Monitoring Gesetzessammlung

061U0658

IT - DPR

061U0658

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dagli esercizi teatrali e dalle compagnie teatrali. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 maggio 1961 n. 658)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1951 per gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali e dalle compagnie teatrali, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo e la Federazione italiana dei Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo; al quale ha aderito, in data 11 settembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.Na.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 128 del 25 novembre 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1951, relativo agli operai dipendenti dagli esercizi teatrali e dalle compagnie teatrali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo nazionale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali e dalle compagnie teatrali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 191. - VILLA

Contratto collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 11 LUGLIO 1951
PER GLI OPERAI DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI TEATRALI
E DALLE COMPAGNIE TEATRALI
Parte di provvedimento in formato grafico
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