Monitoring Gesetzessammlung

060U1347

IT - DPR

060U1347

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del linoleum, cuoio rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone amorfo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960 n. 1347)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 1959, e relative tabelle, da valere per le aziende produttrici di linoleum, cuoio, rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone amorfo, stipulato tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti Linoleum, Cuoio rigenerato, Pegamoidi, Tele cerate, Elettrodi di carbone amorfo, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Organizzazione Sindacale tra Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti Linoleum, Cuoio rigenerato, Pegamoidi, Tele cerate, Elettrodi di carbone amorfo, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici; Visto l'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, allegato al predetto contratto; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per la quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 1959, da valere per le aziende produttrici di linoleum, cuoio rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone amorfo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamante e allo stesso allegate, dell'accordo aggiuntivo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese del linoleum, cuoio rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 agosto 1960 Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 150. - VILLA

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 22 GENNAIO 1959
DA VALERE PER LE AZIENDE PRODUTTRICI DI LINOLEUM, CUOIO
RIGENERATO, TELE CERATE, PEGAMOIDI, ELETTRODI DI CARBONE AMORFO
Addi', 22 gennaio 1939, Milano,
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI LINOLEUM, CUOIO RIGENERATO, PEGAMOIDI, TELE CERATE, ELETTRODI DI CARBONE AMORFO, rappresentata dal proprio Presidente dottor ing. Pirro Albergoni, assistito dal Segretario della FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIE VARIE, con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai sigg.
dott. Leonardo Castiglioni, dott. Giuliano Volterra e dott. Riccardo Mazza, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal dott. Mario Binaghi,
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.) rappresentata dai Segretari Nazionali: rag. Egidio Roncaglione e sig. Silvano Verzelli; con la partecipazione di una delegazione di lavoratori, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.) rappresentata dai Segretari: on.le Vittorio Foa e on.le Luciano Romagnoli,
l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (FEDERCHIMICI), rappresentata dal proprio Segretario Generale sig.
Giuseppe Reggio e dai Segretari Nazionali sigg. Egidio Quaglia, Vera Acutis e Mario Zanetta; con la partecipazione di una delegazione di lavoratori, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) nella persona del Segretario Confederale dott. Dionigi Coppo, assistito dal comm. Ettore Azais,
l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.) rappresentata dalla Segreteria Nazionale composta dai signori: Lino Ravecca, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Ernesto Cornelli e Leo Biggi, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai signori:
Elio Agostini, Felice Abba, Adelio Baioni, Renato Fabietti, Carlo Perelli, Catullo Venieri, e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) in persona dei Segretari Nazionali sigg.: Italo Viglianesi, Raffaele Tanni e dott. Tullio Repetto, Addi' 22 gennaio 1939, in Milano.
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI LINOLEUM, CUOIO RIGENERATO, PEGAMOIDI, TELE CERATE, ELETTRODI DI CAR BONE AMORFO, rappresentata dal proprio Presidente dottor ing. Pirro Albergoni, assistito dal Segretario della FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIE VARIE,
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI (C.I.S.N.A.L.) rappresentata per delega dal sig. Bruno Scheggi delegato confederale per l'Alta Italia,
si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per gli operai, impiegati e categorie speciali dipendenti dalle industrie produttrici di linoleum, cuoio rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone amorfo.
Art. 1.
ASSUNZIONE
Per le assunzioni degli operai valgono le norme di legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare all'operaio, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica, e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. A comunicazione avvenuta il lavoratore si intende destinato ad ogni effetto alla localita' indicatagli.
Nell'assunzione delle donne e dei minori l'azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla relativa legge.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 2

Art. 2.
DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO
Per l'assunzione l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso;
3) carta di identita' o documento equipollente.
E' facolta' dell'azienda il richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreche' il lavoratore ne sia in possesso l'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operalo e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio, e notificarne i successivi mutamenti nonche' a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 3

Art. 3.
PERIODO DI PROVA
Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' superare sei giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'.
Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative ma l'accordo deve risultare da atto scritto.
L'operaio mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio.
L'operaio che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non puo' essere inferiore ai minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera.
Nei confronti dell'operaio confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 4

Art. 4.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
La classificazione degli operai verra' fatta in base alle categorie sotto elencate:
Operai specializzati:
Sono coloro che compiono lavori ed operazioni di notevole difficolta', delicatezza e complessita' la cui corretta esecuzione richieda specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Operai qualificati
Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Operai comuni:
Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categorie superiori partecipando direttamente alla lavorazione.
Manovali:
Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia ed analoghi lavori di fatica anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione.
Donne di 1ª categoria:
Sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Donne di 2ª categoria:
Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio.
Donne di 3ª categoria:
Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri od analoghi lavori anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alle lavorazioni.
Il passaggio del lavoratore alla categoria superiore non consente la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'incasellamento delle lavorazioni per le categorie sopra elencate sara' studiato settore per settore con l'intervento delle rappresentanze delle parti direttamente interessate.
Lavoratori addetti a lavori discontinui
O a mansioni di semplice attesa o custodia:
Gruppo A. - Vi appartengono: autisti meccanici con patente di terzo grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempreche' di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo gruppo di specializzazione.
Gruppo B. Vi appartengono: infermieri, autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardie notturne e diurne, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principianti ed altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione.
Gruppo C. - Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa e custodia - che non richiedano specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio.
Gruppo D. - Vi appartengono: cavallanti, carrettieri, stallieri, inservienti, custodi e addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 5

Art. 5.
CUMULO DI MANSIONI
All'operaio al quale vengono affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima sia svolta con normale continuita'.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 6

Art. 6.
PASSAGGIO DI MANSIONI
La categoria attribuita all'operaio non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacita' ed attitudine.
In detta ipotesi, all'operaio sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a categoria superiore, mentre l'operaio continuera' a percepire la propria normale retribuzione se le nuove mansioni afferiscono a categoria inferiore.
Non si adottera' la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni, causato da sostituzione di lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, abbia durata fino a due giorni.
L'operaio che per almeno trenta giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - sempreche' non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o permesso - passa definitivamente nella categoria superiore.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 7

Art. 7.
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
Le Organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 8

Art. 8.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Agli operai che comprovino la frequenza a scuole professionali saranno concessi necessari permessi e facilitazioni nell'orario di lavoro, per la frequenza dei suddetti corsi e per la partecipazione agli eventuali esami.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 9

Art. 9.
ABITI DA LAVORO
Agli operai assunti successivamente alla stipulazione della presente regolamentazione, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato o per un periodo inferiore a 6 mesi, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
L'azienda rinnovera' di anno in anno agli operai gli abiti di lavoro di cui sopra sostenendo in proprio la relativa spesa con facolta' di chiedere la restituzione dell'abito usato.
Nel caso in cui l'azienda abbia gia' provveduto a fornire gratuitamente l'abito da lavoro, non ricorre l'obbligo della concessione della prima fornitura, ferme restando le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Agli operai addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o piu' all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessita' di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
Le modalita' concernenti la distribuzione, l'uso e il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo fra le Associazioni locali.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 10

Art. 10.
ORARIO NORMALE DI LAVORO
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Nell'eventualita' che l'orario di lavoro dovesse essere portato, per disposizione normativa o contrattuale, a 40 ore settimanali (a 42 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti, in mancanza di un'opportuna disposizione generale, si incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali.
L'orario giornaliero di lavoro e' fissato dall'azienda e disposto in apposita tabella, da affliggersi secondo le norme di legge.
Ove esistano orologi di stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario.
Gli operai non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici l'operaio del turno smontante non puo' abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall'art. 18 per il lavoro straordinario.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 11

Art. 11.
DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI
ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI
O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
Per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non puo' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia.
Gli operai anzidetti sono classificati nei quattro gruppi A, B, C e D, di cui al precedente art. 4 e la loro retribuzione giornaliera viene determinata come segue:
a) per le prime 8 ore con la paga corrispondente a quella rispettivamente prevista nelle tabelle salariali per gli operai di produzione specializzati, qualificati, comuni e manovali;
b) per la nona e la decima ora con l'anzidetta paga ridotta al 50%;
c) per le ore straordinarie con le maggiorazioni previste dall'art. 18.
Ai guardiani di cui al gruppo R del precedente art. 4, in quanto prestino servizio esclusivamente notturno, fermo restando quanto sopra previsto, viene riconosciuta una maggiore paga di L. 100 giornaliere per i vari orari (8, 9, 10 ore).
L'indennita' di contingenza per i lavoratori di cui al presente articolo e' ragguagliata ad un orario di 10 ore o a quello maggiore richiamato dal 1° comma.
Tuttavia allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad 8 ore l'indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura, giornaliera.
Per retribuire il lavoro straordinario prestato dagli operai in questione deve essere adottato, come quota oraria dell'indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera dell'indennita' stessa.
Restano ferme le migliori condizioni in atto.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 12

Art. 12.
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti.
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se, l'azienda trattiene l'operaio nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volonta'.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria per il prolungamento di tale termine, il lavoratore puo' richiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita', compreso il preavviso.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 13

Art. 13.
RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purche' esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta la interruzione.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 14

Art. 14.
DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO
Salve le esclusioni sottoindicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore, per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro, siano recuperate nei precedenti giorni della settimana in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcuna maggiorazione di salario.
Per gli operai che rientrano nelle esclusioni sottoindicate l'azienda stabilira' dei turni che consentano loro la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato per 24 volte in ogni anno solare opportunamente ripartite nelle diverse stagioni.
A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell'industria.
1) Operai addetti ad attivita' a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o ad attivita' e mansioni rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana per cui ricorra il riposo settimanale a turno, e cioe':
a) attivita' di cui all' art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 e tabella integrativa I, II e III approvata con decreto ministeriale del 22 giugno 1935;
b) attivita' relative ad opifici la cui prevalente forza motrice e' prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero e' costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ad esclusivo uso di questo;
c) mansioni che, pur non rientrando nelle attivita' sopraindicate, vi sono connesse in modo tale che la sospensione del pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioe':
- mansioni inerenti alle operazioni di scarico, di carico e di spedizione qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda - mansioni svolte dal personale addetto a sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitatamente a quelle inerenti alle operazioni di vendita al banco dei prodotti di fabbricazione delle aziende stesse:
- mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
2) Operai addetti ad attivita' diverse:
a) attivita' soddisfacenti bisogni che ricorrano anche ed in modo particolare il sabato e la domenica mattina, come: manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l'esercizio o
pericolo per il personale
b) vigilanza delle aziende e degli impianti;
c) attivita' rivolte alla raccolta o alla lavorazione di materie prime o di prodotti soggetti a facile deterioramento;
d) attivita' che non possono essere sospese, per ragioni tecniche, per piu' di un giorno alla settimana;
e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento della attivita' dell'azienda;
f) operazioni di vendita al banco presso le sedi le filiali e le agenzie delle aziende industriali dei prodotti fabbricati dalle aziende stesse;
g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni.
Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a piu' squadre; personale addetto a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali.
In particolare le limitazioni stagionali di energia elettrica.
E' infine ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche nei casi non rientranti nelle suddette esclusioni, sempreche' si addivenga ad accordo tra le parti tramite le organizzazioni sindacali periferiche di categoria.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 15

Art. 15.
RIPOSO SETTIMANALE
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadra' normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 16

Art. 16.
LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge.
In particolare si richiamano i seguenti divieti, per i quali la legge disciplina anche specificatamente le deroghe ed eccezioni:
1) e' vietato adibire al lavoro i minori degli anni 14;
2) e' vietato adibire i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo 3) e' vietato adibire i minori degli anni 18 alla manovra e al traino di vagonetti;
4) e' vietato adibire gli uomini minori di 18 anni e le donne di qualsiasi eta' a lavoro notturno, considerato, ai fini della disposizione in esame, quello relativo ad un periodo di almeno 11 ore consecutive comprendente l'intervallo dalle ore 22 alle ore 6;
5) e' vietato adibire gli uomini minori di anni 15 e le donne minori di anni 21 a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (che sono determinati da apposita tabella allegata alla sopracitata legge) 6) e' vietato adibire le donne minorenni a lavori di pulizia, di manutenzione di lubrificazione di motori e degli organi di trasmissione delle macchine in moto.
Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui l'azienda e' tenuta ad esporre, nello stabilimento, una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonche' a concedere ai minori ed alle donne di qualsiasi eta' che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore alle 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz'ora e di un'ora quando l'orario di lavoro superi le 8 ore.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 17

Art. 17.
GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell'art. 15 e delle disposizioni legislative vigenti;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
c) le seguenti dodici festivita':
1) Capo d'Anno;
2) 6 gennaio - Epifania;
3) 19 marzo - S. Giuseppe;
4) Lunedi di Pasqua, giorno dell'Angelo;
5) Ascensione;
6) Corpus Domini;
7) 29 giugno SS. Pietro e Paolo;
8) 15 agosto - Assunzione;
9) 1 novembre - Ognissanti;
10) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
11) 25 dicembre - S. Natale;
12) 26 dicembre - S. Stefano;
e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
d) la festivita' del Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento;
e) il giorno di Pasqua.
Il trattamento economico spettante agli operai in occasione delle festivita' di cui sopra e' regolato come segue:
1) per i giorni di cui al punto b):
- qualora non vi sia prestazione d'opera, verranno corrisposte 8 ore di normale retribuzione globale di fatto compreso ogni elemento accessorio;
- qualora vi sia, prestazione d'opera, all'operaio deve essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione della percentuale per lavoro festivo o per lavoro straordinario festivo;
2) per i giorni di cui ai punti c) e d):
- qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sara' determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale contrattuale;
- in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione della percentuale per il lavoro festivo o per il lavoro straordinario festivo;
3) per il giorno di Pasqua:
- in via eccezionale ed in relazione alla particolare caratteristica di tale festivita' si conviene di corrispondere, in coincidenza con essa, l'importo di una giornata di intera retribuzione ragguagliata ad 8 ore.
In caso di coincidenza di una o piu' delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo fra di loro o con la domenica o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento sara' corrisposto al lavoratore il trattamento economico previsto per ciascuna delle predette festivita' di cui ai punti b), c) e d).
Il trattamento di cui al presente articolo, per quanto riguarda gli operai retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, comprendera' il valore delle quote mobili calcolate sulla media oraria delle ultime quattro settimane. Per quelli normalmente addetti a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
Per i casi di assenza dal lavoro valgono le vigenti disposizioni legislative.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 18

Art. 18.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI.
MAGGIORAZIONI
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 10, ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per gli operai compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 sul recupero delle ore perdute e dall'art. 14 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
E' considerato lavoro quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nelle ricorrenze di cui alle lettere b) e c) dell'art. 17.
Per gli operai soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovra' essere preavvertito non piu' tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso: nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo, o straordinario festivo.
Nessun operaio puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovra' essere disposto ed autorizzato.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno (feriale) per la 1ª ora.......... 25%
ore successive............................................... 35%
2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati fe-
stivi........................................................ 50%
3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati............ 30%
4) lavoro effettuato in turni avvicendati:
turni diurni................................................. 4%
turni notturni............................................... 25%
5) lavoro straordinario festivo................................. 70%
6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in
turni avvicendati) 1ª ora.................................... 60%
ore successive............................................... 75%
Per le ore di lavoro domeniche che superano l'orario normale settimanale di cui all'art. 10 (48 o 60) sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70%.
Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga oraria di fatto, compresa la indennita' di contingenza.
Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovra' essere retribuita, ma in tale caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 19

Art. 19.
TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO
La paga oraria minima per ciascuna categoria di lavoratori e per le varie zone e' fissata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 20

Art. 20.
DONNE ADIBITE A MANSIONI CARATTERISTICHE
DELLE PRESTAZIONI D'OPERA MASCHILI
Alla donna destinata a compiere mansioni caratteristiche delle prestazioni d'opera maschili compete, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile opera aia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.
Nella lavorazione a cottimo la condizione sopraindicata si intendera' soddisfatta con l'adozione della tariffa prevista per la categoria suddetta.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 21

Art. 21.
LAVORO A COTTIMO - PREMI DI PRODUZIONE
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' ed operosita' lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 10% superiore al minimo di paga della propria categoria.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale.
Quando gli operai siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo sara' ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra', essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato ed al lavoratore devono essere concessi acconti di circa il 90% sul presumibile guadagno.
Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
Sempre allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilita' tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 22

Art. 22.
GRATIFICA NATALIZIA
A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane.
Per i lavoratori che all'atto della corresponsione della gratifica natalizia risultino addetti continuamente a turni avvicendati da almeno due quindicine o quattro settimane, la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
Ai lavoratori discontinui o addetti a mansioni di semplice attesa o custodia aventi orari superiori alle 8 ore giornaliere la gratifica natalizia sara' corrisposta in ragione di 25 giornate della retribuzione percepita secondo il rispettivo orario giornaliero.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 23

Art. 23.
PREMI DI ANZIANITA'
Agli operai di ambo i sessi che ultimeranno presso la stessa azienda rispettivamente il 10°, il 15°, il 20° anno di anzianita' continuativa sara' corrisposto alle singole scadenze (una volta tanto) un premio commisurato alla retribuzione globale di fatto (contingenza compresa) pari a:
125 ore al compimento del 10° anno di anzianita' ininterrotta;
125 ore al compimento del 15° anno di anzianita' ininterrotta;
150 ore al compimento del 20° anno di anzianita' ininterrotta.
I premi di cui al comma precedente assorbono fino a concorrenza del relativo importo gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende.
Nel caso in cui l'operaio venga licenziato, non per motivi disciplinari, successivamente al compimento del nono, del quattordicesimo e del diciannovesimo anno di anzianita', l'importo del premio di anzianita' che gli sarebbe spettato al compimento del 10°, del 15° e del 20° anno sara' versato dall'azienda alla Cassa Mutua Malattia. Tuttavia se la cessazione del servizio si verifichi con le sopradette anzianita', quando l'operaio abbia gia' acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia prevista dalla legge oppure la cessazione stessa dipenda dal decesso dell'operaio, il premio verra' versato, anziche' alla Cassa di Malattia all'operaio stesso ed ai suoi aventi diritto.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 24

Art. 24.
INDENNITA' PER LAVORAZIONI NOCIVE O SVOLGENTISI NORMALMENTE
IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' stabilito da apposito accordo aggiuntivo ed allegato al presente contratto.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 25

Art. 25.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento della retribuzione verra' effettuata a settimana o a quindicina o a mese, secondo le consuetudini dell'azienda.
Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 90% della retribuzione stessa.
All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati il nome dell'operaio e la sua qualifica, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e la elencazione delle trattenute. Tale busta o prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposta all'operaio la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 26

Art. 26.
RECLAMI SULLA PAGA
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' di moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provvede, perde ogni diritto per cio' che riguarda il danaro contenuto nella busta stessa.
Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro un anno dal giorno del pagamento affinche' il competente ufficio dell'azienda, possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 27

Art. 27.
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale l'operaio ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita in servizio, secondo i termini sottoindicati:
giorni 12 (pari a 96 ore) per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 7 anni compiuti;
giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 7 e fino ai 15 anni compiuti;
giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 anni compiuti.
Per coloro che lavorano normalmente a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nelle ultime due quindicine o nelle ultime quattro settimane.
Per gli operai normalmente addetti a turni avvicendati la relativa maggiorazione verra' conteggiata, nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
Per gli addetti a lavori discontinui ed a mansioni di semplice attesa o custodia con orari superiori otto ore giornaliere verra' corrisposta la retribuzione di fatto percepita secondo il rispettivo orario giornaliero per il numero dei giorni previsti per le varie anzianita' di cui al 1° comma.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta.
Le festivita' previste dal precedente art. 17 che cadono in tale periodo non sono compatibili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennita' come specificato o al successivo comma nono.
La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze del servizio.
L'operaio puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione.
Non e' ammessa la rinuncia, o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennita' di contingenza compresa).
In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno in ogni caso computate come mesi interi.
Qualora l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 30.
A norma del 2° comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo, e' consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad in massimo di sei giorni.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 28

Art. 28.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941 sulla disciplina della materia.
In tal modo l'operaio usufruira' di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 12.
Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di dodici giorni di intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) qualunque sia la durata del congedo.
Nel caso in cui l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo s'intendera' sostituito, fino a concorrenza, del nuovo trattamento interconfederale.
Per i giorni festivi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 17 cadenti nei dodici giorni del periodo stabilito come congedo matrimoniale sara' corrisposto, in aggiunta al trattamento economico previsto per il congedo predetto, quello per le festivita'.
Per gli operai che, avvalendosi della norma prevista dal contratto, abbiano rinunciato al godimento di tutto o parte del periodo previsto come congedo matrimoniale percependo il relativo trattamento economico, la ricorrenza di una o piu' festivita', nel periodo relativo alla durata del congedo stesso non puo' implicare, nel caso in cui l'operaio presti la sua opera nel giorno della festivita', la corresponsione di un trattamento economico complessivo pari per i vari titoli (congedo, festivita', lavoro prestato) superiore alle due giornate di retribuzione.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 29

Art. 29.
SERVIZIO MILITARE
Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal D.L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 46 sull'indennita' di licenziamento e sempreche' il lavoratore non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro 3 l'operaio ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore del richiamo.
Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'operaio e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore puo' essere considerato dimissionario.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 30

Art. 30.
TRASFERTA
All'operaio in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrispondera':
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) una indennita' pari ai 50% della retribuzione giornaliera (comprensiva della indennita' di contingenza se la missione dura oltre le ore 12 e sino alle 24.
Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra verra' calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione.
Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni o impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno rimunerate come straordinario.
Nei casi in cui l'operaio venga inviato in missione presso altra localita' o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d), dopo il primo mese, verra' corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%.
La indennita' di cui alla lettera d) sara' corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'operaio normalmente disimpegna.
La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a, tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 31

Art. 31.
TRASFERIMENTO
All'operaio trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie.
Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, per se' e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, l'indennita' di trasferta di cui all'art. 30 punto d). In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennita' di trasferimento, commisurata a 15 giorni dell'intera retribuzione giornaliera (indennita' di contingenza compresa) che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia una indennita' commisurata a 30 giorni di retribuzione (indennita' di contingenza compresa).
L'operaio ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata.
L'operaio che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dall'art. 43 della presente regolamentazione.
Nota. - Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 32

Art. 32.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
In particolare l'azienda:
1) sottopone l'operaio a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneita' alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
2) sottopone - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - gli operai addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
3) e' tenuta a dotare gli operai dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute dell'operaio nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. sono forniti a cura e carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
4) deve disporre che gli operai addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
Da parte sua l'operaio e' tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare e' tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresi' la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'azienda curera' che gli indumenti degli operai siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde gli operai possano usufruirne al termine del lavoro.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 33

Art. 33.
INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perche' questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
Per il rimanente, nel caso di malattia o di infortunio professionali, il lavoratore dovra' attenersi alle istruzioni previste nell'art 34 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionali, mentre a lui compete il trattamento dello stesso art. 34 stabilito.
Nel caso di interruzione del servizio per le cause di cui al presente articolo, la garanzia della conservazione del posto di cui all'art. 31 e' elevato come minimo a mesi dieci.
Al termine del periodo dell'invalidita' temporanea, come anche al termine del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla Direzione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro.
Gli operai, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 34

Art. 34.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO.
L'assenza per malattia o per infortunio, possibilmente, deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio della assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio.
Nell'occasione e nel prosieguo dell'assenza, l'azienda ha facolta', di far accertare lo stato di salute del dipendente mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia ed infortunio, sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.) l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
1) mesi 6 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni.
2) mesi 8 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 e fino ai 15 anni;
3) mesi 10 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 anni.
Per gli operai assistiti dal regime assicurativo previsto per la tbc valgono le norme legislative in vigore.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento in caso di malattia od infortunio nonche' i doveri del lavoratore durante l'interruzione del servizio si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o contrattuali in materia.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 35

Art. 35.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Il trattamento per gravidanza e puerperio e' disciplinato dalla legge 23 agosto 1950 n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dalle successive disposizioni.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennita' stabilite dall'accordo per le lavorazioni nocivo o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l'indennita' da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 36

Art. 36.
DISCIPLINA AZIENDALE
L'operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare.
In armonia con la dignita' personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'.
L'azienda avra' cura di mettere gli operai a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore e' tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessita'.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 37

Art. 37.
INIZIO E FINE DEL LAVORO
L'inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue:
il primo segnale e' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro e significhera' l'apertura dell'accesso allo stabilimento;
il secondo segnale e' dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
il terzo segnale e' dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro ed in tal momento l'operaio deve trovarsi al suo posto di lavoro.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, sempreche' il ritardo non superi la mezz'ora stessa.
La cessazione del lavoro e' annunciata da un unico segnale: nessun operaio potra' cessare il lavoro prima dell'emissione del segnale stesso.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 38

Art. 38.
PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non e' consentito che un operaio entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
L'operaio licenziato o sospeso non puo' entrare nello stabilimento se non e' autorizzato dalla Direzione.
Durante le ore di lavoro nessun operaio puo' lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediato nella prima mezz'ora di lavoro. Il permesso richiesto ed ottenuto per l'uscita nella prima mezz'ora di lavoro non consente la decorrenza della retribuzione per la prestata frazione di ora di lavoro.
In via eccezionale il permesso di uscita puo' essere richiesto in qualsiasi momento dell'orario di lavoro; in tal caso al lavoratore compete la retribuzione della durata del lavoro effettivamente prestato.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 39

Art. 39.
ASSENZE
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificativo.
L'assenza ingiustificata puo' essere punita con una multa variabile dal 5 al 20 per cento della paga corrispondente alle ore non lavorate.
Prolungandosi l'assenza ingiustificata, e ripetendosi, il lavoratore puo' essere punito a termine degli articoli 42, 43 e 44.
L'assenza, ancorche' giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.
L'operaio che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia) e' considerato assente, a meno che possa far risultare in modo sicuro e prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento; in tale caso pero', sara' considerato ritardatario.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 40

Art. 40.
CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, l'operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
Egli e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse puo' essergli addebitato, sulla liquidazione, l'importo relativo alle cose non consegnate.
E' preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto e' a lui affidato.
D'altra parte l'operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente, pero', la Direzione della Azienda.
Il lavoratore rispondera' delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza; il relativo ammontare verra' trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 2 della parte comune.
Il lavoratore non puo' apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da' diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta' onde poterli asportare.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 41

Art. 41.
VISITA DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
L'operaio non puo' rifiutare la visita d'inventario e la visita personale di controllo che, per ordine della Direzione, venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonche' la visita personale di controllo all'uscita dallo stabilimento.
Alle operaie la visita nella persona non puo' essere compiuta se non in locale appartato e con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 42

Art. 42.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali indicate nell'art. 7 della parte comune, potranno essere punite, a secondo della gravita' delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4).
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore devono essere portati a conoscenza dell'interessato.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 43

Art. 43.
MULTE E SOSPENSIONI
Incorre nei provvedimenti della multa e della sospensione l'operaio:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 39 o
abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca, entro le officine dell'azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa;
f) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro g) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo o di presenza.
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
La multa vorra' applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 44

Art. 44.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto:
1) Con la perdita dell'identita' di preavviso, ma non delle altre indennita'.
In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 43, sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto f), dell'art. 43, sempreche' non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio con danno dell'azienda stessa:
i) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 43.
2) Senza preavviso e senza indennita' di licenziamento in tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
c) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione;
d) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno della azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
f) recidiva nella colpa di cui al punto f) dell'art. 43 qualora vi sia dolo.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 45

Art. 45.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell'art. 44, o le dimissioni dell'operaio possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di sei giorni (48 ore) per anzianita' ininterrotta fino a un anno e di 15 giorni (120 ore) per anzianita' superiori.
L'azienda puo' esonerare l'operaio dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, corrispondendogli pero' la intera retribuzione per le ore mancanti al compimento del periodo stesso.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 46

Art. 46.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
All'atto del licenziamento, attuato non ai sensi dell'art. 44, l'azienda deve corrispondere al lavoratore una indennita' ragguagliata a:
a) giorni 6 (48 ore) per ciascuno dei primi 5 anni di anzianita' ininterrotta;
b) giorni 10 (80 ore) per ciascuno dei successivi anni di
anzianita' ininterrotta oltre i 5 e fino ai 10 anni
c) giorni 12 (96 ore) per ciascuno dei successivi anni di
anzianita' ininterrotta oltre i 10 e fino ai 18 anni
d) giorni 15 (120 ore) per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 18 anni.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, calcolandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Le misure delle indennita' di cui al comma 1° si adottano per le anzianita' maturate dall'operaio a partire dall'1 gennaio 1947 e sono calcolate in base alla intera retribuzione (paga, piu' indennita' di contingenza, ed eventuale terzo elemento non conglobati). Per gli operai normalmente retribuiti a cottimo si conteggia la media di guadagno realizzata negli ultimi tre mesi.
Per quanto riguarda l'anzianita' maturata dall'operaio anteriormente al 1 gennaio 1947, al numero di giorni di indennita' di licenziamento spettantigli in applicazione del precedente contratto nazionale si aggiunge un giorno per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta.
Agli operai che nell'ultimo anno abbiano prestato servizio effettivo in turni avvicendati nel ciclo completo con carattere di prevalenza nel tempo (almeno sei mesi) la percentuale di maggiorazione media sara' computata nella retribuzione ai fini del calcolo dell'indennita'.
La gratifica natalizia sara' conteggiata nell'indennita'
maggiorando gli elementi costitutivi della retribuzione dell'8,33%

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 47

Art. 47.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'articolo precedente:
1) il 50 per cento per gli aventi anzianita' di servizio lino a 5
anni, salvo quanto detto al successivo comma
2) il 75 per cento per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni;
3) il 100 per cento per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni.
Per poter aver diritto alla competenza di cui al punto 1) il lavoratore dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato.
L'intero trattamento di cui al punto 3) e' dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle lavoratrici dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sara' usato al lavoratore che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, del 55° anno di eta' se donna.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 48

Art. 48.
CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA
In caso di cessione, di trapasso o di trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, l'operaio conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione.
Se il licenziamento e' causato da fallimento o da cessione dell'azienda, l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed alla indennita' di licenziamento, nonche' il diritto ad eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 49

Art. 49.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE
CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE
Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
- indennita' di zona, malarica;
- trattenute per risarcimento danni;
- liquidazione delle indennita' in caso di morte;
- certificato di lavoro;
- restituzione dei documenti di lavoro.
- Alla parte comune sono destinate le norme relative ai - seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
- regolamento interno;
- reclami e controversie;
- Commissioni interne;
- permessi per cariche sindacali;
- aspettativa, per cariche pubbliche e sindacali:
- abrogazione dei precedenti contratti - opzione;
- condizioni di miglior favore;
- decorrenza e durata.

CCNL 22 GENNAIO 1959 -Tabelle

TABELLA ORARIA
UOMINI - Paga minima oraria
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA OPERAI
DONNE - Paga minima oraria
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

Art. 1.
CRITERI DI APPARTENENZA
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applichera' il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione, Sono da considerare agli effetti del comma precedente:
a) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempreche' in questo caso dette mansioni rivestino carattere di particolare rilievo;
b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni oppure Le mansioni che comportano fiducia e responsabilita' tali da farle ritenere, per analogia, equivalenti a quelle della prima parte del presente punto b):
restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e simili, regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 2

Art. 2.
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AI GRADI
I lavoratori di cui si tratta sono divisi in due gradi Appartengono al primo grado i lavoratori per i quali l'esercizio delle mansioni specifiche nell'articolo comporti:
per il punto a) una specifica competenza ai fini della condotta di operazioni o servizi o impianti cui sono preposti e gli rivestono carattere di particolare importanza per la loro natura o per la loro difficolta' o delicatezza;
per il punto b) un grado di obiettiva equivalenza alle mansioni di cui al punto precedente, per competenza o responsabilita' e fiducia.
Appartengono al secondo grado tutti gli altri lavoratori aventi diritto alla, qualifica speciale.

Art. 3

Art. 3.
PERIODO DI PROVA
L'eventuale periodo di prova non puo' essere superiore ad un mese.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione.
La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa di ciascuna parte, in qualsiasi momento del periodo di prova senza preavviso di indennita'.
Qualora il licenziamento avvenga oltre il 15.mo giorno deve essere corrisposta al lavoratore l'intera retribuzione afferente al periodo di prova prestabilito; qualora il licenziamento avvenga prima del 15.mo giorno devono essere corrisposte al lavoratore tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di effettivo lavoro.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera' confermato in servizio.

Art. 4

Art. 4.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE
DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERAI
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della collegata regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli articoli 7, 21 e 23.

Art. 5

Art. 5.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIALE
Il passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale non costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'anzianita' di servizio prestato come operaio e' utile agli effetti dei singoli istituti della prestate regolamentazione, secondo le norme previste per ciascuno degli istituti stessi per quanto riguarda poi la indennita' di licenziamento competente per la predetta anzianita' di servizio, si fa luogo a miglioramenti che sono stabiliti dal successivo art. 33.
All'operaio che abbia compiuto o consegua il passaggio in questione e nei cui confronti si sia interrotto o si interrompa, quindi, il decorso del primo (decennio o del terzo del quarto quinquennio di continuato servizio necessario per La concessione rispettivamente del primo o del secondo o del terzo premio di anzianita' di cui all'art. 23 della collegata regolamentazione operaia deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sotto indicate, al compimento del decennio o quinquennio interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica.
La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria da cui proviene il lavoratore, e' ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operai, quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie.
In analogia con quanto disposto dal precitato art. 23 della collegata regolamentazione operai, resta stabilito che la corresponsione di cui al terzo comma ed alla successiva norma transitoria assorbe, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende. Norma transitoria.
Al lavoratore nei cui confronti - all'atto del passaggio alle ex-categorie speciali, avvenuto antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione ed ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il centro-sud) - sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro, e' riconosciuta convenzionalmente un'anzianita' quale operaio secondo le norme previste in ogni singolo istituto della stessa presente regolamentazione; per quanto concerne poi la gia' liquidata indennita' di licenziamento si provvede invece con apposita norma transitoria del successivo art. 33.
Chiarimento a verbale.
Le parti stipulanti si danno atto che la disposizione dell'art. 5 e' stata concordata con lo stesso criterio che informa l'art. 23 del contratto operai per cui il diritto al premio di anzianita' si concreta solo alla scadenza dell'intero termine e non e' frazionabile in rapporto ai minori anzianita' di servizio.

Art. 6

Art. 6.
CUMULO DI MANSIONI
Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti ai due gradi di cui alla presente regolamentazione, e' riconosciuto il grado corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita'.

Art. 7

Art. 7.
PASSAGGIO DI MANSIONI
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tener conto della di lui qualifica, capacita' ed attitudine e comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica.
Nell'ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono al grado superiore, mentre continuera' a percepire la retribuzione propria normale se le mansioni afferiscono al grado inferiore.
Pero' il lavoratore, che per almeno 45 giorni continuativi disimpegni mansioni afferenti al grado superiore, ha diritto al passaggio a detto grado tranne che si trovi nel caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso e ferie, infortunio, richiamo alle armi, aspettativa.
Ovviamente i passaggi di mansione non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianita'.

Art. 8

Art. 8.
LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI
Per il lavoro della donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani, inferiori ai 18 anni, e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.

Art. 9

Art. 9.
POMERIGGIO DEL SABATO
Salve le esclusioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso.
Per le esclusioni e le deroghe si richiamano le disposizioni previste dall'art. 14 della collegata regolamentazione operai.

Art. 10

Art. 10.
RIPOSO SETTIMANALE
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 11

Art. 11.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell'art. 10 e delle disposizioni legislative vigenti;
b) la festa Nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
c) le seguenti dodici festivita':
1) Capo d'Anno;
2) 6 gennaio - Epifania:
3) 19 marzo - S. Giuseppe;
4) Lunedi di Pasqua - giorno dell'Angelo;
5) Ascensione;
6) Corpus Domini 7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo;
8) 15 agosto - Assunzione;
9) 1 novembre - Ognissanti;
10) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
11) 25 dicembre - Natale;
12) 26 dicembre - S. Stefano;
e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
d) la festivita' del Patrono della localita' dove ha, sede lo stabilimento;
e) il giorno di Pasqua.
In caso di coincidenza di una o piu' delle festivita) di cui alle lettere, b) c) d) del presente articolo fra di loro o con la domenica o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si procede a spostamento, verra' corrisposto all'appartenente alla qualifica speciale, in aggiunta alla retribuzione mensile, e per ciascuna delle festivita' di cui sub b), c) e d) per le quali non si sia proceduto a spostamento, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'art. 16. Per quanto concerne il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, si conviene di corrispondere, in coincidenza con esso una giornata di intera retribuzione.
Nei casi sopra indicati, per i lavoratori normalmente addetti a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
Il lavoro nelle festivita' indicate nella lettera a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme di cui all'articolo 10 sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita', indicate nelle lettere b), c) e d) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque, la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui al successivo art. 12 della presente regolamentazione.

Art. 12

Art. 12.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI:
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 10 della collegata regolamentazione operai, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 18 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, oltre le 18 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto (disposto dall'art. 9 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale e nelle ricorrenze di cui alle lettere b) c) e d) del precedente articolo 11. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non piu' tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni
anzidette sono le seguenti
1) lavoro straordinario diurno (feriale) per la prima ora........ 25% per le ore successive......................................... 35%
2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati fe-
stivi............................................................ 50% 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati............. 50% 4) lavoro effettuato in turni avvicendati:
turni diurni.................................................. 4% turni notturni................................................ 25%
5) lavoro straordinario festivo.................................. 70%
6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in tur-
ni avvicendati):
prima ora..................................................... 60% ore successive................................................ 75%
Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui al primo comma del presente articolo sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 72%.
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 16 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Nel caso di lavoro straordinario o festivo al lavoratore competono, per le ore di lavoro prestate ed a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non puo' far luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d'altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 1° del presente articolo per i turni diurni.

Art. 13

Art. 13
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Sono elementi retributivi normali i seguenti:
1) retribuzione fissa mensile (minimo annuale aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale):
2) eventuali indennita' di contingenza e terzi elementi.
Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) compensi per eventuale lavoro straordinario, nel - turno, festivo ed a turni;
b) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze (alloggio, zona malarica, ecc.);
c) eventuali premi;
d) tredicesima mensilita' ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo.
Gli elementi retributivi o aggiunti sopra indicati trovano regolamentazione negli articoli che seguono.

Art. 14

Art. 14.
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO E COMPENSO SPECIALE
a) Trattamento economico minimo. - La retribuzione minima mensile contrattuale per ciascuno dei due gradi stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica speciale e per le varie zone e' fissata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.
b) Compenso speciale. - Per ogni ora di lavoro prestato settimanalmente, oltre le 44 e fino alle 48, ed oltre le 48 e fino alle 60, fermo restando quanto previsto dagli artt. 10 e 14 della parte prima della presente regolamentazione, verra' corrisposta a all'appartenente alla qualifica speciale, in aggiunta alla normale retribuzione, una quota oraria pari, rispettivamente, a 1/180 o a 1/270 del minimo contrattuale mensile e della indennita' di contingenza, fino ad un massimo, nel secondo caso di sei quote orarie.

Art. 15

Art. 15.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Il lavoratore cui si applica, la presente regolamentazione, per l'anzianita' di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa), ha diritto nel corso alla carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a 14 aumenti biennali
nella misura del 5% per ciascun biennio di anzianita'.
Ai lavoratori attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio
prestato dal 1 gennaio 1937.
Gli aumenti periodici di anzianita', gia' maturati o da maturare non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli alimenti gia' concessi per lo stesso titolo.
Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti periodici per l'anzianita' utile nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1937 ed il 14 giugno 1952, gia' calcolati sui solo minimo tabellare sono consolidati in cifra con le relative quote di rivalutazione riconosciute dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 1 dicembre 1954, alle seguenti nuove misure globali:
1° GRADO 2° GRADO
_ uomini_ donne_ uomini _donne
-----------------------------
| | | |
Superiori ai 20 anni...................| 465 | 410 | 300 | 340
dai 18 ai 20 anni......................| 440 | 325 | 370 | 280
dai 10 anni ai 18 anni.................| - | - | 300 | 250
inferiori ai 18 anni...................| - | - | 250 | 225
Gli aumenti periodici maturati posteriormente al 14 giugno 1952 vanno calcolati oltre che sul minimo di stipendio anche sull'indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto e devono essere ricalcolati sia in caso di variazione del minimo contrattuale con effetto immediato, sia per le variazioni della contingenza al termine di ciascun anno solare con applicazione dal 1 gennaio successivo.
In caso di passaggio al grado superiore, sara' mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati nel grado di provenienza, che verranno ricalcolati, limitatamente agli scatti successivi ai 14 giugno 1952, con i criteri di cui al comma precedente.
Sempre nel caso di passaggio di grado, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio sara' considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianita' nel nuovo grado.

Art. 16

Art. 16.
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
La retribuzione oraria si ottiene dividendo per ISO la retribuzione mensile.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 la stessa,
retribuzione mensile.
Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile
quella prevista dai numeri 1) e 2) dell'art. 13.

Art. 17

Art. 17.
TREDICESIMA MENSILITA'
A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo
interconfederale 27 ottobre 1946 l'azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore, nell'occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.
Per i lavoratori che affatto della corresponsione della tredicesima mensilita' risultino addetti continuativamente a turni avvicendati da almeno due quindicine o quattro settimane, la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione silla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di
Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante
il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesimo mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, conteggiando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Pero' il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Art. 18

Art. 18.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione
dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali (30 marzo 1946 per il Nord, e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) in base alle quali, nel caso di sospensione del lavoro e di riduzione della; durata dell'orario di lavoro disposte dall'azienda, o dalle competenti autorita', la retribuzione mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.

Art. 19

Art. 19.
INDENNITA' PER LAVORAZIONI NOCIVE, O SVOLGENTISI
NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti
alle lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, e' stabilito da apposito accordo aggiuntivo ed allegato al presente contratto.

Art. 20

Art. 20.
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, e deve essere accompagnata da una busta, o prospetto equivalente contenente tutti gli elementi specificati all'art. 25 della collegata regolamentazione Operai.
Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento,
decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in piu' del tasso ufficiale di sconto con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avra' facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della
retribuzione, al lavoratore dovra' essere comunque regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Art. 21

Art. 21.
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha di litro ad un
periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati: giorni 15 per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a giorni 20
per gli aventi anzianita' oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti;
giorni 25 per gli aventi anzianita' oltre i 10 anni e fino giorni
30 per gli aventi anzianita' oltre i 20 anni compiuti.
Per i lavoratori normalmente addetti a turni avvicendati la,
relativa, maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale ed alle ex categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-sud) e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le
festivita' previste dal precedente art. 11 che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse od al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma settimo.
La scelta dell'epoca, sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze del servizio.
Il lavoratore puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno
feriale di maturazione.
Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in
caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in fatto al momento della liquidazione.
In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere
con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempre che non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il
periodo di ferie l'azienda e' tenuta a usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 25.

Art. 22

Art. 22.
PERMESSI
Sempreche' vi siano giustificati motivi e compatibilmente con le
esigenze del servizio, l'azienda potra' concedere al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso e per sua esigenza.
I permessi concessi in occasione del decesso dei familiari del
lavoratore non possono essere comunque computati come ferie.

Art. 23

Art. 23.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norme dell'accordo
interconfederale 31 maggio 1941 sulla disciplina della materia.
In tal modo il lavoratore usufruira' di un congedo di giorni 8,
peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 15. Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato lino alla misura di giorni 15 di intera retribuzione, qualunque sia la durata del congedo.
Nel caso che l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi
accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intendera' sostituito fino a concorrenza dal nuovo trattamento interconfederale.

Art. 24

Art. 24.
SERVIZIO MILITARE
La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva non
risolve il rapporto di lavoro, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge alle quali si fa rimando per la relativa disciplina. Il periodo trascorso in servizio militare e' computato agli effetti della indennita' di licenziamento.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il
trattamento per detto caso e' quello previsto dall' art. 2 della legge 10 giugno 1940 n. 653 (legge sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi).
Terminato il servizio militare, tanto di leva quanto di richiamo,
il lavoratore deve presentarsi all'azienda nel termine di 30 giorni per riprendere servizio; in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sara' considerato dimissionario.

Art. 25

Art. 25.
TRASFERTA
Al lavoratore in missione per servizio, l'azienda e' tenuta a
corrispondere:
a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio,
con i normali mezzi di trasporto (per i viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla 2ª classe)
b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio - nei limiti della
normalita' - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per
l'espletamento della missione;
d) una indennita' pali al 50% della retribuzione giornaliera di
cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 13 se la missione dura oltre le dodici e sino alle 24 ore.
Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra e'
dovuta per ogni giornata di missione.
Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per
le anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamene al
lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere rimunerate come straordinario.
Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso
altra sede di lavoro o in altra localita'. per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera di) viene corrisposta dopo il primo mese nella misura del 35% e dopo il secondo mese nella misura del 20%.
La indennita' di cui alla lettera d) viene corrisposta nella
misura, del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna.
La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della
retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro al lavoratore la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

Art. 26

Art. 26.
TRASFERIMENTO
Al lavoratore trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa
azienda, situato in diversa localita', sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie. Al lavoratore ed ai familiari di cui sopra e' consentito che i viaggi in ferrovia siano effettuati in seconda classe.
Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del
viaggio e per se' e per i familiari che li seguono nel trasferimento, la indennita' di trasferta di cui all'art. 25.
In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennita'
di trasferimento commisurata a mezza mensilita' della intera retribuzione che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, una mensilita' della stessa retribuzione.
Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese
effettivamente sopportato per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata.
I lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se
licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dalla presente regolamentazione.
Nota.
Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio"
non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare a anche agli effetti anagrafici.

Art. 27

Art. 27.
INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto
gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
Ogni infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione
della attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuata la denunzia di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che
ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perche' ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
Per il rimanente, nel caso di malattia professionale, il lavoratore dovra' attenersi alle istruzioni previste nell'art. 28 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionale, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso art. 28 stabilito.
Al termine del periodo dell'invalidita' temporanei come anche al
termine del periodo di degenza e convalescenza per malattia, professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla Direzione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la
loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 28

Art. 28.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia e per infortunio deve essere comunicata
all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza delle comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda il lavoratore e' tenuto ad esibire il certificato medico.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio,
sia professionali che nomi professionali e sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza), e' dovuto al lavoratore non in prova il seguente trattamento:
1) conservazione dei posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di
servizio fino a anni;
2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianita' di
servizio fino a 10 anni;
3) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianita' di
servizio oltre i 10 anni.
Inoltre durante la interruzione del servizio per la cause in
questione, il lavoratore ha, diritto nel primo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi due mesi ed alla meta' di essa per i rimanenti quattro successivi mesi; nel secondo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per i primi tre mesi ed alla meta' di essa per i successivi sei mesi: nel terzo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi quattro mesi e alla meta' di essa per i successivi otto mesi.
Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la
tbe, valgono le norme legislative in vigore.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda,
risolva il rapporto di lavoro, dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira', del
trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex-categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'.
Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore del
lavoratore si fa rimando alle esistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo.
Il trattamento economico suddetto e' assorbito e sostituito lino
alla concorrenza, dal trattamento economico che nelle evenienze in questione compete al lavoratore per disposizione delle leggi assicurative ed assistenziali.

Art. 29

Art. 29.
ASPETTATIVA PER MALATTIA
Al lavoratore che abbia un'anzianita' di servizio non inferiore a 5 anni l'azienda puo' concedere, alla, scadenza del periodo di conservazione del posto di cui al precedente art. 28, una aspettativa per malattia, fino a tre mesi, la quale e' successivamente prorogabile sino ad un massimo di altri tre mesi nel caso di ulteriori documentate necessita' convalescenziarie.
L'aspettativa concessa, a norma del comma, precedente non comporta
ad alcun effetto la maturazione dell'indennita' ne' il diritto alla retribuzione.

Art. 30

Art. 30
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e
puerperio, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950 n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al
termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennita' stabilite dall'accordo per lavorazioni nocive o svolgentesi normalmente in condizioni ambienta particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo precedente al parto, la indennita' da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza
o per puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 28 della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempreche' dette disposizioni risultano piu' favorevoli alle lavoratrici.

Art. 31

Art. 31.
VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
Il lavoratore non puo' rifiutare la visita d'inventario e di
controllo disposta alla Direzione dello stabilimento per gli oggetti, gli strumenti, gli utensili e per i materiali affidatigli.

Art. 32

Art. 32.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto e di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere
risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla meta' o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto.
Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di
licenziamento:
ANNI DI SERVIZIO 1° GRADO 2° GRADO
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex-categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (20 marzo 1946 e 27. ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e' considerati utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'.
Il lavoratore dimissionario e' tenuto a dare un preavviso di
dimissioni secondo i termini ridotti al 50% di quelli previsti per le varie anzianita' nel caso di licenziamento.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti
termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli a norma di quanto sopra detto sulle competenze dovute al lavoratore.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle
ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo della indennita' di licenziamento.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere
al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

Art. 33

Art. 33.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte
dell'azienda, non causata da provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 44 della collegata regolamentazione operaia, al lavoratore compete per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione alla qualifica speciale od ai preesistenti contratti interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) una indennita' da computare come segue sulla retribuzione mensile:
a) per ciascuno dei primi due anni i 15/30;
b) per ciascuno degli anni successivi fino al decimo compreso i
20/30;
c) per ciascuno degli anni successivi al decimo i 25/30.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno sono
conteggiate per dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Per il lavoratore che proviene dalla qualifica operaia la
liquidazione dell'indennita' di licenziamento afferente all'anzianita' di servizio prestato in tale qualifica, computata in giorni secondo le misure previste a norma dell'art. 46 della collegata regolamentazione operaia e differita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinato dalla presente regolamentazione, e' fatta aggiungendola al computo della indennita' di licenziamento risultante a norma dei comma precedenti.
Sempre nell'ipotesi della provenienza dalla qualifica operaia e nel caso che l'anzianita' di servizio in tale qualifica sia superiore ai diciotto anni, il lavoratore conserva per i primi due anni di appartenenza alla sua qualifica inerente alla presente regolamentazione la misura di indennita' di licenziamento massima raggiunta nella qualifica operaia.
La trasformazione dell'indennita' di licenziamento dal computo in
giorni, di cui ai due comma precedenti, a quello in trentesimi deve essere fatta moltiplicando il numero dei giorni predetti per il rapporto 30: 25.
La liquidazione della indennita' determinata ai sensi dei comma
precedenti o della successiva norma transitoria (per i casi in cui ricorra l'applicazione di questa), deve essere fatta sulla retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazione agli utili e provvigioni (tutti da calcolare nella media percepita, nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio che fosse stato prestato), e un dodicesimo della tredicesima mensilita', anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonche' la indennita' di contingenza.
Norma transitoria
Per il lavoratore attualmente in servizio, per il quale e' ricorso
il diritto alla assegnazione alle ex-categorie speciali, ai sensi dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, e' riconosciuta, agli effetti del primo comma dell'articolo, l'anzianita' per il servizio prestato nelle mansioni che hanno dato poi diritto alla attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire - come per il Nord - al 1 gennaio 1945.
Per il lavoratore attualmente in servizio che, ai sensi degli
accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e stato passato alle ex-categorie speciali antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione, la misura dell'indennita' di licenziamento di cui all'art. 48 del contratto operai 5 marzo 1941 e aumentata di un giorno per ogni anno di servizio prestato nella mansione che gli ha dato poi diritto al passaggio nelle ex-categorie speciali.
Al lavoratore di cui al comma precedente nei cui confronti all'atto dell'attribuzione della nuova qualifica sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro, ferma restando la liquidazione dell'indennita' di licenziamento a suo tempo effettuata, e' tuttavia riconosciuta per il periodo di cui al comma precedente una integrazione pari a un giorno per ogni anno di servizio.

Art. 34

Art. 34.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a
dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'art. 33 della presente regolamentazione:
il 50% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni non abbia
superato i 5 anni di servizio;
l'intero trattamento quando il lavoratore all'atto delle
dimissioni abbia superati i 5 anni di servizio.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex-categorie speciali, di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' considerata utile agli effetti del presente articolo.
L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per cause di
malattia e di infortunio ed alle donne anche per causa di matrimonio o di gravidanza. Lo stesso trattamento verra' usato ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato se uomini gli anni 60, se donne gli anni 55.

Art. 35

Art. 35.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE
CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE
Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore,
genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune: indennita' di zona malarica;
trattenute per risarcimento di danni;
liquidazione delle indennita' in caso di morte;
certificato di lavoro;
restituzione dei documenti di lavoro.
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti
istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno;
reclami e controversie;
Commissioni Interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
abrogazione dei precedenti contratti-opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-Tabella

CATEGORIE SPECIALI
Stipendi minimo
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 1

Art. 1.
ASSUNZIONE - DOCUMENTI - RESIDENZA E DOMICILIO
L'assunzione deve essere comunicata all'impiegato mediante lettera
che specifichi:
1) la data di assunzione;
2) la categoria cui viene assegnato ai sensi del successivo
articolo 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il luogo di lavoro;
6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identita' od altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) le tessere ed il libretto per le assicurazioni sociali, in
quanto ne sia in possesso;
E' in facolta' dell'azienda richiedere all'impiegato la
presentazione ed il certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonche' i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, che l'impiegato sia in grado di produrre.
L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua famiglia, se
e' capo famiglia, nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 2

Art. 2.
VISITA MEDICA
L'impiegato di nuova assunzione puo' essere sottoposto a visita
medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 3

Art. 3.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a
sei mesi per impiegati di 1ª categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova e' ridotto rispettivamente a tre mesi e due mesi per i seguenti impiegati:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano
prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato
servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di
assunzione di cui all'art. 1 e non e' ammessa ne' la protrazione, ne' la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto
d'impiego puo' aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo di preavviso ne' l'obbligo della indennita' di licenziamento.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta,
l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianita' di servizio decorrera' dal giorno della assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali pero', dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova
interrotto e non seguito da conferma, l'azienda e' tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora, essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di 1ª categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di 2ª e di 3ª categoria. In tutti gli altri casi l'azienda tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 4

Art. 4.
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIEGATI
Gli impiegati sono classificati come sotto indicato in categorie
distinte a seconda della natura delle mansioni richieste od esplicate.
1ª CATEGORIA - Tecnici, amministrativi
Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto con
funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali impartite da dirigenti aziendali o comunque con equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e delicatezza.
2ª CATERGORIA - Tecnici, amministrativi.
Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati con mansioni di
concetto.
3ª CATEGORIA - Tecnici, amministrativi.
Gruppo A. - Appartengono al gruppo A gli impiegati con mansioni
d'ordine;
Gruppo B. - Appartengono al gruppo B gli impiegati d'ordine con
mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza, e pratica d'ufficio.
Il laureato ed il diplomato di scuole medie superiori, in
specialita' tecniche inerenti all'industria nella quale esplica le mansioni impiegatizie, non puo' essere assegnato, anche se al primo impiego, a categoria inferiore alla seconda.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 5

Art. 5.
CUMULO DI MANSIONI
All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a
diverse categorie, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita'.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 6

Art. 6.
PASSAGGIO Di MANSIONI
In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato puo' essere
assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria; purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' alcun mutamento sostanziale della, sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di
prima, categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, l'impiegato passera' senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma
precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi, corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di mesi dodici per il passaggio alla prima categoria e di mesi otto per il passaggio alle altre categorie.
La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione
di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa, ecc. non da' luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni.
All'impiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti a
categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 7

Art. 7.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA
O DALLA QUALIFICA SPECIALE ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA
A) Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia.
In tale caso il lavoratore ha diritto al trattamento di
licenziamento e si considera assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento afferenti al nuovo rapporto e sempreche' abbia superato come operaio l'anzianita' di servizio di sei anni, di un'anzianita' convenzionale impiegatizia pari a sei mesi ogni due anni dell'anzianita' di servizio operaia.
All'operaio che abbia compiuto o consegua il passaggio in questione e nei cui confronti si sia interrotto o si interrompa, quindi, il decorso del primo decennio o del terzo o del quarto quinquennio di continuato servizio, necessario, per la concessione rispettivamente del primo o del secondo o del terzo premio di anzianita' di cui all'art. 23 della collegata regolamentazione operaia, deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sotto indicate, al compimento del decennio o quinquennio interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica.
La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento di concretarsi del diritto al premio vige per la categoria da cui proviene il lavoratore, e' ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo nel corrispondente premio per gli operai, quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie.
In analogia con quanto disposto dall'art. 23 della collegata
regolamentazione operaia, resta stabilito che la corresponsione di cui sopra assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende.
B) Passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia.
In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento di
licenziamento e si considera assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, di una anzianita' convenzionale impiegatizia pari a sei mesi ogni due anni dell'anzianita' maturata presso l'azienda, sia come operaio sia come appartenente alla qualifica speciale e sempreche' questa anzianita' complessiva sia superiore a sei anni.
Tuttavia per gli istituti afferenti al trattamento in caso di
malattia o di infortunio ed al trattamento di ferie disciplinati dalla presente regolamentazione, l'anzianita' convenzionale da attribuire al lavoratore corrisponde all'intera anzianita' gia' riconosciutagli nella precedente qualifica speciale a norma degli articoli 21 e 28 della relativa e collegata regolamentazione.
Le norme relative al premio di anzianita' di cui agli ultimi tre
comma del precedente punto A) trovano applicazione, in quanto applicabili, anche nel caso di lavoratori passati dalla qualifica speciale a quella impiegatizia.
Per quanto concerne gli aumenti periodici di anzianita' e'
considerata utile agli effetti della presente regolamentazione la intera anzianita' per il servizio prestato nella, qualifica speciale, come riconosciuto a norma dell'art. 5 e della sua norma transitoria della relativa collegata regolamentazione, con l'avvertenza che il lavoratore godra' nella qualifica impiegatizia il numero degli aumenti periodici residui.
Inoltre per l'istituto di cui trattasi, sempre nel caso del
passaggio in questione, valgono le stesse norme previste dall'art. 15 della presente regolamentazione per quel che concerne la non assorbibilita' degli aumenti di merito o degli aumenti periodici gia' maturati o da maturare, il mantenimento dell'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati all'atto del passaggio e la ricalcolazione nel caso di variazione dei minimi contrattuali mensili relativi ai gradi della qualifica di provenienza.
Nel caso di dimissioni, date successivamente ai passaggio di
qualifica, l'anzianita' utile, agli effetti della attribuzione dell'aliquota dell'indennita' di licenziamento di cui al successivo art. 38, e' quella intera considerata utile nella precedente qualifica speciale agli effetti della relativa regolamentazione.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 8

Art. 8.
ABITI DA LAVORO
Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio verra' fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o vestaglia o camice, ecc).

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 9

Art. 9.
ORARIO DI LAVORO
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa, riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L'orario di lavoro del sabato non puo' superare le quattro ore e
deve cessare non oltre le ore tredici, senza che cio' possa dar luogo a recupero delle ore effettuate in meno: in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti, dovra' essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all'art. 16 per le ore lavorate in piu' fino alle 18 settimanali.
Per l'impiegato la cui prestazione e' connessa con il lavoro dello
stabilimento vale la distribuzione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in piu', oltre le 8 ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana e oltre le 4 ore del sabato, fino alla concorrenza delle 18 ore settimanali, l'impiegato ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto articolo.
L'impiegato al quale e' consentita in deroga ad eccezione alle
norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in piu' fino alla concorrenza delle 10 ore giornaliere o 60 settimanali, e' compensato nella misura indicata dal precedente comma.
Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da
circostanze contingenti o di natura transitoria.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 10

Art. 10.
RIPOSO SETTIMANALE
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade
normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla stessa legge.
Nei casi in cui, disposizione di legge permettendolo, il riposo
settimanale non sia concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 11

Art. 11.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai
sensi dell'art. 10 e delle disposizioni legislative vigenti;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile,
del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
c) le seguenti dodici festivita':
1) Capo d'Anno;
2) 6 gennaio - Epifania;
3) 19 marzo - S. Giuseppe;
4) Lunedi di Pasqua - giorno dell'Angelo;
5) Ascensione;
6) Corpus Domini;
7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo;
8) 15 agosto - Assunzione;
9) 1 novembre - Ognissanti;
10) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
11) 25 dicembre - S. Natale;
12) 24 dicembre - S. Stefano e le altre che eventualmente in
sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
d) la festivita' del Patrono della localita' dove ha sede lo
stabilimento.
e) il giorno di Pasqua.
In caso di coincidenza di una o piu' delle festivita' di cui alle
lettere b), c) e d) del presente articolo fra di loro o le domeniche o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verra' corrisposto all'impiegato, in aggiunta alla retribuzione mensile, per ciascuna delle festivita' di cui sub b), c) e d) per le quali non si sia proceduto a spostamento, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'art. 16. Per quanto concerne il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, si conviene di intera retribuzione.
Nei casi sopra indicati, per gli impiegati normalmente addetti a
turni avvicendati la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
Il lavoro nelle festivita' indicate nella lettera a) e consentito
sotto l'osservanza delle norme di cui all'art. 16 sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b), c) e d) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque, la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico il cui al successivo art. 12 della presente regolamentazione.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 12

Art. 12.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI, MAGGIORAZIONI
E considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 9 o comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 per gli impiegati la cui prestazione e' connessa con il lavoro di stabilimento.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore, da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 del mattino.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate
destinate al riposo settimanale o nelle ricorrenze di cui alle lettere b), c) e d) del precedente articolo 11.
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge
sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun impiegato puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o
autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni
anzidette sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno (feriale)
per la prima ora............................................. 25%
per le ore successive........................................ 35%
2) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi............... 50% 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati............ 50% 4) lavoro effettuato in turni avvicendati:
turni diurni................................................. 4%
turni notturni............................................... 25%
5) lavoro straordinario festivo................................. 70% 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in
turni avvicendati):
per la prima ora............................................. 60%
per le ore successive........................................ 75%
Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale
settimanale di cui all'art. 9 (48 o 60) sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70% Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 16 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Nel caso di lavoro straordinario e festivo all'impiegato competono
per le ore di lavoro prestate, a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 13

Art. 13.
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Sono elementi retributivi mensili i seguenti:
1) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di
anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
2) eventuali indennita' di contingenza e terzi elementi.
Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) compensi per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo
ed a turni;
b) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze
(alloggio, zona malarica, indennita' per lavorazioni nocive, ecc.);
c) provvigioni, interessenze, ecc.;
d) tredicesima mensilita' ed eventuali gratifiche aventi
carattere continuativo.
Gli elementi retributivi o aggiuntivi sopra indicati trovano
regolamentazione negli articoli che seguono.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 14

Art. 14.
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO
Lo stipendio minimo contrattuale, per ciascuna categoria e per le
varie zone, e' fissato nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.
E' ammesso che i laureati e i diplomati nell'ultimo comma dell'art. 4, in quanto siano al primo impiego, possano essere retribuiti con una riduzione del 7% sullo stipendio minimo contrattuale della categoria cui sono assegnati.
Per l'impiegata adibita a mansioni di concetto si applica lo stesso stipendio minimo contrattuale previsto per la pari categoria uomini.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 15

Art. 15.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
L'impiegato, per l'anzianita' di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa), ha diritto nel corso della carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a 14 aumenti biennali nella misura del 5% per ciascun biennio di anzianita'.
Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli
effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937.
Gli aumenti periodici di anzianita' gia' maturati o da maturare non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo.
Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dai primo giorno del
mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti periodici per l'anzianita' utile nel periodo compreso
tra il 1 gennaio 1937 e il 14 giugno 1952, gia' calcolati sul solo minimo tabellare, sono consolidati in cifra con le relative quote di rivalutazione riconosciute dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954. Tali quote sono elevate, con decorrenza 1 dicembre 1954, alle seguenti nuove misure globali:
=====================================================================
_1ª CATEGORIA_2ª CATEGORIA_3ª CATEGORIA_4ª CATEGORIA
--------------------------------------------------------------------
_uomini_donne_uomini_donne_uomini_donne_uomini_donne
---------------------------------------------------
Superiori a 20| | | | | | | |
anni...........| 575 | 575 | 475 | 410 | 400 | 350 | 360 | 320
dai 18 ai 20 anni| - | - | 455 | 335 | 375 | 285 | 340 | 200
dai 16 ai 18 anni| - | - | - | - | 300 | 245 | 270 | 225
inferiori ai 16| | | | | | | |
anni...........| - | - | - | - | 205 | 205 | 185 | 185
Gli aumenti periodici maturati posteriormente al 14 giugno 1952
vanno calcolati oltre che sul minimo di stipendio anche sull'indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto e debbono essere ricalcolati sia in caso di variazione del minimo stipendiale con effetto immediato, sia per le variazioni della contingenza al termine di ciascun anno solare con applicazione dal 1 gennaio successivo.
In caso di passaggio a categoria, superiore, sara' mantenuto
all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati nella categoria di provenienza, che verranno ricalcolati, limitatamente agli scatti successivi al 14 giugno 1952, con i criteri di cui al comma precedente.
Sempre nel caso di passaggio di categoria, 1ª frazione di biennio
in corso al momento del passaggio sara' considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianita' nella nuova categoria.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 16

Art. 16.
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione
mensile per 25.
Agli effetti di cui sopra s'intende per retribuzione mensile quella prevista dai comma 1 e 2 dell'art. 13.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 17

Art. 17.
TREDICESIMA MENSILITA'
A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo
interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato alla intera retribuzione di fatto percepita dall'impiegato stesso.
Per i lavoratori che all'atto della corresponsione della
tredicesima mensilita' risultino addetti continuativamente a turni avvicendati da almeno due quindicine o quattro settimane, la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di
Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante
il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, computando come mese intero le frazioni del mese superiori a 15 giorni.
Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 18

Art. 18.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione
dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, in base alle quali, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dall'azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, l'indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 19

Art. 19.
INDENNITA' PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI NOCIVE O SVOLGENTISI
NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti
alle lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' stabilito da apposito accordo aggiuntivo ed allegato alla presente regolamentazione.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 20

Art. 20.
INDENNITA' PER DISAGIATA SEDE
Qualora la localita' ove l'impiegato svolge la sua attivita' non
presenti possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con i centri abitati ed il perimetro del piu' vicino di questi disti km. 5 ed oltre, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto del personale deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 21

Art. 21.
INDENNITA' PER MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE
L'impiegato, la cui normale mansione consista nel maneggio di
denaro per riscossioni e pagamenti, ha diritto ad una particolare indennita' mensile ragguagliata all'8% del minimo stipendiale della categoria di appartenenza e della eventuale indennita' di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di
cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 22

Art. 22.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, e deve essere accompagnata da una busta o prospetto equivalente contenente tutti gli elementi specificati all'art. 25 della collegata regolamentazione operai.
Nel caso che l'azienda ritardi di oltre dieci giorni il pagamento
decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in piu' del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della
retribuzione, all'impiegato deve essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 23

Art. 23.
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensili percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:
giorni 15 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 2 anni;
giorni 20 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni;
giorni 25 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 18 anni;
giorni 30 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 18 anni.
Per i lavoratori normalmente addetti a turni avvicendati la
relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le
festivita' previste nel precedente art. 11 che cadono in tale periodo, non sono compatibili agli effetti delle ferie stesse, mentre e' consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma settimo.
La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Le ferie non competono all'impiegato durante il periodo di prova;
tale periodo, pero', deve essere computato, agli effetti della anzianita' feriale, per l'impiegato che sia stato confermato in servizio.
L'impiegato puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno
feriale di maturazione.
Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in
caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere
con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre l'impiegato ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di un anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare i corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 28.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 24

Art. 24.
PERMESSI
Sempreche' ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le
esigenze del servizio, l'azienda consentira' all'impiegato che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso e per sua esigenza.
Il permesso concesso in occasione di decesso di familiari
dell'impiegato non puo' essere computato come ferie.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 25

Art. 25.
CONGEDO MATRIMONIALE
Il permesso di giorni quindici da concedere a norma di legge
all'impiegato che contrae matrimonio, e' computato escludendo i giorni festivi.
Per il rimanente si fa rimando al trattamento stabilito, come
detto, a norma di legge.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 26

Art. 26.
ASPETTATIVA
All'impiegato che abbia un'anzianita' di servizio non inferiore ai
cinque anni, l'azienda puo' concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto di cui all'art.
30) nella misura massima di tre mesi, prorogabili, per documentare ulteriori necessita' convalescenziarie, sino ad un massimo di altri tre mesi.
Sempreche' ricorrano gli stessi requisiti di anzianita', l'azienda
puo' concedere all'impiegato che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessita' personali o familiari, un'aspettativa, in relazione alla natura delle necessita' che hanno motivato la richiesta stessa.
Gli anzidetti periodi di aspettativa, non comportano retribuzione
ne' maturazione di alcun effetto contrattuale.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 27

Art. 27.
SERVIZIO MILITARE
Sia la chiamata che il richiamo alle armi non risolvono il rapporto d'impiego. Pero' se il chiamato alle armi risolve il rapporto stesso ha diritto a tutte le indennita', competentigli a norma delle vigenti disposizioni, ma come non ricorre l'obbligo del preavviso cosi' non ricorre il diritto alla relativa indennita' sostitutiva.
Per l'impiegato non in prova, il servizio militare e' computato
quale anzianita' utile agli effetti della presente regolamentazione.
Terminato il servizio militare, l'impiegato dovra' presentarsi
all'azienda nel termine di giorni trenta per riprendere servizio: in difetto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, sara' considerato dimissionario.
In caso di richiamo alle armi, a favore dell'impiegato sara'
continuato, nella misura dovuta a norma di legge e sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi alla assicurazione obbligatoria per invalidita' e vecchiaia, o alle altre forme di previdenza sostituitivi ed integrative di essa.
Al momento del richiamo alle armi, ove non si tratti di richiamo
per esigenza militare di carattere eccezionale o di arruolamento volontario, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato e per un periodo non inferiore a mesi tre, una indennita' mensile ragguagliata alla sua retribuzione di fatto.
Le norme stabilite con il presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi che vigono per i casi di chiamata o di richiamo alle armi.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 28

Art. 28.
TRASFERTA
All'impiegato in missione per servizio, l'azienda e' tenuta a
corrispondere:
a) il rimborso delle spese effettive sostenuto per il viaggio con
normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla seconda classe);
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti
della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per
l'espletamento della missione;
d) una indennita' pari al 50% della, retribuzione giornaliera di
cui ai punti 1) e 2) dell'art. 13, se la missione dura oltre le 12 e sino alle 24 ore.
Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra viene calcolata moltiplicando il 30% della retribuzione giornaliera per il numero del giorni di missione.
Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per
anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente
all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere rimunerate come straordinario.
Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in missione presso altra
sede di lavoro o in altre localita', per in - carichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui al punto d) viene corrisposta, dopo il primo mese, nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%.
L'indennita' di cui al punto d) viene corrisposta nella misura del
20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'impiegato normalmente disimpegna.
L'indennita' di cui al punto d) non fa parte della retribuzione a
nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro all'impiegato la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 29

Art. 29.
TRASFERIMENTO
Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto, normalmente con congruo preavviso.
L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porti come
conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso la localita' di nuova destinazione l'impiegato acquisisce invece quelle indennita' e competenze che siano in atto per la generalita' degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
L'impiegato licenziato per la mancata accettazione del
trasferimento ha diritto alla indennita' di licenziamento e di preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto alla indennita' di licenziamento, escluso il preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dell'impiegato dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, e' dovuto anche il preavviso.
All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle
spese di viaggio (per ferrovia non inferiore alla 2ª classe) e di vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo), nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari, mobilia, bagaglio, ecc., il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' anche dovuta all'impiegato, limitatamente alla durata del
viaggio, l'indennita' di trasferta di cui al punto d) dell'art. 28.
Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, una indennita' di trasferimento commisurata a mezza mensilita' della retribuzione (stipendio e indennita' di contingenza) che andra' a percepire nella nuova residenza; quando invece si trasferisca con famiglia detta indennita' e' commisurata alla intera mensilita' (stipendio e indennita' di contingenza). Qualora, per effetto di trasferimento, l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro, precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il
rimborso delle spese di viaggio e di trasporto.
Nota. - Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di
domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 30

Art. 30
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia deve essere comunicata alla azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il
certificato medico.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio,
e sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es.: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza) e' dovuto all'impiegato non in prova il seguente trattamento:
1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di
servizio fino a 3 anni;
2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianita' di
servizio fino a 6 anni;
3) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianita'
oltre 6 anni.
Nel primo caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione della
intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per due mesi ed alla meta' di essa per gli altri quattro mesi; nel secondo caso alla corresponsione della intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per tre mesi e alla meta' di essa per gli altri sei mesi; nel terzo caso alla corresponsione della intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per quattro mesi ed alla meta' di essa per gli altri otto mesi.
Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la
tbc. valgono le norme legislative in vigore.
L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruira' del
trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda
risolva il rapporto di lavoro, corrispondera' all'impiegato le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso puo' risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento.
Ove cio' non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il
rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a
termine delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data della stipulazione del presente contratto.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 31

Art. 31.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
In caso di gravidanza e puerperio si applica il trattamento
previsto dalla legge 26 agosto 1950 n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
E' tuttavia in facolta' dell'impiegata - all'atto della
presentazione del certificato medico di gravidanza - di optare tra il citato trattamento di legge e quello che consiste nella conservazione del posto per un periodo di mesi otto di cui i primi quattro con la corresponsione dell'intera retribuzione ed i successivi due con la corresponsione della meta' della retribuzione.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al
termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare la lavoratrice alla quale siano corrisposte le indennita' stabilite dall'accordo per le lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, la indennita' da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze
aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro facolta' di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza
o per puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30 della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia e sempreche' dette disposizioni risultino piu' favorevoli alla lavoratrice.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 32

Art. 32.
DISCIPLINA AZIENDALE
Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro l'impiegato dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i colleghi ed i
dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare.
In armonia con la dignita' personale dell'impiegato, i superiori
impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'.
L'azienda avra' cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 33

Art. 33.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) osservare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita'
prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle
mansioni assegnategli osservando le disposizioni della presente regolamentazione nonche' le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda:
non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto d'impiego ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio. A sua volta l'azienda non puo' esigere che l'impiegato convenga a restrizioni della sua attivita' professionale, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui al comma precedente e comunque quelli previsti dall' art. 2125 del c.c. ;
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e
strumenti a lui affidati.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 34

Art. 34.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente
regolamentazione e alle altre norme speciali indicate nell'art. 6 della parte comune possono essere punite, a seconda della gravita' della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione del lavoro fino a cinque giorni;
4) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono
stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione prevista dal punto terzo.
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'impiegato
devono essere portati a conoscenza del l'interessato.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 35

Art. 35.
SOSPENSIONI
Incorre nel provvedimento della sospensione l'impiegato:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all'art. 33, o
abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito
con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 36

Art. 36.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro
puo' essere inflitto:
1) con la perdita dell'indennita' di preavviso ma non delle altre
indennita'.
In tale provvedimento incorre l'impiegato che commette gravi
infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni
consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art.
35 sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) condanna ad una pena detentiva comminata all'impiegato, con
sentenza passata in giudicato per azione complessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla
incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della
azienda;
f) divieto litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel
recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale.
g) recidiva nella mancanza di cui al punto e) dell'art. 35
sempreche' non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) trascuratezza nell'andamento degli obblighi contrattuali o
di regolamento interno, quando sia stato gia' comminato il provvedimento disciplinare di cui all'art. 35.
2) senza preavviso e senza indennita' di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'impiegato che provochi all'azienda
grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa rientrano sotto questo provvedimento le
seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione
sia gravemente colposa suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
c) trafugamento di schede, di disegni, di macchine, di
utensili, comunque di materiale illustrativo, di brevetti e procedimenti di lavorazione ed equivalenti violazioni del segreto di ufficio;
d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti
delittuosi;
e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell'articolo
precedente qualora vi sia dolo.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 37

Art. 37.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il contratto d'impiego, a tempo indeterminato non puo' essere
risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianita' e della categoria cui appartiene l'impiegato: ANNI DI SERVIZIO 1ª categoria 2ª categoria 3ª categoria
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia dai lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', e' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 38

Art. 38.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 36, si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937, l'indennita' di licenziamento verra' liquidata, al momento del licenziamento stesso, in base alle norme del R.D.L. 18 novembre 1934, n. 1825 ( 15/30 - quindici trentesimi - di retribuzione mensile per ogni anno di anzianita) oppure, in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 553 e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive:
b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1944, l'indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento), portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae per i quali varra' la norma dell'art. 12 della parte comune;
c) per l'anzianita' maturatasi dal 1 gennaio 1945 in poi, la indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Agli effetti del presente articolo, sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili, e un dodicesimo della tredicesima mensilita', anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione, aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonche' l'indennita' di contingenza.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui prestato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazione agli utili degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti nella azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 40 della presente regolamentazione.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 39

Art. 39.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, saranno corrisposte all'impiegato le aliquote sottoindicate della indennita' di licenziamento prevista dall'art. 38 della presente regolamentazione:
il 50 per cento quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio;
l'intero trattamento quando l'impiegato, all'atto delle dimissioni, abbia superato i 5 anni di servizio.
L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per malattia, infortunio, ed alle donne, per matrimonio, gravidanza e puerperio.
Lo stesso trattamento verra' usato agli impiegati che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di eta'.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 40

Art. 40.
PREVIDENZA
Circa la "previdenza impiegati industria" l'azienda deve attenersi alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenenti il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 41

Art. 41.
CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA
La cessione e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non costituiscono titolo per la risoluzione del contratto di impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
Nelle occasioni suddette, all'impiegato che chiede, con il dovuto preavviso, di rescindere il rapporto di lavoro, sara' usato l'intero trattamento di liquidazione previsto dall'art. 38; nel caso pero' che le richieste di rescissione del contratto d'impiego assumessero carattere di generalita' tale da compromettere il normale andamento aziendale, tale facolta' e' temporaneamente sospesa e le organizzazioni sindacali periferiche di categoria interverranno per la regolazione della questione.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 42

Art. 42.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE
CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE
Per i seguenti istituti attinenti al singolo impiegato, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
indennita' di zona malarica;
trattenute per risarcimento danni;
liquidazione dell'indennita' in caso di morte;
certificato di lavoro.
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale;
regolamento interno;
reclami e controversie;
commissioni interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettative per cariche pubbliche e sindacali;
abrogazione dei precedenti contratti-opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III-Tabelle

TABELLA IMPIEGATI
UOMINI. - Stipendi minimi mensili
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA IMPIEGATI
DONNE. - Stipendi minimi mensili
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IV- art. 1

Art. 1.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorita' sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IV- art. 2

Art. 2.
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena la azienda ne sia venuta a conoscenza.
Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IV- art. 3

Art. 3.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
Al riguardo dispongono le norme del Codice Civile (art. 2122 ) che disciplina la materia.
In base a dette norme, nel caso di morte del lavoratore la indennita' sostitutiva del preavviso e quella del licenziamento, previste dalla corrispondente regolamentazione, saranno liquidate a titolo di "indennita' in caso di morte" al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del Codice civile .
In mancanza delle persone indicate nel secondo comma le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima ( art. 565 Codice Civile ).

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IV- art. 4

Art. 4.
CERTIFICATO DI LAVORO
Ai sensi dell' art. 2124 del Codice Civile l'azienda dovra' rilasciare al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IV- art. 5

Art. 5.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda dovra' consegnare il lavoratore i documenti dovutigli regolarmente aggiornati ed il lavoratore rilascera' ricevuta liberatoria.
Nel caso che l'azienda non fosse in grado di consegnare i documenti, dovra' rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IV- art. 6

Art. 6.
ASSENZE
Ai fini della maturazione dell'anzianita' le assenze dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto contrattualmente previsti.
Ai particolari effetti dell'indennita' di licenziamento si tiene conto delle assenze di qualsiasi durata fino a quando permane in atto il rapporto di lavoro.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IV- art. 7

Art. 7.
REGOLAMENTO INTERNO
L'eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dal vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IV- art. 8

Art. 8.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per le composizioni dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sara' sottoposto all'esame delle competenti Associazioni Sindacali territoriali per il tentativo ai conciliazione.
A secondo della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IV- art. 9

Art. 9.
COMMISSIONI INTERNE
Per i compiti delle Commissioni Interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IV- art. 10

Art. 10.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle federazioni nazionali di categoria, delle Camere del Lavoro, delle Unioni provinciali e dei Sindacati provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza del lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.
Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette tramite le associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui il lavoratore appartiene.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IV- art. 11

Art. 11.
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita', non pero' agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IV- art. 12

Art. 12
ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI - OPZIONE
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti per le categorie di lavoratori cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso.
Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, si intendono superate o sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dalla corrispondente regolamentazione del presente contratto, le cui disposizioni - nell'ambito di ciascuno degli istituti stessi - sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti organizzazioni sindacali periferiche l'accordo per l'opzione - in relazione a singoli istituti - fra le norme di cui alla corrispondente regolamentazione del presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti.
L'opzione non potra' essere esercitata dopo il 60° giorno dalla data di stipulazione del presente contratto.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IV- art. 13

Art. 13.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dal lavoratore.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IV- art. 14

Art. 14.
PICCOLE AZIENDE
Per le piccole aziende industriali che occupano non piu' di otto lavoratori si conviene che attraverso accordi da stipularsi fra le competenti organizzazioni sindacali provinciali si potra' addivenire a temperamenti che valgono a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IV- art. 15

Art. 15.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto ha la validita' di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 1959 e sino a tutto il 31 dicembre 1961 e si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.

Accordo aggiuntive per le lavorazioni nocive- art. 1

ALLEGATO
ACCORDO AGGIUNTIVO PER LE LAVORAZIONI NOCIVE, O SVOLGENTISI
NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE
Art. 1. - Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le disposizioni ministeriali per la somministrazione del latte, mentre si riconferma la necessita' che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare nocivita', si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive o svolgendisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie della industria della gomma, conduttori ed affini, e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuita' alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennita' proporzionata alla nocivita' e particolare gravosita' ambientale di lavoro.

Accordo aggiuntive per le lavorazioni nocive- art. 2

Art. 2. - Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicita', allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subante e croniche);
2) lavoratori esposti all'azione di sostanze e tossicita' di medio grado o di sostanze irritanti, allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicita' di grado minore e di sostanze meno irritanti, allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi, o delle mucose, nonche' lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di piu' elementi sfavorevoli di nocivita' possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennita'.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente, con l'assegnazione effettuata agli stessi fini degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensi' sara' determinata dalle specifiche modalita' e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennita' da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:
1° gruppo: L. 24,60 orarie;
2° gruppo: L. 14,35 orarie;
3° gruppo: L. 10,20 orarie.

Accordo aggiuntive per le lavorazioni nocive- art. 3

Art. 3. - Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.

Accordo aggiuntive per le lavorazioni nocive- art. 4

Art. 4. - Le indennita' di cui all'art. 2 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 9.
Le suddette indennita' non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Esse saranno aggiornate di sei mesi in sei mesi, a decorrere dal 1 luglio 1959, nella misura percentuale in cui sara' variato nel semestre precedente il minimo contrattuale nazionale per il manovale comune, aumentato dell'indennita' di contingenza, da calcolarsi sulla media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le citta' di Torino, Milano, Terni e Foggia.

Accordo aggiuntive per le lavorazioni nocive- art. 5

Art. 5. - Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero piu' le condizioni per le quali l'indennita' era stata concordata, si fara' luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione della indennita'.

Accordo aggiuntive per le lavorazioni nocive- art. 6

Art. 6. - L'indennita' di cui al presente accordo deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che da' diritto alla indennita', purche' questa si svolga durante la loro prestazione.
Comunque la indennita' deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza al reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sara' determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennita'.

Accordo aggiuntive per le lavorazioni nocive- art. 7

Art. 7. - L'incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sara' fatto mediante accordo diretto fra le parti.
in caso di controversia sara' esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facolta' di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, le indennita' ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.

Accordo aggiuntive per le lavorazioni nocive- art. 8

Art. 8. - Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia gia' stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto del presente accordo, le parti o le organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Accordo aggiuntive per le lavorazioni nocive- art. 9

Art. 9. - in relazione al precedente articolo 4, viene stabilito quanto segue:
a) Ferie. - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui al presente accordo, la competente indennita' sara' computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festivita' infrasettimanali e nazionali. - in tali ricorrenze la competente indennita' sara' corrisposta allorche' il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilita'. - Agli effetti di tali istituti l'indennita' competente a norma del presente accordo sara' calcolata nella retribuzione, ragguagliandola pero' alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avra' dato nell'anno, o di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facolta' di liquidare la quota di gratifica afferente alla indennita' in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8 per cento sulla indennita' corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, ed a periodi piu' lunghi o a fine d'anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi della indennita' del primo gruppo di cui all'art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennita' stessa sara' mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.

Accordo aggiuntive per le lavorazioni nocive- art. 10

Art. 10. - Per i lavoratori ausiliari di cui all'art. 6 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennita' da computarsi per ogni giorno di ferie o di festivita' infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.

Accordo aggiuntive per le lavorazioni nocive- art. 11

Art. 11. - Il presente accordo fa parte integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro cui e' allegato.
Visti il contratto, le tabelle e l'allegato che precedono
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht