Monitoring Gesetzessammlung

060U1324

IT - DPR

060U1324

Temporaneo richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato dell'Aeronautica militare. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960 n. 1324)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744 ; Visto l' art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599 ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta:

Art. 1

Nel corso dell'esercizio finanziario 1960-1961 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per esigenze speciali e per istruzione, n. 150 sottufficiali di complemento e n. 260 graduati e militari di truppa, in congedo illimitato, di tutti i ruoli e categorie, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2

Il Ministro per la difesa stabilira', per ciascun Comando di zona aerea territoriale e di Aeronautica, il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale in cui sara' indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'Ente o reparto di destinazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 ottobre 1960 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 37. - VILLA
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