Monitoring Gesetzessammlung

058U0825

IT - DPR

058U0825

Inclusione dell'abitato di Poggio Sannita fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1958 n. 825)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 299 , col quale l'abitato di Poggio Sannita (gia' Caccavone), in provincia di Campobasso, fu incluso nell'elenco degli abitati da trasferire;
Considerata l'opportunita' nonche' la convenienza che in luogo del trasferimento sia provveduto al consolidamento di detto abitato;
Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 578, emesso nell'adunanza del 15 aprile 1958;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge medesima (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Poggio Sannita, in provincia di Campobasso, restando annullato il decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 299 , di cui alle premesse, riflettente il trasferimento dello stesso abitato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 maggio 1958 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 170. - DI PRETORO
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht