Monitoring Gesetzessammlung

061U0817

IT - DPR

061U0817

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese produttrici di bambole e di giocattoli, con qualsiasi materia prima fabbricati. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 maggio 1961 n. 817)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto nazionale di lavoro 1 aprile 1950, relativo agli impiegati dipendenti dalle aziende industriali produttrici di bambole e giocattoli, con qualsiasi materia prima fabbricati, stipulato tra l'Associazione Nazionale Esercenti Industrie Varie, con l'intervento della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie, la Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo 1 aprile 1955, relativo al conglobamento ed al riassetto zonale nei riguardi dell'industria del giocattolo e delle bambole, con qualsiasi materia prima fabbricati, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Fabbricanti Giocattoli, Bambole ed Articoli Affini, e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Legno, Artistiche e Varie, l'Unione italiana del Lavoro, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie; e in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento della Associazione Nazionale Fabbricanti Giocattoli, Bambole ed Articoli Affini, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 3 febbraio 1958, e relative tabelle, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di bambole e di giocattoli, con qualsiasi materia prima fabbricati, stipulato tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti Giocattoli, Bambole ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro, Federazione Nazionale Edili Affini Legno e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti Giocattoli, Bambole ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero Artistiche e Varie, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 126, del 23 novembre 1960, dei contratti e dello accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti 1 aprile 1950 e 3 febbraio 1958, relativi agli impiegati e agli operai dipendenti dalle aziende produttrici di bambole e di giocattoli, con qualsiasi materia prima fabbricati, l'accordo 1 aprile 1955, relativo al conglobamento ed al riassetto zonale nei riguardi dell'industria del giocattolo e delle bambole, con qualsiasi materia prima fabbricati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di bambole e di giocattoli, con qualsiasi materia prima fabbricati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 45. - DI PRETORO

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO APRILE 1950
PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI
PRODUTTRICI DI BAMBOLE E GIOCATTOLI, CON QUALSIASI
MATERIA PRIMA FABBRICATI
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO 1 aprile 1955 PER IL CONGLOBAMENTO E PER
IL RIASSETTO ZONALE NEI RIGUARDI dell'INDUSTRIA DEL
GIOCATTOLO E DELLE BAMBOLE, CON QUALSIASI MATERIA
PRIMA FABBRICATI
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 3 FEB
BRAIO 1958 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE
PRODUTTRICI DI BAMBOLE E DI GIOCATTOLI, CON QUALSIASI
MATERIA PRIMA FABBRICATI
Parte di provvedimento in formato grafico
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht