060U1348
060U1348
CCNL 7 novembre 1958 Parte I (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960 n. 1348)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Viste il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 novembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria delle materie plastiche, stipulato tra l'Unione Nazionale Industrie Materie Plastiche; l'Associazione italiana dell'Industria delle Materie Plastiche e Resine Sintetiche, con l'assistenza, della Confederazione generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana dei Lavoro, l'Organizzazione Sindacale fra i Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana de Lavoro; e, in pari data, tra l'Unione Nazionale Industrie Materie Plastiche, la Associazione italiana dell'Industria delle Materie Plastiche e Resine Sintetiche, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici; Viste le disposizioni per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, allegate Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 novembre 1958, relativo agli addetti all'industria delle materie plastiche sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate delle disposizioni indicate nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese delle materie plastiche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 151 - VILLA
Art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 7 NOVEMBRE 1958 PER GLI ADDETTI L'INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE
Addi' 7 novembre 1958 in Milano
tra
l'UNIONE NAZIONALE INDUSTRIE MATERIE PLASTICHE "Unionplast", rappresentata dal proprio Presidente Rag. Ortensio Menchini, assistito da Segretario della Federazione italiana Industrie Varie e dal Dott. Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda;
l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELL'INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE E RESINE SINTETICHE (Assoplast), rappresentata dal suo Presidente Ing.
Mantio Muzzoli, assistito dall'Avv. Giorgio Boccardo e dal Dotto.
Luigi Bava; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona dell'Avv. Renzo Boccardi e del Dott. Mario Binaghi;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.), rappresentata dai segretari nazionali Signori Egidio Roncaglione e Silvano Verzetti, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai signori Alemano, Cora', Gatti, Legnani, Nicola, Vaglia; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA On Vittorio Foa e On. Luciano Romagnoli;
l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA I LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (Federchimici), rappresentata dal proprio Segretario generale Giuseppe Reggio e dai Segretari nazionali Signori Egidio Quaglia, Vera Acutis, Mario Zanetta, con l'intervento di una delegazione dei lavoratori; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Confederale Dott. Dionigi Coppo, assistito dal Commendatore Ettore Azais;
l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L. - Chimici), rappresentata dai Segretari nazionali Signori Lino Ravetta, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Leo Biggi, Ernesto Cornelli, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori; con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L), in persona dei Segretari nazionali Signori Italo Viglianesi, Raffaele Vanni e Dottore Tullio Repetto.
Addi' 7 novembre 1958 in Milano
tra
l'UNIONE NAZIONALE INDUSTRIE MATERIE PLASTICHE "Unionplast", rappresentato dal suo Presidente Rag. Ortensio Nenchini, assistito dal Segretario della Federazione italiana Industrie Varie e dal Dott.
scagnolari dell'Associazione industriale Lombarda;
L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELL'INDUSTRIA DELLE MATERIEPLASTICHE E RESINE SINTETICHE (Assoplast), rappresentata dal suo Presidente Ing.
Manlio Muzzoli, assistito dall'Avv. Giorgio Boccardo e dal Dott.
Luigi Bava; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona dell'AVV. Renzo Boccardi e del Dott. Mario Binaghi;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata per delega dal Signor Bruno Scheggi Delegato Confederale l'Alta Italia;
e stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai, categorie speciali ed impiegati dipendenti dalle industrie delle materie plastiche (produzione lavorazione, stampaggio di materiali termoplastici e termoindurenti, bakelite, urea, celluloide, galarite, ebanite, rhodoid, rhodialite, plexiglas, vipla ed affini).
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione degli operai e' fatta tramite l'Ufficio di collocamento, in conformita', norme di legge e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorita'.
All'atto dell'assunzione l'Azienda comunichera' all'operaio con esattezza la localita' alla quale e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria, alla quale e' assegnato e la relativa, paga.
La comunicazione avverra' normalmente per iscritto.
L'assunzione si intende avvenuta ad ogni effetto per la localita' indicata all'atto dell'assunzione stessa.
Art. 2
Art. 2.
AMMISSIONE AL LAVORO DONNE E DEI MINORI
Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei minori, valgono le disposizioni di legge.
Comunque e' fatto divieto di far lavorare di notte i giorni inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque eta' salvo le eccezioni e deroghe previste dalla legge.
Art. 3
Art. 3.
DOCUMENTI - RESIDENZA - DOMICILIO
Per l'assunzione l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso;
3) carta di identita' o documento equipollente.
E' in facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio la presentazione del certificato penale, in data non anteriore ai tre mesi, nonche' il certificato di lavoro per le occupazioni antecedenti, sempreche' il lavoratore ne sia in possesso.
L'azienda rilascera' ricevuta per i documenti che trattiene il deposito.
L'operaio e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora, ed a notificarne i successivi mutamenti, ed a consegnare dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo famiglia, nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
Art. 4
Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'operaio potra' essere sottoposto ad un periodo di prova non superiore a sei giornate lavorative, durante il quale sara' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso ne' indennita'.
Tale periodo potra' essere di comune accordo prorogato a 15 giorni lavorativi. Tale accordo dovra' risultare da comunicazione scritta al lavoratore.
La paga fissata all'operaio decorre dal primo giorno di assunzione, e non puo' in ogni caso essere inferiore al corrispondente minimo contrattuale per la categoria, alla quale lo stesso viene assegnato.
L'operaio che viene trattenuto al lavoro oltre il periodo di prova, si intende tacitamente confermato in servizio.
L'operaio che nel corso, o al termine del periodo di prova non venga trattenuto, o si dimetta, ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute in base alla paga fissata all'atto dell'assunzione, corrispondente al minimo della categoria nella quale la prestato la propria opera.
Il servizio prestato nel periodo di prova, qualora sia seguito da conferma, anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianita'.
Art. 5
Art. 5.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
L'assegnazione della qualifica agli operai verra' fatta in base alle categorie sotto elencate:
Uomini addetti alla costruzione di stampi e minuterie metalliche ed allo stampaggio di materie plastiche e finitura.
Operai specializzati. - Sono coloro che compiono lavori ed, operazioni di notevole difficolta', delicatezza e complessita', la cui corretta esecuzione richiede specifiche non comuni capacita' tecnico pratiche, conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: addetti alla costruzione ed alla riparazione degli stampi complessi; aggiustatori, fornitori, fresatori, rettificatori, che eseguono lavorazioni delle superfici cosi' dette di "figure" cioe', tutte le superfici di stampa che danno forma al pezzo stampato; addetti al controllo delle lavorazioni degli stampi tagliatori in lastre;incisori, pantografisti di stampi.
Operai qualificati. - Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali specifiche capacita' tecnico-pratiche, conseguite con adeguato tirocinio.
A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: addetti alla costruzione e riparazione di stampi di facile esecuzione; addetti alle operazioni di sgrossatura in genere; all'imballaggio sia alle macchine come al banco, come pure gli operai operatori addetti alla sorveglianza delle lavorazioni dello stampaggio; verificatori del materiale finito; spinatori ad acqua calda.
Operai comuni. - Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che non richiedono specifiche capacita', ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di classifiche superiori, partecipando direttamente alla lavorazione.
A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: addetti alle presse; addetti alla sbavatura e ai banchi di finitura ai forni, distributori di utensili e materiali di magazzino.
Manovali comuni - Sono coloro che compiono lavori di trasporto, del carico, di scarico, di pulizia e analoghi lavori di fatica, anche se compiuto in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione.
NOTA: per l'assegnazione alle categorie superiori e per la durata del tirocinio si terra' conto delle professionali.
Donne addette esclusivamente e normalmente alla lavorazione delle parti metalliche.
1ª categoria: sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie: addette alle trance automatiche e alle grosse trance a motore sia per imbottitura che per taglio; addette ai torni a revolver, ai trapassi non sensitivi per punte di oltre 10 mm. per maschiatrici con maschi di oltre 10 mm.
2ª categoria: sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio.
A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie: addette alla trancia a mano o a pedale; addette ai trapani per punte inferiori a 10 mm. alle maschiatrici con maschi inferiori ai 10 mm., rullatrici delle viti stampate, fresatrici, tornitrici su turnielli in ripresa, rullatrici di filetti per parti imbottite, refilatrici per parti imbottite.
3ª categoria: sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri, o comunque lavori che non richiedono periodo di tirocinio.
Donne addette esclusivamente e normalmente alla lavorazione delle materie plastiche.
Specializzate. - Sono considerate tali le operatrici addette alle operazioni di stampaggio o di finitura che guidano e controllano la esecuzione pratica delle lavoratrici.
1ª categoria: sono coloro che compiono lavori ed operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie: addette allo stampaggio con capacita' a lavori complessi, addette a lavorazioni sei macchine pesanti, addette normalmente a piu' presse di natura complessa, addette alle macchine ad iniezione spinatrici ad acqua calda, tagliatrici in lastra di precisione.
2ª categoria: sono coloro, che compiono, lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze consegnate con breve tirocinio.
A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie; addette allo stampaggio con piu' di una pressa non di natura complessa, addette al montaggio dei pezzi stampati, aerografiste; tagliatrici in lastre e tubo di precisione, saldatrici con solventi.
3ª categoria: sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri o comunque lavori che non richiedono periodo di tirocinio.
A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie: addette alla finitura, al magazzino, verificatrici del materiale finito.
Qualora un operaio addetto ad una categoria ritenga che le sue mansioni siano corrispondenti a quelle di una categoria superiore, il suo passaggio alla categoria superiore e' vincolato all'esecuzione, approvata dal collaudo, di un capolavoro che viene determinato caso, per caso a seconda della qualifica richiesta, salvo quanto disposto dall'art. 11 del presente regolamentazione, Per gli addetti a lavori discontinui o mansioni di semplice attesa o custodia valgono le disposizioni contenute nell'allegato A del presente contratto,
Art. 6
Art. 6.
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
Per quanto riguarda la disciplina dell'apprendistato, si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e relativo, regolamento, riservandosi le parti di riesaminare la materia per quanto di loro competenza.
Art. 7
Art. 7.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza a corsi di istruzione professionale serali o festivi, potra' essere esonerato dal lavoro.
Analoga, concessione potra' essere fatta per mettere in grado i lavoratori interessati di partecipare agli esami finali dei corsi suddetti.
I permessi di cui sopra, sono regolati dall'art. 42.
Art. 8
Art. 8.
LAVORO A COTTIMO - PREMI AD INCENTIVO
Allo scopo di consentire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possano intervenire tra le parti direttamente interessate.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dalle Aziende, in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' e operosita' lavoranti a cottimo, in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia almeno l'8% superiore ai minimi di paga della propria categoria.
Nel caso in cui un operaio, lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comuni, per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale.
Quando gli operai siano strettamente e direttamente vincolati nel ritmo del loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sara' ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga, la percentuale minima di cottimo.
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra' essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato ed al lavoratore saranno concessi acconti sul presumibile guadagno nella misura di circa il 90%, Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia, nella medesima lavorazione, avra' diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempre che rimanga inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
Sempre allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle Aziende nelle quali le possibilita' tecniche lo consentano e' in facolta' delle Aziende di istituire premi incientivi individuali e collettivi o generali atti a stimolare la, produzione stessa senza con cio' creare cumulo con la percentuale di cottimo.
Art. 9
Art. 9.
PREMI DI ANZIANITA'
Agli operai di ambo i sessi che ultimeranno presso la stessa azienda rispettivamente il 10°, il 15°, il 20° anno di anzianita' continuativa sara' corrisposto alle singole scadenze (una volta tanto) un premio commisurato alla, retribuzione globale di fatto, (contingenza compresa, pari a:
125 ore al compimento del 10° anno di anzianita' ininterrotta;
125 ore al compimento del 15° anno di anzianita' ininterrotta;
150 ore al compimento del 20° anno di anzianita'.
I premi di cui al comma precedente assorbono fino alla concorrenza del relativo importo gli eventuali similari premi gia', disposti dalle aziende.
Art. 10
Art. 10.
GRATIFICA NATALIZIA
In occasione del Santo Natale, agli operai considerati in servizio nell'azienda, sara' corrisposta una gratifica natalizia nella misura di 200 (duecento) ore della retribuzione globale di fatto.
Agli operai che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel ciclo completo - con carattere di prevalenza nel corso di ogni anno solare - la percentuale di maggiorazione media sara' computata nella retribuzione ai fini del calcolo della gratifica natalizia.
Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel Corso dell'anno, verranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti saranno stati i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
Art. 11
Art. 11.
PASSAGGIO DI MANSIONI
La qualifica attribuita all'operaio non lo esime dal prestare temporaneamente la propria opera in lavori diversi da quelli ai quali e' normalmente adibito, e che gli venissero eventualmente comandati, tenuto possibilmente conto della di lui qualifica, capacita' ed attitudine.
In questo caso gli sara' corrisposto il salario relativo alle nuove mansioni, se superiore a quello che egli normalmente percepisce, mentre continuera' a percepire il salario corrispondente alla propria qualifica, se quello relativo alle nuove mansioni sara' inferiore.
Nel caso che il predetto passaggio di mansioni avvenga per sostituzione di operai assenti per malattia, infortunio o permesso, il lavoratore continuera' a percepire il proprio salario, sempreche' non venga adibito alle mansioni superiori per un periodo maggiore di quattro giorni, del quale caso percepira' il salario superiore per l'intero periodo.
L'operaio che per almeno 30 giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla sua qualifica, passa nella qualifica superiore e con la retribuzione corrispondente, tranne il caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso ed infortunio.
Tutti i suddetti passaggi di qualifica non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianita'; percio' non si dovra' provvedere ad alcuna liquidazione.
Art. 12
Art. 12.
MANSIONI PROMISCUE
L'operaio che sia normalmente adibito a mansioni relative a diverse qualifiche, sara' classificato nella qualifica superiore, salvo che non si tratti di passaggio temporaneo di mansioni disciplinate dall'art. 11 del presente contratto.
Art. 13
Art. 13.
TRASFERTE
All'operaio in missione per esigenze di servizio, la Azienda corrispondera':
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera (comprensiva della contingenza) se la missione dura oltre le ore 12 e sino alle ore 24.
Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra, verra' calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione.
Il trattamento di cui al comma d), assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni o impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione, Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno rimunerate come straordinario.
Nei casi in cui l'operaio venga inviato in missione presso altra localita' o sede di lavoro per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennita' di cui alla lettera a), dopo il primo mese, verra' corrisposta nella misura del 35%, e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%.
La indennita' di cui alla lettera d) sara' corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristiche propria delle mansioni che l'operaio normalmente disimpegna.
L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
Art. 14
Art. 14.
TRASFERIMENTI
All'operaio che venga trasferito da uno stabilmento all'altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, sara' corrisposto l'importo previamente concordato con l'Azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' per le masserizie.
Gli verra' inoltre corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, per se' e per i familiari conviventi che lo seguono nel trasferimento, la trasferta di cui all'articolo 13.
Oltre a quanto sopra previsto, gli verra' corrisposto se celibe una indennita' di trasferimento commisurata a 15 giorni della retribuzione globale giornaliera che andra' a percepire nella nuova residenza Se capo famiglia, detta indennita' sara' commisurata, ai 30 giorni di retribuzione.
L'operaio ha inoltre il diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di fitto.
L'operaio che non accetti il trasferimento, ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dal presente contratto.
Art. 15
Art. 15.
DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono svolti da maestranze maschili, a parita' di condizione di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Nella lavorazione a cottimo, la condizione sopraddetta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
Art. 16
Art. 16.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento delle retribuzioni sara' effettuato a settimana, o a quindicina o a mese.
Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 90% della retribuzione stessa.
All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda il nome del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e l'elencazione delle trattenute.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla line di esso, in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposta al lavoratore la parte di retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
Art. 17
Art. 17.
RECLAMI SULLA PAGA
Qualsiasi reclamo silla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provvede, perde ogni diritto per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro un anno dal giorno del pagamento affinche' il competente Ufficio dell'Azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
Art. 18
Art. 18.
ABITI DA LAVORO
Per le lavorazioni per le quali, secondo le norme vigenti, sono richiesti degli speciali indumenti, le aziende forniranno gratuitamente ai lavoratori, detti indumenti.
Art. 19
Art. 19.
ORARIO NORMALE DI LAVORO
La durata normale del lavoro e' quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Nell'eventualita' che l'orario di lavoro dovesse essere portato a 40 ore settimanali (a 42 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti, in mancanza di una opportuna disposizione generale, s'incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali.
L'orario giornaliero di lavoro sara' fissato dall'azienda e disposto in apposita tabella da affliggersi secondo le norme di legge.
Le ore di lavoro vengono contate sugli orologi dello stabilimento (dove esistano) regolati in base ad un unico orario.
Gli operai non potranno rifiutarsi, tranne nei casi di forza maggiore, alla effettuazione dei turni avvicendati ed a cicli continui e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici l'operaio del turno smontante non potra' abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione dall'operaio del turno montante, ferme restando le maggiorazioni stabilite dall'art. 25 per il lavoro straordinario.
Dichiarazione a verbale.
Conformemente al disposto dell' art. 18 comma secondo della legge 26 aprile 1934, n. 653 , sulla tutela delle donne e dei fanciulli, si conviene che il riposo intermedio del personale femminile e minorile potra' essere ridotto ad un'ora, al giorno nei casi di prestazioni superiori alle 8 ore giornaliere e a mezz'ora nel caso di lavoro a turni con prestazione non superiore alle 8 ore giornaliere. Resta il personale adibito alle lavorazioni indicate nella tabella A e B di cui al R. D. 7 agosto 1936 n. 1720 .
Art. 20
Art. 20.
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO
In caso di interruzione di lavoro, dovuta a cause di forza maggiore, sempreche' l'operaio sia trattenuto nello stabilimento, nel conteggio della paga non si terra' conto della interruzione stessa.
Lo stesso trattamento (comprensivo della percentuale minima di cottimo) verra' usato al lavoratore cottimista, negli stessi limiti, quando rimango inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volonta'.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potra' chiedere il suo licenziamento con diritto a tutte le normali indennita', compreso il preavviso.
Art. 21
Art. 21.
RECUPERI
E' ammesso il, recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordato tra le Organizzazioni sindacati (locali) interessate, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 45 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione.
Art. 22
Art. 22.
INIZIO E FINE DEL LAVORO
L'iniziale e la fine del lavoro vengono regolati come segue:
Il primo segnale verra', dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro. A questo segnale sara' aperto l'accesso allo stabilimento.
Il secondo segnale verra' dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro.
Il terzo segnale verra' dato all'ora precisa dell'inizio del lavoro e l'operaio dovra' in tal momento trovarsi al suo posto di lavoro.
Ai ritardatari il conteggio della mercede verra' effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale.
La cessazione del lavoro verra' annunciata da un unico segnale.
Nessun operaio potra' cessare il lavoro prima di tale segnale.
Art. 23
Art. 23.
Il riposo settimanale cadra' normalmente di domenica, salvo le deroghe ferme restando che a turni, avvicendati, il riposo settimanale potra' cadere in giornata non domenicale e si chiamera' "riposo compensativo".
Art. 24
Art. 24.
POMERIGGIO DEL SABATO
Nei giorni del sabato il lavoro ha termine non oltre le ore 14, salvo le eccezioni piu' avanti indicate.
Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio del sabato potranno essere recuperate in altri giorni lavorativi, senza far luogo a maggiorazioni di salario.
Rientrano nelle esecuzioni sopra richiamate gli operai contemplati nella esclusioni di cui ai successivi comma A), B) e C).
In tali casi saranno stabiliti per gli operai stessi turni che consentano la disponibilita' di almeno 26 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nello diverse stagioni.
A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell'industria.
Operai addetti ad attivita' per cui si applica, il riposo settimanale per turno, perche' a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana, e cioe':
a) attivita' di cui l' art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e tabella integrativa I-II e III approvate con decreto ministeriale 22 giugno 1935;
b) opifici la cui forza motrice prevalente e' prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero e' costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio, ed esclusivamente per l'uso di questo;
c) mansioni che pur non rientrando in quelle sopraindicate sono con queste ultime connesse in modo che la loro sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioe':
mansioni del personale addetto alle operazioni inerenti allo scarico, carico e spedizione, qualora la sospensione del pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda:
mansioni dei personale addetto presso le sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali limitatamente alle operazioni di vendita al banco di prodotti di propria fabbricazione;
mansioni del personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
B) Lavoratori addetti a lavorazioni diverse:
a) attivita' che soddisfino bisogni che si manifestano anche e specialmente il sabato e la domenica mattina, come manutenzione, pulizia e riparazione dell'impianto in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza dell'azienda e degli impianti;
c) attivita' rivolta, alla raccolta o lavorazione dei materie prime o prodotti soggetti a facile deterioramento;
d) attivita' che non possono essere sospese, per ragioni tecniche per piu' di un giorno alla settimana;
e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'aziende;
f) operazioni di vendita al banco, presso le sedi filiali ed agenzie delle azienda industriali interessate, dei prodotti fabbricati dalle stesse;
g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso:
h) lavoratori addetti ad operazioni di ripristino d'impianti, di macchinari e di attrezzature appartenenti all'azienda, danneggiati da cause belliche.
C) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni.
Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a piu' squadre; personale addetto a stabilimenti che per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
D) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali ed in particolare con riferimento alle limitazioni stagionali di energia elettrica.
Chiarimento a verbale.
E' ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche in casi non previsti dalle suddette deroghe ed eccezioni, sempreche' si addivenga ad accordo fra le parti tramite le locali organizzazioni sindacali di categoria.
Art. 25
Art. 25.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 19 e comunque oltre le ore 8 giornaliere e le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festivita' nazionale previsti dall'art. 26 del presente accordo. Per quanto concerne il lavoro prestato nelle festivita' infrasettimanali il trattamento viene regolato con l'art. 27 del presente contratto.
Il lavoro compiuto in domenica, quando nel corso della settimana siano gia' state eseguite 48 ore di lavoro, e' da considerare straordinario festivo.
Per gli operai compresi nelle deroghe ed eccezioni delle leggi sul riposo settimanale, lo spostamento dei giorno destinato al riposo settimanale dovra' essere preavvertito non piu' tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo.
Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovra' essere disposto ed autorizzato.
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno feriale..... 25 %
2) lavoro compiuto nei giorni considerati
festivi................................. 50 %
3) lavoro notturno non compreso in turni
avvicendati............................. 30 %
4) lavoro effettuato in turni avvicendati
turni diurni............................ 4 %
turno notturno.......................... 20 %
5) lavoro straordinario festivo............ 70 %
6) lavoro straordinario notturno (compreso
e non compreso in turni avvicendati): per
la prima ora............................ 60 %
per le ore successive................... 75 %
Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga oraria di fatto, compresa la indennita' di contingenza secondo la misura nota al momento della liquidazione delle maggiorazioni stesse.
Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla legge, n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), se retribuita, assorbe la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.
Art. 26
Art. 26.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 23;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio, del 4 novembre e le altre che eventualmente in sostituzione od in aggiunta venissero in seguito stabilite;
c) le seguenti solennita':
1) Capo d'anno;
2) 6 gennaio - Epifania;
3) 19 marzo - S. Giuseppe;
4) il giorno di lunedi dopo Pasqua;
5) Ascensione;
6) Corpus Domini;
7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo;
8) 15 agosto - Assunzione;
9) 10 novembre - Ognissanti;
10) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
11) 25 dicembre - S. Natale;
12) 26 dicembre - S. Stefano;
13) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento;
d) il giorno di Pasqua. - Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festivita' infrasettimanali oltre ed in luogo di talune di quelle sopra elencate, l'elenco di cui sopra si intendera' integrato e variato con le nuove festivita' riconosciute.
Il lavoro nei giorni di domenica potra' essere svolto, nei casi consentiti e con le avvertenze stabilite dalla legge sul riposo domenicale o settimanale, fermo rimanendo il trattamento economico previsto dall'art. 25 del presente contratto.
Il lavoro nelle festivita' di cui alle lettere b), c) e' consentito nei casi di riconosciuta, necessita', purche' si faccia luogo al trattamento economico previsto dallo art. 27 del presente contratto.
Art. 27
Art. 27.
TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI FESTIVITA'
Il trattamento economico spettante agli operai in caso di festivita' viene regolato come segue:
1) Per le festivita' di cui al punto b) dell'art. 26:
- qualora non vi sia prestazione d'opera verranno corrisposte 8 ore di normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio;
- qualora vi sia prestazione, in aggiunta alla normale retribuzione di cui sopra, al lavoratore dovra' essere corrisposta la retribuzione per le ore lavorate, maggiorata della percentuale per lavoro festivo o per straordinario festivo.
2) Per le festivita' elencate al punto c) dell'art. 26:
- qualora non vi sia prestazione d'opera sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio; determinata in ragione di 1/6 dell'orario settimanale contrattuale;
- in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, oltre alla normale retribuzione di cui sopra, sara' corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la percentuale di maggiorazione per lavoro festivo o straordinario festivo.
3) Festivita' di Pasqua:
Per il giorno di Pasqua, data la particolare caratteristica di tale festivita', sara' corrisposta una giornata di intera retribuzione.
Il trattamento economico previsto ai comma 1) e 2) verra' praticato anche qualora la festivita' coincida, con una giornata, domenicale o di riposo compensativo.
Art. 28
Art. 28.
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale l'operaio ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) retribuito con paga globale di fatto, nei seguenti limiti:
dal 1° al 7° sono anno compiuto di anzianita': giorni 12 lavorativi;
dall'8° al 15° anno compiuto di anzianita': giorni lavorativi;
dal 16° anno in poi: giorni 16 lavorativi.
Per coloro che, lavorano normalmente a cottimo la, retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
Nella retribuzione globale di fatto, per gli operai che prestano effettivo servizio in turni avvicendati nel loro ciclo completo - con carattere, di prevalenza nel tempo nei corso di ogni anno feriale - dovra', essere compresa la percentuale di maggiorazione media, percepita per tale lavoro.
L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo, secondo le esigenze di lavoro dello stabilimento.
Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta.
Non e' ammessa la rinuncia tacita ed espressa dalle ferie.
Il periodo di preavviso non potra' essere considerato come periodo di ferie.
Il personale assunto nel corso dell'anno avra' diritto alle ferie per l'anno stesso in rapporto ai mesi di servizio prestato, esclusi in ogni caso in periodi inferiori a 15 giorni ed i ratei inferiori a mezza giornata.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'operaio avra' diritto a tanti dodicesimi delle ferie per quanto sono i mesi di anzianita' maturati.
In caso che le festivita' nazionali o infrasettimanali cadessero durante il periodo di ferie, si potra' prolungare tale periodo per il numero, delle festivita' cadenti nel periodo stesso, oppure procedere al relativo pagamento previsto dall'art. 27.
Chiarimento verbale.
E' consentita la sostituzione del godimento delle ferie fino ad un massimo di 6 giorni corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura prevista dall'art. 28 per ogni giorno di ferie non godute.
Art. 29
Art. 29.
CHIAMATA ALLE ARMI
In caso di chiamata alle armi, valgono le vigenti disposizioni di legge. Durante il periodo del servizio di leva, l'operaio viene considerato in aspettativa, senza, alcuna decorrenza di ogni effetto contrattuale, ivi compresi quelli dell'anzianita'.
L'operaio potra' prolungare l'aspettativa al massimo fino ad un mese dopo la data del congedamento.
Scaduto tale termine senza, che L'operaio si sia presentato in servizio, l'azienda potra' considerarlo dimissionario, salvo i casi di comprovata impossibilita'.
Art. 30
Art. 30.
IL RICHIAMO ALLE ARMI
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavori ed il relativo trattamento e' regolato dalle disposizioni di legge in vigore all'atto del richiamo.
Art. 31
Art. 31.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere dell'azienda, e dei lavoratori.
In particolare l'azienda,
1) sottoporra' in ogni caso l'operaio a visita medica al momento dell'assunzione al fine di accertarne preventivamente l'idoneita' alla mansione che gli viene affidata, ed anche successivamente quando lo ritenga opportuno;
2) sottoporra' - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - gli operai addetti alle lavorazioni considerate nocive, a periodiche visite mediche;
3) dotera' gli operi dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alle salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni secondo le vigenti disposizioni di legge.
Tali mezzi protettivi ma di uso personale, come zoccoli maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma ecc., saranno assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e ne sara' sempre accertata l'efficienza.
La fornitura di tali mezzi avverra' a cura ed a completo carico dell'azienda.
Da parte sua l'operaio e' tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che gli verranno impartite dall'azienda, a norma di legge, per la tutela della sua salute ed in particolare a servirsi dei mezzi di cui sopra, fornitigli dall'azienda, soltanto durante il lavoro curando altresi' la perfetta, conservazione dei mezzi stessi.
Ove motivi d'igiene lo esigano le azienda provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde gli operai possano usufruirne al termine del lavoro.
Art. 32
Art. 32.
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attivita' lavorativa, dovra' essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvedera' che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Al termine del periodo, di invalidita' temporanea, entro 24 ore dal rilascio, del certificato di guarigione l'operaio dovra' presentarsi alla, direzione della fabbrica per ricevere disposizioni relative alla ripresa del proprio lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, l'operaio avra' diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a mesi dieci senza interruzione di anzianita' ai fini dell'indennita' di licenziamento.
I lavoratori infortunati sul lavoro avranno diritto alla corresponsione della retribuzione per la giornata in corso.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso in caso di infortunio, saranno retribuiti a paga normale per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
Art. 33
Art. 33.
LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
E' vietato adibire al lavoro i fanciulli di ambo i sessi, di eta' minore degli anni 14.
E' inoltre vietato adibire:
a) i minori di di 16 anni al sollevamento dei pesi, al trasporto di pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo;
b) le donne minorenni ai lavori di lubrificazione de i motori, alla loro o pulizia, alla loro manutenzioni quando sono in moto ed agli organi di trasmissione;
c) i minori degli anni 18 nella manovra e nel traino di vagonetti;
d) i minori degli anni 15 se uomini e degli anni 21 se donne ai lavori pericolosi, faticosi od insalubri;
e) l'azienda, ove lavorino anche occasionalmente i minori degli anni 17 e le donne, provvedera' ad affiggere una tabella riportante limiti di trasporto e sollevamento pesi in riferimento all'eta' dei lavoratori.
Per quanto non previsto dal presente articolo, s'intendono qui richiamate le disposizioni del presente contratto e delle leggi vigenti o che saranno emanate in materia.
Art. 34
Art. 34.
INDENNITA' PER LAVORI ESEGUITI IN LOCALITA' MALARICA
Agli operai che per ragioni di lavoro debbono recarsi in localita' dichiarate malariche compete una indennita' da fissarsi dalle Organizzazioni territoriali locali.
Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorita' sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 35
Art. 35.
MATRIMONIO
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale e stipulato in materia.
In base a tale accordo l'operaio ha diritto in occasione del matrimonio ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi.
Agli operai che contraggono matrimonio, e che abbiano maturato un'anzianita' di almeno un anno, verra' inoltre corrisposta, da parte dell'azienda una gratifica straordinaria ragguagliata all'importo di 4 giornate di retribuzione; a richiesta poi del lavoratore l'azienda concedera', in occasione ed in aggiunta al periodo di congedo di cui sopra, un permesso non retribuito della durata fino a 4 giorni lavorativi.
Nel caso in cui l'istituto del congedo matrimoniale previsto dalle vigenti disposizioni subisca miglioramenti, sia in rapporto al trattamento economico che per quanto concerne il permesso, l'azienda dedurra' dai rispettivi titoli i miglioramenti stessi.
Art. 36
Art. 36.
TRATTAMENTO DI MALATTIA
In caso di malattia non professionale ed infortunio non sul lavoro l'operaio non in prova e non in preavviso, avra' di ritto alla conservazione del posto, ai fini dell'indennita' di licenziamento, per un periodo di:
6 mesi per anzianita', ininterrotta fino a 5 anni;
8 mesi per anzianita' ininterrotta da 6 a 15 anni;
10 mesi per anzianita' ininterrotta oltre i 15 anni.
Trascorso tale periodo, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per la persistenza della infermita' e delle sue conseguenze, decade per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e l'operaio avra' diritto alla, liquidazione delle indennita' previste dal presente contratto per il caso di licenziamento non ai sensi dell'articolo 47.
In caso di malattia l'operaio e' obbligato ad avvertire la Direzione dell'azienda entro il giorno successivo a quello in cui si manifesti la malattia stessa salvo caso di forza, maggiore che dovra' essere dimostrato. Il certificato medico attestante la malattia deve essere consegnato o fatto pervenire all'azienda entro tre giorni dall'inizio dell'assenza.
Per il trattamento di malattia o di infortunio e per gli altri diritti e doveri dell'operaio durante lo stato di in malattia si richiamano le norme di legge o contrattuali vigenti in materia.
L'azienda ha facolta' di accertare lo stato di salute dell'operaio mediante visita da parte del medico di sua fiducia.
Art. 37
Art. 37.
GRAVIDANZA E PUERPEIRO
Il trattamento di gravidanza e puerpuerio e' disciplinato dalla legge 26 agosto 1950, n. 860 , sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.
Art. 38
Art. 38.
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
All'operaio che dimostra di esseri chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali verra' concessa, una aspettativa, per la durata della carica e fino ad un massimo di due anni, senza, decorrenza della retribuzione, ma con decorrenza dell'anzianita', esclusione fatta agli effetti della gratifica natalizia e del godimento delle ferie.
Art. 39
Art. 39.
DISCIPLINA AZIENDALE
L'operaio deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda.
L'operaio deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro.
L'operaio durante il rapporto di lavoro non puo' divulgare notizie che possano recare danno all'azienda dalla quale dipende, ne' trafugare disegni e campionature.
Art. 40
Art. 40.
ASSENZE
Le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificabile.
Ogni assenza non giustificata o non autorizzata potra' essere punita con la multa dal 5 al 20% della paga corrispondente alle ore non lavorate.
Ripetendosi e prolungandosi le assenze suddette l'operaio potra' essere punito a termini degli articoli 46-47.
Tutte le assenze ancorche' giustificate o autorizzate, comportano la perdita della retribuzione per il tempo della loro durata.
Sara' considerato assente qualsiasi operaio che non avra' fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia) a meno che non possa far constatare in modo sicuro prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento; ma in tal caso sara' ritenuto ritardatario.
Art. 41
Art. 41.
REGOLAMENTO INTERNO
Presso lo stabilimento sentita la Commissione Interna, pota' essere redatto un regolamento interno, da collocare in luogo chiaramente visibile.
Art. 42
Art. 42.
PERMESSI DI ENTRATA E USCITA
Durante le ore di lavoro nessun operaio potra' lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza permesso della Direzione.
Salvo speciale permesso non e' consentito all'operaio sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dall'operaio al suo capo immediato nella prima mezz'ora di lavoro.
All'operaio che ottenga il permesso entro la prima mezz'ora di lavoro non compete alcuna retribuzione.
Per motivi di carattere eccezionale il permesso potra' essere chiesto dal lavoratore in qualsiasi momento. In tal caso il lavoratore verra' retribuito per la durata del lavoro effettivamente prestato.
Art. 43
Art. 43.
CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
L'operaio e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna. Egli dovra' interessarsi di fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta', onde poterli asportare quando lo ritenga.
In caso di licenziamento o di dimissioni prima di lasciare il servizio, l'operaio dovra' restituire tutto quello che ha ricevuto in consegna.
Qualora non restituire tutto o parte di quanto avuto in consegna gli potra' venire addebitato il relativo importo all'atto della liquidazione.
E' preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto e' affidato.
L'operaio dovra' essere messo in grado di conservare tutto cio' che gli e' stato dato in consegna, in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita', sempreche' pero ne abbia tempestivamente informato la Direzione dell'azienda.
L'operaio rispondera' delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti, che siano impuntati a sua colpa e negligenza ed il loro ammontare verra' trattenuto sul la retribuzione con le norme di cui all'art. 44.
Nessuna modifica potra' essere apportata agli oggetti affidati ad ogni lavoratore senza l'autorizzazione del superiore diretto.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dara' diritto all'azienda di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiale subiti.
Art. 44
Art. 44.
DANNI E TRATTENUTE PER RISARCIMENTO
I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati dall'operaio non appena venuti a conoscenza della ditta.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovra' essere autorizzata in modo da non superare il 10% (dieci per cento della retribuzione mensile salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 45
Art. 45.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le infrazioni al presente contratto e alle altre eventuali norme speciali potranno essere punite, a seconda della gravita' delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale,
2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali del datori di lavoro e dei lavoratori, competenti per territorio, su richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi dal presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione prevista al punto 4).
Ogni provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un operaio, dovra' essere portato a conoscenza dell'interessato.
Art. 46
Art. 46.
MULTE E SOSPENSIONI
Ricade sotto i provvedimenti della multa e della sospensione l'operaio:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all'art. 40 o abbandoni il proprio posto di lavoro o senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o rio anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidategli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente stabilito con apposito cartello;
e) che disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda e di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarita' nell'andamento dei lavoro;
f) che effettui movimento irregolare di medaglie, irregolare scritturazione, o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza;
g) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto di lavoro, ai regolamenti interni e che commetta mancanza che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale e all'igiene;
h) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza
La multa, verra' applicata per mancanza di minor rilievo, la sospensione, nei casi di maggior rilievo.
L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, sara' devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale esistenti, o in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattia.
Art. 47
Art. 47.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro potra' essere inflitto:
1) Con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non delle altre indennita'.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell'operaio che sia, recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o che commetta atti di infrazione alla disciplina, di gravita' superiore, a quelli gia' previsti ed alla, diligenza nei lavoro, oppure che commetta infrazioni di cui agli esempi seguenti:
a) assenze per cause non giustificate o senza giustificazione prolungate, oltre 2 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nei giorni seguenti il festivi o seguenti alle ferie;
b) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio con sentenza passata in giudicato per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
c) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell'articolo 46 sempreche' non si riscontri nella mancanza della stessa il dolo;
d) danneggiamento gravemente colposo al materiale dell'azienda o di lavorazione;
e) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento.
2) Senza preavviso e senza indennita' per anzianita'.
Tale provvedimento si applica nei confronti del lavoratore che provochi all'azienda, grave documento morale e materiale:
a) inosservanza del divieto di fumare, quando tale contravvenzione possa provocare incidenti alle persone agli impianti, ai materiali;
b) furto;
c) trafugamento di schede e disegni di macchine di utensili, o comunque di materiale illustrativo di brevetti e procedimenti di lavorazione;
d) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi: ;
e) insubordinazione ai superiori che comporti grave documento morale e materiale all'azienda;
f) recidiva nelle mancanze di cui al punto g) dell'art. 48, qualora vi sia dolo.
Art. 48
Art. 48.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Per la composizione di tutti i reclami e controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento mediante trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle compotenti Associazioni sindacali, per il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive, per l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto, saranno deferite, a seconda della loro natura, all'esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, territoriali o nazionali, per la loro definizione.
Art. 49
Art. 49.
VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
Nessun operaio puo' rifiutarsi da qualunque visita d'inventario che per ordine dell'azienda, venisse fatta degli oggetti affidatigli, o a visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento.
Alle lavoratrici la visita sulla persona non potra' essere compiuta che in locale appartato con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.
Art. 50
Art. 50.
COMMISSIONI INTERNE
I compiti delle Commissioni interne sono e saranno quelli previsti dagli accordi interconfederali in materia.
Art. 51
Art. 51.
PREAVVISO
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 47 o le dimissioni dell'operaio potranno aver luogo in qualunque giorno della, settimana, con un preavviso di 6 (sei) giorni (48 ore).
L'azienda puo' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la paga per le ore lavorative mancanti ai compimento del preavviso.
Art. 52
Art. 52.
INDENNITA' DI ANZIANITA'
In caso di licenziamento dell'operaio non ai sensi dell'art. 47 - punto secondo - l'azienda corrispondera' un'indennita' commisurata a:
a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta da 1 a 5 anni;
b) giorni 10 (80 ore) per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta oltre i 5 anni e fino ai 10 anni;
c) giorni 12 (96 ore) per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta oltre i 10 anni e fino ai 18 anni;
d) giorni 15 (120 ore) per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta oltre i 18 anni.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
L'indennita' di cui ai precedenti comma si applica per l'anzianita' maturata dall'operaio a partire dal 1 gennaio 1947 considerando utile, agli effetti delle maggiori indennita' di cui ai punti b), c) e d) l'anzianita' maturata prima di tale data.
Per quanto riguarda l'anzianita' maturata antecedentemente al 1 gennaio 1947, l'indennita' di licenziamento sara' conteggiata in ragione di 3 giorni per ogni anno di anzianita' ininterotta di servizio ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore che verranno aziendalmente mantenute.
L'indennita' sara' calcolata in base all'intera retribuzione (paga piu' indennita' di contingenza); per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo si conteggia la media di guadagno realizzata negli ultimo tre mesi.
Agli operai che nell'anno abbiano prestato servizio effettivo in turni avvicendati nel ciclo completo, con carattere di prevalenza nel tempo (almeno sei mesi), la percentuale e di maggiorazione media Sara' computata sulla retribuzione ai fini del calcolo dell'indennita'.
La gratifica natalizia sara' conteggiata nell'indennita' maggiorando gli elementi costitutivi della retribuzione dell'8,33%.
Art. 53
Art. 53.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
In caso di dimissioni dell'operaio l'azienda corrispondera' l'indennita' di anzianita' di cui all'art. 52 nella seguente misura:
1) il 50% per anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda oltre i 2 e fino a 8 anni;
2) il 75% per anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda oltre gli 8 e fino a 12 anni;
3) il 100% per anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda da oltre i 12 anni;
4) il 100% in caso di dimissioni per matrimonio, gravidanza e puerperio;
5) il 100% agli operai che si dimettono dopo il 60° anno di eta';
6) il 100% alle operaie che si dimettono dopo il 55° anno di eta'.
Per i primi due anni di anzianita' non verra' corrisposta alcuna percentuale di indennita': detti due anni, per gli apprendisti, decorrono dalla fine del periodo di apprendistato.
Art. 54
Art. 54.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte dei prestatore di lavoro, la indennita' di anzianita' e quella sostitutiva del preavviso debbono corrispondersi al coniuge, ai figli, o se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado o agli affini entro il secondo grado.
Per quanto concerne la ripartizione delle indennita' se non vi e' accordo tra gli aventi diritto per l'attribuzione di esse in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, valgono le norme contenute nell' art. 2122 del Codice Civile .
Art. 55
Art. 55.
CERTIFICATO DI LAVORO
Ai sensi dell' art. 2124 Codice civile se non e' obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione il rapporto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.
Art. 56
Art. 56.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
L'azienda dovra' consegnare entro il giorno successivo alla effettiva cessazione di rapporto di lavoro tutti i documenti in regola, compreso il libretto di lavoro. Il lavoratore rilascera' ricevuta liberatoria.
Nel caso in cui da parte dell'Azienda non fosse possibile consegnare tutti i documenti all'operaio, dovra' essere rilasciato allo stesso una dichiarazione scritta giustificativa onde consentire al lavoratore di munirsi dei documenti necessari per iniziare un nuovo eventuale rapporto di lavoro.
Art. 57
Art. 57.
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI CONTRATTI MANTENIMENTO
DELLE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Il presente contratto annulla e sostituisce tutti i contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti alla data della sua decorrenza. Rimangono immutate le migliori condizioni individuali in atto praticate dalle singole aziende alla data di applicazione del predetto contratto.
Art. 58
Art. 58.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Agli operai che sono membri di organi direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria, delle Camere del Lavoro, delle Unioni provinciali e delle Camere Sindacali, dei Sindacati provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richieste per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette tramite le associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Art. 59
Art. 59.
TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO
La paga oraria minima per ciascuna categoria di operai e per le varie zone e' fissata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti della presente regolamentazione.
Art. 60
Art. 60.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto ha decorrenza dal 7 novembre 1958 con validita' di 3 anni da detta data e cioe' sino al 6 novembre 1961, e si intendera' rinnovato tacitamente di anno in anno, se non verra' disdetto da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima, della data della sua scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
CCNL 7 novembre 1958 Parte I-Allegato A
ALLEGATO A
DISPOSIZIONI PER GLI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI
O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
Per gli addetti a lavori discontinui o alle mansioni di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non puo' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia.
Gli operai anzidetti sono classificati, in via esemplificativa, nei quattro gruppi seguenti:
Gruppo A - Vi appartengono: gli autisti meccanici con la patente di terzo grado, con funzioni di completa messa a punto del motore nelle fasi di montaggio o smontaggio, i motoscafisti, ecc.
Gruppo B - Vi appartengono: gli autisti non meccanici, gli addetti permanentemente al servizio antincendi, ecc.
Gruppo C - Vi appartengono: i portieri in genere, gli uscieri, i fattorini con mansioni di fiducia, ecc.
Gruppo D - Vi appartengono: i cavallanti, i carrettieri, gli stallieri, gli inservienti, gli addetti ai servizi igienici a spogliatoi, a refettori, a depositi biciclette, ecc.
La retribuzione giornaliera del personale addetto viene determinata come segue:
a) per le prime 8 ore con la paga corrispondente a quella rispettivamente prevista nelle tabelle salariali per gli operai di produzione specializzati, qualificati, comuni e manovali;
b) per la nona e la decima ora con l'anzidetta paga ridotta al 50 per cento;
c) per le ore straordinarie con le maggiorazioni previste all'art. 25.
L'indennita' di contingenza per i lavoratori di cui al presente articolo e' ragguagliata, ad un orario di 10 ore ed a quello maggiore richiamato dal primo comma.
Tuttavia allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non interiore ad otto ore, la indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura giornaliera.
Per retribuire il lavoro straordinario prestato dagli operai in questione deve essere adottata, come quota oraria della indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennita' stessa.
Restano ferme le migliori condizioni in atto.
CCNL 7 novembre 1958 Parte I-Tabelle
TABELLA OPERAI
UOMINI. - Paga minima oraria
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA OPERAIE ADDETTE A LAVORAZIONI MATERIE PLASTICHE
DONNE - Paga minima oraria
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA OPERAIE ADDETTE A LAVORAZIONI METALLICHE
DONNE - Paga minima oraria
Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 1
Art. 1.
CRITERI DI APPARTENENZA
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie si applichera' il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima, operaia oppure coloro che giudicano e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnicopratica, sempreche' non partecipino con ininterotta continuita' al lavoro annuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili, gia' regolate dalle classificazioni operaie.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 2
Art. 2.
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLE CATEGORIE
I lavoratori di cui trattasi sono distinti in due categorie.
Appartengono alla prima categoria i lavoratori per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate comporti il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonche' coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessita' rispetto a quelle che sono comuni alla generalita' dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.
Appartengono alla seconda da categoria gli altri lavoratori aventi diritto alla qualifica speciali.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 3
Art. 3.
PERIODO DI PROVA
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione.
Il periodo di prova non puo' essere superiore ad un mese.
La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa, di ciascuna parte, in qualsiasi momento del periodo di prova, senza preavviso ne' indennita'.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera' confermato in servizio.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 4
Art. 4.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERAI
Per gli istituti no previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta dalla regolamentazione per gli operai ad eccezione delle norme relative agli articoli 6, 8, 9.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 5
Art. 5.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIFICA
Il passaggio dalla qualifica, operaia a quella speciale non costituisce di per se' motivo per la risoluzione dei rapporto di lavoro. Tuttavia, l'anzianita' di servizio prestato come operaio si considera utile nella misura prevista dai singoli istituti della presente regolamentazione.
All'operaio che sia o venga passato alla qualifica in questione e nei cui confronti sia interrotto o si interrompa il decorso del primo decennio o del terzo o quarto quinquennio di continuato servizio, necessario per la concessione rispettivamente del primo o del secondo o del terzo premio di anzianita' di cui all'art. 9 della, collegata regolamentazione operaia, deve essere concesso il relativo premia con le modalita' sotto indicate, al compimento dei decennio o del quinquennio interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica.
La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria operaia da cui proviene il lavoratore, e' ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operai quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie.
In analogia a quanto disposto dai precitato art. 9 della regolamentazione operaia, resta stabilito che la corresponsione di cui al 3° comma assorbe, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende.
Norme transitoria.
Il diritto alla corresponsione del premio di anzianita' come sopra regolamentato, e' anche riconosciuto al lavoratore che - antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione - e' stato, comunque (senza o con la risoluzione del rapporto di lavoro), assegnato alle ex categorie speciali ai sensi degli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud.
Agli effetti di detta corresponsione, l'anzianita' di servizio da operaio e' riconosciuta convenzionalmente per intero, con la esclusione, in ogni caso, dell'anzianita' riconosciuta, utile agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici di cui all'art. 12 della presente regolamentazione.
Sempre agli effetti della corresponsione del premio di anzianita', la retribuzione da prendere per base e' quella vigente alla data del 1 marzo 1948 per la categoria operaia da cui proviene il lavoratore.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 6
Art. 6.
PASSAGGIO DI MANSIONI
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tener conto della di lui qualifica, capacita' ed attitudine o comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica.
Nell'ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono al grado superiore, mentre continuera' a percepire la retribuzione propria normale se le mansioni afferiscono al grado inferiore.
Il lavoratore che, per almeno 60 giorni continuativi, disimpegni mansioni afferenti al grado superiore, ha diritto al passaggio a detto grado, tranne che nel caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso e ferie, infortunio, richiamo alle armi, aspettativa.
Ovviamente i passaggi di mansione non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianita'.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 7
Art. 7.
LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI
Per il lavoro dalla donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 8
Art. 8.
POMERIGGIO DEL SABATO
Salvo le eccezioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso. Per le esclusioni e le deroghe si richiamano le disposizioni previste dall'art. 24 della regolamentazione operai.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 9
Art. 9.
RIPOSO SETTIMANALE
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far cadere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 10
Art. 10.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche ed i giorni destinati a riposo settimanale ai sensi dell'art. 9 e delle disposizioni legislative vigenti;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
c) le seguenti dodici festivita':
1) Capo d'Anno;
2) 6 gennaio - Epifania;
3) 19 marzo - S. Giuseppe;
4) Lunedi di Pasqua - Giorno dell'Angelo;
5) Ascensione;
6) Corpus Domini;
7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo;
8) 15 agosto - Assunzione;
9) 1 novembre - Ognissanti;
10) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
12) 20 dicembre - S Stefano - S. Stefano;
e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite.
d) la festivita' del Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento;
e) il giorno di Pasqua.
Nel caso che taluna delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) cadesse domenica o nel giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verra' corrisposto all'appartenente alla qualifica speciale, in aggiunta alla retribuzione mensile, lo importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'art. 13.
Per il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, sara' corrisposta una giornata di intera retribuzione.
Il lavoro nelle festivita' indicate con la lettera a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme di cui all'articolo 9 sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b), c) e d) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque la effettuazione dei lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all'art. 11 della presente regolamentazione.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 11
Art. 11.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 19 della regolamentazione operaia e comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario; oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
E' considerato lavora notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festivita' nazionale previsti dall'art. 10 comma a) e b).
Per quanto concerne il lavoro prestato nelle festivita' infrasettimanali si fa luogo al trattamento di cui all'articolo 27, comma 2°, della regolamentazione operaia.
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non piu' tardi del secondo giorno successivo a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quelle notturne e quelle festive, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.
La percentuale di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno e feriale... 25 %
2) lavoro non straordinario compiuto nei
giorni considerati festivi.............. 50 %
3) lavoro notturno non compreso in turni
avvicendati............................. 50 %
4) lavoro effettuato in turni avvicendati -
turni diurni............................ 4 %
turni notturni.......................... 25 %
5) lavoro straordinario festivo............ 70 %
6) lavoro straordinario notturno (compreso
e non compreso in turni avvicendati) -
prima ora............................... 60 %
ore successive ......................... 75%
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota, oraria di retribuzione di cui all'art. 13 e non sono cumulabili dovendosi intendere che ha maggiore assorbe la minore.
Nel caso di lavoro straordinario o festivo al lavoratore competono, per le ore di lavoro prestate ed a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla legge n. 653 dei 26 aprile 1934 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non puo' dar luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d'altra, parte si deve intendere esclusa, dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4) del presente articolo per i turni diurni.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 12
Art. 12.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Il lavoratore cui si applica la presente regolamentazione, per la anzianita' di servizio maturata presso la stessa azienda ha diritto nel corso della carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a 10 aumenti biennali, nella misura del:
4% per i primi due bienni;
5% per i bienni successivi fino al decimo.
Tale aliquota e' calcolata sul minimo contrattuale e sulla indennita' di contingenza mensile del guado cui appartiene il lavoratore.
Gli aumenti periodici di anzianita', gia' maturati o da maturare, non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Pero' gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio alla qualifica speciale di un lavoratore proveniente dalle categorie operaie, agli effetti degli scatti il rapporto si considera come iniziato ex uovo, e pertanto la maturazione degli scatti decorrera' alla data del riconoscimento di tale nuova qualifica.
Gli aumenti di anzianita', gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi contrattuali in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nel penultimo e nell'ultimo comma del presente articolo per' il caso di passaggio di grado.
Per quanto concerne l'indennita' di contingenza il ricalcolo verra' effettuato alla fine di ogni anno solare ed avra' effetto a partire dal 1 gennaio successivo.
In caso di passaggio al grado superiore, sara' mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati nel grado di provenienza.
Nel caso di variazione del minimo contrattuale mensile di tale grado l'importo predetto sara' rivalutato ricalcolandolo percentualmente sul nuovo minimo contrattuale. Sempre nei caso di passaggio al grado superiore, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio stesso sara' considerata, utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianita' del nuovo grado Norme transitorie.
Norma transitoria.
I) Ai lavoratori appartenenti alla qualifica speciale attualmente in servizio, ai quali sia stata riconosciuta, ai sensi degli accordi interconfederali, tale qualifica antecedentemente all'entrata in vigore del presente contratto, ai soli fini degli scatti di anzianita', sara' tenuta conto del servizio prestato con le anzidette mansioni risalendo come massimo al 1 gennaio 1937.
II) Gli aumenti periodici di anzianita', maturati antecedentemente al 1 giugno 1952, vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate:
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso di avvenuto passaggio di grado la misura delle predette quote va riferita al grado cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'.
Le quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al giugno 1954.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 13
Art. 13.
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile, ivi compresa la contingenza, per 180.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile di cui sopra per 25.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 14
Art. 14.
GRATIFICA NATALIZIA
La gratifica natalizia di cui ai vigenti accordi interconfederali verra' corrisposta in misura ragguagliata ad una mensilita' di retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore.
Ai lavoratori che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel ciclo completo con carattere di prevalenza nel corso di ogni anno solare, la percentuale di maggiorazione media sara' computata nella retribuzione ai fini del calcolo della gratifica natalizia.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'anzianita'.
Pero' il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
La corresponsione della gratifica natalizia deve normalmente avvenire alla vigilia di Natale.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 15
Art. 15.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 della regolamentazione operaia, disposta dall'azienda o dalle competenti autorita', la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) non subira' riduzioni.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 16
Art. 16.
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione mensilmente liquidabili.
Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, ai lavoratore dovra' essere regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 17
Art. 17.
FERIE
Il lavoratore che abbia una anzianita' di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha, diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a:
14 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
16 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti;
20 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 e fino ai 22 anni compiuti;
26 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 22 anni compiuti.
Nella retribuzione globale di fatto, per i lavoratori che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel loro Ciclo completo - con carattere di prevalenza nel tempo, nel corso di ogni anno feriale - dovra' essere compresa la percentuale di maggiorazione media percepita per tale lavoro.
Come anzianita', convenzione, agli effetti delle concessioni delle ferie, l'anzianita' maturata dal dipendente in qualita' di operaio presso la stessa azienda viene riconosciuta al 50%.
L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo, Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta.
Non e' ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
Il personale assunto nel corso dell'anno, in caso di ferie collettive, avra' diritto alle ferie per l'anno stesso in rapporto ai mesi interi di rapporto prestato.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi delle ferie sono i mesi interi di servizio prestato.
Chiarimento a verbale
E' consentita la, sostituzione del godimento delle ferie fino ad un massimo di 6 giorni corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura prevista dall'art. 13, per ogni giorno di ferie non godute.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 18
Art. 18.
PERMESSI
Sempreche' vi siano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda potra' concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso e per sua esigenza.
I permessi concessi in occasione di decesso dei familiari del lavoratore non possono essere comunque computati come ferie.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 19
Art. 19.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il caso di matrimonio sara' concesso al lavoratore un permesso di giorni 14, con decorrenza della retribuzione che sara' corrisposta, da parte dell'azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'Istituto di Previdenza Sociale.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 20
Art. 20.
SERVIZIO MILITARE
Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal D.L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 , a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'indennita' di licenziamento e sempreche' il lavoratore non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.
Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, il lavoratore e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in diritto il lavoratore puo' essere considerato dimissionario.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 21
Art. 21.
TRASFERTA
Al lavoratore in missione per servizio l'azienda e' tenuta a corrispondere:
a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con
i normali mezzi di trasporto
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi il
lavoratore ad incontrare tali spese
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le dodici ore e sino alle 24 ore.
Se la missione dura piu' di 21 ore, l'indennita' di cui sopra e' dovuta per ogni giornata di missione. Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente ai lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo, oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere rimunerate come straordinario.
Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra sede di lavoro o altra localita' per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera, d) viene corrisposta dopo il primo mese nella misura del 35% e dopo il secondo mese nella misura del 20%.
L'indennita' di cui alla lettera d) viene corrisposta nella misura, del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna.
La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo riconoscendosi per altro al lavoratore la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 22
Art. 22.
TRASFERIMENTO
Al lavoratore trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con la azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie.
Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, e per se' e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, la indennita' di trasferta di cui all'art. 21.
In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennita' di trasferimento commisurata a mezza mensilita' dell'intera retribuzione che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, una mensilita' di retribuzione.
Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dalla presente regolamentazione.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 23
Art. 23.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia e per infortunio deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa;
In mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda il lavoratore e' tenuto ad esibire il certificato medico.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia ed infortunio, e sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (esempio: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza), e' dovuto al lavoratore non in prova il seguente trattamento:
1) conservazione del posto per 6 mesi, agli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni;
2) conservazione del posto per 9 mesi, agli aventi anzianita' di servizio lino a 10 anni;
3) conservazione del posto per 11 mesi, agli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni.
Inoltre, durante la interruzione del servizio per le cause in questione, il lavoratore ha diritto nel primo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per il primo mese ed alla meta' di essa per gli altri tre successivi mesi: nel secondo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi due mesi ed alla meta' di esso per i successivi quattro mesi; nel terzo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi tre mesi ed alla meta' di essa per i successivi sei mesi.
Superato il termine di conservazione dei posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione il caso di licenziamento.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopraindicate fino alla scadenza del preavviso stesso.
L'eventuale anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data, di assegnazione alla qualifica speciale (ex equiparati) e' considerata convenzionalmente utile agli effetti del presente articolo per il 50% della sua entita'.
Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore del lavoratore si fa rimando alle esistenti disposizioni di legge e di contratto.
L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali e assistenziali.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 24
Art. 24.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle legge 26 agosto 1959, n. 860 , sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
Ove durante, il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art 23 della presente regolamentazione a partire dal giorno disposizioni risultino piu' favorevoli alle lavoratrici.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 25
Art. 25.
VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
Il lavoratore non puo' rifiutare la visita d'inventario e di controllo disposta dalla Direzione dello stabilimento per gli oggetti, gli strumenti, gli utensili e per i materiali affidatigli.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 26
Art. 26.
PREVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta, che decorre dalla meta' o dalla fine di ciascun mese deve essere comunicata per
iscritto.
Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso e di
licenziamento:
ANNI DI SERVIZI 1ª Categoria 2ª Categoria Fino a 5 anni compiuti Mesi 1 Mezzo mese Oltre i 5 anni e fino a 10 anni compiuti Mesi 1 e mezzo Mesi 1
Il lavoratore dimissionario e' tenuto a dare un preavviso di
dimissioni nei termini ridotti del 50.% rispetto a quelli previsti: per le varie anzianita' nel caso) di licenziamento.
L'anzianita' di servizio all'erente al periodo antecedente alla
data di assegnazione alla qualifica speciale ed alle ex categorie speciali di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1940 per il Centro-Sud) e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'.
La parte che risolve il rapporto Senza l'osservanza dei predetti
terminali di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli, a al lavoratore.
E' in facolta' la parte che riceve la disdetta, ai sensi del primo
comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle
ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo della indennita' di licenziamento.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve, concedere ai lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata, dei permessi stessi sono stabilite dal datore di in vero in rapporto alle esigenze dell'azienda.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 27
Art. 27.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
la caso di risoluzione del rapporto lavoro da parte dell'azienda
non causato da provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 45 della collegata regolamentazione operaia, al lavoratore compete per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione della qualifica speciale o de derivante dai preesistenti contratti interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud:
A) un'indennita' di licenziamento pari a 114 giorni della
retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' maturata sino al 31 dicembre 1958;
B) un'indennita' di licenziamento pari a 16 giorni della
retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' maturata successivamente al 31 dicembre 1956.
Trascorso il 1° anno di servizio, le frazioni di anno sono
conteggiate per dodicesimi, con esclusione delle L'indennita' di anzianita' di cui sopra comunque riconosciuta nella qualifica speciale non puo' risalire oltre il 10 gennaio 1945.
L'indennita' di anzianita' in caso di licenziamento sara' liquidata secondo le misure e le modalita' tutte previste dall'art. 52 del contratto operai, per il periodo in cui il lavoratore ha appartenuto a tale categoria, ed in base alla norma di cui al 1° comma del presente articolo per il periodo in cui il lavoratore ha assunto la qualifica speciale.
Sempre nell'ipotesi di provenienza dalla qualifica operaia e nel
caso che l'anzianita' di servizio in tale qualifica abbia superato i 18 anni, il lavoratore avra' diritto alla misura dell'indennita' di licenziamento massima raggiunta nella qualifica operaia.
La liquidazione dell'indennita' determinata ai sensi dei commi
precedenti, deve essere fatta sulla, retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella
retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazione agli utili e provvigioni, anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonche' la indennita' di contingenza.
Ai lavoratori che nell'ultimo anno abbiano prestato servizio
effettivo in turni avvicendati nel ciclo completo, con carattere di prevalenza nel tempo (almeno sei mesi), la percentuale di maggiorazione media sara' computata nella retribuzione ai fini del calcolo della indennita'.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 28
Art. 28.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione di rapporto di lavoro, in seguito a
dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sottoindicate dell'indennita' di licenziamento prevista dall'art. 27 della presente regolamentazione:
il 50% quando il lavoratore, all'atto delle dimissioni, non abbia
superato i 6 anni di servizio;
l'intero trattamento quando il lavoratore, all'atto delle
dimissioni, abbia superato i 6 anni di servizio.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica, speciale ed alle ex categorie speciali di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1916 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' considerata utile al 50% ai soli effetti della determinazione delle aliquote dell'indennita' di licenziamento di cui sopra.
L'intero trattamento verra' pure usato ai lavoratori che diano le
dimissioni dopo aver superato, se uomini gli anni 60, se donne gli anni 55, nonche' alle donne che si dimettano per causa di matrimonio e di gravidanza.
E' altresi' dovuto l'intero trattamento ai dipendenti che si
dimettano in caso di malattia ed infortunio, dopo aver superato il periodo stabilito per la conservazione del posto.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 29
Art. 29.
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO
E COMPENSO SPECIALE
a) Trattamento economico minimo. - La retribuzione minima mensile
contrattuale per ciascuno dei due gradi stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica speciale e per le varie zone, e' fissata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.
b) Compenso speciale. - Per ogni ora di lavoro prestato
settimanalmente oltre le 44 e fino alle 48, ed oltre le 48 e lino alle 60 (discontinui); fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della presente regolamentazione ed all'art. 25 della regolamentazione operaia, verra' corrisposta all'appartenente alla qualifica speciale una quota oraria pari, rispettivamente, a 1/180 o a 1/270 del minimo contrattuale mensile e della indennita' di contingenza, fino ad un massimo, nel secondo caso, di 6 quote orarie.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 30
Art. 30.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto ha decorrenza dal 7 novembre 1958, con
validita' di 3 anni da detta data e cioe' sino al 6 novembre 1961, e si intendera' rinnovato tacitamente di anno in anno, se non verra' disdetto da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima dalla data della sua scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
CCNL 7 novembre 1958 Parte II-Tabella
TABELLA QUALIFICHE SPECIALI
Paga minima mensile
Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 1
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale devono essere specificate:
1) la data di assunzione;
2) la categoria cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui dove attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il luogo di lavoro;
6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identita' o altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) le tessere di assicurazioni sociali, in quanto ne sia gia' in possesso.
E' inoltre facolta' dell'azienda di richiedere all'impiegato la presentazione del certificato penale in data non anteriore ai 3 mesi, nonche' i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti sempreche' l'impiegato ne sia in possesso.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 2
Art. 2.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a
6 mesi per gli impiegati di prima categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo si intendera' ridotto rispettivamente a tre e a due mesi per i seguenti impiegati:
a) per gli amministrativi che abbiano gia' prestato servizio, con
analoghe mansioni, per almeno un biennio presso altre aziende della categoria;
b) per i tecnici che abbiano gia' prestato servizio, con analoghe
mansioni, per almeno un biennio, presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'.
Il periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non e' ammessa ne' la protrazione, ne' la rinnovazione.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
La risoluzione del rapporto potra' aver luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o
per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di prima categoria e durante il primo mese per gli impiegati di seconda o terza categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti,
all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato s'intendera' confermato in servizio.
Le norme relative alla previdenza impiegati di cui all'art. 24 non
si applicano durante il periodo di prova superato tale periodo, le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 3
Art. 3.
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 175 la retribuzione
mensile.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 la stessa
retribuzione mensile.
Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile
quella prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 4.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 4
Art. 4.
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Sono elementi retributivi mensili i seguenti:
1) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di
anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
2) eventuali indennita' di carovita e contingenza o terzo
elemento.
Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) compensi per eventuale lavoro straordinario, notturno e
festivo;
b) eventuali indennita' attribuite a specifiche circostanze
(alloggio, zona malarica);
c) provvigioni, interessenze, ecc.;
d) tredicesima mensilita' ed eventuali gratifiche aventi
carattere continuativo.
Gli elementi retributivi o aggiuntivi sopraindicati trovano
regolamentazione negli articoli che seguono.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 5
Art. 5.
SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA'
Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) hanno diritto per ogni biennio di anzianita', indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% per 14 bienni della loro carriera.
Tale aliquota e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio e sull'indennita' di contingenza mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti di anzianita' gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo per il caso di passaggio di categoria.
Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 16 gennaio 1937.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio a categoria superiore sara' mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari delle categorie di provenienza, sara' rivalutato ricalcolando percentualmente sui detti minimi tabellari delle categorie di provenienza gli aumenti biennali che lo compongono.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sara' considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria.
Norma transitoria
Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate:
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso di avvenuti passaggi di categoria la misura delle predette quote va riferita alla categoria cui apparteneva il lavoratore alta maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'.
Le quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al giugno 1954.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 6
Art. 6.
TREDICESIMA MENSILITA'
L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla
retribuzione globale mensile di fatto percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale.
Agli impiegati che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel ciclo completo - con carattere di prevalenza nel corso di ogni anno solare - la percentuale di maggiorazione media sara' computata nella retribuzione ai fini del calcolo della tredicesima mensilita'.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante
il corso dell'anno l'impiegato, non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda.
In caso di conferma dell'impiegato, ultimato il periodo di prova
gli sara' riconosciuto agli effetti del godimento anche il periodo di prova.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 7
Art. 7.
MUTAMENTO DI MANSIONI
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere
assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico, ne' alcun mutamento sostanziale nella sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di
prima categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, avverra' senza altro il passaggio dell'impiegato a tutti gli effetti nella categoria superiore.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma
precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente purche' la somma dei singoli periodi sia compresa in un massimo di mesi dodici per il passaggio alla prima categoria e di mesi otto per il passaggio alle altre categorie.
Lo svolgimento di mansioni superiori in sostituzione di altro
impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, ecc. non dara' luogo al passaggio di categoria, salvo il caso di mancata riammissione nelle sue precedenti mansioni, dell'impiegato sostituito.
All'impiegato che comunque sia destinato a compiere mansioni
inerenti alla categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso d'importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 8
Art. 8.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA O DALLA QUALIFICA
SPECIALE A QUELLA DI IMPIEGATO
A) Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia:
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia
nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento e sempreche' abbia un'anzianita' come operaio superiore ai sei anni compiuti, di un'anzianita' convenzionale quale impiegato, pari a sei mesi per ogni due anni di anzianita' compiuti con la qualifica di operaio.
All'operaio che abbia compiuto o consegua il passaggio in questione e nei cui confronti si sia interrotto o si interrompa, quindi, il decorso del primo decennio o del terzo o del quarto quinquennio di continuato servizio, necessario per la concessione rispettivamente del primo o del secondo o del terzo premio di anzianita' di cui all'art. 9 della collegata regolamentazione operaia, deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sotto indicate, al compimento del decennio o quinquennio interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica.
La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria da cui proviene l'impiegato e' ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operai, quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie.
Il premio di anzianita' frazionata, come previsto nei precedenti
comma e' anche concesso al lavoratore che sia passato alla qualifica impiegatizia successivamente al 1 gennaio 1940, con l'avvertenza che la concessione e' regolata dalle stesse norme previste per l'analogo caso degli operai passati alla qualifica speciale antecedentemente alla data di applicazione del presente contratto.
B) Passaggio dalla qualifica speciale a quella di impiegato: In
caso di passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia nella stessa azienda, il lavoratore avra' diritto al trattamento di liquidazione che gli compete per l'anzianita' maturata nella qualifica speciale e si considera assunto ex novo con la nuova qualifica.
Agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento
dovra' essere riconosciuta una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un quarto della precedente anzianita' maturata presso l'azienda sia come operaio, sia come appartenente alla qualifica speciale e sempreche' questa anzianita' sia superiore a sei anni.
Agli effetti della concessione delle ferie e del trattamento di
infortunio e malattia si fara' luogo al riconoscimento dell'intera anzianita' maturata nella qualifica speciale.
Per quanto concerne gli aumenti periodici di anzianita' e'
considerata utile, agli effetti della presente regolamentazione, la intera anzianita' per il servizio prestato nella qualifica speciale, con l'avvertenza che il lavoratore godra' nella qualifica impiegatizia il numero degli aumenti periodici residui.
Deve essere quindi mantenuto l'importo in cifra degli aumenti
periodici gia' maturati all'atto del passaggio alla qualifica impiegatizia e la ricalcolazione nel caso di variazione dei minimi contrattuali mensili relativi alle categorie della qualifica di provenienza.
Dichiarazione a verbale
Qualora in conseguenza di passaggio ad impiegato, il lavoratore
dovesse usufruire di un periodo di ferie inferiore a quelle gia' godute quale operaio manterra' il precedente miglior trattamento.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 9
Art. 9.
CUMULO DI MANSIONI
All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a
diverse categorie, sara' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita'.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 10
Art. 10.
TRASFERIMENTI
Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto, normalmente con congruo preavviso.
L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porti come
conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze, che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso la localita' della nuova destinazione l'impiegato acquisisce invece, quelle indennita' e competenze che siano in atto per la generalita' degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
L'impiegato licenziato per la mancata accettazione del
trasferimento, avra' diritto all'indennita' di licenziamento e di preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria sia stato pattuito espressamente il diritto dall'azienda di disporre il trasferimento; nel qual caso l'impiegato che non accetti il trasferimento avra' diritto all'indennita' di licenziamento, escluso il preavviso. Tuttavia, qualora la mancata accettazione del trasferimento, da parte dell'impiegato dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, e' dovuto anche il preavviso.
All'impiegato che venga trasferito verra' corrisposto il rimborso
delle spese di viaggio (per viaggio in ferrovia non inferiore alla seconda classe) e di vitto o di eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia che con lui convivono e lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta all'impiegato, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' di trasferta di cui all'art. 11.
Inoltre gli verra' corrisposto, quando si trasferisca solo, un
indennita' di trasferimento commisurata a mezza mensilita' in retribuzione (stipendio e contingenza) che andra' a percepire nella nuova residenza: quando invece si trasferisca con la famiglia, detta indennita' sara' commisurata all'intera mensilita' (stipendio e contingenza). Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo. All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 11
Art. 11.
TRASFERTE
Agli impiegati in missione per esigenze di servizio, la azienda
corrispondera':
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti
ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia non inferiore alla seconda classe);
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, nei limiti
della normalita', quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre spese vive eventuali necessarie per
l'espletamento della missione;
d) un'indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera di
cui ai punti 1 e 2 dell'art. 4, se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24.
Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra
verra' calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione.
Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per
anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente
all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno rimunerate come straordinarie.
Nei casi in cui l'impiegato viene inviato in missione presso altra
sede di lavoro, o localita', per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza, per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d), dopo il primo mese verra' corrisposta nella misura del 25% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%.
L'indennita' di cui alla lettera d) sara' corrisposta nella misura
del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisce caratteristica propria delle mansioni che lo impiegato normalmente disimpegna.
L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'impiegato la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 12
Art. 12.
INDENNITA' PER DISAGIATA SEDE
Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati ed il perimetro al piu' vicino centro abitato disti km. 5, l'Azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto del personale corrispondera' un adeguato indennizzo, da stabilirsi di comune accordo.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 13
Art. 13.
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
Lo stipendio dovra' essere corrisposto non oltre la fine del mese
con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione mensilmente liquidabile.
Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento,
decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente, inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
Nel caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi
costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non dovra' mai
superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 14
Art. 14.
ORARIO DI LAVORO
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle
norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L'orario di lavoro del sabato normalmente non potra' superare le 4
ore e dovra' cessare non oltre le ore 13, senza che cio' possa dar luogo al recupero delle ore effettuate in meno: in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovra' essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all'art. 3 per le ore lavorate in piu' fino alle 48 settimanali.
Per gli impiegati la cui prestazione e' connessa con il lavoro di
stabilimento, varra' la disposizione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in piu', oltre le otto ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le quattro ore del sabato, fino alla concorrenza delle 48 ore settimanali, l'impiegato avra' diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui ai predetto art. 3.
Agli impiegati ai quali e' consentita, in deroga ed eccezione alle
norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti di lavoro prestato in piu' fino alla concorrenza delle ore dieci giornaliere e sessanta settimanali, sara' compensata nella misura indicata dal precedente comma.
Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da
circostanze contingenti o di natura transitoria.
Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'articolo del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 695 , il quale esclude dalla limitazione dell'orario impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto ed ai sensi dell' art. 3 n. 2 del regio decreto 10
settembre 1923, n. 955 (Regolamento per la applicazione R.D.L.
succitato) si conferma che e' da considerare personale direttivo escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro "quello preposto alla Direzione Tecnica ed Amministrativa dell'Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilita' dell'andamento dei servizi", personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni direttive e con la qualifica di prima categoria.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 15
Art. 15.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i
limiti dell'art. 14 o comunque oltre le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6 del mattino.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate
destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi, previsti dall'art. 16.
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge
sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovra' essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso, nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo.
Nessun impiegato potra' esimersi dall'effettuare nei limiti
previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovra' essere disposto o
autorizzato.
Le percentuali di maggiorazioni sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno (feriale) 25%;
2) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi, 50%;
3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati, 50%;
4) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni, 4%,
turni notturni, 25%;
5) lavoro straordinario festivo, 70%;
6) lavoro straordinario notturno (compreso o non compreso in
turni avvicendati): per la prima ora, 60%, per le ore successive, 75%.
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra verranno riferite alla retribuzione di cui all'art. 3.
Il lavoro straordinario e quello festivo verra' compensato in
aggiunta alla normale retribuzione, con la retribuzione di cui all'art. 3 maggiorata delle percentuali di cui sopra.
Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel
senso che la maggiore assorbe la minore.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 16
Art. 16.
GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche ed i giorni destinati a riposo settimanale
compensativo a norma delle vigenti disposizioni legislative;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile,
del 1 maggio e del 4 novembre, e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
c) le seguenti dodici festivita':
1) Capo d'Anno;
2) 6 gennaio - Epifania;
3) 19 marzo - S. Giuseppe;
4) lunedi di Pasqua - Giorno dell'Angelo;
5) Ascensione;
6) Corpus Domini;
7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo;
8) 15 agosto - Assunzione;
9) 1 novembre - Ognissanti;
10) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
11) 25 dicembre - S. Natale;
12) 26 dicembre - S. Stefano e le altre che eventualmente in
sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
d) la festivita' del Patrono della localita' dove ha sede lo
stabilimento;
e) il giorno di Pasqua.
Nel caso che taluna delle festivita' di cui alle lettere b), c) e
d) cadesse in domenica o nel giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verra' corrisposto all'impiegato, in aggiunta alla retribuzione mensile, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'art.
3.
Per il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, sara' corrisposta una giornata di intera retribuzione.
Il lavoro nelle festivita' indicate con la lettera a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b), c) e d) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all'art. 15 della presente regolamentazione.
Il riposo settimanale cadra' normalmente in domenica.
Il lavoro nei giorni di domenica potra' essere svolto, nei casi
consentiti con le avvertenze stabilite dalla legge sul riposo domenicale o settimanale, fermo rimanendo il trattamento economico previsto dall'art. 15 del presente contratto.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 17
Art. 17.
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto ad un riposo
(ferie) con decorrenza degli elementi della retribuzione percepiti in servizio.
I periodi di riposo sono:
per ognuno dei primi due anni di anzianita' di servizio, giorni
15 lavorativi;
per ognuno dei successivi anni di anzianita' di servizio, fino al
10°, giorni 20 lavorativi;
per ognuno dei successivi anni di anzianita' di servizio, fino al
18°, giorni 25 lavorativi;
per ognuno dei successivi anni di anzianita' di servizio, oltre
il 18°, giorni 30 lavorativi.
Nella retribuzione globale di fatto, per gli impiegati che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel loro ciclo completo - con carattere di prevalenza nel tempo, nel corso di ogni anno feriale - dovra' essere compresa la percentuale di maggiorazione media percepita per tale lavoro.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e le
festivita' previste dal presente contratto cadenti in tale periodo, non verranno computate agli effetti delle ferie.
La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio.
Le ferie non competono all'impiegato in corso di prova; pero' il
periodo di prova deve essere computato agli effetti dell'anzianita' feriale per l'impiegato che sia stato confermato.
L'impiegato puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno
feriale di maturazione; qualora l'impiegato venga licenziato nel corso di detto anno avra' diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie maturate e non ancora godute, come anche sara' tenuto al rimborso del corrispondente indennizzo per i dodicesimi di ferie goduti in piu' del diritto maturato.
Il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del
periodo di preavviso per risoluzione dei rapporto di lavoro.
Non e' ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in
caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta nel periodo di ferie.
Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 11.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 18
Art. 18.
INDENNITA' MANEGGIO DENARO E CAUZIONE
All'impiegato la cui normale e specifica mansione consista nel
maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con oneri per errori, deve essere corrisposta una particolare indennita' mensile ragguagliata all'8% del minimo risparmiato nella categoria di appartenenza e della eventuale indennita' di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune godimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 19
Art. 19.
SERVIZIO MILITARE
Il servizio militare (chiamata o richiamo alle armi) non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto le armi verra' computato agli effetti dell'anzianita' (salvo per gli impiegati in prova), come passato in servizio presso l'azienda.
Terminato il servizio militare, l'impiegato dovra' presentarsi nel
termine di 30 giorni all'azienda per riprendere servizio; in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sara' considerato dimissionario.
In caso di richiamo alle armi, in favore dell'impiegato sara'
continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi alla assicurazione obbligatoria per invalidita' e vecchiaia o per altre forme di previdenza sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta.
A sua richiesta il richiamato alle armi puo' risolvere il rapporto
di lavoro: in tal caso ha diritto a tutte le indennita' che gli sarebbero spettate in caso di regolare risoluzione del rapporto, escluso il solo preavviso.
Al momento del richiamo alle armi, ove non si tratti di richiamo
per esigenze militari di carattere eccezionale e di arruolamento volontario, l'azienda corrispondera' all'impiegato e per un periodo non inferiore a mesi tre una indennita' mensile pari alla sua retribuzione di fatto.
Agli altri effetti, sia per la chiamata alle armi per gli obblighi
di leva che per richiamo alle armi, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore al momento della chiamata o del richiamo.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 20
Art. 20.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Agli impiegati che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona
riconosciuta malarica, compete una speciale indennita' da fissarsi dalle organizzazioni territoriali locali.
Le localita' da considerarsi malariche, sono quelle riconosciute
dalle competenti autorita' sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 21
Art. 21.
TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
L'assenza per malattia dovra' essere comunicata alla azienda entro
il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, la assenza verra' considerata ingiustificata.
A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il
certificato medico.
L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia
dell'impiegato dal medico di sua fiducia.
Nel caso di interruzione del servizio dovuto ad infortunio o
malattia, non determinati da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato (es.: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza), verra' accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento:
1) per anzianita' di servizio fino a tre anni: conservazione del
posto per mesi 6;
2) per anzianita' di servizio fino a sei anni: conservazione del
posto per mesi 9;
3) per anzianita' di servizio oltre i sei anni: conservazione del
posto per mesi 12.
Nel primo caso l'impiegato avra' diritto alla corresponsione
dell'intera retribuzione (stipendio e contingenza) per due mesi e della meta' di essa per successivi due mesi.
Nel secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione per
tre mesi e della meta' di essa per i successivi quattro mesi.
Nel terzo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione per
quattro mesi e la meta' di essa per i successivi sei mesi.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Alla scadenza dei termini di cui sopra, ove l'azienda proceda al
licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il normale trattamento di licenziamento (compresa l'indennita' sostitutiva di preavviso).
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento.
Ove cio' avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento, il
rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a
termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 22
Art. 22.
GRAVIDANZA E PUERPERIO
In caso di gravidanza e puerperio si applica il trattamento
previsto dalla legge 26 agosto 1950, n. 860 , sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze
aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro facolta' di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza
e puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 21 della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempreche' dette disposizioni risultino piu' favorevoli alla lavoratrice.
E' tuttavia, in facolta' dell'impiegata all'atto della
presentazione del certificato medico di gravidanza di optare tra il citato trattamento di legge e quello che consiste nella conservazione del posto per un periodo di otto mesi di cui i primi quattro con corresponsione dell'intera retribuzione ed i successivi due con la corresponsione della meta' della retribuzione.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 23
Art. 23.
PREVIDENZA
Nei riguardi della "Previdenza impiegati industria" ci si atterra'
alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937, per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, ed a quelle delle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 24
Art. 24.
REGOLAMENTO INTERNO
Presso ciascuna azienda puo' essere redatto dal datore di lavoro,
sentita la commissione interna, un regolamento da collocare in luogo chiaramente visibile.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 25
Art. 25.
DISCIPLINA AZIENDALE
Gli impiegati, in tutte le manifestazioni del rapporto d'impiego,
dipendono dai rispettivi superiori secondo l'organizzazione aziendale. Essi debbono conservare rapporti di subordinazione verso i superiori, obbedendo ai loro ordini, nonche' di educazione tanto verso i superiori quanto verso i colleghi e i dipendenti.
In armonia con la dignita' personale dell'impiegato, i superiori
impronteranno i rapporti con i rispettivi dipendenti a sensi di collaborazione e di urbanita'.
Le aziende avranno cura di mettere in grado gli impiegati di
conoscere, oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 26
Art. 26.
PERMESSI E RECUPERI
Sempreche' vi siano motivi giustificati e compatibilmente con le
esigenze del servizio, l'azienda consentira' che l'impiegato che ne faccia richiesta si assenti dal lavoro per breve permesso, e per sua esigenza.
Per l'impiegato che contrae matrimonio il permesso di giorni 15
(quindici) retribuiti, stabilito a norma di legge, sara' computato con esclusione dei giorni festivi.
Il permesso matrimoniale e quelli eventualmente concessi in
occasione di decesso di familiari dell'impiegato non verranno computati come ferie.
Qualora il permesso venga concesso con la condizione di recupero,
questo potra' essere effettuato anche nel pomeriggio del sabato senza diritto a retribuzione.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 27
Art. 27.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario d'ufficio, ed adempiere alle formalita'
prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita' assidua e diligente nel disbrigo del
presente contratto, nonche' le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda,
non trarre profitto, con danni dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio.
L'imprenditore, a sua volta, non potra' con speciali convenzioni
restringere l'ulteriore attivita' professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di la' dei limiti segnati nel precedente comma;
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e
strumenti a lui affidati.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 28
Art. 28.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le infrazioni al presente contratto e alle norme speciali indicate
nell'art. 27 potranno essere punite a seconda della gravita' della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni 4) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
competenti per territorio, su richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata i della sospensione previsto dal punto 3).
Ogni provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un
impiegato dovra' essere portato a conoscenza dell'interessato.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 29
Art. 29.
SOSPENSIONI
Ricade sotto il provvedimento della sospensione l'impiegato:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all'articolo 27, o
abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito
con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 30
Art. 30.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro
potra' essere inflitto:
1) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non delle
altre indennita'.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell'impiegato che
commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi:
a) assenze per cause non giustificate o senza giustificazione,
prolungate oltre 5 giorni consecutivi o assenze ripetute per 5 volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 29
sempreche' la contravvenzione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) condanna ad una pena detentiva comminata all'impiegato con
sentenza passata in giudicato per azioni commesse non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla
incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti, o comunque il compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza, al materiale della
azienda e di lavorazione;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel
recinto dello stabilimento e che rechi perturbamento grave alla vita aziendale;
g) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e
di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati provvedimenti disciplinari di cui all'art. 29.
2) senza preavviso o senza indennita' per anzianita'.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell'impiegato che
provochi all'azienda grave documento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i
seguenti casi:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale contravvenzione
sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o
di lavorazione;
c) trafugamento di schede e disegni di macchine, di utensili,
comunque di materiale illustrativo di brevetti e procedimenti di lavorazione ed equivalenti violazioni del segreto d'ufficio;
d) insubordinazione verso i superiori che comporti documento
morale o materiale all'azienda.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 31
Art. 31
I compiti delle Commissioni interne sono e saranno quelli previsti dagli accordi interconfederali in materia.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 32
Art. 32.
Il Contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere
risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue, a seconda dell'anzianita' e delle categorie: ANNI DI SERVIZIO 1ª Categoria 2ª Categoria 3ª Categoria
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere alla altra un'indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennita' sara' computato nell'anzianita' agli effetti dell'indennita' di licenziamento.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso dei preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo, per il periodo di preavviso compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 33
Art. 33.
DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'impiegato le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento previste dall'art. 34 del presente contratto:
il 50%, quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni i 5 anni di servizio;
l'intero trattamento, quando l'impiegato all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di servizio.
L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per comprovata malattia, infortunio, maternita' e matrimonio.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 34
Art. 34.
INDENNITA' DI ANZIANITA'
In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 30 - parte seconda - si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924 numero 1825 ( 15/30 di retribuzione per ogni anno di anzianita), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivati da regolamenti concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 533 , e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successiva;
b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino all'1 gennaio 1947 l'indennita' verra' liquidata nella misura dei 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento) portata da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli anche se derivati da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive salvo il caso di contratti individuali intuitu personae per i quali varra' la norma dell'art. 37;
c) per l'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1947 in poi l'indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risolazione del rapporto. Trascorso il 1° anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi trascurandosi le frazioni di mese.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni i premi ad incentivo, la partecipazione agli utili, nonche' tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato nonche' l'indennita' di contingenza.
Agli impiegati che nell'ultimo anno abbiano prestato servizio effettivo in turni avvicendati nel ciclo completo, con carattere di prevalenza nel tempo (almeno sei mesi), la percentuale di maggiorazione media sara' computata nelle retribuzione ai fini del calcolo dell'indennita'.
Se l'impiegato e' remunerato in tutto o in parte con provvigione premio ad incentivo o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media dei periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi ad incentivo si intendono riferiti al lavoro gia' effettuato e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (Cassa Pensioni, Previdenza, Assicurazioni, Varie), compiuti dall'azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 23 del presente contratto.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 35
Art. 35.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte del prestatore di lavoro, l'indennita' di anzianita) e quella sostitutiva di preavviso debbono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 2° grado.
Per quanto concerne la ripartizione delle indennita' se non vi e' accordo tra gli aventi diritto per l'attribuzione di essa in mancanza delle persone indicate nel comma precedente valgono le norme contenute nell' art. 2122 del Codice civile .
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 36
Art. 36.
ASPETTATIVA
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali verra' concessa una aspettativa, per la durata della carica - fino ad un massimo di due anni senza decorrenza della retribuzione, ma con decorrenza dell'anzianita' esclusion fatta agli effetti della tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie.
All'impiegato avente un'anzianita' di servizio presso la stessa azienda non inferiore ai 5 anni l'azienda potra' concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 21) nella misura massima di tre mesi, prorogabili per documentate ulteriori necessita' convalescenziarie, sino ad un massimo di altri tre mesi.
Sempre con gli stessi requisiti di anzianita', all'impiegato che la richieda, per comprovate e riconosciute necessita' personali o familiari, l'azienda potra' concedere un'aspettativa, in relazione alla natura delle necessita' che hanno motivato la richiesta.
Gli anzidetti periodi di aspettativa non saranno ne' retribuiti ne' computati ad alcun effetto contrattuale.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 37
Art. 37.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni Istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con altri trattamenti.
La previdenza e le indennita' di licenziamento, anche quando siano disgiunte si considerano costituenti un unico istituto.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 38
Art. 38.
DISPOSIZIONI GENERALI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 37 le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni di miglior favore individuale in atto nelle singole aziende nei riguardi degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 39
Art. 39.
TRATTAMENTO DEI LAUREATI E DIPLOMATI
Il laureato o diplomato di scuole medie superiori in specialita' tecniche inerenti all'industria nella quale esplica le mansioni impiegatizie, al 1° impiego non potra' essere assegnato a categoria inferiore alla seconda.
E' ammessa una riduzione del minimo contrattuale del 7% per la durata del periodo di prova.
Dichiarazione a verbale - Donne con mansioni di concetto.
All'impiegata adibita a mansioni di concetto di particolare importanza, a parita' di rendimento degli uomini, sara' dovuto lo stesso minimo stipendiale previsto per gli impiegati.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 40
Art. 40.
CERTIFICATO DI LAVORO
Al sensi dell' art. 2124 c.c. , se non e' obbligatorio il libretto di lavoro all'atto della cessazione di contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore dovra' rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 41
Art. 41.
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO E CATEGORIA
Lo stipendio minimo contrattuale, per ciascuna categoria e per le varie zone, e' fissato nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.
CATEGORIE. - Le categorie stabilite a tutti gli effetti del contratto sono le seguenti:
1ª categoria: tecnici, amministrativi. Appartengono a tale categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali (impartite dai titolari d'azienda o dirigenti aziendali) o comunque esplicanti equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e delicatezza.
2ª Categoria: tecnici, amministrativi. Appartengono a tale categoria gli impiegati con mansioni di concetto.
3ª Categoria A: tecnici, amministrativi. Appartengono a tale gruppo gli impiegati con mansioni d'ordine.
3ª Categoria B: vi appartengono gli impiegati d'ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 42
Art. 42.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto ha decorrenza dal 7 novembre 1958 con validita' di 3 anni da detta data e cioe' sino al 6 novembre 1961, e si intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno, se non verra' disdetto da una delle parti contraenti tre mesi prima della data della sua scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
CCNL 7 novembre 1958 Parte III-Tabelle
TABELLA IMPIEGATI.
UOMINI - Stipendio minimo mensile
Parte di provvedimento in formato grafico
DONNE - Stipendio minimo mensile
Parte di provvedimento in formato grafico