatori a mano e a macchina, gli addetti alle macchine da rilievo e alle macchine per rotoli gommati sotto la guida di un operaio di categoria superiore, tranciatori alle ballerine per carte e cartoni senza stampa;
gli addetti alla legatura di registri e copialettere in cartone celeste in mezzo fustagno o in mezza tela e di agendine, notes in tela, dermoide e cartone;
aiutanti legatori.
d) 3ª categoria. Sono operai di 3ª categoria coloro che abbiano superato il periodo di apprendistato. La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno di effettivo servizio trascorso il quale l'operaio acquisisce il diritto al passaggio alla categoria superiore.
Legatori di categoria extra.
Si considera di categoria extra l'operaio adibito alla scolpitura a mano e decorazione per lavori fini, alla doratura a mano e a macchina, alla smussatura in oro ed alla legatura o rilegatura in pelle, pergamena, tartaruga, madreperla e celluloide per lavori fini.
GRAFICI
Per i lavoratori grafici che svolgono le loro mansioni nelle aziende cartotecniche propriamente dette, valgono le norme tecniche che seguono:
Compositore di 1ª categoria.
E' colui che esegue a regola d'arte la composizione, l'impaginazione e la messa in macchina di qualunque lavoro assumendone la responsabilita'.
Compositore di 2ª categoria.
E' colui che esegue a regola d'arte la composizione, l'impaginazione e la immessa in macchina di qualunque normale lavoro sotto la sorveglianza del capo-reparto.
Compositore di 3ª categoria.
E' colui che esegue lavori comuni sotto la guida di un operaio appartenente a categoria superiore. La permanenza in tale categoria e' fissata in anni uno.
Impressore di 1ª categoria.
E' colui che stampa a regola d'arte, qualunque lavoro, in nero, a colori, tricromie, ecc. su macchine di qualunque formato o sistema con o senza mettifoglio automatico e cura la buona tenuta della macchina.
Impressore di 2ª categoria.
E' colui che, a regola d'arte, con o senza incisioni, esegue tutti i lavori commerciali in genere, stereotipie, edizioni, galvani, tabellame, ecc. sotto la guida del capo reparto e cura la buona tenuta della macchina.
Impressore di 3ª categoria.
E' colui che terminato il periodo di apprendistato viene adibito quale aiuto macchinista per avviare ed ultimare la tiratura ed e' idoneo a lavorare su macchine fino al formato 35 x 50 con o senza mettifoglio e alle platine. La permanenza in tale categoria e' fissata in anni uno.
Stereotipista di 1ª categoria.
E' stereotipista di 1ª categoria l'operaio che esegue a perfetta regola d'arte qualsiasi lavoro con ogni sistema in uso nella specializzazione.
Stereotipista di 2ª categoria.
E' stereotipista di 2ª categoria l'operaio di normale capacita.
Stereotipista di 3ª categoria.
Appartiene a questa categoria l'apprendista che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in tale categoria e' fissata in anni uno.
Macchinista litografo di 1ª categoria.
E' colui che ese qualunque lavoro di stampa, anche artistico, in nero e a colori, in cromo e fotolito, su macchine piane e rotative Offset, di qualunque formato, con o senza mettifoglio automatico e cura la buona tenuta della macchina.
Macchinista litografo di 2ª categoria.
E' colui che esegue qualunque lavoro normale in nero ed a colori su macchine piane o rotative Offset monocolore e cura la buona tenuta della macchina.
Macchinista litografo di 3ª categoria.
E' l'operaio che superati i 5 anni di apprendistato viene promosso alla 3ª categoria (aiutanti). Ad esso puo' essere affidata la conduzione di una macchina piana sotto la sorveglianza di un macchinista di 1ª categoria, oppure puo' essere assegnato, quale aiutante ad una macchina rotativa bicolore. La permanenza in tale categoria e' fissata in anni uno.
Trasportatore litografico di 1ª categoria.
E' l'operaio che esegue qualunque trasporto per lavori in nero ed a colori, in cromo e fotolito, sia su pietra che su zinco, per macchine plane rotative Offset di qualunque formato e risolve tutte le difficolta' inerenti.
Trasportatore litografo di 2ª categoria.
E' l'operaio che esegue qualunque trasporto normale per macchine piane ed Offset.
Trasportatore litografo di 3ª categoria.
E' l'operaio che ha compiuto il prescritto tirocinio.La permanenza in tale categoria e' fissata in anni uno.
Fotoincisore di 1ª categoria.
Appartengono a questa categoria gli operai che sanno riprodurre e incidere fedelmente qualsiasi lavoro della loro specializzazione dimostrando ottima e completa cognizione tecnica.
Foto incisore di 2ª categoria.
Appartengono a questa categoria gli operai che eseguono con evidente capacita' lavori inerenti al ramo ed alla loro specialita'.
Fotoincisore di 3ª categoria.
Appartengono a questa categoria gli operai che hanno terminato il prescritto tirocinio. La permanenza in tale categoria e' fissata in anni uno.

Art. 2

Art. 2.
PERSONALE FEMMINILE
a) 1ª categoria con maggiorazione. - Appartengono alla 1ª categoria, con maggiorazione del 5% sulla paga, base, le operaie che svolgono le seguenti mansioni:
campionariste addette alla produzione di campionari; addette alla lavorazione di scatole fini per carta (la lettere e buste non in serie: cucitrici a mano per articoli non in serie; operaie addette alla lavorazione di astucci o scatole sagomate di forma complessa foderate e ricoperte in tessuto o in pelle con o senza ovattatura; luttatrici e filettatrici a mano: le addette alle cesoie circolari capaci di sviluppare le misure e predisporre la macchina stessa con esecuzione e responsabilita' dirette del lavoro; le piegatrici a macchina che sappiano cambiare le misure; le cucitrici a rete che sappiano cambiare le misure; le lavoratrici alle macchine per rilievo a doppio piano; le mettifoglio e puntafoglio addette alle autoplatine semiautomatiche tipo Bebst; le mettifoglio alle macchine tipo e litografiche.
b) 1ª categoria. - Appartengono a questa categoria le operaie addette alle mansioni in appresso specificate:
le fustellatrici alle ballerine, le operaie addette alla lavorazione di scatole di tipo fino, le lavoranti di buste e sacchetti a mano e a pedalina, le addette alle macchine per piegature di buste, addette all'applicazione rubriche a mano, le rigatrici con conduzione della macchina, le cucitrici a mano di nastri, registri e copialettere in serie, le lavoranti alle macchine rubricatrici, le lavoranti alla numerazione a mano, addette ai bilanceri articoli di lusso e fini, puntatrici per fustellatura e tagliatura, addette alle macchine per rilievo, addette alla gommatura di buste e sacchetti a mano, addette alla verniciatura delle finestre per buste con conduzione della macchina, addette alla velinatura a mano e a macchina, addette al bilancere per la stampa a rilievo, confezionatrici di sacchetti e buste a sacco, a mano e a macchina se a queste ultime e' accoppiata la stampa in anilina, addette alle fustellatrici per buste stampate o internografate, le gomitolatrici e truciolatrici in cellotex.
c) 2ª categoria. - Appartengono a questa categoria le lavoratrici che avendo ultimato il periodo di apprendistato vengono adibite a tutte le lavorazioni non elencate nella 1ª categoria.
Viene concessa una maggiorazione del 4% sulla paga tabellare alle operaie addette alla gommatura di buste a macchina quando la gommatura e' effettuata su buste frastagliate imitazione carta a mano e di piccolo formato.

Art. 3

Art. 3.
APPRENDISTATO
L'apprendistato e' fissato nella misura di anni 4 per gli uomini e di anni 3 per donne.
Nel periodo di apprendistato l'apprendista godra' di scatti semestrali nella misura di cui all'art. 2, Parte Sesta del presente contratto.
Le donne trascorso il prescritto periodo di apprendistato passeranno in 2ª categoria, ma fino al compimento del 20° anno di eta' percepiranno una paga oraria pari ai valore del 95% di quella tabellare della 2ª categoria.

Art. 1

Art. 1.
UOMINI
a) 1ª categoria con maggiorazione. - Appartengono alla 1° categoria, con maggiorazione del 5% sulla paga base, gli operai che svolgono le seguenti mansioni:
addetti alla messa a punto di macchine automatiche o semi-automatiche a lavorazioni multiple; compositori a mano di fustelle a tipo americano: montatori di cliches in gomma per stampa all'anilina a piu' colori di precisione; stampatori all'anilina per stampa a regola d'arte a due o piu' colori di precisione su macchine di luce da cm. 48 in avanti.
b) 1ª categoria. - Appartiene a questa categoria l'operaio: compositore, stereotipista, stampatore, il tagliatore di sacchetti e carta da involgere; il fustellatore a mano e a macchina; l'addetto alla messa a punto di macchine per buste a sacco o sacchetto secondo la propria specializzazione; gli sbobinatori carte stampate; i tigliatori in zona di carta stampata paraffinata o pergamenata a taglio centrato.
c) 2ª categoria. - Appartiene a questa categoria l'operaio addetto alle macchine per fabbricazione di sacchetti e buste a sacco che sappia tecnicamente far funzionare la macchina affidatagli.
L'operaio addetto alle bobinatrici e alle sbobinatrici.
L'operaio che superato il periodo di apprendistato ed il periodo stabilito per la 3ª categoria, passera' automaticamente in questa categoria e vi rimarra' per il periodo di due anni e sino a che le necessita' della azienda e capacita' del lavoratore permetteranno il passaggio alla categoria superiore.
d) 3ª categoria. - Appartiene a questa categoria il lavoratore che ha superato il periodo di apprendistato. Rimarra' in 3° categoria per anni uno.

Art. 2

Art. 2.
DONNE
a) 1ª categoria con maggiorazione. - Appartengono alla 1ª categoria con maggiorazione del 15% sulla paga base le operaie che svolgono le seguenti mansioni:
mettifoglio alle macchine tipo e litografiche.
b) 1ª categoria. - Confezionatrici di sacchetti e buste a sacco a mano ed a macchina se a queste ultime e' accoppiata la stampa;
addette all'incollaggio e gommatura a mano ed a macchina:
addette alle trancie e fustellatrici;
lavoranti di buste, sacchetti a mano e a pedalina;
addette alla velinatura a mano ed a macchina.
c) 2ª categoria. - Fascettatrici ed allestimento in genere - lavoratrici che superato il periodo di apprendistato passeranno automaticamente in questa categoria e vi rimarranno per il periodo di 2 anni e sino a che necessita' dell'azienda e capacita' della lavoratrice permetteranno il passaggio alla categoria superiore.

Art. 3

Art. 3.
APPRENDISTATO
La durata dell'apprendistato e' fissata nella misura di anni 4 per gli uomini e di anni 3 per le donne.
Nel periodo di apprendistato l'apprendista godra' di scatti semestrali nella misura di cui all'art. 2, Parte Sesta del presente contratto.
Le donne trascorso il periodo di apprendistato passeranno in 2ª categoria, ma fino al compimento del 200 anno di eta', percepiranno una paga oraria pari al valore del 95% di quella tabellare della 2ª categoria.

Art. 1

Art. 1.
UOMINI
a) 1ª categoria con maggiorazione. Appartengono alla prima categoria con maggiorazione del 5% sulla paga tabellare gli operai che svolgono le seguenti mansioni:
addetti alla messa a punto delle macchine automatiche o semi-automatiche per confezione di sacchi o per preparazione di carta speciale da sacchi;
addetti alla messa a punto ed al funzionamento di macchine formatubi per sacchi;
addetti alla messa a punto ed al funzionamento di macchine
formafondi per sacchi;
compositori a mano per fustelle di tipo americano.
b) 1ª categoria. Appartengono a questa categoria gli operai che svolgono le seguenti mansioni:
aiutanti alle macchine automatiche e semi-automatiche che sappiano anche farle funzionare;
montatori di cliches in gomma, per stampa ad anilina:
addetti alla preparazione degli inchiostri e dei diversi tipi di colla;
gli operai che superano il periodo stabilito per la seconda categoria, passeranno automaticamente in questa, categoria.
c) 2ª categoria. Appartengono alla seconda categoria gli operai che svolgono le seguenti mansioni:
addetti alle bobinatrici e sbobinatrici;
gli operai che superano il periodo di apprendistato ed il periodo stabilito per la 3ª categoria, passeranno automaticamente in questa categoria e vi rimarranno per il periodo di due armi e sino a che le necessita' dell'azienda e la capacita' del lavoratore permetteranno il passaggio alla categoria superiore.
d) 3ª categoria. Appartengono a questa categoria gli operai che hanno superato il periodo di apprendistato. Rimarranno in 3ª categoria per anni uno.
e) Apprendistato. - La durata dell'apprendistato e' fissata in anni 3, trascorsi i quali l'apprendista passera', alla 3ª categoria.
Nel periodo di apprendistato l'apprendista godra' di scatti semestrali nella misura di cui all'art. 2, Parte Sesta del presente contratto.
Chiarimento a verbale.
I trasportatori di bobine, gli imballatori, gli addetti al carico e scarico non sono da comprendersi nelle qualifiche sopradette, ma nella categoria manovali specializzati.

Art. 2

Art. 2.
DONNE
a) 1ª categoria con maggiorazione. Appartengono alla prima categoria con maggiorazione del 5% sulla paga tabellare, le seguenti operaie:
operaie che svolgono un lavoro manuale sovraintendendo al lavoro di almeno 10 persone (capo-tavola);
addette al laboratorio prove carta, colori, colle.
b) 1ª categoria. Appartengono alla prima categoria le seguenti operaie:
addette alla confezione dei campioni di sacchi ad uno o piu' fogli;
addette alle trance;
confezionatrici a mano di sacchi a valvola.
c) 2° categoria. Appartengono alla seconda categoria le seguenti operaie:
alimentatrici, raccoglitrici e contasacchi delle macchine automatiche o semi-automatiche:
addette alla riparazione dei sacchi e tubi;
addette all'allestimento in genere dei sacchi collati e cliciti; fascettatrici ed imballatrici;
le donne che hanno superato il periodo previsto per la terza categoria.
d) 3ª categoria. Tutte le operaie vengono assunte in questa categoria, non essendo previsto un periodo di apprendistato e vi rimarranno sino al compimento del 20° anno dopo di che passeranno automaticamente alla seconda categoria.

Art. 1

Premessa
In considerazione delle particolari esigenze tecniche dalla lavorazione negli scatolifici, onde avere un razionale inquadramento di tutte le mansioni che sono esplicate in questa specializzazione, si antepone una classificazione di tutte le lavorazioni delle scatole.
Da tale classificazione consegue la determinazione delle categorie per lavoratori, siano essi uomini o donne, per il fatto che tali categorie sono determinate dalle mansioni che gli stessi sono chiamati a svolgere.
Per quanto concerne il trattamento di categoria per i lavoratori occupati in stabilimenti che svolgono lavorazione esclusivamente o prevalentemente di 3ª categoria di cui al seguente art. 3, questo verra' regolato dalle norme speciali previste negli artt. 8, 14 e 18.
Art. 1.
1ª CATEGORIA
Fabbricazione di astucci fini, scatole complesse per profumeria, oreficeria, bomboniere fini ecc. sempre che siano coperte, foderate o profilate con carta, tessuto, cellophan; oppure scatole di forma semplice ricoperte con pelle spaccata (che non richiede alcuna scalfitura).
Della prima categoria si distinguono alcune lavorazioni speciali: astucci e scatole sagomate di forma complessa ed artistica foderate e ricoperte in tessuto o pelle con o senza ovattatura.

Art. 2

Art. 2.
2ª CATEGORIA
Fabbricazione di astucci comuni, scatole per farmacia, profumeria comune, oreficeria comune, bomboniere comuni, ecc., e sempreche' siano coperte, foderate o profilate con carta.

Art. 3

Art. 3.
3ª CATEGORIA
Fabbricazione di scatole grezze, cucite o incollate, foderate in foglio, ricoperte, senza filettatura, con o senza stampa.

Art. 4

Art. 4.
NOTE ILLUSTRATIVE
Qualora una scatola di qualsiasi tipo ad esempio: per calze, farmacia, profumeria, ecc. per la particolare difficolta', delle finiture raggiunga le caratteristiche proprie di una categoria superiore sara' classificata in tale categoria.

Art. 5

Art. 5.
NORMA SPECIALE
Le lavorazioni di astucci pieghevoli, di scatole grezze o rivestite in foglio o in tubo (quindi anche litografate) cucite a macchina, di scatole ricoperte a macchina (tipo nelle lavorazioni essenzialmente manuali tradizionali e pertanto non costituiscono categoria propria in quanto totalmente o prevalentemente lavorazioni meccaniche.
Gli operai addetti a queste lavorazioni fanno parte delle corrispondenti categorie di addetti alle macchine.

Art. 6

Art. 6.
CATEGORIE OPERAI
DONNE ADDETTE ALLE LAVORAZIONI AL TAVOLO
1ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria le operaie che sono in grado di eseguire completamente le lavorazioni classificate di 1ª categoria di cui all'art. 1.
Le operaie che eseguono lavori speciali di maggior pregio elencati nello stesso articolo come: astucci o scatole sagomate di forma complessa ed artistica foderate e ricoperte in tessuto o pelle con o senza ovattatura e che richiedono particolare capacita', percepiranno la maggiorazione del 5% sulla paga prevista per le operaie di la categoria.

Art. 7

Art. 7.
2ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria le operaie che, dopo aver ultimato il periodo di apprendistato, sono in grado di eseguire completamente le lavorazioni classificate di 2ª categoria di cui all'art. 2.
Tali operaie possono essere adibite in qualita' di aiutanti a lavori di 1ª categoria.

Art. 8

Art. 8.
NORME SPECIALI PER LE OPERAIE CHE ESEGUONO SOLAMENTE LAVORAZIONI DI 3ª CATEGORIA
Negli stabilimenti dove si svolgono esclusivamente o prevalentemente lavorazioni di scatole grezzi, cucite od incollate, foderate in foglio, ricoperte, senza filettatura con o senza stampa, classificate nella 3ª categoria di cui all'art. 3, le operaie dovranno essere assunte in 3ª categoria, non essendo previsto un periodo di apprendistato.
Trascorso in detta categoria il periodo di anni due di effettivo servizio per le operaie originariamente assunte prima del 16° anno e di un anno di effettivo servizio se assunte dopo il 16° anno di eta', alle operaie stesse verra' riconosciuto uno scatto d' anzianita' nella misura del 3% sulla paga base. Qualora lo stabilimento attui anche parzialmente lavorazioni di categoria superiore, alle operaie che vi verranno adibite, verra), riconosciuto il trattamento previsto per tale categoria.

Art. 9

Art. 9.
CAPOTAVOLO
Appartengono a questa categoria le operaie che svolgono la mansione preminente nelle lavorazioni a gruppo o tavolo di almeno 4 elementi e siano in grado di eseguire completamente, a regola d'arte, tutte le lavorazioni richieste dalla propria categoria di lavorazione con responsabilita' tecnica del lavoro.
A queste operaie verra' riconosciuta una: percentuale del 4% in pieni sulla paga-base della propria categoria di lavorazione.
Qualora l'operaia appartenga a categoria superiore o fruisca di superminimi la differenza si intende assorbita, fino a concorrenza.

Art. 10

UOMINI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI ALLE MACCHINE
Art. 10.
1ª CATEGORIA CON MAGGIORAZIONE
Appartengono alla la categoria, con maggiorazione del 5% sulla paga base, gli operai che svolgono le seguenti mansioni:
addetti alla messa a punto di macchine automatiche o semiautomatiche a lavorazioni multiple; compositori di fustelle a mano di tipo americano.

Art. 11

Art. 11.
1ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria i tagliatori che eseguono le lavorazioni classificate in la categoria di cui all'art. 1 nonche' i macchinisti addetti alla preparazione di trancie a dorare, i tagliatori in prevalenza alle macchine a ghigliottina e i fustellatori alla platina con responsabilita' tecnica.

Art. 12

Art. 12.
2ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria i tagliatori e preparatori che eseguono le lavorazioni classificate in 2ª categoria di cui all'art. 2 nonche' gli operai che abbiano superato il periodo di permanenza nella 3ª categoria.
Essi non possono essere adibiti alle macchine elencate per gli operai di 1ª categoria se non come aiutanti.

Art. 13

Art. 13.
3ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria gli operai che abbiano ultimato il periodo di apprendistato.
La permanenza in questa categoria avra' la durata di anni due di effettivo servizio per gli operai assunti prima del compimento del 16 anno di eta' e di anni uno per quelli assunti dopo il 16° anno di eta'.
Questi operai non potranno essere adibiti alle macchine per le quali e' prevista l'assegnazione alla prima categoria se non come aiutanti.

Art. 14

Art. 14.
NORME SPECIALI PER GLI OPERAI CHE ESEGUONO SOLAMENTE LAVORAZIONI DI 3ª CATEGORIA
Negli stabilimenti ove si svolgono esclusivamente o prevalentemente lavorazioni di scatole grezze, cucite o incollate, foderate in foglio, ricoperte, senza filettatura, con o senza stampa, classificate nella 3ª categoria di cui all'art. 3, gli operai, ultimato il periodo di apprendistato, passeranno alla 3ª categoria.
Trascorso in detta categoria il periodo di anni due di effettivo servizio per gli operai originariamente assunti prima del compimento del 16° anno di eta' e di un anno di effettivo servizio per quelli assunti dopo il 16° anno, agli operai stessi verra' riconosciuto uno scatto di anzianita' nella misura del 3% sulla paga base. Nel caso che, anche in questo tipo di lavorazione, gli operai siano addetti a macchine automatiche o semiautomatiche, la loro qualificazione avverra' in base alle norme dei precedenti articoli. Qualora lo stabilimento attui anche parzialmente lavorazioni di categoria superiore, agli operai che vi verranno adibiti verra' riconosciuto il trattamento previsto per tale categoria.

Art. 15

DONNE ADDETTE ALLE LAVORAZIONI ALLE MACCHINE
Art. 15.
1ª CATEGORIA CON MAGGIORAZIONE
Appartengono alla 1ª categoria con maggiorazione del 5% sulla paga base le operaie che svolgono le seguenti mansioni:
- mettifoglio alle macchine tipo e litografiche;
- lavoratrici alle macchine per rilievo a doppio piano.

Art. 16

Art. 16.
1ª CATEGORIA
Sono operaie di la categoria le tagliatrici alla cesoia circolare o tagliatraccia capaci di sviluppare le misure e predisporre le macchine stesse con esecuzione e responsabilita' diretta del lavoro; le addette alle platine a fustellare carta, alle cesoie a mano per etichettarne ed ai bilancieri a motore per lavori a rilievo stampati con messa a punto degli stampi.

Art. 17

Art. 17.
2ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria le operaie che, dopo aver ultimato il periodo di apprendistato, vengono adibite a mansioni non previste per l'assegnazione in 1ª categoria.
Tali operaie non possono essere addette alle macchine per le quali e' prevista la la categoria se non come aiutanti.

Art. 18

Art. 18.
NORME SPECIALI PER LE OPERAIE CHE ESEGUONO SOLAMENTE LAVORAZIONI DI 3ª CATEGORIA
Negli stabilimenti ove si svolgono esclusivamente o prevalentemente lavorazioni di scatole grezze, cucite o incollate, foderate in foglio, ricoperte, senza filettatura, con o senza stampa, classificate nella 3ª categoria di cui all'art. 3, le operaie dovranno essere assunte in 3ª categoria non essendo previsto un periodo di apprendistato.
Trascorso in detta categoria il periodo di anni due di effettivo servizio per le operaie originariamente assunte prima del compimento del 16° anno di eta' e di anni uno di effettivo servizio se assunte dopo il 16° anno, alle operaie stesse verra' riconosciuto uno scatto di anzianita' nella misura del 3% sulla paga base.
Nel caso che, anche in questo tipo di lavorazione, le operaie siano addette a macchine automatiche o semiautomatiche, la loro qualificazione avverra' in base alle norme dei precedenti articoli.
Qualora lo stabilimento attui, amiche parzialmente, lavorazioni di categoria superiore, alle operaie che vi verranno adibite verra' riconosciuto il trattamento previsto per tale categoria.

Art. 19

Art. 19.
APPRENDISTATO
Negli stabilimenti ove si svolgono le lavorazioni di cui agli articoli 1 e 2 la durata dell'apprendistato e' fissata nella misura di anni 4 per gli uomini e di anni 3 per le donne.
Le donne trascorso il periodo di apprendistato passeranno in 2ª categoria, ma fino al compimento del 20° anno di eta' percepiranno una paga oraria pari al valore del 95% di quella tabellare della 2ª categoria per quanto concerne gli stabilimenti che svolgono esclusivamente o prevalentemente lavorazioni classificate nella 3ª categoria di cui all'articolo 3, l'apprendistato e' limitato al solo personale maschile ed avra' la durata di 4 anni.
Durante il periodo di apprendistato l'apprendista godra' di scatti semestrali nella misura di cui all'articolo 2 Parte Sesta del presente contratto.

Art. 1

Art. 1.
1ª CATEGORIA CON MAGGIORAZIONE
Appartengono alla la categoria, con maggiorazione del 5% sulla paga base, gli operai che svolgono le seguenti mansioni:
Addetti alla messa a punto di macchine automatiche o semi-automatiche a lavorazioni multiple: tagliatori a ghigliottina che eseguono prevalentemente mansioni per le quali e' richiesta una particolare precisione (es.: etichette litografate di piccolo formato, ecc.).

Art. 2

Art. 2.
1ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria gli operai che svolgono le mansioni di cui in appresso:
I macchinisti che siano in grado di attrezzare predisporre per la esecuzione del lavoro le macchine non previste nel precedente articolo.
I tagliatori a ghigliottina a mano e motore.

Art. 3

Art. 3.
2ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria gli operai che svolgono mansioni non previste per l'assegnazione in 1ª categoria e che abbiano superato il periodo di permanenza nella 3ª categoria.

Art. 4

Art. 4.
3ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria gli operai che abbiano ultimato il periodo di apprendistato.
La permanenza in questa categoria e' fissata in anni uno. Trascorso questo periodo di tempo l'operaio acquisisce il diritto al passaggio alla categoria superiore.

Art. 5

DONNE
Art. 5.
1ª CATEGORIA CON MAGGIORAZIONE
Appartengono alla 1ª categoria con maggiorazione del 5% sulla paga base le operaie che svolgono le seguenti mansioni:
- mettifoglio alle macchine tipo e litografiche.

Art. 6

Art. 6.
1ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria le operaie addette alle mansioni di cui in appresso:
Operaie che distribuiscono ed aiutano il lavoro delle addette alle macchine per tubetti, cartine e macchinette per sigarette.
Le operaie che siano in grado di predisporre per la esecuzione del lavoro le seguenti macchine: macchine per tubetti, gommatrici, intrecciatrici, macchine per bocchini, stampatrici, cesoie circolari e tagliatraccia.
Le addette ai bilancieri a mano ed a motore per la fabbricazione delle macchinette per sigarette con messa a punto degli stampi.

Art. 7

Art. 7.
2ª CATEGORIA
Appartengono a questa, categoria tutte le operaie che non siano adibite alle mansioni per le quali e' prevista la 1ª categoria e che abbiano superato il periodo di apprendistato.

Art. 8

DONNE ADDETTE ALLA LAVORAZIONE A MANO
Art. 8.
1ª CATEGORIA
Sono considerate operaie di 1ª categoria le operaie addette al controllo numerico del contenuto e dell'allestimento o confezionatura.
Le capo-tavolo o banco percepiscono una maggiorazione del 5% sulla paga prevista per le operaie di 1ª categoria.

Art. 9

Art. 9.
2ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria tutte le operaie che non siano adibite alle mansioni per le quali e' prevista la la categoria e che abbiano superato il periodo di apprendistato.

Art. 10

Art. 10.
APPRENDISTATO
Il periodo di apprendistato di questa specializzazione e' fissato nella di anni 3 sia per gli uomini che per le donne.
Nel periodo di apprendistato l'apprendista godra' di scatti semestrali nella misura di cui all'articolo 2, Parte Sesta del presente Contratto.
Le donne trascorso il periodo di apprendistato passeranno in 2ª categoria, ma fino al compimento del 20° anno di eta' percepiranno una paga oraria pari al valore del 95% di quella tabellare della 2ª categoria.

Art. 1

Art. 1.
CATEGORIE MASCHILI
a) Apprendistato.
La durata dell'apprendistato e' fissata in anni 3.
b) 3ª Categoria.
Appartengono alla 3ª categoria gli operai che hanno superato il periodo di apprendistato.
L'appartenenza alla 1ª categoria e' fissata in anni 2 trascorsi i quali gli operai acquisiscono il diritto al passaggio in 2ª categoria.
c) 2ª Categoria.
Appartengono alla 2ª categoria gli operai che hanno superato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
I miscelatori di colore, trascorsi 5 anni di appartenenza alla 2ª categoria, acquisiscono il diritto al passaggio in 1ª categoria.
d) 1ª Categoria.
Appartengono alla 1ª categoria i conduttori di macchine pluricolori, i conduttori di macchine a fonsare (monocolore) e i miscelatori di colore trascorso il periodo di appartenenza alla 2ª categoria.

Art. 2

Art. 2.
CATEGORIE FEMMINILI
a) Apprendistato.
La durata dell'apprendistato e' fissata in anni 2.
b) 3ª Categoria.
Appartengono alla 3ª categoria le operaie che hanno superato il periodo di apprendistato.
L'appartenenza alla 3ª categoria e' fissata in anni 2 trascorsi i quali le operaie acquisiscono il diritto al passaggio in 2ª categoria.
c) 2ª Categoria.
Appartengono alla 2ª categoria le goffratrici e rollatrici.
d) 1ª Categoria.
Appartengono alla la categoria le operaie cernitrici;
campionariste.

Art. 3

Art. 3.
MAGGIORAZIONI
Si riconosce il 5% di maggiorazione sul minimo di paga tabellare della 1ª categoria agli operai addetti alle seguenti mansioni:
- conduttori di macchine pluricolori;
- preparatori di colore che adempiono autonomamente alle proprie funzioni.

Art. 1

Premessa
Le parti sono concordi sul fatto che data la caratteristica delle predette lavorazioni, non si puo' disciplinare il periodo di apprendistato.
In conseguenza di quanto sopra, al personale assunto viene attuato il trattamento appresso specificato rispettivamente per le categorie maschili e per quelle femminili.
Art. 1.
CATEGORIE MASCHILI
a) Agli uomini di prima assunzione viene corrisposto il minimo di paga tabellari spettante ai "manovali comuni" in rapporto alle eta' per un periodo di mesi 6 dall'assunzione per coloro che sono assunti ad eta' superiore ai 18 anni e per quel maggior periodo necessario sino al compimento del 18° anno di eta' per coloro che sono assunti ad eta' inferiore.
Trascorso il predetto periodo i lavoratori passeranno in 3ª categoria o acquisiranno la qualifica di "manovale specializzato" di cui al successivo articolo 3.
b) trascorso il periodo di anni 1 in 3ª categoria gli operai acquisiranno tutti indistintamente il diritto al passaggio in 2ª categoria.
c) 2ª Categoria.
Appartengono alla 2ª categoria gli operai che hanno superato il periodo di appartenenza in 3ª categoria.
Gli stampatori ad anilina per carte paraffinate, i conduttori calandratori, i preparatori di colore, i frizionatori, trascorsi 3 anni di permanenza in 2ª categoria, acquisiranno il diritto al passaggio in la categoria.
d) 1ª Categoria.
Sono considerati di 1ª categoria gli operai che svolgono le seguenti mansioni:
- conduttori di macchine gommatrici i tagliatori a ghigliottina per carte stampate per incarto in formato a disegno centrato;
- primo operaio ai minerali;
- i tagliatori in zona di carte stampate, paraffinate o pergamenate a taglio centrato;
- gli addetti alla stampa per rotoli gommati a piu' colori con altezza di macchina di luce da cm. 48 in avanti;
- i conduttori di macchine tipo Verny a piu' rotoli.
Appartengono inoltre alla 1ª categoria:
- gli stampatori ad anilina per carte paraffinate, i conduttori calandratori, i preparatori di colore, i frizionatori, trascorsi 3 anni di permanenza in 2ª categoria.
e) Maggiorazioni. - Si riconosce il 5% di maggiorazione sul minimo di paga tabellare della la categoria agli operai addetti alle seguenti mansioni:
- conduttori di macchine patinatrici;
- montatori di cliches in gomma per stampa alla anilina, a piu' colori di precisione per macchine di luce da cm. 48 in avanti;
- stampatori all'anilina per stampa a regola d'arte o due o piu' colori di precisione su macchine di luce da cm. 48 in avanti;
- primo operaio lisciatore;
- primo operaio preparatore di colore.
Articolo aggiunto. Ai lavoratori che usano sostanze deterioranti verranno forniti, a cura dell'azienda, indumenti a protezione del vestiario, zoccoli e sapone.

Art. 2

Art. 2.
CATEGORIE FEMMINILI
a) 3ª Categoria.
Appartengono alla 3ª categoria le lavoratrici assunte per le mansioni previste per le operaie.
La permanenza in 3ª categoria di queste operaie e' fissata in anni due per quelle assunte ad eta' inferiore ai 18 anni e in anni uno per quelle assunte ad eta' superiore ai 18 anni.
Trascorso il predetto periodo le lavoratrici acquisiranno i diritto al passaggio in 2ª categoria.
b) 2ª Categoria.
Appartengono alla 20 categoria le goffratrici a rotolo, le puntatrici a foglio, le lisciatrici e le puntatrici alle perforatrici.
Appartengono inoltre alla 2ª categoria le operaie cernitrici e impaccatrici trascorso il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
Per le cernitrici e impaccatrici l'appartenenza alla 2ª categoria e' fissata in anni 1, trascorso il quale si acquisisce il diritto al passaggio in 1ª categoria.
c) 1ª Categoria.
Appartengono alla la categoria le operaie cernitrici e impaccatrici che abbiano superato il periodo di appartenenza alle categorie inferiori.

Art. 3

Art. 3.
MANOVALI SPECIALIZZATI
Appartengono a questa categoria gli operai che siano adibiti al carico e scarico delle diverse macchine proprie delle lavorazioni disciplinate.

Art. 1

Art. 1.
CATEGORIE MASCHILI
a) Apprendistato.
La durata dell'apprendistato e' fissata in anni 3.
b) 3ª Categoria.
Appartengono alla 3ª categoria gli operai che hanno superato il periodo di apprendistato.
L'appartenenza alla 3ª categoria e' fissata in anni 2 trascorsi i quali gli operai saranno assegnati alla categoria corrispondente alle mansioni esplicate.
Appartengono inoltre alla 3ª categoria gli addetti alle srotolatrici a motore di carte sensibili ed altre, e gli aiutanti alle macchine per riproduzione disegni.
c) 2ª Categoria.
Appartengono alla 2ª categoria gli aiutanti addetti alle macchine per la sensibilizzazione della carta, i conduttori per le macchine tagliatrici Verny a rotolo e perforatrici ed i macchinisti alle macchine per riproduzione disegni.
d) 1ª Categoria.
Appartengono alla 1ª categoria i conduttori di macchine per la sensibilizzazione della carta.

Art. 2

Art. 2.
CATEGORIE FEMMINILI
a) Apprendistato.
La durata dell'apprendistato e' fissata in annui 2.
b) 3ª Categoria.
Appartengono alla 3ª categoria le operaie che hanno superato il periodo di apprendistato.
Le operaie avvolgitrici e confezionatrici, trascorsi due anni di appartenenza alla 3ª categoria, acquisiranno il diritto al passaggio in 2ª categoria.
c) 2ª Categoria.
Appartengono alla 2ª categoria le operaie avvolgitrici e confezionatrici che hanno trascorso il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
d) Donne aventi funzioni previste per gli uomini.
Per le operaie adibite alle mansioni previste per la 1ª, 2ª, 3ª categoria uomini la paga oraria verra' calcolata in riferimento alla corrispondente paga dell'uomo con gli scarti percentuali del 5%, 10% e 15% rispettivamente per la 1ª, 2ª e 3ª categoria.

Art. 1

Art. 1.
CATEGORIE MASCHILI
a) Apprendistato.
La durata dell'apprendistato e' fissata in anni 3.
b) 3ª Categoria.
Appartengono alla 3ª categoria gli operai che hanno superato il periodo di apprendistato.
L'appartenenza alla 3ª categoria e' fissata in anni 2 trascorsi i quali gli operai acquisiscono il diritto al passaggio in 2ª categoria.
c) 2ª Categoria.
Appartengono alla 2ª categoria gli operai che hanno superato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
d) 1ª Categoria.
Appartengono alla 1ª categoria i conduttori di macchine ondulatrici per la carta e cartone con almeno due anni di appartenenza alla 2ª categoria.

Art. 2

Art. 2.
MAGGIORAZIONI
a) Alle raccoglitrici e levafoglio per il primo anno verra' corrisposto il trattamento economico previsto per la 3ª categoria donne.
Trascorso tale periodo sara' loro corrisposta la percentuale di maggiorazione del 5% sulla paga tabellare della suddetta categoria.
b) Si riconosce il 5% di aumento sul minimo di paga tabellare della 1ª categoria al capo-macchina di macchine ondulatrici per carte e cartoni capace di mettere a punto e di apprestare le misure con responsabilita' diretta del lavoro e con 5 anni di appartenenza alla categoria.

Art. 1

Art. 1.
TABELLE DEI MINIMI DI STIPENDIO E DI SALARIO
I minimi di stipendio e di salario sono quelli indicati nelle tabelle allegate e decorrono dal 16 giugno 1958.

Art. 2

Art. 2.
DETERMINAZIONE DELLA PAGA BASE DEGLI APPRENDISTI
La paga per i singoli scatti semestrali degli apprendisti e' determinata sulla base delle seguenti aliquote percentuali:
Uomini:
Durata dell'apprendistato in scatti semestrali.
6 semestri 8 semestri
1 50% 50%
2 55% 55%
3 60% 60%
4 70% 65%
5 80% 70%
6 90% 75%
7 100% 3ª categ. 80%
8 - 90%
9 - 100 % 30 categ.
Le predette percentuali sono riferite alla paga tabellare dell'operaio di 3ª categoria.
Donne:
Durata dell'apprendistato in scatti semestrali.
4 semestri 6 semestri
1 55% 55%
2 65% 60%
3 75% 65%
4 90% 75%
5 100% 3ª categ. 85%
6 - 95%
7 - 100% 2ª categ.
Per le specializzazioni delle carte da parati e delle carte sensibili le percentuali di cui sopra sono riferite alla paga tabellare dell'operaia di 3ª categoria.
Per le altre specializzazioni, in cui e' previsto l'apprendistato, le percentuali sono riferite alla paga tabellare dell'operaia di 2ª categoria. In questo ultimo caso le apprendiste, una volta trascorso il predetto periodo di apprendistato, percepiranno una paga oraria pari al valore del 95% di quella tabellare della seconda categoria donne sino al compimento del 20° anno di eta'.
Norma transitoria.
Alle apprendiste, che alla data del 15 giugno 1958 percepissero eventualmente una paga di fatto superiore a quella derivante dall'applicazione delle percentuali di cui sopra, verra' mantenuto tale migliore trattamento sino all'intero assorbimento a seguito della maturazione dei successivi scatti.
Parte di provvedimento in formato grafico
Visti il contratto e le tabelle che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO
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