060U0807
060U0807
Determinazione della misura dei contributi relativi alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti per l'anno 1960. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 giugno 1960 n. 807)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Visti gli articoli 22, lettera b) e 24, commi primo e quinto, della legge 22 novembre 1954, n. 1136 ; Visto l'articolo unico, comma terzo, del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 ; Visto l' art. 1, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Viste le proposte formulate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, ai sensi dell' art. 13, comma primo, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136 ; Sentita la Commissione centrale di cui all' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta:
Art. 1
Per l'anno 1960, il contributo di cui all' art. 22, lettera b) della legge 22 novembre 1954, n. 1136 , e' stabilito, per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , nelle misure seguenti:
L. 10 per le province di Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Potenza, Reggio Calabria;
L. 12 per le province di Aosta, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Enna, Foggia, Latina, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Salerno, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Vicenza;
L. 14 per la provincia di Nuoro;
L. 18 per la provincia di Gorizia;
L. 22 per le province di Treviso e Viterbo;
L. 24 per le province di Alessandria, Frosinone e Novara;
L. 26 per la provincia di Pavia; - L. 27 per la provincia di Verona;
L. 28 per le province di Ferrara e Rovigo;
L. 30 per le province di Bolzano, Cagliari, Grosseto, Imperia, L'Aquila, Modena, Rieti, Roma, Sassari, Sondrio, Terni, Udine;
L. 31 per la provincia di Vercelli;
L. 32 per le province di Cremona e Trento;
L. 33 per la provincia di Bergamo;
L. 34 per la provincia di Brescia;
L. 36 per le province di Ancona, Forli', Macerata, Milano e Parma;
L. 40 per le province di Arezzo, Como, Padova e Savona;
L. 42 per le province di Firenze, Perugia, Pistoia e Siena;
L. 44 per la provincia di Bologna;
L. 45 per la provincia di Mantova;
L. 48 per le province di Ascoli Piceno, Belluno, Genova, La Spezia, Livorno, Lucca, Pesaro, Piacenza, Pisa, Massa Carrara, Ravenna, Varese, Venezia.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sia pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI SPATARO - TRABUCCHI - TAVIANI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 agosto 1960 Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 156. - VILLA