Monitoring Gesetzessammlung

058U1008

IT - DPR

058U1008

Nuova misura del diritto di monopolio per l'introduzione dalla Sicilia del sale minerale comune da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958 n. 1008)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 , sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433 ; Ritenuta la necessita' di adeguare il diritto di monopolio dovuto per l'introduzione dalla Sicilia del sale minerale comune da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi al prezzo speciale di vendita del sale del Monopolio destinato agli stessi usi; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

La lettera b) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433 , e' sostituita nel modo seguente:
"b) per il sale minerale comune, introdotto direttamente dalla Sicilia:
1) dagli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nel primo comma dell'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , quale risulta modificato dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006 : L. 17 al kg.;
2) da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi: L. 2 al kg.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 ottobre 1958 GRONCHI FANFANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 10. - RELLEVA
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