060U1025
060U1025
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960 n. 1025)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 novembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini), stipulato tra l'Associazione Nazionale tra gli Industriali degli Olii da Semi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Organizzazione Sindacale tra Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del lavoro, la Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale tra gli Industriali degli Olii da Semi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 56 del 18 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 novembre 1958, relativo agli addetti alla industria degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini), sono regolati da, norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nel confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 luglio 1960. GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 53. VILLA
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 1
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DELL'11 NOVEMBRE 1958 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEGLI OLII DA SEMI E DEI GRASSI ALIMENTARI (ESCLUSI IL BURRO ED I GRASSI SUINI)
Addi' 11 novembre 1955, in Roma,
tra
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA GLI INDUSTRIALI DEGLI OLII DA SEMI, rappresentata dal suo Presidente, commendatore Carlo Benassati, assistito dal V. Presidente Avv. Giustino Madia, dal Dott. Oscar Trumpy e dal Dott. Giorgio Mortari, Direttore dell'Associazione stessa, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona del Dott. Torquato Bardoscia e dall'Avv. Enzo Bajocco;
e
L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE TRA LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (Feder-Chimici) rappresentata dal Segretario (Generale Sig. Giuseppe Reggio, dai Segretari Signori: Egidio Quaglia, Vera Acutis, Mario Zanetta, con la partecipazione dei Sigg.: Ottavio Delfino, Giuseppe Ulivi. Antonio Simonetti, Danilo Beretta e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) in persona del Segretario Confederale Dott. Dionigi Coppo assistito dal Dott.
Ettore Azais,
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.O.) rappresentata dai Segretari Nazionali Rag. Egidio Roncoglione e Sig. Silvano Verzelli, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, in persona dei segretari Confederali On. Vittorio Foa e Luciano Romagnoli,
l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.) rappresentata dai Segretari Nazionali Sigg.: Lino Ravecca, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Ernesto Cornelli e Leo Biggi; con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) in persona dei Segretari Nazionali Sigg.
Italo Viglianesi e Raffaele Vanni e del Capo Ufficio Servizio Sindacale Confederale Dott. Tullio Repetto.
Addi' 11 novembre 1955, in Roma,
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA GLI INDUSTRIALI DEGLI OLII DA SEMI, rappresentata dal suo Presidente, commendatore Carlo Bonassati, assistito dal V. Presidente Avv. Giustino Madia, dal Dott. Oscar Trumpy e dal Dott. Giorgio Mortari, Direttore dell'Associazione stessa, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona del Dott. Torquato Bardoscia e dell'Avv. Enzo Bajocco;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI, rappresentata dal Segretario Sig. Francesco Parrello e dai Sigg.: Orlando Orlandini e Benedetto Novella, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.) in persona del capo ufficio Sindacale Sig. Verledo Guidi;
si e' stipulato il presente Contratto Nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende rappresentate dalla anzidetta Associazione esercenti l'industria degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini).
Art. 1.
ASSUNZIONE
Per le assunzioni degli operai valgono le norme di legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare al lavoratore, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. A comunicazione avvenuta il lavoratore si intende destinato ad ogni effetto alla localita' indicatagli.
Nell'assunzione delle donne e dei minori l'azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla rispettiva legge.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 2
Art. 2.
DOCUMENTI RESIDENZA E DOMICILIO
Per l'assunzione il lavoratore e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso;
3) carta di identita' o documento equipollente.
E' facolta' dell'azienda il richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreche' il lavoratore ne sia in possesso. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio, a notificarne i successivi mutamenti nonche' a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 3
Art. 3.
PERIODO DI PROVA
Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' superare sei giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'.
Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative ma l'accordo deve risultare da atto scritto.
Il lavoratore mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio. Il lavoratore che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non puo' essere inferiore al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera.
Nei confronti del lavoratore confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 4
Art. 4.
CLASSIFICAZINE DEI LAVORATORI
La classificazione dei lavoratori verra' fatta in base alle categorie sotto elencate:
Operai specializzati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di notevole difficolta', delicatezza o, complessita', la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
A titolo di esempio appartengono a questa categoria:
Conduttori di grandi impianti di distillazione continua di acidi grassi; conduttori di grandi apparecchi di sintesi; conduttori degli apparecchi di distillazione e di estrazione con solventi; analisti esecutori di un gruppo determinato e ricorrente di analisi anche con pesate di precisione; conduttori di impianti per la produzione di olii tecnici speciali tipo bossoli, standoli, polimerizzati, etc.
Carpentieri in legno ed in ferro con adeguata conoscenza del disegno; tornitori di precisione, attrezzisti finiti; meccanici in genere provetti; tracciatori a mano; fucinatori non a stampo finiti; saldatori elettrici ed autogeni capaci di saldare sia alluminio e sue leghe sia acciai inossidabili, piombisti costruttori di apparecchi di lavorazione oppure esecutori di saldature verticali - anche in lastra sottile - o di piombature omogenee; montatori di macchine o apparecchi cui si richieda adeguata conoscenza del disegno; elettricisti addetti a mansioni che richiedono provata capacita' ed esperienza; fuochisti abilitati alla condotta di importanti impianti di generatori di vapore; tubisti addetti a sagomature di tubi di acciaio comune di diametro da 100 mm. in piu', con corrugamento della superficie ed anche di tubi di metalli speciali di qualsiasi dimensione; costruttori modellatori secondo disegno di apparecchi in legno; ebanisti-mobilieri; falegnami finiti; muratori esecutori di murature refrattarie od antiacide o di murature a vista; turbinisti a vapore; macchinisti patentati di locomotive, etc. etc.
Operai qualificati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
A titolo di esempio appartengono a questa categoria:
Conduttori o addetti ad apparecchi o a macchinari comuni di distillazione, neutralizzazione, deodorizzazione, decolorazione, idrogenazione, celle elettrolitiche e presse continue od automatiche, etc. etc., quando sia loro affidato l'andamento degli apparecchi e delle reazioni che vi si svolgono.
Addetti ai filtri-presse negli impianti di estrazione a mezzo solventi; addetti ai rulli refrigeranti per la margarina.
Tornitori; fresatori; piallatori; muratori e arrotini; aggiustatori meccanici; fabbri; carpentieri in ferro; fucinatori a stampo, saldatori comuni a fiamma ossiacetilenica o ad arco elettrico; piombisti comuni; lattonieri; stagnini; carpentieri in legno; bottai;
falegnami comuni; elettricisti comuni; fuochisti patentati di generatori vapore; macchinisti di motrici a vapore; tubisti comuni; muratori comuni; scalpellini; cementisti; ferraioli verniciatori; decoratori comuni; laccatori; addetti alla conduzione di macchine per la prima lavorazione del legno; etc. etc.
Operai comuni. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categorie superiori, partecipando direttamente alla lavorazione.
A titolo di esempio appartengono a questa categoria:
Addetti a facili operazioni quali possono essere: acidificazioni; precipitazioni per salatura; lavaggi; decantazioni; soluzioni; macinazioni; essiccazioni; carico e scarico di filtri, centrifughe, filtri-presse, presse idrauliche, presse continue, emulsionatrici, impastatrici, mescolatrici, zangole, forni, estrattori di impianti di estrazione con solventi; etc. etc., anche se tenuti ad elementari e semplicissime annotazioni.
Addetti a semplici apparecchiature o macchinari, quali ad esempio: pompe, panettatrici, taglierine, apparecchi di trasporto materiali, etc. etc.
Aiutanti di operai specializzati o qualificati. Bertellisti comuni, Bilanceristi, tranciatori; punzonatori; trapanisti addetti a lavori semplici; battimazza di fucina; scaldachiodi, tienichiodi, tienileva, ribaditori; aggraffatori; saldatori a punto; stuccatori; addetti alla lubrificazione di macchine e di motori; sbozzatori e muratori di pietre, pezzi refrattari o ceramiche; tassellatori; imballatori e incassatori semplici; imbragatori: aiutanti di operati specializzati e qualificati, etc. etc.
Manovali. - Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia o analoghi lavori di fatica anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione.
A titolo di esempio appartengono a tale categoria: Addetti ai lavori di pulizia; addetti al carico, scarico e trasporto in genere anche nei reparti di lavorazione.
Donne di I categoria. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnicopratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Donne di II categoria. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio.
Donne di III categoria. - Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri o analoghi lavori anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione.
Gli elenchi sopra riportati sono fatti a puro titolo di esempio e, come tali, non risultano completi; pertanto verranno assegnati alle singole categorie coloro che svolgono mansioni rientranti nelle relative declaratorie e che siano equivalenti agli esempi sopra riportati.
Il passaggio del lavoratore alla categoria superiore non consente la risoluzione del rapporto di lavoro.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 5
Art. 5.
CUMULO DI MANSIONI
Al lavoratore al quale vengono affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima sia svolta con normale continuita'.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 6
Art. 6.
PASSAGGIO DI MANSIONI
La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacita' ed attitudine.
In detta ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a categoria superiore, mentre il lavoratore continuera' a percepire la propria normale retribuzione se le nuove mansioni afferiscono a categoria inferiore.
Non si adottera' la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni, causato da sostituzione di lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, abbia durata fino a due giorni.
Il lavoratore che per almeno trenta giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - sempreche' non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o permesso - passa definitivamente nella categoria superiore.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 7
Art. 7.
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
Le organizzazioni stipulanti si incontreranno entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto per addivenire alla opportuna regolamentazione dell'apprendistato.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 8
Art. 8.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessita' di dare impulso all'istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze, onde migliorare ed aumentare il loro rendimento.
La regolamentazione e le facilitazioni per i lavoratori che frequentano i corsi professionali saranno determinate da apposito accordo integrativo, tenendo conto della organizzazione dei corsi professionali nelle aziende e dell'esistenza di scuole professionali locali.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 9
Art. 9.
ABITI DA LAVORO
A tutti i lavoratori assunti successivamente alla stipulazione della presente regolamentazione, eccezione fatta per quelli assunti a tempo determinato o per un periodo inferiore ai sei mesi, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
L'azienda rinnovera' di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa nella misura dell'80%, a meno che il lavoratore vi rinunci.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o piu' all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessita' di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della, sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla manipolazione di sostanze corrosive o caustiche quali ad esempio acidi, alcali caustici, ecc. oppure i lavoratori il cui vestiario sia soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevata temperatura, come avviene, per esempio, per i saldatori, oppure i lavoratori che siano addetti al carico e scarico a spalla.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovra' pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero di ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attivita' in condizioni del tutto particolari od in esposizione alle intemperie dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno piu' appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potra' essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti ai lavori particolarmente imbrattanti la azienda deve assicurare la possibilita' del ricambio dell'abito durante il lavoro. Per casi eccezionali di operazioni, particolarmente imbrattanti o deterioranti, effettuate saltuariamente, il ricambio dell'abito da lavoro in occasione di dette operazioni puo' essere fatto a mezzo di dotazione di reparto.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovra' provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Le modalita', concernenti la distribuzione, l'uso e il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo fra i rappresentanti dei lavoratori e delle aziende.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 10
Art. 10.
ORARIO NORMALE DI LAVORO
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Nell'eventualita' che l'orario di lavoro dovesse essere portato, per disposizione normativa o contrattuale, a 40 ore settimanali (a 12 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti in mancanza di una opportuna disposizione generale, s'incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per' le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali.
L'orario giornaliero di lavoro e' fissato dall'azienda ed esposto in apposita tabella, da affliggersi secondo le norme di legge.
Le ore di lavoro saranno contate sugli orologi dello - stabilimento (ove esistano) regolati in base ad unico orario.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non puo' abbandonare il lavoro senza, prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall'art. 18 per il lavoro straordinario.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 11
Art. 11.
DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
Per gli addetti a lavori discontinui o alle mansioni di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non puo' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia.
Gli operai anzidetti sono classificati nei sottoindicati gruppi:
Gruppo A. - Vi appartengono: autisti meccanici con patente di terzo grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo e di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di specializzazione.
Gruppo B. - Vi appartengono: infermieri, autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardiani notturni e diurni, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principali ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione.
Gruppo C. - Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che non richiedano specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio.
Gruppo D. - Vi appartengono: cavallanti, carrettieri, stallieri, inservienti, custodi e addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc.
Le prime otto ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella degli operai specializzati (Gruppo A), qualificati (Gruppo B), comuni (Gruppo C), manovali (Gruppo i); la 9° e la 10° ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta al 25 per cento.
Per i guardiani notturni (Gruppo B), fermo quanto al precedente comma, in considerazione della particolare caratteristica del lavoro dei guardiani che prestano servizio esclusivamente di notte viene riconosciuta una maggiore paga di lire 100 giornaliere per i vari orari (8, 9, 10 ore).
Conseguentemente ai guardiani che prestano servizio esclusivamente di notte non va pertanto corrisposta la maggiorazione prevista dall'art. 18, n. 3 per il lavoro notturno non compreso in turni avvicendati il lavoro prestato oltre la 10° ora sara' compensato in base alla paga oraria maggiorata della percentuale di straordinario di cui all'art. 18.
L'indennita' giornaliera di contingenza e' ragguagliata, per gli operai regolati dal presente articolo, ad un orario di dieci ore od a quel maggiore orario previsto al primo comma.
Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennita' di contingenza, sara' corrisposta nella intera misura giornaliera.
Per retribuire il lavoro straordinario prestato dagli operai in questione deve essere adottato, come quota oraria della indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennita' stessa.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 12
Art. 12.
SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DEL LAVORO
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore nel conteggio della retribuzione non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nella, giornata, non superino i 60 minuti.
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volonta'.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tale termine, il lavoratore puo' chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita' compreso il preavviso.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 13
Art. 13.
RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purche' esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta la interruzione.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 14
Art. 14.
DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO
Salve le esclusioni sottoindicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore, per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro, siano recuperate nei precedenti giorni della settimana in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcuna maggiorazione di salario.
Per i lavoratori che rientrano nelle esclusioni sottoindicate la azienda stabilira' dei turni che consentano loro la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato per 24 volte in ogni anno solare opportunamente ripartite nelle diverse stagioni.
A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell'industria.
1) Lavoratori addetti ad attivita' a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o ad attivita' o mansioni rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana per cui ricorre il riposo settimanale a turno;
cioe':
a) attivita' di cui all' art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e tabelle integrative I, II e III approvate con decreto ministeriale 22 giugno 1935;
b) attivita' relative ad opifici la cui prevalente forza motrice e' prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero e' costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente delle opificio ad esclusivo uso di questo;
c) mansioni che, pur non rientrando nelle attivita' sopraindicate, vi sono connesse in modo tale che la sospensione del pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioe':
- mansioni inerenti alle operazioni di scarico, di carico e di spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda;
- mansioni svolte dal personale addetto a sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitata, mente a quelle inerenti alle operazioni di vendita al banco dei prodotti di fabbricazione delle aziende stesse;
- mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso;
- mansioni svolte da personale addetto a lavorazioni il cui processo produttivo non possa essere sospeso nel pomeriggio del sabato senza pregiudizio degli impianti o del prodotto.
2) Lavoratori addetti ad attivita' diverse:
a) attivita' soddisfacenti bisogni che ricorrano anche ed in modo particolare il sabato e la domenica mattina, come: manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti in quanto dette operazioni non possano compiersi in altri giorni senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza delle aziende e degli impianti;
c) attivita' rivolte alla raccolta o alla lavorazione di materie prime o di prodotti soggetti a facile deterioramento;
d) attivita' che non possono essere sospese, per ragioni tecniche per piu' di un giorno alla settimana;
e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda;
f) operazioni di vendita al banco presso le sedi, le filiali e le agenzie delle aziende industriali dei prodotti fabbricanti dalle aziende stesse;
g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni.
Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a piu' squadre; personale addetto a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali.
In particolare le limitazioni stagionali di energia elettrica.
E' infine ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche nei casi non rientranti nelle suddette esclusioni, sempreche' si addivenga ad accordo tra le parti tramite le organizzazioni sindacali periferiche di categoria.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 15
Art. 15.
RIPOSO SETTIMANALE
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadra' normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge, permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito; resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 16
Art. 16.
LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge. In particolare si richiamano i seguenti divieti, per i quali la legge disciplina anche
specificatamente le deroghe ed eccezioni
1) e' vietato adibire al lavoro i minori degli anni 14;
2) e' vietato adibire i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo;
3) e' vietato adibire i minori degli anni 18 alla manovra e al traino di vagonetti;
4) e' vietato adibire gli uomini minori di 18 anni e le donne di qualsiasi eta' a lavoro notturno, considerato, ai fini della disposizione in esame, quello relativo ad un periodo di almeno 11 ore comprendente l'intervallo dalle ore 22 alle ore 6;
5) e' vietato adibire gli uomini minori di anni 15 e le donne minori di anni 21 a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (che sono determinati da apposita tabella allegata alla sopracitata legge);
6) e' vietato adibire le donne minorenni a lavori di pulizia, di manutenzione, di lubrificazione di motori e degli organi di trasmissione delle macchine in moto.
Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui la azienda e' tenuta, ad esporre, nello stabilimento, una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonche' a concedere ai minori ed alle donne di qualsiasi eta' che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore a 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz'ora e di un'ora quando l'orario di lavoro superi le 8 ore.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 17
Art. 17.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti di riposo settimanale ai sensi dell'art. 15;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite;
c) le quattordici seguenti festivita':
1) Capo d'Anno;
2) 6 gennaio (Epifania);
3) 19 marzo (S. Giuseppe);
4) Ascensione;
5) Corpus-Domini;
6) 29 giugno (SS. Pietro e Paolo);
7) 15 agosto (Assunzione);
8) 1 novembre (Ognissanti);
9) 8 dicembre (Immacolata, Concezione);
10) 25 dicembre (Natale);
11) 26 dicembre (S. Stefano);
12) il giorno dei S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento;
13) il giorno di Pasqua;
14) il lunedi dopo Pasqua.
Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festivita', oltre le 14 sopra elencate od in luogo di talune di esse, l'elenco di cui sopra s'intendera' integrato o variato con le nuove festivita' riconosciute.
Il lavoro nelle festivita' indicate nella lettera ai e' consentito sotto la osservanza delle norme di cui all'art. 15 sul riposo domenicale e settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b) e c) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita';
Comunque la effettuazione del lavoro, e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all'art. 22 della presente regolamentazione.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 18
Art. 18.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 10 ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, e oltre le ore dieci giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 sul recupero delle ore perdute e dall'art. 14 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festivita' nazionale e infrasettimanali previsti dall'art. 17 della presente regolamentazione, salvo la festivita' del Santo Patrono.
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo Settimanale dovra' essere preavvertito non piu' tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento stabilito, per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Durante il periodo di attivita' stagionale detto preavviso sara' ridotto a due giorni.
Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nel limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovra' essere disposto e autorizzato.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno (feriale)..
per la prima ora....................... 25 %
ore successive......................... 35 %
2) lavoro non straordinario compiuto nei
giorni considerati festivi............. 50 %
3) lavoro notturno non compreso in turni
avvicendati............................ 30 %
4) Lavoro effettuato in turni avvicendati:
turni diurni........................... 4 %
turni notturni......................... 25 %
5) lavoro straordinario festivo........... 70 %
6) lavoro straordinario notturno (compre-
so e non compreso in turni avvicendati)
prima ora.............................. 60 %
ore successive......................... 75 %
Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui all'art. 10 (48 o 60) sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70%.
Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga, oraria di fatto, compresa la indennita' di contingenza.
Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla, tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovra' essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista: per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 19
Art. 19.
TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO
La paga oraria minima afferente a ciascuna categoria di lavoratori e' riportata nelle allegate tabelle, parte integrante, a tutti gli effetti, del presente contratto.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 20
Art. 20.
DONNE ADIBITE A MANSIONI CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI D'OPERA MASCHILI
Alla donna destinata a compiere mansioni caratteristiche delle prestazioni d'opera maschili compete, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 21
Art. 21
LAVORO A COTTIMO - PREMI DI PRODUZIONE
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' ed operosita', lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia almeno il 9% superiore al minimo di paga della propria categoria.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale.
Quando gli operai siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sara' ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra' essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato ed al lavoratore devono essere concessi acconti di circa il 90% sul presumibile guadagno.
Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
Sempre allo scopo di stimolare l'alimento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilita' tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 22
Art. 22.
TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO Di FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E NAZIONALI
Il trattamento economico spettante ai lavoratori in caso di festivita' e' regolato come segue:
1) Per i giorni festivi di cui al punto b) dell'articolo 17:
a) qualora non vi sia prestazione d'opera, verranno corrisposte otto ore di normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio;
b) qualora vi sia prestazione d'opera, al lavoratore deve essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di cui al punto a), la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione della percentuale per il lavoro festivo o, in quanto spetti, per lavoro straordinario festivo.
2) Per le festivita' infrasettimanali, salvo quella del Santo Patrono:
a) qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sara' determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale contrattuale;
b) in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente punto a), la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la, maggiorazione della percentuale per il lavoro festivo o, in quanto spetti, per lavoro straordinario festivo.
3) Per la festivita' del Santo Patrono:
a) qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento.
Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato prestato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita';
b) in caso di prestazione di lavoro in tale giornata, sara', corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente punto a), l'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per le ore lavorate come in giorno feriale.
4) Festivita' della Pasqua.
Per quanto concerne la ricorrenza pasquale, in relazione alla particolare caratteristica di tale festivita', in via eccezionale si conviene di corrispondere in coincidenza con essa l'importo di una giornata di intera retribuzione ragguagliata ad otto ore.
Il trattamento stabilito ai comma 1, 2 e 3 verra' praticato anche qualora la festivita' coincida con una giornata domenicale o di riposo compensativo, che, nel caso della festivita' del Santo Patrono, verra' ragguagliato alla retribuzione normale, corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale contrattuale. Analogo trattamento verra' praticato, per ciascuna festivita', allorche' due festivita', coincidano o insieme coincidano con la domenica.
Il trattamento di cui al presente articolo per quanto riguarda i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili comprendera' il valore delle quote mobili calcolato sulla media oraria delle ultime quattro settimane.
Il trattamento stabilito nel presente articolo dovra' essere ugualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione dal lavoro a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volonta' del lavoratore.
Il trattamento stabilito nel presente articolo ai precedenti punti 2) e 3) non sara' viceversa corrisposto nei periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 23
Art. 23.
GRATIFICA NATALIZIA
A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane.
Agli operai svolgenti mansioni discontinue, di semplice attesa o custodia con orario normale superiore alle 8 ore, la gratifica verra' corrisposta sulla base di 25 giornate di retribuzione media di fatto (9 o 10 ore) riferita alle due quindicine immediatamente precedenti quella in corso al 25 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 24
Art. 24.
PREMIO DI ANZIANITA'
Al lavoratore, sia uomo che donna, che ultimera' presso la stessa azienda il decimo o il quindicesimo o il ventesimo anno di anzianita' continuativa, sara' corrisposto "una tantum") un premio ragguagliato nel primo caso a 125, nel secondo a 125 e nel terzo caso a 150 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio.
I premi di cui al comma precedente ed alla seguente norma transitoria assorbono, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende.
Norma transitoria all'art. 21.
Al lavoratore che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia gia' ultimato, in servizio presso la stessa azienda, il 13° anno di anzianita' ma non il ventesimo, verra' corrisposta sotto la stessa data il secondo premio di anzianita' in ore 125 di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore alla data di applicazione del contratto stesso.
Al lavoratore che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia gia' ultimato, in servizio presso la stessa azienda, il 20° anno di anzianita' ed abbia gia' fruito del premio di anzianita' relativo, verra' corrisposta e una tantum" sotto la stessa data una somma pari a 25 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore alla data di applicazione del contratto.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 25
Art. 25.
INDENNITA' PER LAVORAZIONI NOCIVE PERICOLOSE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' stabilito da, apposito allegato al presente contratto, di cui e' parte integrante.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 26
Art. 26.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento delle retribuzioni verra' effettuato a settimana o a quindicina o a mese, secondo le consuetudini dell'azienda.
Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 90% della retribuzione stessa.
All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati: il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, assegni familiari ecc.) e la elencazione delle trattenute. Tale busta o prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 27
Art. 27.
RECLAMI SULLA PAGA
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatta all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provvede, perde ogni diritto per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro un anno dal giorno del pagamento affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 28
Art. 28
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita in servizio secondo i termini sottoindicati:
giorni 12 (pari a 96 ore) per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 7 anni compiuti;
giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 7 e fino ai 15 anni compiuti;
giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 e fino ai 20 anni compiuti: ;
giorni 18 (pari a 144 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 20 ani compiuti.
Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
Ai lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia verra' corrisposta la retribuzione giornaliera media di fatto percepita secondo il proprio orario per il numero di giorni stabilito per le varie anzianita' nel presente articolo e riferita alle ultime due quindicine immediatamente precedenti la data di effettivo godimento delle ferie stesse.
Il riposo annuale ha, normalmente carattere continuativo e il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta.
Le festivita' previste dal precedente art. 17 che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennita' come specificato al successivo comma settimo. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze del servizio.
Il lavoratore puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione.
Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennita' di contingenza compresa).
In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito di un maggior periodo di ferie, nel quale caso saia tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati.
Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 31.
A norma del secondo comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo, e' consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di sei giorni.
Il diritto alle ferie in proporzione ai mesi di anzi - nita' maturata compete anche ai lavoratori stagionali.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 29
Art. 29.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il caso di matrimonio, si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941, sulla disciplina della materia.
In tal modo il lavoratore usufruira' di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 12.
Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di dodici giorni di intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) qualunque sia la durata del congedo.
Nel caso in cui, l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso, che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo s'intendera' sostituito, fino a concorrenza, dal nuovo trattamento interconfederale.
Per i giorni festivi di cui alla lettera b) dell'art. 17 e le festivita' infrasettimanali cadenti nei dodici giorni del periodo stabilito come congedo matrimoniale sara' corrisposto, in aggiunta al trattamento economico previsto per il congedo predetto, quello per le festivita'.
Per gli operai che, avvalendosi della norma prevista dal contratto, abbiano rinunciato al godimento di tutto o parte del periodo previsto come congedo matrimoniale percependo il relativo trattamento economico, la ricorrenza di una o piu' festivita' nel periodo relativo alla durata del congedo stesso non puo' implicare, nel caso in cui l'operaio presti la sua opera nel giorno della festivita', la corresponsione di un trattamento economico complessivo per i vari titoli (congedo, festivita', lavoro prestato) superiore alle due giornate di retribuzione.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 30
Art. 30.
SERVIZIO MILITARE
Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal decreto-legge C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 47 sull'indennita' di licenziamento e sempreche' il lavoratore non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.
Nel caso di chiamata di leva il lavoratore e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare:
in difetto il lavoratore puo' essere considerato dimissionario.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 31
Art. 31.
TRASFERTA
All'operaio in missione per esigenze di servizio, verra' corrisposto un trattamento da, concordare in sede aziendale in caso di mancato accordo l'azienda corrispondera' il seguente trattamento:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera (comprensiva della indennita' di contingenza) se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24.
Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra verra' calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione.
Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni o impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettive oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno rimunerate come straordinarie:
Nei casi in cui l'operaio venga inviato in missione presso altra localita' o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d), dopo il primo mese, verra' corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%.
La indennita' di cui alla lettera d) sara' corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'operaio normalmente disimpegna.
La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 32
Art. 32.
TRASFERIMENTO
Al lavoratore trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa, localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono (coniuge, figli, altri parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie.
Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, e per se' e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, l'indennita' di trasferta di cui all'art. 31 punto d).
In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennita' di trasferimento, commisurata a 15 giorni dell'intera retribuzione giornaliera (indennita' di contingenza compresa) che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, una indennita' commisurata a 20 giorni di retribuzione (indennita' di contingenza compresa).
Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per la abitazione lasciata.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dall'art. 46 della presente regolamentazione.
Chiarimento a verbale.
Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 33
Art. 33.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO PREVENZIONI DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
La prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
In particolare l'azienda:
1) sottopone il lavoratore a visita medica al momento dell'assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneita' alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
2) sottopone - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese tra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
3) e' tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura e carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
4) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
Un parte sua il lavoratore e' tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per La tutela della sua salute; in particolare e' tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda, soltanto durante il lavoro curando altresi' la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'azienda curera' che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 34
Art. 34.
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perche' questi ne informi la direzione per i provvedimenti del caso.
Per il momento, nel caso di malattia o di infortunio professionale, il lavoratore dovra' attenersi alle istruzioni previste nell'art. 35 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionali, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso art. 35 stabilito.
Nel caso di interruzione del servizio per le cause di cui al presente articolo, la garanzia della conservazione del posto di cui all'art. 35 e' elevata come minimo a mesi dieci.
Al termine del periodo di invalidita' temporanea, Come anche al termine del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla Direzione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro.
I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 35
Art. 35.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia o per infortunio, possibilmente, deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio della assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio.
Nell'occasione e nel prosieguo dell'assenza, l'azienda ha facolta' di far accertare lo stato di salute del lavoratore mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es.: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.).
Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
1) mesi 6 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni;
2) mesi 8 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 anni e fino ai 15 anni;
3) mesi 10 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 anni.
Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la t.b.c. valgono le norme legislative in vigore.
Li' lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento in caso di malattia od infortunio nonche' i doveri del lavoratore durante l'interruzione del servizio, si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o contrattuali in materia.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 36
Art. 36.
DISCIPLINA AZIENDALE
Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare.
In armonia con la dignita' personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'.
L'azienda avra' cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore e' tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessita'.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 37
Art. 37.
INIZIO E FINE DEL LAVORO
L'inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue:
il primo segnale e' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro e significhiera' l'apertura dell'accesso allo stabilimento;
il secondo segnale e' dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio dei lavoro il terzo segnale e' dato all'ora precisa per l'inizio de lavoro ed in tal momento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, sempreche' il ritardo non superi la mezz'ora stessa.
La cessazione del lavoro e' annunciata da un unico segnale: nessun lavoratore potra' cessare il lavoro prima dell'emissione del segnale stesso.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 38
Art. 38.
PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non e' consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non puo' entrare nello stabilimento se non e' autorizzato dalla Direzione.
Durante le ore di lavoro nessun lavoratore puo' lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediato nella prima mezz'ora di lavoro. Il permesso richiesto ed ottenuto per l'uscita nella prima mezz'ora non consente la decorrenza della retribuzione per la prestata frazione di ora di lavoro.
In via eccezionale il permesso di uscita puo' essere richiesto in qualsiasi momento dell'orario di lavoro: in tal caso al lavoratore compete la retribuzione della durata del lavoro effettivamente prestato.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 39
Art. 39.
ASSENZE
Le assenze debbono essere giustificate centro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato, L'assenza ingiustificata puo' essere punita con una multa variabile dal 5 al 20% della paga corrispondente alle ore non lavorate.
Prolungandosi l'assenza, ingiustificata, o ripetendosi, il lavoratore puo' essere punito a termine degli articoli 42, 43 e 44.
L'assenza, ancorche' giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.
Il lavoratore che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia), e' considerato assente, a meno che possa far risultare in modo sicuro e prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento:
in tale caso pero', sara' considerato ritardatario.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 40
Art. 40.
CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve fare richiesta al suo superiore diretto.
Egli e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di liceziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse puo' essergli addebitato, sulla liquidazione, l'importo relativo alle cose non consegnate.
E' preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto e' a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente, pero', la Direzione della azienda.
Il lavoratore rispondera' delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza, il relativo ammontare verra' trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 2 della parte comune.
Il lavoratore non puo' apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da' diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta' onde poterli asportare.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 41
Art. 41.
VISITA DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
Il lavoratore non puo' rifiutare la visita d'inventario e la visita personale di controllo che, per ordine della Direzione, venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonche' la visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento.
Alle lavoratrici la visita sulla persona non puo' essere compiuta se non in locale appartato e con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 42
Art. 42.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali indicate nell'art. 6 parte comune, potranno essere punite, a seconda della gravita' delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4).
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore, devono essere portati a conoscenza dell'interessato.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 43
Art. 43.
MULTE E SOSPENSIONI
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto allo art. 39 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente segnalato con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca entro le officine dell'azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa;
f) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro;
g) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza;
h) che in qualunque modo trasgredisca alle, norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
La multa verra' applicata, per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo delle multe, non, costituenti risarcimento di danni, e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale e, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattie.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 44
Art. 44.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto:
1) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non delle altre indennita'.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commette gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 43, sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale
dell'azienda
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenire nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell'art. 43, sempreche' non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio con danno dell'azienda stessa;
i) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 43.
2) senza preavviso e senza indennita' di licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che compia atti che possano provocare all'azienda grave documento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
c) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili, o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione;
d) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi, con grave danno dell'azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
f) recidiva nella colpa di cui al punto f) dell'art. 43 qualora vi sia dolo.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 45
Art. 45.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento del lavoratore non in prova, attuato non ai sensi dell'art. 44 o le dimissioni del lavoratore possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di 6 giorni (48 ore) per anzianita' ininterrotta fino ad un anno e di 15 giorni (120 ore) per anzianita' superiori.
L'azienda puo' esonerare il lavoratore dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, corrispondendogli pero' la intera retribuzione per le ore mancanti al compimento del periodo stesso.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.
Nota esplicativa:
Al termine della campagna stagionale, ai lavoratori assunti per la durata della stessa e che vengono licenziati, dovra' essere dato un preavviso di giorni 6 (sei) in mancanza ai lavoratori medesimi dovra' essere corrisposta la relativa indennita' sostitutiva.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 46
Art. 46.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
All'atto del licenziamento, attuato non ai sensi dell'art. 45, l'azienda deve corrispondere al lavoratore una indennita' ragguagliata a:
a) giorni 6 (48 ore), per ciascuno dei primi 5 anni di anzianita' ininterrotta;
b) giorni 10 (80 ore), per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 5 e fino ai 10 anni;
c) giorni 12 (96 ore), per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 10 e fino ai 18 anni;
d) giorni 15 (120 ore), per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 18 anni.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono computate come mese intero.
Le misure dell'indennita' di cui al comma primo si adottano per le anzianita' maturate dal lavoratore a partire dal 1 gennaio 1947 e sono calcolate in base all'intera retribuzione composta della paga base di fatto, della indennita' di contingenza, dell'eventuale terzo elemento, dell'eventuale indennita' per lavoro effettuato in turni avvicendati, calcolata secondo le norme previste dall'art. 7 - Parte Comune - e dell'eventuale indennita' per lavorazioni nocive, pericolose, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, calcolata: secondo le norme previste dall'art. 17 - Parte Comune - del presente contratto.
Nella indennita', di licenziamento, si terra' conto anche della gratifica natalizia, maggiorando i sopra elencati elementi della retribuzione dell'8%.
Per quanto riguarda l'anzianita' maturata dal lavoratore anteriormente al 1 gennaio 1947, al numero di giorni di indennita' di licenziamento spettantigli in applicazione del precedente contratto nazionale 19 dicembre 1939, si aggiungono, due giorni per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta e l'indennita', e' calcolata sull'intera retribuzione come indicato al precedente comma.
Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo si conteggia la media di guadagno realizzata, negli ultimi tre mesi di servizio.
Fermo restando tutte le altre norme sopra indicate ed in considerazione del carattere stagionale dell'industria, olearia, ai lavoratori assunti per le esigenze della campagna annuale, al termine della campagna stessa l'indennita' di licenziamento, di cui alla precedente lettera a) sara' liquidata in ragione di 1/12 per ciascun mese di servizio, con esclusione delle frazioni di mese fino ai 15 giorni compiuti.
Chiarimento a verbale.
La norma di cui al comma terzo, circa la data di applicazione delle nuove misure dell'indennita' di licenziamento (1 gennaio 1947) deve essere interpretata nel senso che da tale data in poi al lavoratore licenziato afferisce la misura relativa alla anzianita' ininterrotta considerata dal giorno dell'assunzione.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 47
Art. 47.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
In caso di dimissioni l'azienda e tenuta a corrispondere al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'articolo precedente:
1) il 50% per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni, salvo quanto detto al successivo comma:
2) il 75% per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni:
3) il 100% per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni.
Per poter aver diritto alla competenza di cui al punto 1) il lavoratore dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato.
L'intero trattamento di cui al punto 3) e' dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle lavoratrici dimissionarie per causa di matrimonio; lo stesso trattamento sara' usato al lavoratore che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, del 55° anno di eta' se donna.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 48
Art. 48.
CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA
In caso di cessione, di trapasso o di trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, il lavoratore conserva nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione.
Se il licenziamento e' causato da fallimento, o da cessazione dell'azienda, il lavoratore conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed alla indennita' di licenziamento, nonche' il diritto ad eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 49
Art. 49.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE
Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
- indennita' di zona malarica; trattenute per risarcimento danni; liquidazione delle indennita' in caso di morte: certificato di lavoro, restituzione dei documenti di lavoro, lavoro effettuato in turni avvicendati, tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Alla parte comune si rimanda per le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale;
- regolamento interno; reclami e controversie; commissioni interne; permessi per cariche sindacali; aspettativa per cariche pubbliche e sindacali; abrogazione dei precedenti contratti e opzione; condizioni di miglior favore; decorrenza e durata.
Art. 1
Art. 1.
CRITERI DI APPARTENENZA
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoriatore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applichera' il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente:
a) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempreche' in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo;
b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni oppure le mansioni che comportano fiducia e responsabilita' tali da farle ritenere, per analogia, equivalenti a quelle della prima parte del presente punto b); restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e simili, regolate dalle classificazioni operaie.
Art. 2
Art. 2.
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AI GRADI
I lavoratori di cui si tratta sono divisi in due gradi.
Appartengono al primo grado i lavoratori per i quali l'esercizio delle mansioni specificate nell'art. 1 comporti:
per il punto a) una specifica competenza ai fai della condotta di operazioni o servizi o impianti cui sono preposti e che rivestono carattere di particolare importanza per la loro natura o per la loro difficolta' o delicatezza;
per il punto b) un grado di obiettiva equivalenza alle mansioni di cui al punto precedente, per competenza o responsabilita' e fiducia.
Appartengono al secondo grado tutti gli altri lavoratori aventi diritto alla qualifica speciale.
A titolo di esempio appartengono al primo grado:
capi operai preposti al complesso delle varie fasi della produzione di olio da semi oleosi mediante pressione e con solventi;
capi operai preposti al complesso delle varie fasi della raffinazione olii;
capi operai preposti al complesso delle varie fasi della produzione di margarina;
capi operai preposti alla officina meccanica ove la stessa abbia una attrezzatura di mezzi e di personale tale da consentire uno sviluppato servizio di manutenzione e riparazione.
A titolo di esempio appartengono al secondo grado:
capo del gruppo di operai costituenti il turno agli impianti spremitura semi oleosi, estrazione, raffineria e margarineria;
capo guardiano; capo fattorino analisti esecutori di analisi complesse qualitative e quantitative.
L'applicazione di detta esemplificazione nelle piccole aziende del settore oleario e margariniero potra' tener conto delle particolari esigenze organizzative delle aziende stesse, per cui le attribuzioni distintamente previste nella esemplificazione di che trattasi, potranno risultare variamente eccentrate.
Art. 3
Art. 3.
PERIODO DI PROVA
L'eventuale periodo di prova non puo' essere superiore ad un mese.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione.
La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa di ciascuna parte, in qualsiasi momento del periodo di prova senza preavviso ne' indennita'.
Qualora il licenziamento avvenga oltre il 15° giorno, deve essere corrisposta al lavoratore l'intera retribuzione afferente al periodo di prova prestabilito; qualora il licenziamento avvenga prima del 15° giorno devono essere corrisposte al lavoratore tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di effettivo lavoro.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda, non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera' confermato in servizio.
Art. 4
Art. 4.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERAI
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella, parte distinta della collegata regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli articoli 7, 21, 22 e 24.
Art. 5
Art. 5.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIALE
Il passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale non costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'anzianita' di servizio prestato come operaio e' utile, agli effetti dei singoli istituti della presente regolamentazione, secondo le norme previste per ciascuno degli istituti stessi; per quanto riguarda poi la indennita' di licenziamento competente per la predetta anzianita' di servizio, si fa luogo a miglioramenti che sono stati stabiliti dal successivo art. 33.
All'operaio che sia o venga passato alla qualifica in questione e nei cui confronti sia interrotto o si interrompa il decorso del primo decennio o del terzo o quarto quinquennio di continuo servizio, necessario per la concessione rispettivamente del 1° o del 2° o del 3° premio di anzianita' di cui all'art. 24 della collegata regolamentazione operai, deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sotto indicate, al compimento del decennio o quinquennio interrotto indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica.
La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento del concentrarsi del diritto al premio vige per la categoria operaia da cui proviene il lavoratore, e' ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operai per quanti seno gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie.
In analogia con quanto disposto dal precitato art. 24 della collegata regolamentazione operai, resta stabilito che la corresponsione di cui al 3° comma ed alle successive norme transitorie assorbe, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende.
Norme transitorie all'art. 5.
1) Al lavoratore nei cui confronti - all'atto del passaggio alle ex categorie speciali, avvenuto antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione ed ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) - sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro, e' riconosciuta convenzionalmente una anzianita' quale operaio secondo le norme previste in ogni singolo istituto della stessa presente regolamentazione; per quanto concerne poi la gia' liquidata indennita' di licenziamento si provvede invece con apposita norma transitoria del successivo art. 3.
2) La norma transitoria all'art. 24 della collegata regolamentazione per gli operai trovera' applicazione, ove ne ricorra il caso, anche nei confronti del lavoratore+ passato alla qualifica speciale prima dell'entrata in vigore del presente contratto.
Art. 6
Art. 6.
CUMULO DI MANSIONI
Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti ai due gradi di cui alla presente regolamentazione e' riconosciuto il grado corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita'.
Art. 7
Art. 7.
PASSAGGIO DI MANSIONI
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tenere conto della di lui qualifica, capacita' ed attitudine e comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica.
Nell'ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove, mansioni se queste afferiscono al grado superiore, mentre continuera' a percepire la retribuzione propria normale se le mansioni afferiscono al grado inferiore.
Peru' il lavoratore, che per almeno 45 giorni continuativi disimpegni mansioni afferenti al grado superiore, ha diritto al passaggio a detto grado tranne che si trovi nel caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso e ferie, infortunio, richiamo alle armi, aspettativa.
Ovviamente i passaggi di mansione non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianita'.
Art. 8
Art. 8.
LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.
Art. 9
Art. 9.
POMERIGGIO DEL SABATO
Salve le esclusioni sono indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta, all'orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso.
Per le esclusioni e deroghe si richiamano le disposizioni previste dall'art. 14 della collegata regolamentazione operai.
Art. 10
Art. 10.
RIPOSO SETTIMANALE
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
Art. 11
Art. 11.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale ai sensi dell'art. 10;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite;
c) le quattordici seguenti festivita': 1) Capo d'Anno 2) 6 gennaio (Epifania); 3) 19 marzo (S. Giuseppe) 4) Ascensione; 5) Corpus Domini; 6) 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); 7) 15 agosto (Assunzione); 8) 1 novembre (Ognissanti); 9) 8 dicembre (Immacolata Concezione); 10) 25 dicembre (Natale); 11) 26 dicembre (S. Stefano);
12) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento; 13) il giorno di Pasqua; 14) il lunedi dopo Pasqua.
Qualora taluna delle festivita' di cui alle lettere b) e c), eccettuata, la Pasqua per la quale si provvede come sotto indicato, cadesse di domenica o in giornata destinata al riposo compensativo, e' dovuta all'appartenente alla qualifica speciale una giornata di retribuzione (calcolata secondo le norme dell'art. 17) in aggiunta alla retribuzione mensile.
E' data peraltro facolta' all'azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive, salvo diverso accordo diretto tra le parti.
Tale norma si applica anche nel caso che due delle festivita' di cui alle lettere b) e c) insieme coincidano con una giornata domenicale o di riposo compensativo.
Per quanto concerne la Pasqua, invece, in via eccezionale ed in analogia con quanto fatto per gli operai, in coincidenza con essa viene corrisposto l'importo di una giornata di intera retribuzione.
In caso di coincidenza della festivita' del Santo Patrono con una delle festivita' di cui alle lettere b) e c), e' dovuta all'appartenente alla qualifica speciale una giornata di retribuzione (calcolata secondo le norme dello art. 17) in aggiunta alla retribuzione mensile. E' data peraltro facolta' all'azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata, di riposo i una delle due settimane successive salvo diverso accordo tra le parti.
Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire altre festivita' oltre le quattordici sopra elencate od in luogo di taluna di esse, l'elenco di cui sopra si intendera' integrato e variato con le nuove festivita' riconosciute.
Il lavoro nelle festivita' indicate nella lettera a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme di cui allo art. 10 sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b) e c) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque, la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui al successivo art. 12 della presente regolamentazione.
Art. 12
Art. 12.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 10 della collegata regolamentazione operaia, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nelle festivita' infrasettimanali e nazionali. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non piu' tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo.
Durante il periodo di attivita' stagionale detto preavviso sara' ridotto a giorni due.
Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno feriale:
per la 1ª ora.......................... 25 %
ore successive......................... 35 %
2) lavoro non straordinario compiuto nei
giorni considerati festivi............. 50 %
3) lavoro notturno non compreso in turni
avvicendati............................ 50 %
4) lavoro effettuato in turni avvicendati:
turni diurni........................... 4 %
turni notturni......................... 25 %
5) lavoro straordinario festivo........... 70 %
6) lavoro straordinario notturno (compreso
e non compreso in turni avvicendati):
1ª ora................................. 60 %
ore successive......................... 75 %
Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui al primo comma del presente articolo (48 e 60), sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70%.
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria, di retribuzione di cui all'art. 17 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Nel caso di lavoro straordinario o festivo al lavoratore competono, per le ore di lavoro prestate in aggiunta alla retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) mentre non puo' dar luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d'altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto A) del presente articolo per i turni diurni.
Art. 13
Art. 13.
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Sono elementi retributivi i seguenti:
1) retribuzione fissa mensile (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
2) eventuali indennita' di carovita, contingenza, e terzo elemento.
Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) compensi per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni;
b) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze (alloggio, zona malarica, ecc.);
c) eventuali premi;
d) tredicesima mensilita' ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo.
Gli elementi retributivi o aggiuntivi sopra indicati trovano regolamentazione negli articoli che seguono.
Art. 14
Art. 14.
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO
Il minimo mensile, afferente a ciascuno dei due gradi stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica speciale, e' riportato nell'allegata tabella, parte integrante, a tutti gli effetti, del presente contratto.
Art. 15
Art. 15.
COMPENSO SPECIALE
Fermo restando quanto previsto agli articoli 10 e 14 della parte prima, per quanto attiene all'orario di lavoro e alla disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato, al lavoratore avente la qualifica speciale e osservante un orario superiore alle 44 e fino alle 48 ore settimanali, viene concesso un "compenso speciale", aggiuntivo alla retribuzione mensile, intendendo che per questa ultima non e' stato modificato il criterio riaffermato nella relativa regolamentazione di riferire la retribuzione stessa all'orario normale di 48 ore settimanali.
La misura del "compenso speciale" riferita all'orario normale massimo di 48 ore e' fissata in ragione del 5,2% sul minimo mensile contrattuale e contingenza;
per gli orari normali inferiori, anche se prestabiliti in via temporanea, la misura del "compenso speciale" e' rapportata in modo che risulti annullata per un orario normale di 44 ore settimanali.
Per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni previste per l'orario di lavoro dall'art. 10 della regolamentazione operaia, deve essere adottata la misura integrale del "compenso speciale", stabilita a norma del 2° comma, per qualsiasi orario normale di lavoro compreso tra le 54 e le 60 ore settimanali; per gli orari normali inferiori, anche se prestabiliti in via temporanea, la misura del "compenso speciale" e' rapportata in modo che risulti annullata per un orario normale di 48 ore settimanali.
Nel caso che l'orario normale fosse prestabilito in modo difforme nelle varie settimane, verra' considerato, agli effetti del presente articolo, l'orario medio settimanale del predeterminato ciclo di variazioni dell'orario di lavoro.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti del lavoratore che, pur svolgendo mansioni rientranti fra quelle previste nelle deroghe ed eccezioni surrichiamate, ha acquisito come condizione di miglior favore l'osservanza dell'orario normale di lavoro per i lavoratori non soggetti alle deroghe. A detto lavoratore il "compenso speciale a deve essere concesso con le modalita' e le misure previste dal 2° comma.
Il "compenso speciale" come sopra determinato non puo' essere assorbito dagli aumenti di carattere generale che venissero disposti per i lavoratori in genere, ne' ovviamente puo' essere assorbito dagli eventuali aumenti di merito o dagli scatti di anzianita'.
Art. 16
Art. 16.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio, ad una maggiorazione del 5%, da applicarsi sul minimo tabellare e sulla indennita' di contingenza del grado di appartenenza, fino a raggiungere la percentuale massima complessiva del 70%.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a, quello in cui si compie il biennio di servizio.
Nel caso di passaggio dal 20 al 1° grado il lavoratore manterra', in aggiunta al nuovo minimo tabellare ed alla relativa indennita' di contingenza, l'importo cifra degli aumenti periodici maturati nel grado di provenienza. Tale importo, al fine del raggiungimento della percentuale massima del 70%, sara' tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare del nuovo grado e della corrispondente indennita' di contingenza in atto alla data del passaggio di grado.
Il lavoratore avra' successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici del 5% o frazione, quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale massima complessiva del 70% del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennita' di contingenza. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di grado sara' utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, ne' questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Tuttavia gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli eventuali gia' concessi per lo stesso titolo.
In caso di variazione dei minimi tabellari mensili la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici gia maturati verra' applicata sulla somma del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente con la stessa decorrenza della variazione.
Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', per quanto concerne la variazione della indennita' di contingenza, verra' effettuato al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre e avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
In caso di trasferimento del lavoratore, la percentuale complessiva verra' applicata sul minimo tabellare del grado di appartenenza e sulla corrispondente indennita' di contingenza in vigore nel luogo di destinazione.
La frazione di biennio in corso alla data di entrata in vigore del presente contratto sara' utile agli effetti della maturazione dell'aumento biennale.
Norme transitorie.
1) Al lavoratore attualmente in servizio, per il quale e' ricorso il diritto all'appartenenza alle ex categorie speciali ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato nelle mansioni che hanno dato diritto alla attribuzione della qualifica predetta fino a risalire al 1 gennaio 1937.
La norma di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi in cui la azienda, come effetto del passaggio a tale qualifica, abbia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla liquidazione della indennita' di licenziamento.
Per quanto riguarda gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 14 giugno 1952, si richiamano gli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954.
2) Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 14 giugno 1952 vengono fissati, con decorrenza dal 10 novembre 1958, nelle seguenti misure globali, comprendenti le quote forfetarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate:
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso di eventuali passaggi di grado (antecedenti al 14 giugno 1952) le predette misure globali vanno riferite al grado cui apparteneva il lavoratore alla data di maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'.
Le misure globali di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al 1 giugno 1954.
Art. 17
Art. 17.
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 180 la retribuzione mensile.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 la stessa retribuzione mensile.
Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista dai numeri 1) e 2) dell'art. 13.
Art. 18
Art. 18.
TREDICESIMA MENSILITA'
A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore, nell'occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Pero' il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Art. 19
Art. 19.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, in base alle quali, nel caso di sospensione del lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dalla azienda o dalle competenti Autorita', la retribuzione mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
Art. 20
Art. 20.
INDENNITA' PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI NOCIVE, PERICOLOSE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' quello previsto nella Sezione B l'arte Comune del presente contratto.
Art. 21
Art. 21.
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, e deve essere accompagnata da una busta o prospetto equivalente contenente tutti gli elementi specificati all'art. 26 della collegata regolamentazione operai.
Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in piu' del tasso ufficiale di sconto con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avra' la facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
Nei caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, al lavoratore dovra' essere comunque regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Art. 22
Art. 22.
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:
giorni 15 per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
giorni 20 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 e fino a 10 anni compiuti;
giorni 25 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 e fino ai 20 anni compiuti;
giorni 30 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 20 anni.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale ed alle ex categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festivita' previste dal precedente art. 11 che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse od al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma quinto. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il lavoratore puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione.
Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve esser compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel quale caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di furie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 26.
Art. 23
Art. 23.
PERMESSI
Sempreche' vi siano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda potra' concedere al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso e per sua esigenza.
I permessi concessi in occasione di decesso dei familiari del lavoratore non possono essere comunque computati come ferie.
Art. 24
Art. 24.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norma dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941, sulla disciplina della materia.
In tal modo il lavoratore usufruira' di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino, a giorni 15. Il trattamento economico di cui ai contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di giorni 15 di intera retribuzione, qualunque sia la durata di congedo.
Nel caso che l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intendera' sostituito, fino a concorrenza, dal nuovo trattamento interconfederale.
Art. 25
Art. 25.
SERVIZIO MILITARE
La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge alle quali si fa rimando per la relativa disciplina. Il periodo trascorso in servizio militare e' computato agli effetti dell'indennita' di licenziamento.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il trattamento per d'etto caso e' quello previsto dall' art. 2 della legge 10 giugno 1940, n. 653 (legge sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi).
Terminato il servizio militare, tanto di leva quanto di richiamo, il lavoratore deve presentarsi all'azienda nel termine di 30 giorni per riprendere servizio; in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sara' considerato dimissionario.
Art. 26
Art. 26.
TRASFERTA
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio verra' corrisposto un trattamento da concordare in sede aziendale.
In caso di mancato accordo, l'azienda corrispondera' il seguente trattamento:
a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio, con i normali mezzi di trasporto (per i viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla II classe);
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese,
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 13 se la missione dura oltre le 12 e sino alle 24 ore.
Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra e' dovuta per ogni giornata di missione.
Il trattamento di cui al comma 4) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario.
Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra sede di lavoro o in altra localita' per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d) viene corrisposta dopo il primo mese nelle misura del 35% e dopo il secondo mese nella misura del 20%.
La indennita' di cui alla lettera d) viene corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna.
La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a, tale titolo, riconoscendosi peraltro al lavoratore la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
Art. 27
Art. 27.
TRASFERIMENTO
Al lavoratore trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempre che tale trasferimento porti come conseguenza lo effettivo cambio di residenza o di domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con la azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono (coniuge, figli, altri parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie.
Al lavoratore ed ai familiari di cui sopra e' consentito che i viaggi in ferrovia siano effettuati in seconda classe.
Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio e per se' e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, la indennita' di trasferta di cui all'art. 26.
In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennita' di trasferimento commisurata a mezza mensilita' della intera retribuzione che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, una mensilita'; della stessa retribuzione.
Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per la abitazione lasciata.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dalla presente regolamentazione.
Chiarimento a verbale.
Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.
Art. 28
Art. 28.
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
Ogni infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta' disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perche' questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
Per il rimanente, nel caso di malattia professionale, il lavoratore dovra' attenersi alle istruzioni previste nell'art. 29 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionale, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso art. 29 stabilito.
Al termine del periodo dell'invalidita' temporanea come anche al termine del periodo di degenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla Direzione dello Stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.
Art. 29
Art. 29.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia e per infortunio deve essere comunicata alla azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda il lavoratore e' tenuto ad esibire il certificato medico.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio, sia professionali che non professionali e sempreche' non siano causali da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. riferimento in rissa da lui provocata, ubriacatezza), e' dovuto al lavoratore non in prova il seguente trattamento:
1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni;
2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni;
3) conservazione del posto per mesi 12 agli eventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni.
Inoltre, durante la interruzione del servizio per le cause in questione, il lavoratore ha diritto nel primo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per i primi due mesi e alla meta' di essa per altri tre successivi mesi; nel secondo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi tre mesi ed alla meta' di essa per i successivi cinque mesi; nel terzo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi quattro mesi ed alla meta' di essa per i successivi sette mesi.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopraindicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'.
Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore del lavoratore si fa rimando alle esistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo.
Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la t.b.c. valgono le norme legislative in vigore.
Il trattamento economico suddetto e' assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che nelle evenienze in questione compete al lavoratore per disposizioni delle leggi assicurative ed assistenziali.
Art. 30
Art. 30.
ASPETTATIVA PER MALATTIA
Al lavoratore che abbia un'anzianita' di servizio non inferiore a 5 anni l'azienda puo' concedere, alla scadenza del periodo di conservazione del posto di cui al precedente art. 29, una aspettativa per malattia fino a tre mesi, la quale e' successivamente prorogabile sino ad un massimo di altri tre mesi nel caso di ulteriori documentate necessita' convalescenziarie.
L'aspettativa concessa a norma del comma precedente non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'anzianita' ne' il diritto alla retribuzione.
Art. 31
Art. 31.
VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
Il lavoratore non puo' rifiutare la visita, d'inventario e di controllo disposta dalla Direzione dello stabilimento per gli oggetti gli strumenti, gli utensili e per i materiali affidatigli.
Art. 32
Art. 32.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla meta' o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto.
Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento: Anni di servizio 1° grado 2° grado
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'.
Il lavoratore dimissionario e' tenuto a dare un preavviso di dimissioni secondo termini ridotti al 50% di quelli previsti per le varie anzianita' nel caso di licenziamento.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli a norma di quanto sopra detto sulle competenze dovute al lavoratore.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo della indennita' di licenziamento.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Art. 33
Art. 33.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda non causato da provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 44 della collegata regolamentazione operaia, al lavoratore compete per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali di cui ai preesistenti contratti interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro Sud) una indennita', da computare come segue sulla retribuzione mensile:
a) per ciascuno dei primi due anni i 15/30
b) per ciascuno degli anni successivi fino al decimo compreso i 20/30;
c) per ciascuno degli anni successivi al decimo i 25/30.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Per il lavoratore che proviene dalla qualifica operaia la liquidazione dell'indennita' di licenziamento afferente all'anzianita' di servizio prestato in tale qualifica, computata in giorni secondo le misure previste a norma, dell'art. 46 della collegata regolamentazione operaia e differita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinato dalla presente regolamentazione, e' fatta aggiungendola al computo dell'indennita' di licenziamento risultante ai norma dei comma precedenti.
Sempre nell'ipotesi della provenienza dalla qualifica operaia e nel caso che l'anzianita' di servizio in tale qualifica sia superiore ai diciotto anni, il lavoratore conserva per i primi due anni di appartenenza alla sua qualifica inerente alla presente regolamentazione la misura di indennita' di licenziamento massima raggiunta nella qualifica operata.
La trasformazione dell'indennita' di licenziamento dal computo in giorni, di cui ai due comma precedenti, a quello in trentesimi deve essere fatto moltiplicando il numero dei giorni predetti per il rapporto 30: 25.
La liquidazione della indennita' determinata ai sensi dei comma precedenti o della successiva norma transitoria (per i casi in cui ricorra l'applicazione di questa) deve essere fatta sulla retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazione agli utili e provvigioni (tutti da calcolare nella media percepita nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio che fosse stato prestato), ad un dodicesimo della tredicesima mensilita', all'indennita' per lavoro effettuato in turni avvicendati, secondo le norme previste dall'art. 7, Parte Comune, e all'indennita' per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, secondo le norme previste dall'art. 17,
Parte Comune, del presente contratto, anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonche' l'indennita' di contingenza.
Norme transitorie all'art. 33.
Per il lavoratore attualmente in servizio, per il quale e' ricorso il diritto alla assegnazione alle ex categorie speciali ai sensi dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946 per il Centro-Sud e' riconosciuta, agli effetti del primo comma dell'articolo, l'anzianita' per il servizio prestato nelle mansioni che hanno dato poi diritto alla attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire - come per il nord - all'1 gennaio 1945.
Per il lavoratore attualmente in servizio che, ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e' stato passato alle ex categorie speciali antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione, la misura della indennita' di licenziamento di cui al contratto collettivo 26 marzo 1930 per i capi operai, se applicabile, o di cui alle altre regolamentazioni contrattuali ad esso lavoratore allora applicabili, e aumentata di un giorno per ogni anno intero di servizio prestato nella mansione predetta.
Al lavoratore di cui al comma precedente nei cui confronti all'atto della attribuzione della nuova qualifica sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro, ferma restando la liquidazione della indennita' di licenziamento a suo tempo effettuata, e' tuttavia riconosciuta, per il periodo di cui al comma precedente, una integrazione pari ad un giorno per ogni anno di servizio.
Art. 34
Art. 34.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'art. 33 della presente regolamentazione.
il 50% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni non abbia superato i 5 anni di servizio.
L'intero trattamento quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di servizio.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali, di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e' considerata utile agli effetti del presente articolo.
L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per cause di malattia e di infortunio ed alle donne anche per causa di matrimonio o di gravidanza. Lo stesso trattamento verra' usato ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato se uomini gli anni 60, se donne gli anni 55.
Art. 35
Art. 35.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE
Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
indennita' di zona malarica;
trattenute per risarcimento di danni;
liquidazione delle indennita' in caso di morte;
certificato di lavoro;
restituzione dei documenti di lavoro;
lavoro effettuato in turni avvicendati;
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Alla parte comune si rinvia per le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno;
reclami e controversie;
commissioni interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
abrogazione dei precedenti contratti - opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.
Art. 1
Art. 1.
ASSUNZIONE - DOCUMENTI - RESIDENZA E DOMICILIO
L'assunzione deve essere comunicata all'impiegato mediante lettera, che specifichi:
1) la data di assunzione;
2) la categoria in cui viene assegnato ai sensi del successivo art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il luogo di lavoro;
6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identita' od altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) le tessere e il libretto per le assicurazioni sociali, in quanto ne sia in possesso.
E' facolta' dell'azienda il richiedere all'impiegato la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonche' i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, che l'impiegato sia in grado di produrre.
L'impiegato e' tenuto a (dichiarare all'azienda, la sua residenza e domicilio e a notificarne i successivi mutamenti ed a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo famiglia, nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
Art. 2
Art. 2.
VISITA MEDICA
L'impiegato di nuova assunzione puo' essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda.
Art. 3
Art. 3.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per impiegati di 1ª categoria e a tre mesi per quelli dalle altre categorie. Il periodo di prova e' ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi per i seguenti impiegati:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non e' ammessa ne' la protrazione, ne' la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego puo' aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso ne' l'obbligo della indennita' di licenziamento.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianita' di servizio decorrera' dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza; le quali pero', dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, l'azienda e' tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di 1ª categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di seconda o di terza categoria. In tutti gli altri casi l'azienda e' tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.
Art. 4
Art. 4.
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIEGATI
Gli impiegati sono classificati come sottoindicato in categorie, distinte a seconda della natura delle mansioni richieste od esplicate:
1a categoria - Tecnici, amministrativi.
Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dai dirigenti aziendali o comunque con equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e delicatezza.
2ª categoria - Tecnici, amministrativi.
Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati con mansioni di concetto.
3ª categoria - Tecnici, amministrativi.
Gruppo A. - Appartengono al gruppo A gli impiegati con mansioni d'ordine.
Gruppo B. - Appartengono al gruppo B della terza categoria gli impiegati d'ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.
Il laureato ed il diplomato di scuole medie superiori, in specialita' tecniche inerenti all'industria nella quale esplica le mansioni impiegatizie, non puo' essere assegnato, anche se al primo impiego, a categoria inferiore alla seconda. (1)
Art. 5
Art. 5.
CUMULO DI MANSIONI
All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita'.
Art. 6
Art. 6.
PASSAGGIO DI MANSIONI
In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di prima categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, l'impiegato passera' senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi, corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di mesi dodici per il passaggio alla prima 1ª categoria e di mesi otto per il passaggio alle altre categorie.
La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa, ecc., non da' luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni.
All'impiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore alla sua deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.
Art. 7
Art. 7.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA O DALLA QUALIFICA SPECIALE ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA
A) Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia.
In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento di licenziamento e si considera assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento afferenti al nuovo rapporto e sempreche' abbia superato come operaio l'anzianita' di servizio di sei anni, di una anzianita' convenzionale impiegatizia pari a sei mesi ogni due anni dell'anzianita' di servizio operaia.
All'operaio che abbia conseguito o consegua il passaggio in questione e nei cui confronti si sia interrotto o si interrompa il decorso del terzo o quarto quinquennio di continuato servizio, necessario per la concessione rispettivamente del primo, del secondo o del terzo premio di anzianita' di cui all'art. 24 della collegata regolamentazione operaia, deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sotto indicate, al compimento del decennio o quinquennio interrotto indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica.
La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che, al momento del concretarsi del diritto al premio, vige per la categoria da cui proviene il lavoratore, e' ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operaio quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie.
In analogia con quanto disposto dall'art. 24 della collegata regolamentazione operaia, resta stabilito che la corresponsione di cui sopra assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende.
B) Passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia.
In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento di licenziamento e si considera assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, di una anzianita' convenzionale impiegatizia pari a sei mesi ogni due anni dell'anzianita' maturata presso l'azienda, sia come operaio e sia come appartenente alla qualifica speciale e sempreche' questa anzianita' complessiva sia superiore a sei anni.
Tuttavia per gli istituti afferenti al trattamento in caso di malattia o di infortunio ed al trattamento di ferie disciplinati dalla presente regolamentazione, la anzianita' convenzionale da attribuire al lavoratore corrisponde all'intera anzianita' gia' riconosciutagli nella precedente qualifica speciale a norma degli articoli 22 e 29 della relativa e collegata regolamentazione.
Le norme relative al premio di anzianita' di cui agli ultimi tre comma del precedente punto A) trovano applicazione, in quanto applicabili, anche nel caso di lavoratori passati dalla qualifica speciale a quella impiegatizia.
Per quanto concerne gli aumenti periodici di anzianita' l'importo in cifra di quelli maturati nella qualifica speciale, ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione relativa, verra' aggiunto al minimo tabellare della categoria impiegatizia e gruppo di assegnazione e relativa indennita' di contingenza e tradotto nel numero di aumenti periodici, o corrispondente percentuale, riferiti al predetto minimo tabellare e relativa indennita' di contingenza nelle misure di cui all'art. 15 della presente regolamentazione.
Successivamente il lavoratore avra' diritto a maturare tanti aumenti periodici residui, nelle misure predette, quanti ne occorrono per raggiungere la percentuale complessiva prevista nell'articolo stesso sul minimo tabellare di stipendio della categoria impiegatizia di assegnazione e relativa indennita' di contingenza.
Nel caso di dimissioni, date successivamente al passaggio di qualifica, l'anzianita' utile agli effetti della attribuzione della aliquota, dell'indennita' di licenziamento di cui al successivo art. 38, e' quella intera considerata utile nella precedente qualifica speciale agli effetti della relativa regolamentazione.
Norma transitoria all'art. 7.
La norma transitoria all'art. 21 della collegata regolamentazione per gli operai trovera' applicazione, ove ne ricorra il caso, anche nei confronti del lavoratore passato alla categoria impiegatizia da quella operaia o dalle qualifiche speciali prima dell'entrata in vigore del presente contratto.
Art. 8
Art. 8.
ABITI DA LAVORO
Agli Impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio verra' fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o vestaglia o camice, ecc.).
Art. 9
Art. 9.
ORARIO DI LAVORO
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L'orario di lavoro del sabato non puo' superare le quattro ore e deve cessare non oltre le ore tredici, senza che cio' possa dar luogo a recupero delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovra' essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all'art. 16 per le ore lavorate in piu' fino alle 48 settimanali.
Per l'impiegato la cui prestazione e' connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la distribuzione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in piu', oltre le 8 ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le 4 ore del sabato, fino alla concorrenza delle 48 settimanali, l'impiegato ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto articolo.
All'impiegato al quale e' consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in piu' fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali, e' compensato nella misura indicata dal precedente comma.
Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Chiarimento a verbale.
Per gli impiegati, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non si e' inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall' articolo 1 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 , il quale esclude dalla limitazione dell'orario impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto ed ai sensi dell' art. 3 n. 2 del r. d. 10 settembre 1923, n. 1955 , (Regolamento per l'applicazione del r. d. l.
sopracitato) si conferma che e' da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - "quello preposto alla Direzione tecnica od amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilita' dell'andamento dei servizi", personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni direttive e con la qualifica di prima categoria.
Art. 10
Art. 10.
RIPOSO SETTIMANALE
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla stessa legge.
Nei casi in cui, disposizione di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
Art. 11
Art. 11.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche, ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale ai sensi dell'art. 10;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite;
c) le 14 seguenti festivita': 1) Capo d'Anno; 2) 6 gennaio (Epifania); 3) 19 marzo (S. Giuseppe); 4) Ascensione; 5) Corpus Domini; 6) 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); 7) 15 agosto (Assunzione);
8) 1 novembre (Ognissanti); 9) 8 dicembre (Immacolata Concezione);
10) 25 dicembre (S. Natale); 11) 26 dicembre (S. Stefano); 12) il giorno del Santo Patrono del luogo ove risiede lo stabilimento; 13) il giorno di Pasqua; 14) il lunedi successivo alla Pasqua.
Qualora taluna delle festivita' di cui alle lettere b), e c) eccettuata la Pasqua, per la quale si provvede come sotto indicato, cadesse di domenica o in giornata destinata al riposo compensativo, e' dovuta all'impiegato una giornata di retribuzione (calcolata secondo le norme dell'art. 16) in aggiunta alla retribuzione mensile.
E' dato peraltro la facolta' all'azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive, salvo diverso accordo diretto tra le parti.
Tale norma si applica anche nel caso che due delle festivita' di cui alle lettere b) e c) insieme coincidano con una giornata domenicale o di riposo compensativo.
Per quanto concerne la Pasqua, invece, in via eccezionale ed in analogia con quanto fatto per gli operai, in coincidenza con essa viene corrisposto l'importo di una giornata di intera retribuzione.
In caso di coincidenza della festivita' del Santo Patrono con una delle festivita' (di cui alle lettere b) e c), e' dovuta all'impiegato una giornata di retribuzione (calcolata secondo le norme dell'art. 16) in aggiunta alla retribuzione mensile. E' data peraltro facolta' all'azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive salvo diverso accordo tra le parti.
Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire altre festivita', oltre le 14 sopra elencate od in luogo di taluna di esse, l'elenco di cui sopra si intendera' integrato o variato con le nuove festivita' riconosciute.
Il lavoro nelle festivita' indicate alla lettera a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme di cui all'art. 10, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b) e c) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque, la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all'art. 12 della presente regolamentazione.
Art. 12
Art. 12.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 9 o comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 per gli impiegati la cui prestazione e' connessa con il lavoro di stabilimento.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 del mattino.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'articolo 11.
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun impiegato puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno (feriale):
per la prima ora....................... 25 %
per le ore successive.................. 35 %
2) lavoro compiuto nei giorni festivi..... 50 %
3) lavoro notturno non compreso in turni
avvicendati............................ 50 %
4) lavoro effettuato in turni avvicendati:
turni diurni........................... 4 %
turni notturni......................... 25 %
5) lavoro straordinario festivo........... 70 %
6) lavoro straordinario notturno (compreso
e non compreso in turni avvicendati):
per la prima ora....................... 60 %
per le ore successive.................. 75 %
Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui al primo comma del presente articolo (48 e 60) sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70%.
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 16 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Nel caso di lavoro straordinario o festivo all'impiegato competono per le ore di lavoro prestate, a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria) debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
Art. 13
Art. 13.
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Sono elementi retributivi i seguenti:
1) stipendi (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
2) eventuali indennita' di carovita, indennita' di contingenza, terzo elemento.
Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) compensi per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni;
b) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze (alloggio, zona malarica, indennita' per lavorazioni nocive, ecc.);
c) provvigioni, interessenze, ecc.;
d) tredicesima mensilita' ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo.
Gli elementi retributivi o aggiuntivi sopra indicati trovano regolamentazione negli articoli che seguenti.
Art. 14
Art. 14.
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO
Lo stipendio minimo, afferente a ciascuna categoria di impiegati, e' riportato nelle allegate tabelle, parte integrante, a tutti gli effetti, del presente contratto.
E' ammesso che i laureati ed i diplomati citati nell'ultimo comma dell'art. 4, in quanto siano al primo impiego, possano essere retribuiti con una riduzione del 7% sullo stipendio minimo contrattuale della categoria cui sono stati assegnati.
All'impiegata adibita a mansioni di concetto di particolare importanza, a parita' di rendimento degli uomini, si corrisponde lo stesso stipendio minimo previsto per la pari categoria di uomini.
Art. 15
Art. 15
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
L'impiegato ha diritto per ogni biennio di effettivo servizio ad una maggiorazione del 5% da applicarsi sul minimo tabellare e la indennita' di contingenza della categoria o gruppo di appartenenza fino a raggiungere la percentuale massima del 70%. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
Nel caso di passaggio di categoria o gruppo, l'impiegato manterra', in aggiunta al nuovo minimo tabellare ed alla relativa indennita' di contingenza, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nella categoria o gruppo di appartenenza. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 40%, sara' tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare della nuova categoria o gruppo e dalla corrispondente indennita' di contingenza in atto alla data del passaggio di categoria o gruppo. Lo stesso criterio sara' seguito in caso di passaggio dalle qualifiche speciali alla categoria impiegatizia.
L'impiegato avra' successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici del 5% o frazione, quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale massima complessiva del 70% del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennita' di contingenza. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria o gruppo, sara' utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito ne' questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Tuttavia gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo.
In caso di variazione dei minimi tabellari di stipendio, la percentuale complessiva, corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati, verra' applicata sulla somma del nuovo minimo tabellare della categoria o gruppo e della corrispondente indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente, con la stessa decorrenza della variazione. Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' per quanto concerne le variazioni della indennita' di contingenza, verra' effettuato al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
In caso di trasferimento dell'impiegato, la percentuale complessiva verra' applicata sul minimo tabellare della categoria o gruppo di appartenenza e sulla corrispondente indennita' di contingenza in vigore nel nuovo luogo di destinazione.
La frazione di biennio in corso alla data di entrata, in vigore del presente contratto sara' utile agli effetti della maturazione degli aumenti biennali.
Norma transitoria.
Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 14 giugno 1952 vengono fissati, con decorrenza dal 1 novembre 1958, nelle seguenti misure globali, comprendenti le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo in interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate:
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso di avvenuti passaggi di categoria (antecedenti al 14 giugno 1952) le predette misure globali vanno riferite alla categoria cui apparteneva il lavoratore alla data di maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'.
Le misure globali di cui sopra vanno riferite alla zone di
retribuzione esistenti anteriormente al 1 giugno 1954. (2)
Art. 16
Art. 16.
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175.
La retribuzione giornaliera, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25.
Agli effetti di cui sopra s'intende per retribuzione mensile quella prevista dai comma 1) e 2) dell'art. 13.
Art. 17
Art. 17.
TREDICESIMA MENSILITA
A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato alla intera retribuzione di fatto percepita dall'impiegato stesso.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Art. 18
Art. 18.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORI
Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o (di riduzione dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, in base alle quali, in caso di sospensione del lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dall'azienda o dalle competenti Autorita', lo stipendio mensile, e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento, non subiranno riduzioni.
Art. 19
Art. 19.
INDENNITA' PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI NOCIVE, PERICOLOSE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' quello previsto nella Sezione B della Parte Comune del presente contratto.
Art. 20
Art. 20.
INDENNITA' PER DISAGIATA SEDE
Qualora la localita' ove l'impiegato svolge la sua attivita' non presenti possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con i centri abitati ed il perimetro del piu' vicino di questi disti km. 5 ed oltre, l'Azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto del personale deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.
Art. 21
Art. 21.
INDENNITA' PER MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE
L'impiegato, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, ha diritto ad una particolare indennita' mensile ragguagliata all'8% del minimo stipendiale della categoria di appartenenza e della eventuale indennita' di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Art. 22
Art. 22.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese e deve essere accompagnata da una busta o prospetto equivalente, contenente tutti gli elementi specificati all'art. 26 della collegata regolamentazione operaia.
Nel caso che l'azienda ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in piu' del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente: inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, all'impiegato deve essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Art. 23
Art. 23.
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensili percepiti in servizio, secondo i termini sotto elencati:
giorni 15 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 2 anni;
giorni 20 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni; giorni 25 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 18 anni; giorni 30 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 18 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festivita' previste nel precedente articolo 11 che cadono in tale periodo, non sono computabili agli effetti delle ferie stesse mentre e' consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma quinto. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Le ferie non competono all'impiegato durante il periodo di prova; tale periodo pero', deve essere computato, agli effetti dell'anzianita' feriale, per l'impiegato che sia stato confermato in servizio.
L'impiegato puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione.
Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre l'impiegato ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno computate come mese intero.
Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita', ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 28.
Art. 24
Art. 24.
PERMESSI
Sempreche' ricorrano giustificati motivi compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentira' all'impiegato che ne faccia richiesta di assentarsi dal lavoro per breve permesso e per sua esigenza.
Il permesso concesso in occasione di decesso di familiari dell'impiegato non puo' essere computato come ferie.
Art. 25
Art. 25.
CONGEDO MATRIMONIALE
Il permesso di giorni 15, da concedere a norma di legge all'impiegato che contrae matrimonio, e' computato escludendo i giorni festivi.
Per il rimanente si fa rimando al trattamento stabilito, come detto, a norma di legge.
Art. 26
Art. 26.
ASPETTATIVA
All'impiegato che abbia un'anzianita' di servizio non interiore ai cinque anni, l'azienda puo' concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto di cui all'art.
30) nella misura massima di tre mesi, prorogabili, per documentate ulteriori necessita' convalescenziarie, sino ad un massimo di altri tre mesi.
Sempreche' ricorrano gli stessi requisiti di anzianita', l'azienda puo' concedere all'impiegato che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessita' personali o familiari, una aspettativa, in relazione alla natura delle necessita' che hanno motivato la richiesta stessa.
Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione ne maturazione di alcun effetto contrattuale.
Art. 27
Art. 27.
SERVIZIO MILITARE
Sia la chiamata che il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di impiego. Pero' se il richiamato alle armi risolve il rapporto stesso ha diritto a tutte le indennita', competentigli a norma delle vigenti disposizioni, ma come non ricorre l'obbligo del preavviso cosi' non ricorre il diritto alla relativa indennita' sostitutiva.
Per l'impiegato non in prova il servizio militare e' computato quale anzianita' utile agli effetti della presente regolamentazione.
Terminato il servizio militare, l'impiegato deve presentarsi alla azienda nel termine di giorni trenta per riprendere servizio; in difetto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, sara' considerato dimissionario.
In caso di richiamo alle armi a favore dell'impiegato sara' continuato, nella misura dovuta a norma di legge e sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi alla assicurazione obbligatoria per invalidita' e vecchiaia o alle altre forme di previdenza, sostitutive od integrative di essa.
Al momento del richiamo alle armi, ove non si tratti di richiamo per esigenze militari di carattere eccezionale o di arruolamento volontario, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato e per un periodo non inferiore a tre mesi, una indennita' mensile ragguagliata alla sua retribuzione di fatto.
Le norme stabilite con il presente articolo si intendono integrate con quelle previste dalle leggi che vigono per i casi di chiamata o di richiamo alle armi.
Art. 28
Art. 28.
TRASFERTA
All'impiegato in missione per esigenze di servizio, verra' corrisposto un trattamento da concordare in sede aziendale. In caso di mancato accordo l'azienda corrispondera' il seguente trattamento:
a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla seconda classe);
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera, di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 13, se la missione dura oltre le 12 e sino alle 24 ore.
Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra viene calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione.
Il trattamento di cui al comma d), assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario.
Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in missione presso altra sede di lavoro o in altre localita', per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui al punto d), viene corrisposta, dopo il primo mese, nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%.
L'indennita' di cui al punto d) viene corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'impiegato normalmente disimpegna.
L'indennita' di cui al punto d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro all'impiegato la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
Art. 29
Art. 29.
TRASFERIMENTO
Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto, normalmente con congruo preavviso.
L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva, il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la localita' di nuova destinazione l'impiegato acquisisce invece quelle indennita' e competenze che siano in atto per la generalita' degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
L'impiegato licenziato per la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto alla indennita' di licenziamento e di preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria, sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto alla indennita' di licenziamento, escluso il preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dell'impiegato dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, e' dovuto anche il preavviso.
All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio (per ferrovia, non inferiore alla seconda classe) e di vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, altri parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo), nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' anche dovuta all'impiegato e ai familiari che lo seguono nel trasferimento, limitatamente alla durato del viaggio, la indennita' di trasferta di cui al punto d) dell'art. 28. Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, una indennita' di trasferimento commisurata a mezza mensilita' della retribuzione (stipendio e indennita' di contingenza) che andra' a percepire alla nuova residenza; quando invece si trasferisca con famiglia, detta indennita' e' commisurata alla intera mensilita' (stipendio e indennita' di contingenza).
Qualora per effetto di trasferimento l'impiegato debba, corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro, precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto.
Chiarimento a verbale.
Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.
Art. 30
Art. 30.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
L'assenza per malattia deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza, della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il certificato medico.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio, e sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es.: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza) e' dovuto all'impiegato non in prova il seguente trattamento:
1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di servizio fino a 3 anni;
2) conservazione del posto per mesi 9 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 6 anni;
3) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianita' di servizio oltre i 6 anni.
Nel primo caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione della intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per due mesi ed alla meta' di essa per gli altri quattro mesi; nel secondo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per tre mesi ed alla meta' di essa per gli altri sei mesi; nel terzo caso alla corresponsione della intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per quattro mesi ed alla meta' di essa per gli altri otto mesi.
L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera' all'impiegato le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso puo' risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data della stipulazione del presente contratto.
Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la t.b.c. valgono le norme legislative in vigore.
Art. 31
Art. 31.
DISCIPLINA AZIENDALE
Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro l'impiegato dipende dai rispettivi superiori, come previste dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare i rapporti di educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare.
In armonia con la dignita' personale dell'impiegato, i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanita'.
L'azienda avra' cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.
Art. 32
Art. 32.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) osservare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni della presente regolamentazione nonche' le disposizioni impartite dai Superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda: non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto di impiego ed in forma, di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
A sua volta, l'azienda non puo' esigere che l'impiegato convenga a restrizioni della sua attivita' professionale, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui al comma precedente e comunque quelli previsti dall' art. 2125 del c.c. ;
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Art. 33
Art. 33.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione e alle altre norme speciali indicate nell'art. 9 della parte comune possono essere punite, a seconda della gravita' della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale:
2) ammonizione scritta:
3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni;
4) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione prevista dal punto terzo.
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'impiegato devono essere portati a conoscenza del l'interessato.
Art. 34
Art. 34.
SOSPENSIONI
Incorre nel provvedimento della sospensione l'impiegato:
a) che non ai presenti al lavoro come previsto dal l'art. 32, e abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente segnalato con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.
Art. 35
Art. 35.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto:
1) con la perdita dell'indennita' di preavviso ma non delle altre indennita'.
In tale provvedimento incorre l'impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 34 sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) condanna ad una pena detentiva comminata all'impiegato, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto c) del l'art. 34 sempreche' non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) trascuratezza nell'adempimento agli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando sia stato gia' comminato il provvedimento disciplinare di cui all'art. 34.
2) senza preavviso e senza indennita' di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'impiegato che compia atti che possano provocare all'azienda grave documento morale e materiale o che compia, azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
c) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili, comunque di materiale illustrativo, di brevetti e procedimenti di lavorazione ed equivalenti violazioni del segreto di ufficio;
d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell'articolo precedente qualora, vi sia dolo.
Art. 36
Art. 36.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianita' e della categoria cui appartiene l'impiegato: Anni di servizio 1ª categoria 2ª categoria 3ª categoria
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita' e' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.
Art. 37
Art. 37.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte della azienda non ai sensi dell'art. 35, si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' di servizio precedente all'1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata, al momento del licenziamento stesso, in base alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 ( 15/30 quindici trentesimi - di retribuzione mensile per ogni anno di anzianita) oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti all'1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' successiva all'1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1944 l'indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente all'1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento), portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti dai regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae per i quali varra' la norma dell'art. 15 della parte comune;
c) per l'anzianita' maturatasi dall'1 gennaio 1945 in poi, la indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili, un dodicesimo della tredicesima mensilita', l'indennita' per lavoro effettuata in turni avvicendati, secondo le norme previste dall'art. 17, Parte Comune, e l'indennita' per lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, secondo le norme previste dall'art. 17, Parte Comune, del presente contratto, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato, nonche' l'indennita' di contingenza.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui prestato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima, della risoluzione del rapporto anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione e' invece annessa per il trattamento di previdenza previsto all'art. 39 della presente regolamentazione.
Art. 38
Art. 38.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, saranno corrisposte all'impiegato le aliquote sottoindicate dalla indennita' di licenziamento prevista dall'art. 37 della presente regolamentazione: il 50% quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio.
L'intero trattamento, quando l'impiegato all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni servizio.
L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per malattia o infortunio, ed alle donne per matrimonio, gravidanza e puerperio.
Lo stesso trattamento verra' usato agli impiegati che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di eta'.
Art. 39
Art. 39.
PREVIDENZA
Circa la "previdenza impiegati industria" l'azienda deve attenersi alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenenti il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
Art. 40
Art. 40.
CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA
La cessione e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non costituisce titolo per la risoluzione del contratto di impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
Nelle occasioni suddette all'impiegato che chiede, con il dovuto preavviso di rescindere il rapporto di lavoro, sara' usato l'intero trattamento di liquidazione previsto dall'art. 37; nel caso pero' che le richieste di rescissione del contratto d'impiego assumessero carattere di generalita' tale da compromettere il normale andamento aziendale, tale facolta' e' temporaneamente sospesa e le organizzazioni sindacali periferiche di categoria interverranno per la regolazione della questione.
Art. 41
Art. 41.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE
Peri seguenti istituti attinenti al singolo impiegato, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
indennita' di zona malarica;
trattenute per risarcimento di danni;
liquidazione delle indennita' in caso di morte;
certificato di lavoro;
restituzione documenti di lavoro;
lavoro effettuato in turni avvicendati;
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Alla parte comune sono rinviate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale;
regolamento interno;
reclami e controversie;
commissioni interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
abrogazione dei precedenti contratti-opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.
Art. 1
Art. 1.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorita' sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 2
Art. 2.
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena la azienda ne sia venuta a conoscenza.
Le trattenute per risarcimento di danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.
Art. 3
Art. 3.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
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Al riguardo dispongono le norme del codice civile (art. 2122 ) che disciplina la materia.
In base a dette norme, nel caso di morte del lavoratore la indennita' sostitutiva del preavviso e quella del licenziamento, previste dalla corrispondente regolamentazione, saranno liquidate a titolo di "indennita' in caso di morte" al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del codice civile .
In mancanza delle persone indicate nel secondo comma le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima ( articolo 565 cod. civ. ).
Art. 4
Art. 4.
CERTIFICATO DI LAVORO
Ai sensi dell' art. 2124 del codice civile l'azienda dovra' rilasciare al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso e stato occupato alle dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Art. 5
Art. 5.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda dovra' consegnare al lavoratore i documenti dovutigli regolarmente aggiornati ed il lavoratore rilascera' ricevuta liberatoria.
Nel caso che l'azienda non fosse in grado di consegnare i documenti dovra' rilasciare al lavoratore stesso una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
Art. 6
Art. 6.
ASSENZE
Le assenze dal lavoro per malattia e infortunio, sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto contrattualmente previsti.
Ai particolari effetti dell'indennita' di licenziamento, ferme restando le norme previste dalle leggi in caso di t.b.c., di gravidanza e puerperio, si tiene conto delle assenze di qualsiasi durata fino a quando permane in atto il rapporto di lavoro, fermo restando anche quanto previsto dal contratto per le varie forme di aspettativa. per la quale restano in vigore le norme stabilite nei relativi articoli contrattuali.
Art. 7
Art. 7.
LAVORO EFFETTUATO IN TURNI AVVICENDATI
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, le relative maggiorazioni (4% per le ore diurne e 25% per le ore notturne) saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festivita', delle ferie e della gratifica natalizia, sulla base della maggiorazione media relativa al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore partecipa.
Per la gratifica natalizia, tale maggiorazione media sara' corrisposta sempre che, all'atto della liquidazione della gratifica, il lavoratore risulti continuativamente addetto ai turni da almeno due quindicine o quattro settimane.
Per l'indennita' di licenziamento tale maggiorazione media sara' corrisposta sempre che il lavoratore sia stato addetto ai turni nell'ultimo anno o nel minor periodo di servizio e la misura sara' ragguagliata proporzionalmente alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore abbia dato nelle lavorazioni di cui trattasi negli ultimi dodici mesi o nel minor periodo di servizio compiuto.
Art. 8
Art. 8.
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le altre eventuali disposizioni vigenti in materia, mentre si riconferma la necessita' che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende, sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocivita', si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie della industria olearia, dei grassi, saponi e affini, e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuita' alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennita' proporzionata, alla nocivita', pericolosita' o particolare gravosita' ambientale di lavoro. (2)
Art. 9
Art. 9.
Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle presenti norme vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicita', allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicita' di medio grado o di sostanze irritanti, allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicita' di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonche' lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di piu' elementi sfavorevoli, sia di nocivita' e sia di nocivita' e pericolosita', possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennita'.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione, effettuata agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensi' sara' determinata dalle specifiche modalita' e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennita' da corrispondere ai lavoratori aventi diritto, a decorrere dal 1 luglio 1958, sono le seguenti:
1° gruppo L. 23,00 orarie;
2° gruppo L. 13,40 orarie;
3° gruppo L. 9,55 orarie.
Art. 10
Art. 10.
Allo scopo di indicare alle parti direttamente interessate criteri orientativi uniformi in relazione alla esistenza nelle Associazioni rappresentate dall'Associazione Industriale stipulante di comuni caratteristiche di lavorazione, si conviene che:
Rientrano nel primo gruppo le seguenti lavorazioni:
personale addetto alla pulizia a mano delle vasche di deposito del solfuro di carbonio;
conduttore degli apparecchi di estrazione e distillazione con solfuro di carbonio (cosiddetto distillatore) e il relativo aiuto (calderista).
Rientrano nel secondo gruppo le seguenti lavorazioni;
preparatori di essiccativi con processo di produzione in apparecchi aperti;
addetti ai laboratori chimici che adoperano il solfuro di carbonio quando le analisi relative non vengono effettuate sotto cappa con adeguata fuoruscita di gas all'esterno.
Rientrano nel terzo gruppo le seguenti lavorazioni:
addetti alla formazione di miscele per mangimi particolarmente polverose o alla manipolazione delle stesse quando il lavoro si svolge in ambienti chiusi o non dotati di adeguati mezzi di eliminazione:
conduttori di impianti di raffinazione che per il normale esercizio delle mansioni loro affidate ed in relazione alle particolari condizioni dell'impianto siano costretti a trattenersi continuamente in ambienti con temperatura media superiore ai 40°.
Art. 11
Art. 11.
Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli o per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando la disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi, idonei e sufficienti.
Art. 12
Art. 12.
Le indennita' di cui all'art. 2 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo articolo 10.
Le suddette indennita' non sono cumulabili, intendendosi che la, maggiore assorbe la minore. Esse saranno aggiornate di sei mesi in sei mesi, al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno, nella misura percentuale in cui sara' variato nel semestre il minimo contrattuale nazionale per il manovale comune, aumentato della indennita' di contingenza da calcolarsi nella media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le citta' di Torino, Milano, Terni, Foggia.
Art. 13
Art. 13.
Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero piu' le condizioni per le quali la indennita' era stata concordata, si fara' luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione delle indennita'.
Art. 14
Art. 14.
L'indennita' di cui al presente accordo deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, etc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che da' diritto alla indennita', purche' questa si svolga durante la loro prestazione.
Comunque l'indennita' deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sara' determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennita'.
Art. 15
Art. 15.
L'incasellamento dei lavoratori nel gruppi sopra considerati sara' fatto mediante accordo diretto tra le parti. In caso di controversia, sara' esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali le aziende hanno la facolta' di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, le indennita' ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.
Art. 16
Art. 16.
Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici anche collettivi sia gia' stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro oggetto del presente accordo, le parti o le organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Art. 17
Art. 17.
In relazione al precedente articolo, e' stabilito quanto segue:
a) Ferie. - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui al presente accordo, la competente indennita' sara' computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festivita' infrasettimanali e nazionali. - In tali ricorrenze la competente indennita' sara' corrisposta allorche' il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilita'. - Agli effetti di tali istituti l'indennita' competente a norma del presente accordo sara' calcolata nella retribuzione, ragguagliandola pero' alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avra' dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facolta' di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennita' in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8% sulla indennita' corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi piu' lunghi o a fine d'anno.
d) Indennita' di licenziamento. - Per il lavoratore addetto normalmente alle lavorazioni di cui ai precedenti articoli, la relativa indennita' sara' calcolata nella indennita' di licenziamento ragguagliandola pero' alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avra' dato nella lavorazione di cui si tratta negli ultimi dodici mesi o nel minor periodo di servizio prestato.
e) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi della indennita' del primo gruppo di cui all'art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennita' stessa sara' mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.
Art. 18
Art. 18.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge in vigore.
Ogni altro richiamo a diverse norme contenute nel testo contrattuale si intende abrogato.
Art. 19
Art. 19.
REGOLAMENTO INTERNO
L'eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall'art. 2, n. 3 del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.
Art. 20
Art. 20.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sara' sottoposto all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
Art. 21
Art. 21.
COMMISSIONI INTERNE
Per i compiti delle Commissioni Interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
Art. 22
Art. 22.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di Categoria, della Camera del Lavoro, della Unione Provinciale dei Lavoratori e della Camera Sindacale Provinciale, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Art. 23
Art. 23.
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali, e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' non pero' agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie.
La durata dell'aspettativa per i lavoratori stagionali coprenti cariche sindacali e' limitata al periodo della campagnia.
Art. 24
Art. 24.
ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI - OPZIONE
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti per le categorie di lavoratori cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso.
Per quanto concerne gli articoli interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, si intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli Istituti disciplinati dalla corrispondente regolamentazione del presente contratto, le cui disposizioni nell'ambito di ciascuno degli istituti stessi - sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcuni altro trattamento.
Peraltro, per quanto concerne i prodotti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti Organizzazioni sindacali periferiche l'accordo per la opzione - in relazione a singoli istituti - fra le norme di cui alla corrispondente regolamentazione del presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti.
L'opzione non potra' essere esercitata dopo il 60° giorno dalla data di stipulazione del presente contratto.
Art. 25
Art. 25.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dal lavoratore.
Art. 26
Art. 26.
PICCOLE AZIENDE E ATTIVITA' STAGIONALI
Per le piccole aziende industriali che occupano non piu' di otto lavoratori e per gli stabilimenti oleari svolgenti prevalentemente attivita' stagionali, anche se occupano un numero superiore di lavoratori, si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni Sindacali Provinciali, si potra' addivenire a temperamenti che valgano a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.
Per quanto riguarda, particolarmente le aziende svolgenti attivita' stagionale, le organizzazioni predette dovranno effettuare il loro esame entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle richieste. Trascorso tale termine o in caso di mancato accordo l'esame della questione sara' deferito alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria le quali entro un ugual termine di 30 giorni, concorderanno i temperamenti sopradetti.
Chiarimento a verbale.
Le parti danno atto che con la clausola di cui sopra non hanno inteso derogare nei confronti delle aziende e dei lavoratori rispettivi dal carattere vincolativo del contratto nazionale.
Pertanto questo contratto conservera' la sua piena validita' nel caso che neanche le Associazioni nazionali raggiungano un accordo in merito alla materia di cui all'articolo di cui sopra.
Art. 27
Art. 27.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto ha la validita' di tre anni a decorrere dal 1 novembre 1958 e si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato disdetto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari-Note esplicative
NOTE ESPLICATIVE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
11 novembre 1958
1. - Ovviamente l'applicazione delle declaratorie previste per la classificazione dei lavoratori - siano essi operai, o aventi qualifica speciale oppure impiegati - non puo' essere operata, declassando dalle assegnazioni di categoria precedentemente effettuate.
2. - Allorche' ricorra la dizione "normale indennita' di liquidazione" si deve intendere che del caso si applicano le norme tutte del preavviso e della indennita' di licenziamento.
3. - Per quanto concerne i controlli personali le parti dichiarano che i controlli del genere nei confronti degli appartenenti alla qualifica speciale, quando necessari, devono essere attuati con le forme piu' opportune.
4. - Allorche' ricorra la dizione "intera retribuzione" oppure "retribuzione" si deve intendere che vi e' compresa la indennita' di contingenza.
In fede di che le Organizzazioni stipulanti sottoscrivono il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro composto di una Parte I (Regolamentazione per i lavoratori aventi la qualifica operaia). Parte II (Regolamentazione per i lavoratori aventi la qualifica speciale). Parte III (Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia). Parte IV (Disposizioni comuni alle tre regolamentazioni). Note esplicative.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 11 novembre 1958
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari-Tabelle
TABELLA IMPIEGATI
UOMINI. - Stipendio minimo mensile
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA IMPIEGATI
DONNE. - Stipendio minimo mensile
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA QUALIFICHE SPECIALI
Stipendio minimo mensile
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA OPERAI
UOMINI. - Paga minima oraria
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA OPERAI
DONNE. - Paga minima oraria
Parte di provvedimento in formato grafico