060U1069
060U1069
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960 n. 1069)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, 27 novembre 1957, e relative tabelle, per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria, stipulato tra la Delegazione Industriale Dolciaria, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; e, in pari data, tra la Delegazione Industriale Dolciaria, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione; Visti l'accordo per l'istituzione dei Collegi Tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categorie degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia; l'accordo aggiuntivo nazionale per gli operai dell'industria dolciaria; l'accordo aggiuntivo nazionale per la determinazione delle qualifiche degli operai addetti all'industria della alimentazione dolciaria; allegati al predetto contratto; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 72 del 14 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza Sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Seguito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e stato stipulato il contratto nazionale di lavoro 27 novembre 1957, relativo ai lavoratori dell'alimentazione dolciaria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dagli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 77. - VILLA
Art. 1
CONTRATTO NAZIONALE DEL 27 NOVEMBRE 1957
PER I LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE DOLCIARIA
In Roma addi' 27 novembre 1957
tra
la DELEGAZIONI INDUSTRIALE DOLCIARIA composta dai Sigg.: Avv. Luciano Pertica, Dott. Vincenzo Giminetti, Dott. Giorgio Boccardo, Avv.
Pietro Rossi, Dottor Aristide Pienna, Dott. Felice Sciomachem, Dottor Alberto Morgantini, Rag. Luigi Roncaglio, Dottor Oscar Trumpy, Dott.
Rinaldo Volpi, Dott. Giovanni Faina e Lorenzo Acciani, con l'assistenza della Confindustria nella persona del Dott. Mario Rossi
e
la F.T.L.I.A. rappresentata dal Segretario Responsabile Sig. Peppino Dall'Aglio e dai Sigg. Mannocci Orteo e Vincenzo Anzanelli, Segretari
Nazionali
la F.U.L.P.I.A. rappresentata dal Segretario Generale Sig. Ugo Zino
la U.I.L.I.A. rappresentata. dal Segretario Nazionale Responsabile Sig. Ferruccio Bigi e dal Dott. Titano Bigi della Segreteria
Nazionale
In Roma addi' 27 novembre 1957
tra
la DELEGAZIONE INDUSTRIALE DOLCIARIA composta dai Sigg.: Avv. Luciano Pertica, Dott. Vincenzo Ciminelli, Dott. Giorgio Boccardo, Avv.
Pietro Rossi, Dottor Aristide Prenna, Dott. Felice Sciomarchem, Dottor Alberto Morgantini, Rag. Luigi Roncaglio, Dottor Oscar Trumpy, Dott. Rinaldo Volpi, Dott. Giovanni Faina e Lorenzo Acciani, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana
nella persona del Dott. Mario Rossi
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Verledo Guidi, assistito dal Sig.
Marzio Modena e' stato sottoscritto il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti alle industrie dell'alimentazione dolciaria.
Art. 1.
AFFISSIONE DEL CONTRATTO
Copia del presente contratto dovra' essere affissa in modo ben visibile.
Art. 2
Art. 2.
ASSUNZIONE
L'assunzione degli operai verra' effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento in conformita' delle norme di legge.
Art. 3
Art. 3.
DOCUMENTI
Per essere assunto l'operaio dovra' presentare oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti:
1) documento di identificazione;
2) libretto di lavoro e certificato di cui all'art. 6 della parte IV culmine;
3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia gia' provvisto;
4) stato di famiglia, se capo famiglia.
Inoltre e' in facolta' dell'azienda di richiedere allo operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
L'operaio dovra', pur dichiarare la sua residenza Impegnandosi a segnalare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.
Art. 4
Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione al lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di giorni 6 che potra' prolungarsi, d'accordo fra le parti, non oltre in ogni caso 12 giorni lavorativi.
Durante il periodo di prova la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne' di indennita'.
L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute.
L'operaio che, trascorso il periodo di prova, venga confermato, o comunque non venga disdetto, si intendera', assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova.
Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano gia' superato presso la stessa azienda, e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.
Art. 5
Art. 5.
COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE
Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunichera' per iscritto agli operai confermati in servizio:
1) la data di assunzione;
2) la categoria assegnata e le mansioni affidategli;
3) Il trattamento economico.
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che l'operaio non puo' rifiutarsi di disimpegnare le mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientrati tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dallo art. 20 (passaggio e curarlo di mansioni).
Art. 6
Art. 6.
VISITA MEDICA
L'operaio a vista medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
Art. 7
Art. 7.
PRECEDENZE
Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie e ai figli dell'operaio deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessita' familiari e sempre che questi abbiano i requisiti e la idoneita' necessari.
L'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
Art. 8
Art. 8.
DONNE E FANCIULLI
L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell'art: 11 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta in calce:
"Art. 11. - Trasporto e sollevamento di pesi.
"I carichi di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni 17 e le donne di qualunque eta' adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:
"a) trasporto a braccia od a spalle:
maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15;
maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25;
femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5;
femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15;
femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20;
"b) trasporto con carretti a tre ed a quattro ruote su strada piana:
otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;
"c) trasporto con carretto su guide di ferro:
20 volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo.
"Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'art. 13 della legge sulla tutela della maternita' delle lavoratrici".
Art. 9
Art. 9.
ORARIO DI LAVORO
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non piu' di dieci ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali (V. anche Accordo Aggiuntivo Nazionale Operai Industria Dolciaria, allegato in appendice, punto D).
L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.
Art. 10
Art. 10.
RIPOSO PER I PASTI
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 9 viene effettuato in due riprese, dovra' essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuo di otto ore e' concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Art. 11
Art. 11.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.
Art. 12
Art. 12.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'articolo 9.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potra' superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni n. 1).
Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, e' ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni n. 5).
Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegue la prestazione in ora rio straordinario, le ore di lavoro successive alle 6 antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni n. 6).
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni n. 2).
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovra' essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.
Tabella delle maggiorazioni:
1) Lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . 25%
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo). 40%
3) Lavoro straordinario festivo oltre le otto ore . . . . . . 50%
4) Lavoro eseguito nelle festivita' nazionali . . . . . . . . 40%
5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni. . 35%
6) Lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . 40%
7) Lavoro a turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12%
8) Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro
notturno di 8 ore iniziato alle 22. . . . . . . . . . . . . . . . 35%
Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base piu' eventuali alimenti di merito piu' Contingenza).
Le dette percentuali di maggiorazioni non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.
Dichiarazione di parte a verbale.
Nel caso in cui l'indennita' di contingenza sia totalmente conglobata nella paga base ed in tale occasione in Confederazioni non determinino i criteri relativi all'adeguamento delle percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, le Organizzazioni sindacali nazionali dei Lavoratori si riservava di prospettare la particolare situazione della categoria in relazione alle percentuali di maggiorazione stabilite nei contratti integrativi del precedente contratto nazionale.
Art. 13
Art. 13.
GIORNI FESTIVI E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI
Si considerano giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 12;
b) le seguenti festivita' infrasettimanali:
1. Capodanno (1 gennaio);
2. Epifania (6 gennaio);
3. S. Giuseppe (19 marzo);
4. Lunedi di Pasqua (mobile);
5. Ascensione (mobile);
6. Corpus Domini (mobile) 7. SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
8. Assunzione (15 agosto);
9. Ognissanti (1 novembre);
10. Immacolata Concezione (8 dicembre);
11. Natale (25 dicembre);
12. S. Stefano (26 dicembre);
13. Il giorno del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento.
Per le festivita' infrasettimanali di cui al punto b) sara' corrisposta la normale paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento.
Per orario normale giornaliero si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario.
di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta in festivita' infrasettimanale.
Limitatamente ad una delle festivita' infrasettimanali di cui al punto b) qualora, essa coincida con la domenica o con altra giornata festiva, le Associazioni Territoriali degli Industriali ed i Sindacati Provinciali di categoria dei Lavoratori determineranno, di comune accordo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la sua sostituzione con altra giornata.
In caso di prestazione di lavoro in tali festivita' infrasettimanali sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente comma, la intera paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) per le ore lavorate come in giorno feriale (cioe' senza maggiorazione di lavoro festivo).
Nel solo caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, nei giorni festivi di cui al punto b) l'azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato malato od infortunato.
Art. 14
Art. 14.
FESTIVITA' NAZIONALI
Si considerano come festivita' nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato.
Per il trattamento economico restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
Art. 15
Art. 15.
SOSPENSIONE DEL LAVORO
La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attivita', quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianita' a lutti gli effetti ed entro i limitati del presente contratto.
Art. 16
Art. 16.
INTERRUZIONE DEL LAVORO
In caso di interruzioni di breve durata a causa di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volonta' dell'operaio, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso non superino i 60 minuti della giornata.
In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 40 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.
Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.
Art. 17
Art. 17.
RECUPERI
E' riammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordata fra le parti interessate purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione
Art. 18
Art. 18.
DETERMINAZIONE CATEGORIE
Per l'esatta classificazione delle categorie degli operai, si fa riferimento alle relative tabelle, che formano parte integrante del presente contratto (vedi accordo aggiuntivo in appendice).
Art. 19
Art. 19.
APPRENDISTATO
E' apprendista colui che viene assunto in eta' fra i 14 ed i 18 anni per acquistare la capacita' necessaria, per diventare operaio qualificato attraverso il tirocinio pratico ed una preparazione teorica.
E' consentito l'assunzione di tale personale come apprendista fino ad un'eta' massima di anni 20.
Per gli apprendisti che abbia no gia' effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a tre mesi consecutivi presso altre aziende con lavorazioni similari esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali debbono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato cosi' compiuto verra' computato ai fini della durata dell'apprendistato stesso, sempre che non sia, intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi.
Nel caso in cui la interruzione di cui sopra sia dovuta a chiamata alle armi per servizio militare di leva (ferme restando le norme di cui all'art. 35) la interruzione stessa sara' pari alla durata del servizio militare per obblighi di leva.
I giovani sono ammessi all'assunzione in qualita' di apprendista fino alle eta' massime sopra indicate, salvo che non risulti applicabile il comma precedente La durata dell'apprendistato non potra' superare i tre anni, Salvo che per pasticceri, per i quali la durata massima e' stabilita in quattro anni.
L'apprendista credenziere pasticciere e credenziere cioccolataio di eta' superiore ai 18 anni, che abbia compiuta la meta' del periodo di apprendistato, puo' essere ammesso alla prova d'arte ed, in caso di risultato positivo, avra' diritto al passaggio alla rispettiva categoria.
L'apprendista di altre attivita', dell'industria, dolciaria di eta' superiore ai 17 anni, che abbia compiuto la meta' del periodo di apprendistato, puo' essere ammesso alla prova d'arte ed, in caso di risultato positivo, avra' diritto al passaggio alla rispettiva categoria.
Il datore di lavoro ha il dovere:
a) di curare o di far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che e' oggetto dell'apprendistato;
c) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuto sulla retribuzione, i permessi necessari perche' recuperi i corsi per la sua professionale, ai sensi dell' art. 11 lettera g) della legge 19 gennaio 1955, n. 25 .
Art. 20
Art. 20.
PASSAGGIO DI CATEGORIA E CUMULO DI MANSIONI
L'operaio puo' essere a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purche' cio' non comporti una diminuzione di salario.
All'operaio che sia destinato a compiere mansioni di categoria superiore alla propria, dovra' essere corrisposta, la paga, della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito.
Trascorso il periodo di sei settimane lavorative e continuative nel disimpegno di mansioni di categoria superiore, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio a tutti gli effetti alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, brevi richiami alle armi, per quali casi il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.
Nel caso in cui la ditta ritenga necessario procedere a passaggi di categoria di operai in servizio, l'effettivo esercizio di mansioni superiori per un periodo eccedente le sei settimane di cui al comma precedente, costituira', a parita' di meriti, titolo di precedenza.
L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conservera' la retribuzione della categoria alla quale appartiene.
L'operaio che esplichi con carattere di continuita' piu' mansioni corrispondenti a categorie diverse verra' assegnato alla categoria corrispondente alla mansione prevalente.
Art. 21
Art. 21.
DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parita' di condizioni, di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Art. 22
Art. 22.
PREMI DI ANZIANITA'
Agli operai all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianita' di Servizio presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1 gennaio 1944, verra' corrisposto, una volta tanto, un premio di anzianita' nelle seguenti misure:
al compimento del 10° anno: 125 ore di retribuzione globale;
al compimento del 20° anno: 250 ore di retribuzione globale.
L'importo di detti premi e' computato secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio.
Ai fini del computo delle anzianita' pregresse al 1 gennaio 1944, agli effetti della maturazione dei premi di cui al presente articolo in armonia con quanto previsto dal precedente C.N. 12 marzo 1949, si stabilisce che le anzianita' comunque risultanti residue alla data del 31 dicembre 1943 (intendendo come tali quelle che per non aver raggiunto i termini precisi per la maturazione dei premi non sono state liquidate) saranno computate nella misura del 50% e si aggiungeranno alle anzianita' che maturano successivamente al 1 gennaio 1944.
(Vedi prontuario per il pagamento dei premi di anzianita' alla fine della Parte 1ª).
Comunque il cumulo dei premi di anzianita' previsti dal presente articolo e di quelli di cui al 3° comma dell'art. 22 del Contratto Nazionale 12 marzo 1949 non potra' superare per ogni operaio le 375 ore.
Chiarimento a verbale.
Le parti danno atto che l'anzianita' valida agli effetti del diritto al premio di anzianita' non deve essere stata interrotta da risoluzioni del rapporto di lavoro, salvo naturalmente il caso che tale risoluzione sia stata revocata dall'azienda con riconoscimento di anzianita' pregressa.
Art. 23
Art. 23.
MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento delle retribuzioni sara' effettuato secondo le consuetudini dell'azienda mediante buste o altri stampati individuali, sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenza e le eventuali ritenute, indicando il periodo di paga cui si riferiscono.
Di eventuale cambiamento delle modalita' consuetudinarie di pagamento l'azienda dara' congruo preavviso.
Nel caso che il pagamento non avvenga settimanalmente gli operai avranno un acconto settimanale corrispondente a circa il 90% della retribuzione maturata.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fiato all'atto del pagamento.
Gli eventuali errori di pura contabilita' dovranno essere contestati entro tre giorni da quello della corresponsione della retribuzione, affinche' il competente Ufficio possa provvedere all'immediato conguaglio delle differenze.
Trascorso tale periodo di tre giorni, le differenze saranno accreditate sul conto relativo al periodo successivo.
In casi di contestazione sulla retribuzione o su taluni elementi costitutivi della stessa, all'operaio dovra' essere corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Art. 24
Art. 24.
FERIE
L'operaio che abbia un'anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuito (con la retribuzione complessiva (paga base piu' eventuali aumenti di merito piu' contingenza) nella misura di:
dal 1° al 7° anno compiuto di anzianita' 12 giorni (96 ore);
dall'8° al 15° anno compiuto di anzianita': 14 giorni (112 ore); dal 16° al 20° anno compiuto di anzianita': 16 giorni (128 ore); dal 20° anno compiuto di anzianita' in poi: 18 giorni (144 ore).
E' in facolta' dei datori di lavoro, in relazione alle esigenze aziendali, di compensare le ferie eccedenti i 12 giorni con la relativa indennita' sostitutiva.
Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia decorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente.
L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo.
secondo le esigenze del lavoro.
Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento sara' effettuato in via anticipata a chi ne fara' richiesta.
Il periodo di preavviso non potra' essere considerato come periodo di ferie.
Il caso di ferie collettive e in caso di licenziamento o dimissioni, all'operaio che non avra' maturato il diritto alle ferie spetteranno tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di anzianita' maturati.
Art. 25
Art. 25.
GRATIFICA NATALIZIA
In occasione del Natale gli operai avranno diritto alla corresponsione di una gratifica di ammontare pari a 200 ore di retribuzione globale di fatto, da pagarsi qualche giorno prima della ricorrenza.
Per retribuzione globale di fatto deve intendersi la paga base piu' eventuali aumenti di merito piu' la indennita' di contingenza: gli operai retribuiti ad incentivo si riferimento al guadagno medio, dell'ultimo mese.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli operai avranno diritto alla corresponsione di un dodicesimo di gratifica per ogni mese di servizio, arrotondando ad un mese le frazioni, superiori a 15 giorni.
Art. 26
Art. 26.
TRASFERTE
Agli operai temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del Comune, ove ha sede lo stabilimento in presso il quale sono in forza, sara' rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti della normalita', liquidati in base a nota documentata, salvo, su richiesta dell'operaio, accordi forfettari fra le parti Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di otto ore; le ore di effettivo viaggio di eccedenti le otto ore, saranno compensate con il 50% della retribuzione normale.
Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.
Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre cui all'art. 9, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario.
L'importo approssimativo delle spese di cui al primo comma dovra' essere anticipate dal datore di lavoro all'operaio salvo conguaglio alla fine della trasferta.
Dichiarazione a verbale.
Il presente articolo non si applica al personale viaggiatore addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti il cui
trattamento sara' concordato in sede
Art. 27
Art. 27.
TRASFERIMENTI
All'operaio sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta e sito in di diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo - previamente concordato (con l'azienda della spesa per mezzi di trasporto per se' e per i fini familiari e per il trasloco degli effetti i (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre, quale indennita' di trasferimento gli verra' corrisposta: se capo famiglia, una somma pari a 200 ore di normale retribuzione; senza congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento, una somma pari a 100 ore di normale retribuzione.
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione della nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'.
Qualora in relazione al trasferimento, l'operaio, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di affitto - sempre che questo sia stato regolarmente registrato prima della comunicazione del trasferimento stesso - o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi restano a carico dell'azienda.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, all'indennita' di licenziamento, al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, alle ferie ed alla gratifica natalizia maturate.
Art. 28
Art. 28.
INDENNITA' DI BICICLETTA
Il datore di lavoro corrispondera' all'operaio che, su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennita' mensile da concordarsi direttamente fra, le parti interessate.
Art. 29
Art. 29.
PRESTITI
Quando l'operaio si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potra' rivolgersi alla Direzione dell'Azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovra' essere restituito con le modalita' concordate dalle parti interessate con ritenute settimanali normalmente corrispondenti al 10% del prestito stesso.
Non e' ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non e' stato estinto il prestito precedente.
Art. 30
Art. 30.
PERMESSI
Il datore di lavoro potra' concedere agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, brevi permessi non retribuiti senza interruzioni di anzianita'.
Detti permessi potranno anche, su richiesta dell'operaio, essere considerati in conto ferie.
Art. 31
Art. 31.
CONGEDO MATRIMONIALE
In casa di matrimonio di operai di ambo i sessi, si richiamano gli accordi interconfederali e le disposizioni di legge.
Il congedo matrimoniale, retribuito in virtu' di tali disposizioni, sara' prorogato di due giorni di congedo anch'essi retribuiti ed eventualmente, dietro accordo tra le parti e sempreche' le esigenze tecniche lo permettano, di altri due giorni di congedo senza retribuzione. Tali maggiori concessioni saranno assorbite in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni vigenti fino al pareggiamento.
Art. 32
Art. 32.
MATERNITA'
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950 n. 860 .
Art. 33
Art. 33.
MALATTIA ED INFORTUNI NON SUL LAVORO
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla ditta entro 24 ore, salvo casi di giustificato impedimento.
Alla comunicazione fara' seguito l'invio del certificato medico di prima, visita.
L'azienda potra' far controllare lo stato di malattia in ogni sua fase da un medico di sua fiducia.
Per il periodo di assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova, ferma restando la corresponsione degli assegni nella misura e per la durata prevista del competente Istituto e dalle disposizioni vigenti per gli assegni familiari, avra', diritto alla conservazione del posto con il riconoscimento dell'anzianita' relativa a tutti gli effetti fino ad un termine massimo di:
mesi 6 per gli operai con anzianita' ininterrotta fino a 5 anni compiuti;
mesi 8 per gli operai con anzianita' ininterrotta da 5 a 15 anni compiuti;
mesi 10 per gli operai con anzianita' ininterrotta oltre i 15 anni compiuti.
Trascorso il termine massimo sopra precisato, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della infermita' o dei suoi postumi, il rapporto di lavoro potra' essere risolto con la liquidazione delle indennita' relative come in caso di licenziamento (compreso il preavviso).
L'operaio che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia, non si ripresenta sara' considerato dimissionario.
Chiarimento a verbale.
La conservazione del posto per gli operai stagionali e' limitata al periodo massimo di quattro mesi.
Ai fini di tale computo le assenze per malattie o per infortunio non sul lavoro sono cumulabili nell'anno solare.
Art. 34
Art. 34.
INFORTUNI SUL LAVORO
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovra' essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto, il quale provvedera' affinche' sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Durante la degenza dovuta a causa di infortunio l'operaio avra' diritto alla conservazione del posto per i periodi previsti dall'art.
33 (malattia ed infortunio non sul lavoro).
Resta peraltro convenuto che la conservazione del posto sara' esclusa per gli operai non ammessi a prestazioni da parte dell'istituto assicuratore.
L'operaio che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si ripresenti al lavoro sara' considerato dimissionario.
Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia piu' in grado a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminera' l'opportunita', tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacita' lavorative. In tal caso l'operaio conservera' l'anzianita' maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
Gli operai infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.
Chiarimento a verbale.
La conservazione del posto per gli operai stagionali eventualmente infortunati sul lavoro e' limitata al periodo di 4 mesi.
Ai fini di tale computo le assenze per infortunio sul lavoro sono cumulabili nell'anno solare.
Art. 35
Art. 35.
CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva per l'operaio che abbia almeno tre mesi anzianita', e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
Il tempo trascorso in servizio militare e' computato ai soli effetti dell'indennita' di anzianita' Al termine del servizio militare per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo l'operaio, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizioni del datore di lavoro per riprendere servizio, in caso contrario l'operaio si intendera' dimissionario dalla data della chiamata o del richiamo alle armi.
Art. 36
Art. 36.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art 44, o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
- giorni 6 (quarantotto ore) per gli operai con anzianita' ininterrotta fino a 4 anni compiuti;
- giorni 12 (96 ore) per gli operai con anzianita' ininterrotta oltre ai 4 anni compiuti.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini, deve corrispondere all'altra urna indennita' pari all'importo della paga normale di fatto per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alta paga normale - di fatto per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto.
A tutti gli effetti del presente contratto il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianita'.
L'azienda potra' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la paga normale di litro per le ore lavorative
mancanti al compimento del preavviso
Art. 37
Art. 37.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento esclusi i casi previsti dall'art. 44, ha diritto all'operaio a percepire una indennita' nella seguente misura:
a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno di anzianita' fino al 5° anno compiuto;
b) giorni 10 (80 ore) dal 6° al 10° anno compiuto:
c) giorni 12 (96 ore) dall'11° al 18° anno compiuto;
d) giorni 15 (120 ore) oltre il 18° anno compiuto.
L'indennita' di cui sopra si applica per l'anzianita' maturata posteriormente al 31 dicembre 1947: l'anzianita' gia' maturata a tale data verra' peraltro calcolata agli effetti dell'applicazione delle maggiori indennita' di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo.
Per l'anzianita' maturata al 31 dicembre 1947 si aggiungera' al numero di giorni previsti dal C. N. di categoria 26 novembre 1938 mezza giornata per ogni anno per il terzo scaglione.
L'indennita' di licenziamento e' frazionabile a mese.
La retribuzione globale di fatto di cui al 1° comma dell'articolo s'intende comprensive di una quota parte della gratifica natalizia (8%).
Art. 38
Art. 38.
DIMISSIONI
In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'articolo precedente:
1) il 50% per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni compiuti salvo quanto detto al successivo comma;
2) il 75% per gli aventi anzianita', di servizio fino a 10 ani compiuti;
3) il 100% gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni compiuti.
Per poter aver diritto alla competenza di cui al punto primo l'operaio dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato.
L'intero trattamento di cui al punto terzo e' dovuto anche ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sara' usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del sessantesimo anno di eta' se uomo, del cinquantacinquesimo anno di eta' se donna.
Art. 39
Art. 39.
CASO DI MORTE
In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro dovra' corrispondere agli aventi diritto, a norma delle disposizioni del Codice civile (art. 2122 ) quanto sarebbe spettato all'operaio in caso di licenziamento compreso il preavviso.
Art. 40
Art. 40.
REGOLAMENTO DI FABBRICA
La disciplina del lavoro sara' regolata, oltre che degli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (regolamento di fabbrica), che dovra' essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto regolamento non potra' contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto.
Art. 41
Art. 41.
DISCIPLINA AZIENDALE
L'operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione, verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare.
In armonia con la dignita' personale dell'operaio, superiori impronteranno i rapporti con il dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'.
L'azienda avra' cura di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio e' tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessita'.
Art. 42
Art. 42.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravita' e della loro recidivita'.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all'art. 40 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla, direzione saranno i seguenti:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a tre ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e della retribuzione lino a tre giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell'art. 44.
Art. 43
Art. 43.
AMMONIZIONE - MULTA - SOSPENSIONE
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza, la multa nei casi di recidiva, la sospensione nei casi di recidiva in mancanza gia' punita con la multa nei sei mesi precedenti Quando, tuttavia, le mancanze rivestono carattere di maggiore gravita', anche in relazione alle mansioni esplicate potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione l'operaio:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilita' a richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavora rione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarita', dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne i fatto espresso divieto;
7) che introduca senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza in tal caso l'operaio verra' inoltre allontanato;
9) che si presti a diverbio litigioso con o senza vie di fatto sempre che il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempre che si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
11) che occulti scarti di lavorazione;
12) che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell'azienda;
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interne dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempre che gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione piu' grave in relazione alla entita' o alla gravita' o alla abituale recidivita' dell'infrazione.
L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni e', devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua malattia.
Art. 44
Art. 44.
LICENZIAMENTI PER CAUSE DISCIPLINARI
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potra' essere inflitto, per le mancanze piu' gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:
a) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non della indennita' di licenziamento:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorche' si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
5) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbratura di schede;
6) recidiva nella mancanza di cui al punto 12 dell'art. 43;
7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
b) senza preavviso e senza indennita' di licenziamento:
1) furto;
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
4) trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione;
5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;
7) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
8) concorrenza sleale;
9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
10) insubordinazione grave verso i superiori.
Chiarimento a verbale.
Resta inteso che le disposizioni di cui al punto 12 dell'art. 43 e 4 dell'art 44-a) riguardano la consumazione di prodotti o merci nel reparti di lavorazione confezione o custodia cui il dipendente che commetta la mancanza e' addetto.
L'asportazione del prodotti o merci da parte di dipendenti addetti ad un reparto diverso da quello in cui viene effettuata la lavorazione la confezione o la custodia dei prodotti stesso rientra invece nella disposizione di cui al punto primo dell'art. 44-b).
Art. 45
Art. 45.
TUTELA IGIENICA DEI LAVORATORI
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.
Art. 46
Art. 46.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Le organizzazioni contraenti considerano l'istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessita' di dare ad ossa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.
Art. 47
Art. 47.
UTENSILI DI LAVORO
L'operaio ricevera' dall'azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sara' responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovra' essere messo in condizioni di poterli conservare.
Qualora l'operaio dovesse usare utensili di sua proprieta' per il disimpegno delle sue mansioni nell'azienda, ricevera' una indennita' dai concordarsi direttamente fra le parti.
Art. 48
Art. 48.
SPOGLIATOI
Nell'azienda dovra' essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
Questo locale dovra' rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche od ambientali lo permettano, metteranno a disposizioni degli operai degli armadietti in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.
Art. 49
Art. 49.
VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI
Nessun operaio puo' rifiutarsi a qualunque visita di inventario, per ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli a o visita personale all'uscita dallo stabilimento.
Le visite personali devono essere effettuate da personale a cio' debitamente incaricato e saranno eseguite individualmente in l'orma appartata; per le donne, con l'intervento esclusivo di personale femminile.
Art. 50
Art. 50.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono correlative e inscindibili fra loro e non si cumulano con alcun altro trattamento.
Fermo la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni individuali piu' favorevoli che, dovranno essere mantenute ad personam anche se derivanti da accordi aziendali o locali i quali vengono sostituti dal presente contratto.
Art. 51
Art. 51.
MINIMI DI PAGA
I minimi di paga sono quelli riportati nelle allegate tabelle I-A) Uomini e II-b) donne.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-Allegato
ALLEGATO
PREMI DI ANZIANITA' OPERAI
TABELLA DELLE SCADENZE
Parte di provvedimento in formato grafico
INDUSTRIA DOLCIARIA - OPERAI - a) UOMINI
Paga minima oraria
Parte di provvedimento in formato grafico
INDUSTRIA DOLCIARIA - OPERAI - b) DONNE
Paga minima oraria
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
Art. 1.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in categorie in base alle norme dei concordati interconfederali - art. 31 e art. 32, 1° e 2° comma del concordato 23 maggio 1946 per l'Italia centro-meridionale e art. 3 del concordato dato 27 ottobre 1946 per l'estensione alle provincie dell'Italia settentrionale dei criteri per l'identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedie - gia' chiamati equiparati - previsti dal citato accordo 23 magio 1946 - si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.
Art. 2
Art. 2.
ASSUNZIONE
L'assunzione degli intermedi e' regolata dalle disposizioni di legge e dagli eventuali accordi interconfederali e verra' comunicata all'interessato con la specificazione della categoria a cui il lavoratore viene assegnato.
Art. 3
Art. 3.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine.
Tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere delle disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti della indennita' di cui al successivo art. 16 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di due mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui il lavoratore fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione della attivita' aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennita' di licenziamento.
Art. 4
Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione in servizio del lavoratore e' sempre fatta un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Tale periodo non e' protraibile ne' rinnovabile.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione. In tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro puo' essere chiesta da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita' e il lavoratore avra' diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestato.
Qualora, alla scadenza del periodo di prova l'azienda, non provveda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intendera' confermato in servizio ed il periodo stesso sara' computato agli effetti dell'anzianita'.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano - trascorsi i termini previsti dalle relative disposizioni - anche per il periodo di prova.
Art. 5
Art. 5.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE OPERAIA
Per gli istituti che non sono previsti nella - presente regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione.
In particolare per i seguenti istituti si intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi dalla regolamentazione degli operai:
affissione contratti documenti; visita medica; donne e fanciulli; riposo per i pasti; riposo settimanale; giorni festivi e festivita' infrasettimanali; festivita' nazionali: recuperi; assaggio di categoria e cumulo di mansioni; donne adibite a lavori maschili; trasferte, trasferimenti; indennita' di bicicletta; prestiti; permessi; maternita'; chiamata alle armi per obblighi di leva o richiamo alle armi; caso di morte; regolamento di fabbrica; disciplina aziendale; provvedimenti lavoro; istruzione professionale;
visite d'inventario e visite personali; inscindibilita' delle disposizioni del contratto.
Art. 6
Art. 6.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
Per quanto riguarda la corresponsione della retribuzione mensile (ivi compresa l'indennita' di contingenza) si fa riferimento all'art.
15 della parte impiegati.
Art. 7
Art. 7.
MINIMI DI PAGA
I minimi di paga sono quelli riportati nell'allegata tabella n. 2:
Uomini - Donne.
Art. 8
Art. 8.
FERIE
Il lavoratore intermedio che abbia una anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza non inferiore a:
In caso di anzianita' di servizio:
fino a 5 anni giorni 13 lavorativi;
da oltre 5 fino a 14 anni, giorni 16 lavorativi;
da oltre 14 e fino a 20 anni, giorni 18 lavorativi;
oltre i 20 anni, giorni 22 lavorativi.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorni festivi: nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, degli eventuali desideri del lavoratore.
Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze potra', a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo mi limiti continuativo.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate; in caso di risoluzione nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso.
Art. 9
Art. 9.
PASSAGGIO DA OPERAIO AD INTERMEDIO
In caso di passaggio da operaio ad intermedio, l'interessato avra' diritto all'indennita' di licenziamento che gli compete in base alle norme della allegata regolamentazione operaia e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dalla presente regolamentazione che graduano i benefici in rapporto all'anzianita' del lavoratore nell'azienda (con esclusione di quanto riguarda l'indennita' di anzianita' per la quale e prevista apposita regolamentazione) all'intermedio sara' computata una maggiore anzianita' convenzionate pari al 33% del servizio prestato presso la stessa azienda con qualifica di operaio.
Il passaggio si considerera' anche iniziato ex novo con la nuova, qualifica di intermedio ai particolari effetti degli aumenti periodici di anzianita'.
Per gli operai che, successivamente al 1 marzo 1949 vengano passati alla qualifica di intermedio, e nei cui confronti i si interrompa, quindi, il decorso del primo o del secondo decennio di continuato servizio come operaio necessario per la concessione del primo o del secondo premio di anzianita', a norma dell'art. 22 della allegata regolamentazione per gli operai, ma che abbia compiuto, rispettivamente almeno 5 anni di anzianita' quale operaio (agli effetti del primo premio) e 15 anni (per il secondo premio) si procedera' come segue:
a) si determinera' l'entita' del premio alla data del passaggio di categoria calcolandola in base alla retribuzione percepita alla data dell'anzidetto passaggio e in relazione agli anni di servizio prestato fino a tale data;
b) l'ammontare come sopra determinato sara' pero' liquidato in relazione alla natura specifica dell'istituto del premio di anzianita' agli operai - al compimento del decimo o del ventesimo anno di anzianita' di servizio complessivo nell'azienda sia in qualita' di operaio che in quella di intermedio.
Norma transitoria per l'applicazione del presente articolo.
Ai lavoratori che al 1° anno 1949 sia gia' attribuita la qualifica di intermedio qualora abbiano presso la stessa azienda acquisito una anzianita' di servizio in qualita', di operai che avrebbe dato loro diritto alla concessione del premio di anzianita' previsto dall'articolo 22 dell'allegata regolamentazione operaia l'anzianita', stessa sara' calcolata ai fini della concessione del premio con le stesse modalita' aventi stabilita' per coloro che passano alla categoria di intermedio successivamente al 1 marzo 1949.
Resta inteso che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del compimento del decimo e del ventesimo anno di anzianita' l'indennita' di cui sopra non dovra' essere corrisposta non essendosi maturata l'anzianita' necessaria per il diritto al premio.
Art. 10
Art. 10.
PASSAGGIO DA INTERMEDIO AD IMPIEGATO
In caso di silo passaggio ad impiegato nella stessa azienda l'intermedio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica con il riconoscimento:
a) agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un quinto della precedente anzianita' maturata presso l'azienda;
b) agli effetti delle ferie e della, malattia di una maggiore anzianita', convenzionale pali al 50% della anzianita', maturata, come intermedio.
Art. 11
Art. 11.
LAVORO STRAORDINARIO. NOTTURNO E FESTIVO
Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo valgono le disposizioni dell'art. 12 della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie, salvo per quei che concerne il calcolo della quota oraria di retribuzione sulla quale si applicano le maggiorazioni previste dal citato art. 12 della regolamentazione operaia, che verra' effettuato dividendo per 180 la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza).
Art. 12
Art. 12.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli intermedi, per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato, dopo il compimento del 20° anno di eta', presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della paga mensile nella misura del:
a) 4% sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria, cui appartiene l'intermedio per il primo e secondo biennio di anzianita';
b) 5% sui minimo contrattuale di paga mensile della categoria che appartiene l'intermedio per i bienni dal terzo all'ottavo.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti da aumenti i periodici maturati o da maturare, Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti periodici gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di paga in atto alle singole scadenze mensili.
Resta fermo il computo degli aumenti periodici di anziani gia' maturati per gli intermedi il servizio alla data del presente accordo.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo.
In caso passaggio dell'intermedio di seconda categoria alla prima categoria (o grado) - passaggio che intervenga successivamente all'entrata in vigore del presente contratto - la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati nella precedente categoria (o grado) sara' riportata nella misura del 33% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita, e la anzianita' ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria Nota all'art 12.
Le norme di cui al presente articolo vanno integrate con quanto previsto dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952.
Art. 13
Art. 13.
GRATIFICA NATALIZIA
L'azienda corrispondera' una gratifica pari alla retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) percepita dall'intermedio. La corresponsione di tale gratifica avverra' normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'aziendale frazione di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dalla presente regolamentazione saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
Art. 14
Art. 14.
MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di interruzione dei servizi, dovuta a malattia, il lavoratore, non in prova, avra' diritto al seguente trattamento:
a) in caso di anzianita' di servizio fino a 3 anni conservazione del posto per un periodo massimo di 3 mesi con l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per il primo mese e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 2 mesi;
b) in caso di anzianita' di servizio da, oltre 3 anni fino a 6: conservazione del posto per un periodo massimo di 4 mesi con l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per un mese e mezzo e meta' della retribuzione anzidetta, per gli, ulteriori 2 mesi e mezzo;
c) in caso di anzianita' di servizio da oltre 6 anni fino a 12 anni: conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi con l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per 2 mesi e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 4 mesi;
d) in caso di anzianita' di servizio oltre i 12 anni conservazione del posto per un periodo massimo di 8 mesi con la intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per 9 mesi e mezzo e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 5 mesi e mezzo.
L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto in ogni raso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali, oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia da medici di sua fiducia.
Qualora la malattia perduri oltre il termine sopra indicato e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo al lavoratore quanto compete in base alla presente regolamentazione, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Analogamente nel caso in cui, il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, il lavoratore non tra essere risolto, su richiesta del lavoratore; con la corresponsione della indennita' di licenziamento di cui all'art. 16 della presente regolamentazione. Ove cio' non avvenga e non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza della anzianita' agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento. Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora il lavoratore, con piu' periodo di malattia, raggiunga in complesso durante 12 mesi consecutivi i limiti massimi rispettivamente sopra previsti alle lettere a), b), c) e d).
L'anzianita' di servizio come operaio, per il periodo precedente a quello di intermedio, e' considerata utile agli effetti del presente articolo, nella misura del 33%.
Art. 15
Art. 15.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, nono hanno superato i 5 anni di servizio:
20 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria, intermedi 15 giorni del calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi;
b) per i lavoratori che hanno superato i 5 anni di servizio e fino a 10 anni compiuti:
15 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi;
30 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categorie intermedi;
c) per i lavoratori che hanno superato i 10 anni di servizio:
60 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi;
15 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi.
L'anzianita' di servizio come operaio, per il periodo precedente a quello di intermedio, e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 33%.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
L'azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta a sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso senza che cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'azienda in rapporto alle esigenze della stessa.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Art. 16
Art. 16.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 44 della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete, per la anzianita' maturata successivamente all'assegnazione della qualifica di intermedio (e in ogni caso con decorrenza non anteriore a quello stabilita dagli accordi interconfederali dei 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946 rispettivamente per l'Italia settentrionale e l'Italia centro meridionale), una indennita' di 15/30 (quindici trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' presso l'azienda.
Per l'anzianita' successiva al 1 gennaio 1948 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata per ogni anno di anzianita' nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile.
La liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennita' di contingenza.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per dodicesimi. Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'anzianita' si fa riferimento all' articolo 2121 Codice Civile .
Art. 17
Art. 17.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di dimissioni verranno corrisposte al lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianita' ininterrotta, le sotto indicate aliquote dell'indennita' di cui all'art. 36:
fino a 5 anni di anzianita. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
oltre i 5 e fino a 10 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75% oltre i 10 anni di anzianita . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
Verra' corrisposta, l'intera indennita' di cui all'articolo 16 nel caso di dimissioni per malattia, infortunio matrimonio, maternita', o compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 per le donne, nonche' a seguito di nomina alle cariche sindacali previste all'art. 3 della parte quarta del presente contratto.
Art. 18
Art. 18.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
Si intendono integralmente richiamate le norme previste all'art. 6 per quel che concerne stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5 comma all'art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente all'art. 31. 1 comma, e 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia centro-meridionale.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-Tabella 3
TABELLA 3
INDUSTRIA DOLCIARIA - CATEGORIE SPECIALI INTERMEDIE
Paga minima mensile
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identita';
2) il libretto di lavoro;
3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto ne sia gia' in possesso, ed i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie ed ai figli dell'impiegato decaduto durante il rapporto di lavoro presso l'azienda, sempre che questi abbiano l'idoneita', e i requisiti necessari.
L'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
Art. 2
Art. 2.
VISITA MEDICA
L'azienda potra', in qualsiasi momento sottoporre l'impiegato alla visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
Art. 3
Art. 3.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine: tuttavia saranno applicabile in tale caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni dei presente contratto.
Comunque agli effetti dell'indennita' di cui all'art. 32 si considera come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre mesi.
Art. 4
Art. 4.
CATEGORIE
Le categorie impiegatizie stabilite a tutti gli effetti del presente contratto sono le seguenti:
I categoria: impiegati di concetto con funzioni direttive (tecnici amministrativi).
Svolgono tali funzioni gli impiegati di ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici, che abbiano discrezionalita' di poteri e facolta', di iniziativa per il buon andamento di determinate attivita' aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti di azienda o dai titolari della medesima.
II categoria: impiegati di concetto (tecnici amministrativi).
Appartengono alla II categoria gli impiegati di ambo i sessi che svolgono mansioni di concetto.
III categoria: impiegati di ordine (suddivisi in gruppo A e gruppo B) (tecnici amministrativi).
Appartengono al gruppo A della III categoria gli impiegati di ordine di ambo i sessi adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative le quali richiedano particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio.
Appartengono al gruppo B della III categoria gli impiegati di ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative le quali non richiedano in modo particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio.
Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie sopra indicate, nonche' quelle concernenti la attribuzione della qualifica impiegatizia, non definite in sede aziendale, sono demandate all'esame di una Collegio tecnico disciplinato dalle norme previste dall'annesso regolamento che fa parte integrante del presente contratto.
Art. 5
Art. 5.
LAUREATI E DIPLOMATI
I laureati (o i diplomati di scuole medie superiori) in specialita' tecniche o amministrative inerenti all'industria che vengono assunti in data successiva a quella di stipulazione del presente contratto non potranno essere assegnati a categorie inferiori alla 2ª, sempre che siano adibiti a mansioni inerenti alle loro specialita' professionali.
Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all'azienda all'atto dell'assunzione.
Il presente articolo non intende modificare la categoria che gli impiegati in servizio rivestono alla data di stipulazione del presente contratto.
Art. 6
Art. 6.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati della 1ª categoria ed a tre mesi per quelli delle altre categorie.
Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1.
Non sono ammesse ne' la protrazione ne' la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova, sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova, la risoluzione del rapporto di impiego potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di I categoria e durante il primo mese per gli impiegati di II e III categoria la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio.
Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Per gli impiegati amministrativi di II e III categoria il periodo di prova sara' ridotto a due mesi, quando l'impiegato abbia gia' prestato servizio per un periodo superiore a due anni nelle stesse mansioni in altre aziende industriali.
Art. 7
Art. 7.
MUTAMENTO DI MANSIONI
L'impiegato in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purche' cio' non importi alcun peggioramento economico, ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione.
All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria o di tre mesi nel disimpegno di mansioni di altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzioni a tutti gli effetti di altri impiegati assenti per malattia, ferie, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' dopo 20 giorni e per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di mesi dodici per il passaggio alla 1ª categoria e di mesi sei per il passaggio alle altre categorie.
Art. 8
Art. 8.
CUMULO DI MANSIONI
All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuita'.
Art. 9
Art. 9.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO
In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex noto con la nuova qualifica, con riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari a 9 mesi per ogni tre anni di anzianita' di servizio compiuto in qualita' di operaio.
Art. 10
Art. 10.
ORARIO DI LAVORO
Per L'orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 10 ore settimanali, ripartito in noti piu' di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile. Per ciascuna ora di lavoro compiuta oltre le 44 e fino alle 48 ore settimanali e per gli addetti alle mansioni discontinue oltre le 36 e fino 60 ore settimanali, verra' corrisposto il 50% della nuova retribuzione unificata, esclusa in contingenza (cioe' stipendio minimo tabellare, eventuale scatto di anzianita', eventuale superminimo, eventuale aumento di merito individuale ed eventuale terzo elemento che verra' determinato dividendo lo stipendio mensile sopraddetto per 180 L'orario di lavoro e la relativa distribuzione fissati dalla Direzione dell'azienda.
Per il personale contemplato nella tabella delle lavorazioni stagionali approvata con R.D. 10 settembre 1923, n. 1957 e successivi il compenso previsto dal comma 4 del presente articolo non verra' corrisposto limitatamente ai periodi indicati dalla citata tabella.
Charimento a verbale
Le parti sono d'accordo che nelle aziende conserviere a lavorazione promiscua non si da' luogo a cumulo di periodi stagionali e la deroga di cui all'art. 10, comma 0, si applica al solo periodo di maggiore durata, previsto dalla tabella di legge.
Art. 11
Art. 11
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all'art. 10 della presente regolamentazione e cioe' otto ore giornaliere e quarantotto settimanali e di 10 ore giornaliere o sessanta settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 12.
Nessun impiegato potra' esimersi dall'effettuare entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli.
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondersi, oltre la normale retribuzione, sono le seguenti:
a) lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . 40%
b) lavoro festivo (domenica o giorni di riposo compensativo). 65%
c) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore). . . . . . . 90%
d) lavoro festivo eseguito nelle festivita' infrasettimanali. 65%
e) lavoro festivo eseguito nelle festivita' nazionali . . . . 65%
f) lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni. . 50%
g) lavoro straordinario feriale notturno. . . . . . . . . . . 65%
h) lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore). . 100% i) lavoro a turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12%
Le dette percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla quota oraria di stipendio ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile (e cioe' il minimo tabellare di stipendio, eventuali scatti di anzianita', ed eventuale terzo elemento), piu' la contingenza.
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.
Art. 12
Art. 12.
FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E NAZIONALI
RIPOSO SETTIMANALE
Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza, del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale.
Per il trattamento delle festivita' infrasettimanali e nazionali si fa riferimento alle norme interconfederali e legislative.
Limitatamente ad una delle festivita' infrasettimanali qualora coincida con la domenica o altra giornata festiva, essa sara' sostituita con la giornata che allo stesso titolo verra' stabilita per le categorie operaie il riposo settimanale cadra' di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per gli impiegati il cui lavoro e' connesso con quello dello stabilimento vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento.
In caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sara' preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
Art. 13
Art. 13.
FERIE
L'impiegato ha diritto, ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a:
15 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio fino a 4 anni;
18 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da, oltre 4 anni fino a 13 anni;
24 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre 13 anni fino a 20 anni;
28 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio oltre i 20 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo: nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno l'impiegato, non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potra', aver luogo durante il periodo di preavviso.
Art. 14
Art. 14.
PERMESSI - CONGEDI MATRIMONIALI
Le assenze debbono essere immediatamente giustificato alla azienda, salvo casi di giustificato impedimento.
All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda puo' accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo, per giustificati motivi, con facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di riposo.
Agli impiegati sara' concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.
Art. 15
Art. 15.
RETRIBUZIONE
Lo stipendio sara' corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente.
Qualora l'azienda ne ritardi di oltre 16 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potra' superare il 10% della retribuzione mensile salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
Art. 16
Art. 16.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli impiegati per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di eta' presso stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi pur tale, il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del a retribuzione mensile nella misura del 5% sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria, cui appartiene l'impiegato. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 10 bienni per ogni categoria.
Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente regolamentazione avessero gia' maturato il primo od i primi due bienni di anzianita' l'importo degli aumenti periodici gia' maturati verra' rivalutato, in base alla nuova percentuale del 5%. Tale trattamento avra' decorrenza dal 1 dicembre 1948.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati essere turare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti periodici gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937 con esclusione in ogni caso di quelle maturata prima del compimento del 20° anno di eta' o di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggi o degli Impiegati a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati sara' riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilito e la anzianita' ai fini degli aumenti periodici di anzianita' nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dai giorni di assegnazione alla nuova categoria.
Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria dal gruppo B al gruppo A della III categoria non costituisce un passaggio di categoria agli effetti del precedente comma.
Nota all'art. 16.
Le norme di cui al presente articolo vanno integrate con quanto previsto dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952.
Art. 17
Art. 17.
INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE
L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per pagamento e riscossioni, con responsabilita', per errori, anche finanziarie, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 7% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza e della indennita', di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di credito.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Art. 18
Art. 18.
INDENNITA' DI BICICLETTA
Il datore di lavoro corrisponde da' all'impiegato che su richiesta dell'azienda usa la propria bicicletta per servizi della azienda stessa, una indennita' mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
Art. 19
Art. 19.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Le associazioni nazionali potranno stabilire una indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuta la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo saranno determinate in ciascun provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.
Art. 20
Art. 20.
PRESTITI
Quando l'impiegato si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potra' rivolgersi alla direzione dell'azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole, che se concesso, dovra' con ritenute per ogni periodo di paga normalmente corrispondente al 10% del prestito stesso, essere restituito con le modalita' concordate dalle parti interessate.
Non e' ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non e' stato estinto il debito precedente.
Art. 21
Art. 21.
TREDICESIMA MENSILITA'
L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dall'impiegato, la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno l'impiegato non in prova avra', diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilita' per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Art. 22
Art. 22.
TRASFERTE
All'impiegato in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Le ore di viaggio eccedenti le otto ore saranno retribuite con il 50% della quota oraria di stipendio e contingenza, calcolata con le modalita' di cui al comma 7 dell'art. 11 della presente regolamentazione. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.
Spettera' inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi fini piegato ad incontrare tali spese o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo tra l'azienda e l'impiegato.
Nota all'art. 22.
Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero di cui all'art. 10, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario.
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' o competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che ricorrano nella nuova destinazione.
Art. 23
Art. 23.
TRASFERIMENTI
L'impiegato che non accetti il trasferimento, se licenziato, avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di I e II categoria all'atto della assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio. In tali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso, verra' considerato dimissionario.
Qualora la mancata accettazione del trasferimento dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, l'impiegato avra' diritto alla indennita' di licenziamento, escluso il preavviso.
All'impiegato che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia, e per gli effetti di familiari (mobilio, bagaglio, ecc.) previi opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' dovuta inoltre una indennita' pari a 1/2 mensilita' all'impiegato celibe senza congiunti conviventi a carico, e una mensilita' all'impiegato con famiglia.
Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione dei contratti di affitto, luce, gas ed altri analoghi, regolarmente registrati o denunciati al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra'; diritto al rimborso di tali indennizzi.
Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato per iscritto tempestivamente all'impiegato.
All'impiegato che chieda il suo trasferimento, non competono le indennita' di cui sopra.
Art. 24
Art. 24.
ALLOGGIO
Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 km. l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrispondera' un adeguato indennizzo.
Art. 25
Art. 25.
TUTELA DELLA MATERNITA'
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela, delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve conservare il posto all'impiegata per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di cinque mesi dopo tale evento.
L'azienda corrispondera' all'impiegata l'intera retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, e meta' retribuzione per i successivi tre mesi, fatta deduzione di quanto essa percepisce per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
Qualora durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 26 della presente regolamentazione quando risultino piu' favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianita' di servizio per il periodo suddetto.
Art. 26
Art. 26.
TRATTAMENTO DI MALATTIA
L'assenza per malattia dovra' essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento.
L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia.
All'impiegato non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia, sara' riservato il seguente trattamento:
Parte di provvedimento in formato grafico
Cesseranno per l'azienda gli obblighi della conservazione del posto di cui alla precedente tabella, qualora l'impiegato raggiunga, in complesso, durante un anno di calendario i limiti massimi previsti alle lettere a) e b), durante un anno e mezzo per il caso previsto alla lettera c), e durante un biennio per il caso previsto dalla lettera d) anche in caso di diverse malattie.
Uguale diritto spettera' all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso.
Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento ivi compreso, l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento, di cui all'art. 32. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda, al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento.
Per l'assistenza di malattia a favore, dell'impiegato e dei suoi familiari, valgono le disposizioni contrattuali o di legge vigenti.
Art. 27
ART. 27.
CHIAMATA PER OBBLIGO DI LEVA E RICHIAMO DELLE ARMI
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di legge o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
Il tempo trascorso in servizio militare e' computato ai soli effetti dell'anzianita'.
Al termine del servizio militare e per congedamento l'impiegato entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza deve, porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario l'impiegato si intendera' dimissionario alla data della chiamata o del richiamato alle armi.
La conservazione del posto non spetta agli impiegati assunti per lavori stagionali.
Per il trattamento economico durante la chiamata alle armi per obblighi di leva o durante il richiamo, alle armi valgono le norme di legge in vigore al momento del richiamo.
Art. 28
Art. 28.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo, delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche' le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto col danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiegato, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dall' art. 8 del R.D.L. 13 novembre 1924 n.
1825 ;
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti macchinari e strumenti a lui affidati.
Art. 29
Art. 29.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a tre giorni;
e) licenziamento senza preavviso, ma con indennita', di licenziamento;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di licenziamento.
La sospensione cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerate dalle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b e c) I provvedimenti di cui alle lettere c) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanza relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
Art. 30
Art. 30.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
In conformita' delle norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 pero l'Italia Settentrionale e 23 maggio 1946 Per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposto dalla azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile, l'indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzione.
Art. 31
Art. 31.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il contratto di impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso.
I termini di preavviso per il caso di licenziamento sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i quattro anni di servizio:
1) mesi due di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) giorni 15 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria;
b) per gli impiegati che hanno raggiunto quattro anni di servizio e non i 10;
1) mesi tre di preavviso per gli impiegati di 10 categoria 2) giorni 45 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria;
c) per gli impiegati che hanno raggiunto i 10 anni di servizio;
1) mesi quattro per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi due per gli impiegati di 2ª categoria;
3) giorni 45 per gli impiegati di 3ª categoria;
Per il caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla meta'.
I termini di disdetta decorreranno dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato o un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti dell'indennita' di licenziamento.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto, L'impiegato gia' in servizio al 1 luglio 1937 manterra' ad personam l'eventuale maggiore termine di preavviso a cui in base a usi consuetudine o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 n. 5633 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' dai esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianita' successiva al 1 luglio 1937 venga a percepire per l'indennita' di licenziamento di cui all'art. 32 in piu' della misura spettantegli in base al precedente trattamento.
Art. 32
Art. 32.
INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi del punto f) dell'art. 29, si applicano le seguenti norme.
a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 la indennita' di licenziamento verra' liquidata al momento del licenziamento stesso in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 quindici trentesimi di retribuzione mensile, inclusa l'indennita' di contingenza, per ogni anno di anzianita', oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 o portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti o concordati o acconti stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 n. 563 o non n giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' di servizio dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1947 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura dei venticinque trentesimi della retribuzione mensile, inclusa l'indennita' di contingenza per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento o vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale, quando questa comprenda l'indennita' di licenziamento) portata da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae, per la quali la previdenza e di' siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
c) per l'anzianita' di servizio dal 1 gennaio 1948 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura di trenta trentesimi della retribuzione mensile peri ogni anno di servizio, ivi compresa la indennita' di contingenza.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese di almeno 15 giorni saranno considerate come mese intero.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato e' remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio).
Nel caso che le eventuali provvigioni, premi di produzione, ecc. di cui al comma precedente, vengono liquidati mensilmente o comunque a periodi inferiori al semestre, il computo verra' effettuato sulla media dell'ultimo anno.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata a e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto E in facolta' dell'azienda, salvo espresso piatto in contrario, di dedurre dalla indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (Cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda.
Nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 35 della presente regolamentazione.
Art. 33
Art. 33.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennita' di anzianita' di cui all'articolo precedente:
30% per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
100% per anzianita' di servizio superiore a 5 anni compiuti.
L'intera indennita' di anzianita' e' dovuta anche in caso di dimissioni dopo al compimento dei 69 anni di eta' per gli uomini, e il 55° anno di eta' per le donne, o per malattia o infortunio ai sensi dell'art. 26 non che alle impiegate dimissionarie per matrimonio gravidanza o puerperio.
Art. 34
Art. 34.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte dell'impiegato le indennita' indicate agli articoli 31 e 32 debbono corrispondersi al coniuge, ai figli, e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per gli eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda.
Non sono pero' deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 35 del presente contratto.
La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno ( art. 2122 del Codice Civile ).
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.
Art. 35
Art. 35.
PREVIDENZA
Agli effetti della previdenza l'azienda, si atterra alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.
Art. 36
Art. 36.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra litro e non sono cumulabili con alcun alto trattamento.
La previdenza e l'indennita' di licenziamento, anche quando siano disgiunte si considerano costituenti un unico istituto.
Art. 37
Art. 37.
SOSTITUZIONE DEGLI USI
La presente regolamentazione salvo quanto disposto dall'art. 32 per la indennita' di licenziamento relativa alla anzianita' di servizio sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso all'art 30 sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini anche se piu' favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
Art. 38
Art. 38.
NORME SPECIALI
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purche' non contengano modificazione e limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a concorrenza dell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano piu' di 30 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sara' consegnata, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.
Art. 39
Art 39.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 36 le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'impiegato, salvo quanto disposto dagli art. 31, 32, 37 della presente regolamentazione.
Art. 40
Art. 40.
MINIMI DI STIPENDIO
Le tabelle dei minimi di stipendio base degli impiegati sono quelle riportate nelle tabelle IV - a) Uomini e V - b) Donne.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-Tabella 4
TABELLA 4
INDUSTRIA DOLCIARIA - IMPIEGATI - a) UOMINI
Stipendio minimo mensile
Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III-Tabella 5
TABELLA 5
INDUSTRIA DOLCIARIA - IMPIEGATI - b) DONNE
Stipendio minimo mensile
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
ALLEGATO 1
ALLEGATO ALLA PARTE TERZA
ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEI COLLEGI TECNICI PROVINCIALI E NAZIONALI PER LE ASSEGNAZIONI DI CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA
Art. 1.
Le divergenze relative all'appartenenza del personale in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie previste dall'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati, nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico, disciplinato dalle norme che seguono.
Art. 2
Art. 2.
In ogni provincia nella quale si renda necessaria la istituzione del predetto Collegio Tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli industriali e le organizzazioni territoriali dei lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali, di volta in volta, l'Associazione interessata indichera' la persona prescelta a far parte del Collegio.
Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del lavoro designato dal Capo Circolo competente.
Art. 3
Art. 3.
L'intervento del Collegio Tecnico sara' chiesto dalle organizzazioni territoriali di cui al precedente articolo.
L'Associazione che richiede l'intervento, ne da' notizia all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa prescelta a far parte del Collegio Tecnico.
L'Associazione che riceve la richiesta provvedera' nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando a sua volta, il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'art. 2.
Art. 4
Art. 4.
Comparse le parti avanti al Collegio Tecnico, questo deve cercare anzitutto di indurle ad equo componimento.
Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai Membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile.
Se il componimento non riesce, il Collegio tecnico dovra', sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con l'azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o alla unanimita'.
Del verbale dovra' essere comunicata dal Collegio copia autentica alle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e con lettera alle Associazioni Nazionali di categoria competenti.
Art. 5
Art. 5.
Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi all'esame eseguito dal Collegio tecnico provinciale di cui al precedente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni trenta dalla data della raccomandata di cui all'art. 4 ultimo comma, ricorrere, per erronea ed incompleta valutazione da parte del Collegio provinciale delle circostanze emerse o per vizio di motivazione del parere emanato, al Collegio tecnico Nazionale costituito a norma del seguente articolo.
Art. 6
Art. 6.
Le Associazioni degli Industriali alimentari e le contrapposte Associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori, designeranno ciascuna fino a dieci nominativi di esperti fra i quali di volta in volta ciascuna Associazione indichera' le due persone prescelte a far parte del Collegio Nazionale.
Il Collegio e' presieduto da un ispettore del Lavoro designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Art. 7
Art. 7.
L'intervento del Collegio Tecnico Interconfederale sara' chiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente.
L'Associazione che richiede l'intervento ne dara' notizia nel termine di cui al precedente articolo, all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicando i motivi del gravare ed i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio Nazionale.
L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sua volta i due nominativi da esse prescelti fra quelli designati ai sensi dell'art. 5 ed a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti: copia di esse verra' comunicata all'Associazione che ha richiesto il nuovo esame.
Art. 8
Art. 8.
Sulle risultanze degli atti il Collegio Tecnico Nazionale esprimera', in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza o alla unanimita'.
Del verbale potra' essere rilasciata copia autentica a richiesta delle parti.
Art. 9
Art. 9.
Il presente accordo, che e' considerato parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati dell'industria dolciaria, del quale seguira' le sorti, entrera' in vigore nel giorno stesso della sua stipulazione.
Art. 1
Art. 1.
INDENNITA' ISTRUZIONE FIGLI
Qualora il lavoratore capo famiglia, avente almeno un anno di anzianita', debba risiedere per ragioni di lavoro in localita' dove non esistono scuole e si trovi nella necessita' di avviare i figli dove abbiano sede le scuole medesime, il datore di lavoro si assumera' l'onere del pagamento dell'abbonamento di tipo scolastico per servizi ferrotranviari o per servizi automobilistici, sempre che anche questi offrano abbonamenti del tipo scolastico.
Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per agevolazioni scolastiche, il contributo di cui sopra, da parte del datore di lavoro corrispondera' al 50% della spesa dell'abbonamento normale.
Il trattamento di cui al precedente comma cessa in ogni caso col compimento del 14° anno di eta' di ciascun figlio e decade nel caso in cui l'alunno sospenda la frequenza alle scuole o non riporti nell'anno scolastico la promozione alla classe superiore salvo che cio' sia dipeso da causa di malattia.
Il rimborso di cui sopra avverra' a presentazione del documento di abbonamento.
Art. 2
Art. 2.
PERMESSI SINDACALI
Ai lavoratori che in rappresentanza della categoria sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori sia centrali che locali saranno concessi brevi permessi non retributivi per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene, dalle organizzazioni sindacali predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali.
Art. 3
Art. 3.
ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali e' concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' ai soli fini dell'indennita' di licenziamento, e non agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.
Art. 4
Art. 4.
MENSE AZIENDALI
Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennita' e la partecipazione dei lavoratori al costo delle mense in alto.
Art. 5
Art. 5.
CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA
La cessione, il trapasso o la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di diritto il rapporto di lavoro ed in tal caso il personale conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro.
In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore, o di cessazione della azienda, il lavoratore conserva nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto al preavviso ed alla indennita' di anzianita', nonche' alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto.
Art. 6
Art. 6.
CERTIFICATO DI LAVORO
Il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro del lavoratore gli estremi del rapporto intercorso, mettera' a disposizione del lavoratore che ne fara' richiesta un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte e della categoria nella quale il lavoratore stesso e' stato inquadrato.
Art. 7
Art. 7.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, mettera' a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascera' ricevuta, il libretto di lavoro il certificato di cui al precedente art. 6, le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato.
Art. 8
Art. 8.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Qualora nell'interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovra' essere sottoposta per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorita' giudiziaria, alle competenti associazioni sindacali centrali.
Art. 9
Art. 9.
COMMISSIONI INTERNE
I compiti delle Commissioni interne e del Fiduciario dell'azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.
Art. 10
Art. 10.
NORME GENERALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.
DECORRENZA E DURATA
Il presente Contratto Nazionale di Lavoro entra in vigore a partire dal 25 novembre 1957 ed avra' la durata fino al 1 ottobre 1960.
Sara' tacitamente rinnovato di anno in anno se non verra' disdetto tre mesi prima della scadenza con lettera R.R.
In caso di disdetta restera' ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria-Allegato 2
ALLEGATO 2
APPENDICE
ACCORDO AGGIUNTIVO NAZIONALE PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DOLCIARIA
A) Indennita' disagio freddo
Agli operai che svolgono normalmente la loro attivita' in locali in cui, per esigenze di lavoro, la temperatura media ambientale deve essere mantenuta costantemente inferiore a 7 gradi sopra zero, verra' corrisposta una indennita' suppletiva oraria denominata "disagio freddo" nella seguente misura:
Lire 9 orarie per i locali a temperatura da 7 gradi sopra zero a zero gradi, limitatamente al periodo di lavoro effettivamente prestato nelle condizioni di ambiente sopra indicate.
Detta indennita' spetta pure agli operai addetti a lavori per i quali gli stessi debbono saltuariamente trattenersi o introdursi ripetutamente nelle giornate lavorative in detti locali, limitatamente al periodo in cui sono adibiti a tali lavori.
B) Indennita' disagio caldo
Agli operai addetti ai forni Wafers a tank, agli addetti alla bocca di forno a piani estraibili, a quelli addetti alla bocca dei forni fissi a pala, e a quegli operai che debbono lavorare a pari temperatura, verra' concessa una indennita' denominata "disagio caldo" di Lire 7 orarie.
Tali indennita' non saranno considerate nel compito della maggiorazione per eventuale lavoro straordinario, ne' saranno considerate retribuzione a nessun effetto.
C) Indumenti di lavoro
A tutti i lavoratori, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato e per un periodo inferiore a 4 mesi, le aziende daranno in uso i seguenti indumenti:
donne: grembiale a vestaglia e cuffia;
uomini: calzoni e giacca oppure tuta.
Resta, pero', inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso indumenti diversi da quelli sopra descritti, dovranno applicare il presente articolo solo quando gli indumenti diversi predetti attualmente in uso si renderanno inservibili.
Per gli operai che lavorano permanentemente in ambiente in cui la temperatura si aggira attorno a zero gradi, le aziende dovranno fornire in uso i seguenti indumenti protettivi:
zoccoli di legno;
guanti protettivi;
giacchettoni di pelo.
D) Operai addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e custodia
E' da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuita'.
Comunque per tali mansioni o per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923, n. 692 .
La 9ª e la 10ª ora degli addetti ai lavori discontinui saranno retribuite con la paga oraria pari al 60% dei minimi salariali previsti nelle allegate tabelle.
Qualora con lo svolgimento di piu' mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o quarantotto settimanali di cui all'art. 9 del presente contratto.
Agli effetti della contingenza sara' riconosciuta la corresponsione dell'intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione e di mezza quota oraria per ogni ora eccedente le otto ore fino al limite dell'orario normale di cui all'art. 9 del contratto operai, ferma rimanendo la corresponsione dell'intera quota oraria, maggiorata della relativa percentuale, per il lavoro straordinario.
Per gli autisti ed i carrettieri nel caso in cui i medesimi dovessero compiere operazioni di carico e scarico verra' a determinarsi fra le parti una indennita' particolare, salvo che nel trattamento economico non ne sia gia' stato tenuto conto anche attraverso particolari condizioni di lavoro.
Le indennita' di cui al presente comma non verranno corrisposte nel caso in cui si verificasse la condizione prevista dal comma 4 del presente articolo.
E) Cottimo
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
Il guadagno minimo del complesso dei lavoratori lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi i normalmente considerati e' riproporzionato all'8%.
Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' o volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al 2° comma ed al lavoratore saranno concessi acconti, sul presumibile guadagno, non inferiori alla paga base maggiorata della percentuale minima di cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia non avra' diritto al mantenimento dell'utile di cottimo.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria-Allegato 3
ALLEGATO 3
ACCORDO AGGIUNTIVO DA VALERE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE DEGLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELL'ALIMENTAZIONE DOLCIARIA
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE OPERAIE NELL'INDUSTRIA DELL'ALIMENTAZIONE DOLCIARIA UOMINI E DONNE
Operai specializzati. - Sono coloro che compiono lavori ad operazioni di notevole difficolta', delicatezza e complessita', la cui corretta esecuzione richiede specifiche non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Operai comuni. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio anche se rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto agli operai di categorie superiori, partecipando direttamente alle lavorazioni.
Manovali. - Sono coloro che compiono lavori di carico e scarico (eccettuato il carico e lo scarico delle macchine di produzione) trasporto e pulizia, ecc., anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla produzione stessa.
Biscotti
UOMINI
Operai specializzati. - Ad es. impastatori che oltre alla pura applicazione delle dosi e disposizioni avute dal tecnico di reparto provvedono ad usare per la buona riuscita dell'impasto quegli eventuali accorgimenti che si rendessero necessari; preparatori di lievito; capi macchina, stampatrice, modellatrice, siringatrice, capaci di regolare, attrezzare e registrare la macchina pasticcieri a mano; modellatori, decoratori a mano; cilindristi.
Operai qualificati - Impastatori che provvedono alla preparazione dell'impasto limitandosi alla pura applicazione delle dosi e disposizioni impartite loro dal tecnico di reparto - gramolisti - caricatori forno - caricatori alle stampatrici, alle siringatrici, alle modellatrici.
Operai comuni - Aiutanti alle precedenti categorie.
Manovali. - Sono coloro che compiono lavori di carico e scarico (effettuato il carico e lo scarico delle macchine di produzione) trasporto, pulizia, ecc., anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla produzione stessa.
DONNE
Operaie specializzate. - Sorveglianti al funzionamento delle macchine stampatrici, modellatrici, siringatrici e dei forni - confezionatrici a macchina, che, oltre a provvedere alla normale pulizia che comprende lo smontaggio dei pezzi, effettivamente attrezzano e regolano la macchina stessa, eseguendo altresi' la sostituzione dei pezzi intercambiabili.
Operaie qualificate. - Caricatrici e scaricatrici forni - caricatrici alle stampatrici - caricatrici alle modellatrici - caricatrici alle siringatrici - segatrici - pesatrici - confezionatrici e impacchettatrici a mano - impacchettatrici che sanno avvolgere qualunque tipo di biscotto a macchina - addette alla fasciatura scatole.
Operaie comuni. - Impacchettatrici che sanno avvolgere soltanto qualche tipo di biscotto - aiutanti alle precedenti categorie.
Manovali. - Addette alla pulizia e lavori di trasporti, anche se eseguiti nei reparti di produzione ecc., purche' non partecipino direttamente alla produzione stessa.
Cioccolato
UOMINI
Operai specializzati. - Ad es.: torrefattori con responsabilita' della torrefazione - dosatori che oltre alla pura applicazione delle dosi e delle disposizioni avute dal tecnico di reparto provvedono ad usare per la buona riuscita dell'impasto quegli eventuali accorgimenti che si rendessero necessari - raffinatori con responsabilita' delle lavorazioni anche di diverse macchine - modellatori a mano - capi macchina modellaggio - pressatori - operai che compiono decorazioni artistiche al completo temperatori.
Operai qualificati. - Ad es.: mescolati - raffinatori - modellatori a macchina e smodellatori e battiasse - operai che compiono decorazioni a segni comuni - dosatori che provvedono alla preparazione degli impasti limitandosi alla pura applicazione delle dosi e disposizioni impartite loro dal tecnico di reparto - modellatori a mano non temperatori.
Operai comuni. - Aiutanti alle precedenti categorie.
Manovali. - Sono coloro che compiono lavori di carico e scarico (eccettuato il carico e lo scarico delle macchine di produzione) trasporto, pulizia, ecc., anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla produzione stessa.
DONNE
Operaie specializzate. - Ad es.: modellatrici a mano - capo macchina modellaggio - tagliatrici di gianduja a mano - praliniste - ghiacciatrici a mano che svolgono l'intera lavorazione - raffinatrici con responsabilita' della lavorazione anche di diverse macchine - operaie che compiono lavorazioni artistiche al completo - avviluppatrici a macchina che oltre a provvedere alla normale pulizia che comprende lo smontaggio dei pezzi, effettivamente attrezzano e regolano la macchina stessa, eseguendo altresi' la sostituzione dei pezzi intercambiabili - temperatrici.
Operaie qualificate. - Ad es.: modellatrici a mano non temperatrici - mescolatrici - raffinatrici modellatrici a macchina - smodellatrici e battiasse ghiacciatrici a macchina che compiono decorazioni a segni comuni - avviluppatrici a mano che avviluppano, sia tutti i tipi, che parte dei tipi di cioccolato e cioccolatini - avviluppatrici a macchina.
In considerazione che vi sono delle avviluppatrici di cioccolato, che eccellendo per qualita' e quantita' di produzione, gia' godono di una retribuzione di fatto superiore al minimo di categoria, si conviene che tale maggiore retribuzione, in linea di eccezione e limitatamente alla categoria suddetta, debba, costituire parte integrante del salario minimo individuale di diritto in caso di cambiamento di azienda.
Operaie comuni. - Aiutanti alle precedenti categorie.
Manovali. - Addette alla pulizia e trasporti anche se eseguiti nei reparti di produzione ecc., purche' non partecipino direttamente alla produzione stessa.
Caramelle
UOMINI
Operai specializzati. - Ad es.: cuocitori a vacum - capo macchina roxista - capo macchina caramellista che compie tutte le lavorazioni - capo macchina dropsista - bassimatore che svolge anche le mansioni di givratore e paraffinatore compresa la preparazione di propria scienza degli sciroppi occorrenti per la bassinatura, givratura e paraffinatura.
Operai qualificati. - Ad es.: impastatori - dropsisti - stampatori - bassinatori caramelle - preparatori di ripieni.
Operai comuni. - Aiutanti alle precedenti categorie.
Manovali. - Sono coloro che compiono lavori di carico e scarico (eccettuato il carico e lo scarico delle macchine di produzione) trasporto, pulizia, ecc., anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla produzione stessa.
DONNE
Operaie specializzate. - Avviluppatrici a macchina che oltre a provvedere alla normale pulizia che comprende lo smontaggio dei pezzi, effettivamente attrezzano e regolano la macchina stessa, eseguendo altresi' la sostituzione dei pezzi intercambiabili.
Operaie qualificate. - Distributrici di dosi ed essenze, tiracordone, avviluppatrici a mano che avviluppano sia tutti i tipi che parte dei tipi di caramelle, avviluppatrici a macchina.
Operaie comuni. - Operaie aiutanti alle precedenti categorie.
Manovali. - Addette alla pulizia e trasporti anche se eseguiti nei reparti di produzione ecc., purche' non partecipino direttamente alla produzione stessa.
Confetti
UOMINI
Operai specializzati. - A titolo di esemplificazione: bassinatori - tavolettisti con preparazione dei pasti e del foglio - fondantisti con preparazione impasti credenzieri con preparazione sciroppi, creme e liquori o capo macchina collaggio Operai qualificati. - Ad es.: gommatori - preparatori impasti e foglio per pastiglie - pastiglieri - lucidatori - colatori a mano e a macchina - fondantisti.
Operai comuni. - Aiutanti alle precedenti categorie.
Manovali. Sono coloro che compiono lavori di carico e scarico (effettuato il carico e lo scarico delle macchine di produzione) trasporto, pulizia, ecc., anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla produzione stessa.
DONNE
Operaie specializzate. - Ad es.: decoratrici confetti decoratrici di fondente con ghiacciatura.
Operaie qualificate. - Fondantiste - colatrici a macchina e a mano tavolettiste, pastigliere gommatrici.
Operaie comuni. - Operaie aiutanti alle precedenti Manovali. - Addette alla pulizia e trasporti anche se eseguiti nei reparti di produzione ecc., purche' non partecipino direttamente alla produzione stessa.
UOMINI
Operai specializzati. -Preparatori di impasti e colture.
Operai qualificati. - Cuocitori - tagliatori - segatoi laminatori.
Operai comuni. - Aiutanti alle precedenti categorie.
Manovali -Sono coloro che compiono lavori di carico e scarico (eccettuato il carico e lo scarico delle macchine di produzione) trasporto, pulizia, ecc., anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla produzione stessa.
DONNE
Operaie specializzate. - Avviluppatrici a macchina che oltre a provvedere alla normale pulizia che comprende lo smontaggio dei pezzi, effettivamente attrezzano e regolano la macchina stessa, eseguendo altresi' la sostituzione dei pezzi intercambiabili.
Operaie qualificate. - Tagliatrici - segatrici - laminatrici - mettiostie - pesatrici - avviluppatrici a mano e a macchina.
Operaie comuni. - Operaie aiutanti alle precedenti categorie.
Manovali. - Addette alla pulizia e trasporti anche se eseguiti nei reparti di produzione ecc., purche' non partecipino direttamente alla produzione stessa.
Gelatieri
UOMINI
Operai specializzati. - Addetti alle lavorazioni in cenere che conoscono la cottura dei mantecati (qualita' delle creme e sanno modellare i diversi tipi di gelato - decoratori di gelati.
Operai qualificati. - Addetti alla formatura di modelli - confezionatura di sorbertiere e a tutte le operazioni attinenti allo smistamento di gelati.
Operai comuni. - Aiutanti alle precedenti categorie.
Manovali. - Sono coloro che compiono lavori di carico e scarico (eccettuato il carico e lo scarico delle macchine di produzione) trasporto, pulizia, ecc., anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla produzione stessa.
DONNE
Operaie qualificate. - Addette alla preparazione dei gelati stampati.
Operaie comuni. - Operaie aiutanti alle precedenti categorie.
Manovali - Addette alla pulizia e trasporto anche se eseguiti nei reparti di produzione ecc., purche' non partecipino direttamente alla produzione stessa.
Canditieri
UOMINI
Operai specializzati. - L'operaio che conosce il ciclo completo della canditura e cioe': preparazione iniziale, conservazione, prima cottura, processo completo di canditura, ghiacciatura e cristallizzazione di ogni qualita' di frutta.
Operai qualificati. - Glassatori - cuocitori riscaldatori - canditori - cristallizzatori.
Operai comuni. - Aiutanti alle precedenti categorie.
Manovali. - Sono coloro che compiono lavori di carico e scarico (eccettuato il carico e lo scarico delle macchine di produzione) trasporto, pulizia, ecc., anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla produzione stessa.
DONNE
Operaie qualificate. - Glassatrici - cuocitori - riscaldatrici - canditrici - cristallizzatrici - pelatrici - sbucciatrici - snocciolatrici a mano e a macchina, a coltello e a cucchiaio.
Operaie comuni. - Operaie aiutanti alle precedenti categorie.
Manovali. - Addette alla pulizia e trasporti anche se eseguiti nei reparti di produzione ecc., purche' non partecipino direttamente alla produzione stessa.
Insacchettamento cacao
Operaie comuni. - Sono le addette alle operazioni di insacchettamento. Ad esse verra' corrisposta una maggiorazione di L. 5 orarie limitatamente al periodo in cui sono adibite a tale lavoro.
Detta indennita' non sara' considerata nel computo della maggiorazione dell'eventuale lavoro straordinario, ne' sara' considerata retribuzione a nessun effetto.
Magazzino - Imballo - Spedizioni
UOMINI
Operai qualificati. - Distributori di magazzino - preparatori di ordini - imballatori - spedizionieri.
Operai comuni. - Inchiodatori - tendireggetta, ecc.
DONNE
Operaie qualificate. - Distributrici di magazzino - preparatrici di ordini.
Confezioni Operaie specializzate. - Sono coloro che compiono per intero un lavoro di confezione per il quale occorre una preparazione:
ad es.: campionariste - confezionatrici di coppe artistiche - vasi artistici alzate artistiche.
Operaie qualificate. - Sono coloro che svolgono un lavoro di confezione per il quale non occorre una preparazione specifica.
Ausiliari
UOMINI
Operai specializzati - Muratori provetti elettricisti provetti - meccanici provetti - fabbri provetti - tubisti provetti - idraulici provetti - falegnami provetti - ebanisti- fuochisti patentati - autisti - compressoristi meccanici - infermieri patentati.
Operai qualificati. - Muratori - elettricisti - meccanici - fabbri - tubisti - idraulici - falegnami - conduttori di compressori - ascensoristi - conduttori di carrelli elettrici - cuochi di mensa - giardinieri - stallieri.
Operai comuni. - Aiuti cucina.
DONNE
Operaie specializzate. - Infermiere patentate.
Operaie qualificate. - Sarta - cuoca di mensa - addetta al nido d'infanzia - guardarobiere.
Operaie comuni. - Aiuto cucina - lavandaia.
INDENNITA' SPECIALE (OPERAI - INTERMEDI - IMPIEGATI)
In relazione alle richieste avanzate dai lavoratori per la introduzione di premi di produzione ed a rendimento, le parti, dopo aver tenute presenti, d'altro canto, le particolari caratteristiche del settore, convengono la istituzione in loro luogo e vece di una "indennita' speciale oraria" nelle seguenti misure:
TABELLA OPERAI
UOMINI:
Specializzati (sup. ai 20 anni) .............. L. 18
Manovali specializzati " " .............. " 15,50 Manovali specializzati " " .............. " 14,50 Manovali specializzati (dai 18 ai 20 anni).............. " 14
Manovali comuni " " .............. " 13
Manovali comuni (dai 16 ai 18 anni).............. " 11
Manovali comuni " " .............. " 10
Manovali comuni (inf. ai 16 anni) .............. " 7
DONNE
1ª categoria (sup. ai 18 anni) .............. L. 13,40 2ª categoria " " .............. " 12,70 3ª categoria " " .............. " 12
3ª categoria (dai 16 ai 18 anni).............. " 8,90 3ª categoria (inf. ai 16 anni) .............. " 7,05
TABELLA EQUIPARATI
UOMINI DONNE
1° grado (sup. ai 21 anni) ........... L. 25 L. 21.35 2° grado " " ........... " 18,50 " 15,25
TABELLA IMPIEGATI
UOMINI DONNE
1ª categoria (sup. ai 21 anni) ........... L. 36 L. 36
2ª categoria " " ........... " 27 " 21
3ª categoria A " " ........... " 20 " 18,10 3ª categoria B " " ........... " 17 " 15,30 2ª categoria (inf. ai 21 anni) ........... " 23,50 " 20,00 3ª categoria A (dai 19 ai 21 anni)........... " 19 " 17
3ª categoria A (dai 18 ai 19 anni)........... " 17 " 14,10 3ª categoria A (dai 17 ai 18 anni)........... " 14,50 " 13
3ª categoria A (inf. ai 21 anni) ........... " 13 " 12
3ª categoria B (dai 19 ai 21 anni)........... " 16 " 14,50 3ª categoria B (dai 18 ai 19 anni)........... " 14,50 " 12,05 3ª categoria B (dai 17 ai 18 anni)........... " 12 " 11
3ª categoria B (inf. ai 17 anni) ........... " 11,50 " 10,20
Decorrenza e durata
Il presente accordo decorre dal giorno 25 novembre 1957 ed ha la durata fino al 1 ottobre 1960.
Tale indennita' speciale oraria verra' corrisposta per ogni ora contrattualmente retribuita e, pertanto, verra', computata per ogni ora di effettivo lavoro prestato e agli effetti del calcolo di tutti gli istituiti contrattuali, previsti dal presente contratto collettivo di lavoro, fatta eccezione per l'istituto relativo alle maggiorazioni di cui agli articoli 12, parte operaia, 11, parte equiparati, 11, parte impiegati. Per le prestazioni contemplate dei suddetti articoli si intende che verranno corrisposte le correlative quote orarie di indennita' speciale senza maggiorazione.
Gli anticipi, gli aumenti concessi dalle aziende, attraverso accordi scritti o di fatto, verranno assorbiti lino alla concorrenza dei miglioramenti apportati con il presente istituito, nei casi in cui tali anticipi o aumenti siano stati concessi in riferimento al rinnovo del presente Contratto Nazionale di Lavoro.
Le somme eventualmente eccedenti saranno mantenute per il futuro come condizioni individuali di miglior favore.
Per quanto riguarda gli operai addetti ai lavori discontinui di semplice attesa o custodia, le quote orarie d'indennita' speciale afferenti alla prestazione della 9ª e della 10ª ora verranno computate secondo i criteri stabiliti dall'accordo interconfederale 23 maggio 1946.
Norma transitoria Per il corrente anno l'indennita' speciale sulla gratifica natalizia e sulla 13ª mensilita' verra' corrisposta in relazione ai 42/313 (quarantadue trecentotredicesimi) dell'importo di detta indennita'.
Es.:
manovale L. 9,25 orarie x 200 ore = 1.850: 313 x 42
Visti il contratto, le tabelle e gli allegati che precedono
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO